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Pensione di reversibilità: guida completa alla nuova legge

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroPensione di reversibilità: guida completa alla nuova legge

La pensione di reversibilità è una forma di sostegno pensionistico rivolto ai familiari di superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto. Essa, dunque, è un diritto del coniuge o della persona unita civilmente con il cittadino deceduto, non direttamente del dante causa.

La pensione di reversibilità è un particolare trattamento previdenziale riservato ai superstiti in caso di decesso di un familiare prossimo titolare di pensione INPS (oppure lavoratore iscritto ad una delle gestioni previdenziali INPS, c.d. “reversibilità della pensione indiretta”).

La reversibilità può essere rivolta ai coniugi, ai figli minorenni o maggiorenni, e ad altri particolari eredi del deceduto.

Analizzarne i requisiti, le modalità di calcolo e i beneficiari significa entrare nel cuore delle interazioni tra diritto previdenziale e sostegno familiare, offrendo una prospettiva pratica e accademica sull’argomento.

Che cos’è reversibilità della pensione?

È una prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. È disciplinata dal D.Lgs. n. 503/92 e dalla Legge n. 335/95 (c.d. Riforma Dini), che ne stabiliscono i criteri di erogazione e i parametri di calcolo. Ha l’obiettivo di garantire un sostegno economico ai familiari che dipendevano, in parte o completamente, dal reddito del pensionato defunto.

Conosciuta anche come pensione ai superstiti, si tratta di un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del:

  • Pensionato: si parla di pensione di reversibilità, o
  • Assicurato: si parla di pensione indiretta,

in favore dei familiari superstiti. Quella indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

La pensione di reversibilità è soggetta a imposizione fiscale, con aliquote che variano in base al reddito complessivo del beneficiario.

Leggi anche: Pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni: le regole Inps.

Pensione indiretta

La pensione di reversibilità è collegata alla pensione diretta ricevuta dal pensionato prima del suo decesso. Possono accedere i familiari della persona deceduta a questo particolare trattamento quando il defunto era titolare di un assegno di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o similari.

Questo tipo di misura si differenzia dalla pensione indiretta in quanto quest’ultima è riservata ad un soggetto assicurato a favore dei familiari più vicini, purché questo soggetto non era titolare di una pensione di tipo diretto. L’assegno di reversibilità invece corrisponde ad una certa percentuale rispetto all’indennità normalmente ricevuta da soggetto defunto che viene erogata al coniuge superstite, oppure ai figli o ai nipoti se il caso specifico lo richiede.F

Diversi soggetti quindi hanno diritto a questo particolare trattamento pensionistico, purché si tratti di familiari diretti del soggetto deceduto e venga presentata un’apposita domanda di accesso alla misura all’INPS. Non viene erogata direttamente in modo automatico, ma solamente successivamente ad una precisa richiesta.

Ricapitolando, i familiari superstiti hanno diritto:

  • Alla pensione di reversibilità, se il dante causa è già titolare di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata);
  • Alla pensione indiretta, se il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta. In tal caso, l’INPS eroga la prestazione ai familiari superstiti allorquando l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei 5 anni precedenti al decesso.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’PENSIONE INDIRETTA
Spetta al coniuge (o agli eredi) del soggetto deceduto già titolare di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata)Spetta al coniuge (o agli eredi) se il soggetto deceduto non aveva ancora maturato i requisiti della pensione diretta. Spetta solo se il soggetto deceduto aveva:
– maturato almeno 15 anni di contributi
– maturato almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli 5 anni precedenti il decesso

Quali sono i requisiti richiesti?

Per maturare il diritto alla reversibilità per i superstiti nell’arco della vita lavorativa il lavoratore deceduto deve aver accumulato, in alternativa, almeno:

  • 780 contributi settimanali, requisiti richiesti per quella di vecchiaia prima del D.Lgs. n. 503/92;
  • 260 contributi settimanali, dei quali almeno 156 nei 5 anni precedenti la data del decesso, requisiti richiesti per l’assegno di invalidità.

A prescindere dalla presentazione della domanda, deve essere erogata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del pensionato o del lavoratore.

A chi spetta la reversibilità della pensione?

Generalmente è rivolta ai superstiti del soggetto deceduto, che possono essere quelli indicati nella tabella seguente.

  • Il coniuge: può trattarsi del:
    • Il coniuge superstite o il soggetto unito civilmente;
    • Il coniuge divorziato purché risulti titolare di un assegno divorzile, che non abbia contratto nuove nozze e che il defunto abbia iniziato un rapporto assicurativo prima dello scioglimento del matrimonio;
  • I figli di maggiore età: si tratta dei:
    • I figli minorenni al momento del decesso del soggetto;
    • I figli non abili al lavoro, che si trovavano a carico del soggetto defunto, indipendentemente dall’età;
    • I figli di maggiore età che sono studenti, e che erano a carico del soggetto defunto. In questo caso si tratta di soggetti che non sono impegnati in un’attività lavorativa, ma che frequentano scuole o corsi di formazione con un limite di età di 21 anni;
    • I figli di maggiore età che sono studenti, che risultavano a carico del genitore defunto e che non sono impegnati in attività lavorativa, ma che frequentano l’università, con i limiti temporali del corso di studi e che non abbiano un’età superiore a 26 anni;
    • Genitori: Nel caso di assenza di coniuge o figli possono accedere alla reversibilità i genitori dell’assicurato o pensionato che abbiano compiuto 65 anni di età, e che erano a carico del soggetto defunto. In questo caso non devono però essere titolari a loro volta di altro trattamento previdenziale;
    • Fratelli: Nel caso di assenza di coniuge o figli possono accedere alla reversibilità anche i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili al lavoro, sprovvisti di altro trattamento previdenziale e che risultavano carico del soggetto deceduto.

Familiare convivente defunto

Tutti questi soggetti possono richiedere l’accesso alla reversibilità nel caso di un famigliare convivente defunto, in quanto questi soggetti risultavano a carico del pensionato deceduto, e pertanto si trovano in una situazione di non sufficienza economica e di impossibilità al proprio mantenimento. Come sottolinea l’INPS è particolarmente importante che questi soggetti risultassero conviventi con il soggetto defunto. È possibile anche per i soggetti studenti ricevere questa reversibilità nonostante l’attività lavorativa, se con un basso reddito derivato da piccole attività.

Pensione di reversibilità: a chi non spetta

Vi sono delle ipotesi in cui la pensione superstiti non spetta, e che in parte abbiamo citato.

Familiari non previsti dalla legge

La reversibilità della pensione è riconosciuta solo a specifici familiari indicati dalla legge. Non hanno diritto alla prestazione:

  • Parenti oltre il 3° grado: Ad esempio, cugini o altri parenti non strettamente legati al defunto.
  • Conviventi senza vincolo legale o parentela: Un convivente more uxorio (senza matrimonio o unione civile) non può accedere alla pensione di reversibilità, a meno che non sia legalmente riconosciuto come coniuge/unito civilmente.

Coniuge separato o divorziato senza requisiti

  • Coniuge separato per colpa: Non ha diritto alla pensione di reversibilità, salvo eventuale riabilitazione legale;
  • Coniuge divorziato: Non ha diritto se non percepiva un assegno divorzile stabilito dal tribunale al momento del decesso dell’ex coniuge.

Figli senza requisiti specifici

  • Figli maggiorenni indipendenti: I figli che hanno superato i 18 anni e non si trovano in una condizione di inabilità o dipendenza economica dal defunto non possono beneficiare della pensione di reversibilità;
  • Figli sposati: Per i figli maggiorenni sposati, il diritto decade se non soddisfano i requisiti economici o di inabilità.

Altri familiari in mancanza di requisiti

  • Genitori del defunto: Non hanno diritto se non avevano almeno 65 anni di età, non erano a carico del defunto e non erano privi di redditi propri;
  • Fratelli o sorelle celibi/nubili: Non spetta se non risultano a carico del defunto, non sono inabili al lavoro o non privi di redditi propri.

Reversibilità pensione per moglie/coniuge

La durata del matrimonio non influisce minimamente sul diritto a ricevere la reversibilità. Questo significa, infatti, che chi è sposato anche da un solo giorno ha la possibilità di vantare lo stesso diritto di chi è stato sposato per più anni. Il coniuge, infatti, ha diritto in automatico alla prestazione in esame senza che incida il regime patrimoniale adottato di separazione o comunione dei beni.

Coniuge separato e divorziato

Può essere usufruita anche al coniuge separato. Questo, qualora l’iscrizione all’INPS da parte del pensionato o del lavoratore sia avvenuta prima della separazione legale con sentenza. Il coniuge separato con addebito, inoltre, ne avrà diritto solo se è titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale competente.

Se il coniuge defunto non si è risposato, il coniuge divorziato ne ha diritto (se anche lui non si è risposato ed è titolare di un assegno di divorzio). Si precisa, comunque, che se il coniuge superstite si sposa con un altro individuo, perde il diritto ma può ricevere comunque un assegno una tantum. Quest’ultimo è pari a due annualità della quota in pagamento compresa la tredicesima mensilità nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Se invece il coniuge defunto, dopo il divorzio si è risposato, il Tribunale si occuperà di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.

Coniuge residente all’estero

Nel momento in cui un coniuge venisse a mancare e fosse stato residente all’estero, il coniuge sopravvissuto o gli aventi diritto, pur anch’essi residenti all’estero possono fare richiesta. Il percepimento della reversibilità, quindi, non subisce variazioni se il coniuge percipiente risiede stabilmente all’estero, con iscrizione AIRE.

Calcola l’importo della pensione

L’importo è determinato in percentuale rispetto all’importo che percepiva o avrebbe percepito il defunto:

  • Coniuge: 60% della pensione del defunto;
  • Coniuge e un figlio: 80%;
  • Coniuge e due o più figli: 100%;
  • Un solo figlio: 70%;
  • Due figli: 80%;
  • Tre o più figli: 100%.

Se ci sono più beneficiari, la pensione viene ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alle rispettive quote.

L’importo ricevuto dai superstiti va ad accumularsi con i redditi del soggetto beneficiario. Per questo motivo all’aumentare del reddito dei superstiti può venire diminuita l’erogazione dell’assegno di reversibilità. Ogni anno vengono stabilite delle percentuale di riduzione per i redditi cumulati dai soggetti superstiti che ricevono la pensione di reversibilità. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle). Questo, nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Caso pratico

BeneficiarioPensione del DecedutoPercentualeImporto Reversibile
Coniuge1.500€60%900€
Coniuge + 1 figlio1.500€80%1.200€
Coniuge + 2 figli1.500€100%1.500€

Riduzioni in base al reddito

L’ammontare può essere ridotto se il beneficiario ha un reddito annuo complessivo superiore a determinate soglie stabilite annualmente dall’INPS. Per il 2025 i limiti reddituali, con relativi tagli, dovrebbero essere fissati come segue:

  • Reversibilità totale: per redditi entro il limite di € 23.579,22;
  • Riduzione del 25%: per redditi compresi tra i € 23.579,22 a € 31.438,96;
  • Riduzione del 40%: per redditi compresi tra i € 31.438,96 euro e € 39.298,70;
  • Riduzione del 50%: per redditi superiori a € 39.298,70.

Queste riduzioni non si applicano se il beneficiario è inabile al lavoro o se i beneficiari sono figli minori, studenti, o inabili.

Quando si perde la reversibilità

La reversibilità della pensione può essere persa in diverse circostanze. Ecco le principali situazioni in cui si può perdere il diritto a ricevere questa prestazione:

  • Nuovo matrimonio del coniuge superstite: se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto a continuare a percepire il contributo. In questo caso, è possibile ottenere un’indennità una tantum, pari a due annualità che si stava percependo, come liquidazione finale;
  • Superamento di determinate soglie di reddito; per i beneficiari che non sono inabili al lavoro, l’importo del contributo può essere ridotto o, in casi estremi, sospeso, se il loro reddito supera determinate soglie stabilite annualmente. Se il reddito del beneficiario diventa troppo alto rispetto alle soglie fissate, potrebbe essere ridotta progressivamente fino ad annullarsi;
  • Perdita dei requisiti di inabilità per i figli inabili: se un figlio inabile dovesse migliorare le sue condizioni di salute al punto da non essere più considerato inabile al lavoro, perderebbe il diritto a riceverla;
  • Fine degli studi per i figli studenti: i figli percettori studenti perdono il diritto a continuare a riceverla quando terminano gli studi o non risultano più iscritti a un corso di studi riconosciuto. In particolare, si interrompe:
    • Al compimento dei 18 anni, se non continuano gli studi;
    • Al compimento dei 21 anni, se frequentano scuole superiori;
    • Al compimento dei 26 anni, se frequentano l’università;
    • Decesso del beneficiario: ovviamente, il diritto si interrompe anche in caso di decesso del beneficiario che la percepiva;
  • Casi di frode o dolo: se viene scoperto che il diritto è stato ottenuto in modo fraudolento (ad esempio, un matrimonio contratto con l’unico scopo di ottenere la reversibilità), l’INPS può revocare il diritto e richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite;
  • Rifiuto di informare l’INPS su cambiamenti rilevanti: il beneficiario ha l’obbligo di informare l’INPS di eventuali cambiamenti nelle condizioni personali che potrebbero influire sul diritto (come il reddito, il nuovo matrimonio, la fine degli studi, ecc.). Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita del diritto.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS tramite:

  • Portale Web dell’INPS: Accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS, accedendo al cassetto previdenziale;
  • Patronati: Che offrono assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio della domanda.
  • Contact Center INPS: Telefonando al numero dedicato per ricevere assistenza.

È necessario presentare vari documenti, tra cui il certificato di morte del pensionato, i documenti di identità dei richiedenti, e, se necessario, certificati di studio o documentazione che attesti l’invalidità.

La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento dopo la morte del lavoratore o pensionato. Questo purché entro dieci anni dalla data del decesso, dato che, in caso contrario, i ratei di pensione non riscossi cadrebbero in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).

Tempi di erogazione

L’INPS verifica la correttezza dei dati e l’idoneità del richiedente (stato civile, redditi, eventuali altre pensioni percepite). Questo processo richiede solitamente 30-60 giorni, ma può essere più lungo in caso di documentazione incompleta. Una volta accolta la domanda, la pensione di reversibilità viene erogata dal primo giorno del mese successivo al decesso del titolare della pensione o all’insorgere del diritto.

Esempio pratico

  • Il coniuge superstite presenta domanda a gennaio 2025.
  • Se l’istruttoria si conclude a marzo 2025, l’INPS riconoscerà gli arretrati a partire dal mese successivo al decesso del titolare.

Cause di ritardo

Possibili cause di ritardo nell’erogazione possono riguardare:

  • Documentazione incompleta: Mancanza di certificati (es. certificato di morte, stato di famiglia);
  • Verifiche su più beneficiari: In caso di più superstiti, l’INPS deve accertare la corretta distribuzione della pensione;
  • Gestione di più rapporti contributivi: Se il defunto aveva lavorato in diversi settori (pubblico e privato), il calcolo potrebbe richiedere più tempo.

Se i tempi si prolungano oltre i 90 giorni è possibile sollecitare l’INPS attraverso:

  • L’invio di una PEC.
  • Il call center INPS al numero 803 164 o tramite il servizio MyINPS.

Casistiche frequenti

Le casistiche concrete di applicazione di questo contributo pensionistico sono varie, tuttavia, vi sono alcune casistiche che si presentano con maggiore frequenza e che riepiloghiamo:

CASISTICADESCRIZIONE
Coniuge separatoLa reversibilità pensionistica spetta anche in questo caso, laddove l’iscrizione all’Inps da parte del lavoratore o del pensionato avviene prima della emissione della sentenza con separazione legale. Il diritto alla pensione, spetta anche nel caso in cui il titolare deceduto era tenuto ad un assegno di mantenimento al coniuge.
Coniuge divorziatoLe pensioni reversibilità spettano anche in questo particolare caso, ossia quando il coniuge in vita è titolare di un assegno di mantenimento e non ha ancora contratto un nuovo matrimonio.
Unione civileNelle pensioni di reversibilità novità importanti per tali categorie e che, in base ad una recente legge del 2016, hanno diritto a tale assegno al pari di un coniuge.
Figli minoriSe la persona deceduta aveva dei figli minori a carico, questi ultimi fino al compimento della maggiore età maturano il diritto alla pensione.
Figli studentiIl diritto alla pensione permane, anche nel caso in cui gli stessi erano a carico del genitore deceduto. L’assegno, spetta fino al compimento dei 21 anni, se studenti di scuola media superiore e non oltre i 26 anni, se studenti universitari
Figli inabiliConfermato il requisito di essere a carico del genitore deceduto e con una inabilità del lavoro, in questo caso non è previsto una età massima per mantenere il diritto all’assegno.

Sentenza della Corte Costituzionale sul cumulo dei redditi

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, ha stabilito che la pensione di reversibilità, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, non può essere decurtata di un importo superiore all’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.

Questa decisione ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non prevedeva che la riduzione della pensione ai superstiti non potesse eccedere l’importo dei redditi aggiuntivi del beneficiario.

In seguito a questa sentenza, l’INPS ha adeguato le proprie procedure, come indicato nella Circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, per garantire che le decurtazioni applicate alle pensioni di reversibilità non superino l’ammontare dei redditi aggiuntivi del beneficiario.

Reversibilità in ambito internazionale

Sentenza n. 27103/2018 della Cassazione – Reversibilità pensionistica in regime internazionale
“La pensione di reversibilità in regime internazionale, acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso”

Quando siamo di fronte ad una pensione percepita in ambito internazionale, la reversibilità deve avvenire sulla base di condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del proprio collocamento al riposto, o nell’ipotesi in cui non sia ancora titolare, al momento del decesso.

A chiarire questo aspetto è stata la sentenza n. 27103/2018 della Cassazione con la quale i giudici hanno indicato che la reversibilità pensionistica acquisita dal superstite avvenga iure proprio e non iure hereditatis. Tuttavia, i requisiti di natura amministrativa, contributiva e anagrafica non devono essere riferiti al superstite, in quanto il mero requisito richiesto è il rapporto parentale. Inoltre, il rapporto assicurativo deve essere disciplinato dalla legge che è vigente nel tempo in cui è sorto. Dello stesso tenore anche la sentenza n. 23841/2015, sez. lavoro della Cassazione.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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