E’ un particolare trattamento previdenziale riservato ai superstiti in caso di decesso di un familiare prossimo titolare di pensione INPS (oppure lavoratore iscritto ad una delle gestioni previdenziali INPS, c.d. “reversibilità indiretta“). Questo tipo di trattamento previdenziale viene erogato in modo particolare al coniuge superstite, anche nel momento in cui questi risulti essere percettore di redditi.
La cifra spettante ai superstiti è molto variabile, anche in base alla situazione reddituale degli stessi. La reversibilità può essere rivolta ai coniugi, ai figli minorenni o maggiorenni, e ad altri particolari eredi del deceduto. Si tratta in pratica di un assegno che viene erogato in base ad una percentuale di quella spettante al soggetto deceduto.
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Che cos’è la pensione di reversibilità?
E’ una prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. Ha l’obiettivo di garantire un sostegno economico ai familiari che dipendevano, in parte o completamente, dal reddito del pensionato defunto.
Conosciuta anche come pensione ai superstiti, si tratta di un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del:
- Pensionato: si parla di pensione di reversibilità, o
- Assicurato: si parla di pensione indiretta,
in favore dei familiari superstiti. Quella indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Leggi anche: “Pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni: le regole Inps”
Pensione indiretta
La pensione di reversibilità è collegata alla pensione diretta ricevuta dal pensionato prima del suo decesso. Possono accedere i familiari della persona deceduta a questo particolare trattamento quando il defunto era titolare di un assegno di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o similari.
Questo tipo di misura si differenzia dalla pensione indiretta in quanto quest’ultima è riservata ad un soggetto assicurato a favore dei familiari più vicini, purché questo soggetto non era titolare di una pensione di tipo diretto. L’assegno di reversibilità invece corrisponde ad una certa percentuale rispetto all’indennità normalmente ricevuta da soggetto defunto che viene erogata al coniuge superstite, oppure ai figli o ai nipoti se il caso specifico lo richiede.F
Diversi soggetti quindi hanno diritto a questo particolare trattamento pensionistico, purché si tratti di familiari diretti del soggetto deceduto e venga presentata un’apposita domanda di accesso alla misura all’INPS. Non viene erogata direttamente in modo automatico, ma solamente successivamente ad una precisa richiesta.
Ricapitolando, i familiari superstiti hanno diritto:
- Alla pensione di reversibilità, se il dante causa è già titolare di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata);
- Alla pensione indiretta, se il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta. In tal caso, l’INPS eroga la prestazione ai familiari superstiti allorquando l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei 5 anni precedenti al decesso.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ | PENSIONE INDIRETTA |
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Spetta al coniuge (o agli eredi) del soggetto deceduto già titolare di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata) | Spetta al coniuge (o agli eredi) se il soggetto deceduto non aveva ancora maturato i requisiti della pensione diretta. Spetta solo se il soggetto deceduto aveva: – maturato almeno 15 anni di contributi – maturato almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli 5 anni precedenti il decesso |
Quali sono i requisiti richiesti?
Per maturare il diritto alla reversibilità per i superstiti nell’arco della vita lavorativa il lavoratore deceduto deve aver accumulato, in alternativa, almeno:
- 780 contributi settimanali, requisiti richiesti per quella di vecchiaia prima del D.Lgs. n. 503/92;
- 260 contributi settimanali, dei quali almeno 156 nei 5 anni precedenti la data del decesso, requisiti richiesti per l’assegno di invalidità.
Chi ne ha diritto?
Generalmente è rivolta ai superstiti del soggetto deceduto, che possono essere quelli indicati nella tabella seguente.
EREDE | DESCRIZIONE |
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Il coniuge | – Il coniuge superstite o il soggetto unito civilmente; – Il coniuge divorziato purché risulti titolare di un assegno divorzile, che non abbia contratto nuove nozze e che il defunto abbia iniziato un rapporto assicurativo prima dello scioglimento del matrimonio; |
I figli di maggiore età | – I figli minorenni al momento del decesso del soggetto; – I figli non abili al lavoro, che si trovavano a carico del soggetto defunto, indipendentemente dall’età; – I figli di maggiore età che sono studenti, e che erano a carico del soggetto defunto. In questo caso si tratta di soggetti che non sono impegnati in un’attività lavorativa, ma che frequentano scuole o corsi di formazione con un limite di età di 21 anni; – I figli di maggiore età che sono studenti, che risultavano a carico del genitore defunto e che non sono impegnati in attività lavorativa, ma che frequentano l’università, con i limiti temporali del corso di studi e che non abbiano un’età superiore a 26 anni; |
Genitori | – Nel caso di assenza di coniuge o figli possono accedere alla reversibilità i genitori dell’assicurato o pensionato che abbiano compiuto 65 anni di età, e che erano a carico del soggetto defunto. In questo caso non devono però essere titolari a loro volta di altro trattamento previdenziale; |
Fratelli | – Nel caso di assenza di coniuge o figli possono accedere alla reversibilità anche i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili al lavoro, sprovvisti di altro trattamento previdenziale e che risultavano carico del soggetto deceduto. |
Familiare convivente defunto
Tutti questi soggetti possono richiedere l’accesso alla reversibilità nel caso di un famigliare convivente defunto, in quanto questi soggetti risultavano a carico del pensionato deceduto, e pertanto si trovano in una situazione di non sufficienza economica e di impossibilità al proprio mantenimento. Come sottolinea l’INPS è particolarmente importante che questi soggetti risultassero conviventi con il soggetto defunto. È possibile anche per i soggetti studenti ricevere questa reversibilità nonostante l’attività lavorativa, se con un basso reddito derivato da piccole attività.
Quando non spetta?
Come abbiamo detto in precedenza, spetta indipendentemente dalla misura del reddito personale del superstite, dalla quale dipende esclusivamente l’importo del trattamento. Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui essa non spetta, e che in parte abbiamo citato.
Come abbiamo potuto constatare, ad esempio, per quanto riguarda i figli, il sussidio dipende dall’età anagrafica del soggetto, talora, infatti, è richiesta la minore età, in altri casi è, invece, elevata come con riferimento ai figli inabili o che studino all’università. In genere, comunque, non spetta la reversibilità qualora il figlio svolga attività lavorativa, oppure qualora stia frequentando un tirocinio formativo o di orientamento. Così per il coniuge sono richiesti particolari requisiti, ad esempio l’essere coniugato con il defunto, e in casi eccezionali anche al coniuge divorziato purché abbia diritto all’assegno divorzile. Infine, come anticipato, i genitori, i fratelli e le sorelle del defunto hanno diritto alla pensione solo qualora non ci siano coniugi o figli che possono vantare questo diritto.
La durata del matrimonio ed il regime patrimoniale possono influire?
La durata del matrimonio non influisce minimamente sul diritto a ricevere la reversibilità. Questo significa, infatti, che chi è sposato anche da un solo giorno ha la possibilità di vantare lo stesso diritto di chi è stato sposato per più anni. Il coniuge, infatti, ha diritto in automatico alla prestazione in esame senza che incida il regime patrimoniale adottato di separazione o comunione dei beni.
Coniuge separato e divorziato
Può essere usufruita anche al coniuge separato. Questo, qualora l’iscrizione all’INPS da parte del pensionato o del lavoratore sia avvenuta prima della separazione legale con sentenza. Il coniuge separato con addebito, inoltre, ne avrà diritto solo se è titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale competente.
Se il coniuge defunto non si è risposato, il coniuge divorziato ne ha diritto (se anche lui non si è risposato ed è titolare di un assegno di divorzio). Si precisa, comunque, che se il coniuge superstite si sposa con un altro individuo, perde il diritto ma può ricevere comunque un assegno una tantum. Quest’ultimo è pari a due annualità della quota in pagamento compresa la tredicesima mensilità nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Se invece il coniuge defunto, dopo il divorzio si è risposato, il Tribunale si occuperà di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Coniuge residente all’estero
Nel momento in cui un coniuge venisse a mancare e fosse stato residente all’estero, il coniuge sopravvissuto o gli aventi diritto, pur anch’essi residenti all’estero possono fare richiesta. Il percepimento della reversibilità, quindi, non subisce variazioni se il coniuge percipiente risiede stabilmente all’estero, con iscrizione AIRE.
Calcolo dell’importo
L’importo è determinato in percentuale rispetto all’importo che percepiva o avrebbe percepito il defunto:
- Coniuge: 60% della pensione del defunto;
- Coniuge e un figlio: 80%;
- Coniuge e due o più figli: 100%;
- Un solo figlio: 70%;
- Due figli: 80%;
- Tre o più figli: 100%e.
Se ci sono più beneficiari, la pensione viene ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alle rispettive quote.
L’importo ricevuto dai superstiti va ad accumularsi con i redditi del soggetto beneficiario. Per questo motivo all’aumentare del reddito dei superstiti può venire diminuita l’erogazione dell’assegno di reversibilità. Ogni anno vengono stabilite delle percentuale di riduzione per i redditi cumulati dai soggetti superstiti che ricevono la pensione di reversibilità. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle). Questo, nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Riduzioni in base al reddito
L’ammontare può essere ridotto se il beneficiario ha un reddito annuo complessivo superiore a determinate soglie stabilite annualmente dall’INPS:
- Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS: Riduzione del 25%.
- Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS: Riduzione del 40%.
- Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: Riduzione del 50%.
Queste riduzioni non si applicano se il beneficiario è inabile al lavoro o se i beneficiari sono figli minori, studenti, o inabili.
Quando deve essere erogata?
A prescindere dalla presentazione della domanda, deve essere erogata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del pensionato o del lavoratore.
Quando si perde la reversibilità?
La reversibilità pensionistica può essere persa in diverse circostanze. Ecco le principali situazioni in cui si può perdere il diritto a ricevere questa prestazione:
- Nuovo matrimonio del coniuge superstite: se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto a continuare a percepire il contributo. In questo caso, è possibile ottenere un’indennità una tantum, pari a due annualità che si stava percependo, come liquidazione finale;
- Superamento di determinate soglie di reddito; per i beneficiari che non sono inabili al lavoro, l’importo del contributo può essere ridotto o, in casi estremi, sospeso, se il loro reddito supera determinate soglie stabilite annualmente. Se il reddito del beneficiario diventa troppo alto rispetto alle soglie fissate, potrebbe essere ridotta progressivamente fino ad annullarsi;
- Perdita dei requisiti di inabilità per i figli inabili: se un figlio inabile dovesse migliorare le sue condizioni di salute al punto da non essere più considerato inabile al lavoro, perderebbe il diritto a riceverla;
- Fine degli studi per i figli studenti: i figli percettori studenti perdono il diritto a continuare a riceverla quando terminano gli studi o non risultano più iscritti a un corso di studi riconosciuto. In particolare, si interrompe:
- Al compimento dei 18 anni, se non continuano gli studi;
- Al compimento dei 21 anni, se frequentano scuole superiori;
- Al compimento dei 26 anni, se frequentano l’università;
- Decesso del beneficiario: ovviamente, il diritto si interrompe anche in caso di decesso del beneficiario che la percepiva;
- Casi di frode o dolo: se viene scoperto che il diritto è stato ottenuto in modo fraudolento (ad esempio, un matrimonio contratto con l’unico scopo di ottenere la reversibilità), l’INPS può revocare il diritto e richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite;
- Rifiuto di informare l’INPS su cambiamenti rilevanti: il beneficiario ha l’obbligo di informare l’INPS di eventuali cambiamenti nelle condizioni personali che potrebbero influire sul diritto (come il reddito, il nuovo matrimonio, la fine degli studi, ecc.). Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita del diritto.
Come fare domanda?
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite:
- Portale Web dell’INPS: Accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS, accedendo al cassetto previdenziale;
- Patronati: Che offrono assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio della domanda.
- Contact Center INPS: Telefonando al numero dedicato per ricevere assistenza.
È necessario presentare vari documenti, tra cui il certificato di morte del pensionato, i documenti di identità dei richiedenti, e, se necessario, certificati di studio o documentazione che attesti l’invalidità.
La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento dopo la morte del lavoratore o pensionato. Questo purché entro dieci anni dalla data del decesso, dato che, in caso contrario, i ratei di pensione non riscossi cadrebbero in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).
Casistiche frequenti
Le casistiche concrete di applicazione di questo contributo pensionistico sono varie, tuttavia, vi sono alcune casistiche che si presentano con maggiore frequenza e che riepiloghiamo:
CASISTICA | DESCRIZIONE |
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Coniuge separato | La reversibilità pensionistica spetta anche in questo caso, laddove l’iscrizione all’Inps da parte del lavoratore o del pensionato avviene prima della emissione della sentenza con separazione legale. Il diritto alla pensione, spetta anche nel caso in cui il titolare deceduto era tenuto ad un assegno di mantenimento al coniuge. |
Coniuge divorziato | Le pensioni reversibilità spettano anche in questo particolare caso, ossia quando il coniuge in vita è titolare di un assegno di mantenimento e non ha ancora contratto un nuovo matrimonio. |
Unione civile | Nelle pensioni di reversibilità novità importanti per tali categorie e che, in base ad una recente legge del 2016, hanno diritto a tale assegno al pari di un coniuge. |
Figli minori | Se la persona deceduta aveva dei figli minori a carico, questi ultimi fino al compimento della maggiore età maturano il diritto alla pensione. |
Figli studenti | Il diritto alla pensione permane, anche nel caso in cui gli stessi erano a carico del genitore deceduto. L’assegno, spetta fino al compimento dei 21 anni, se studenti di scuola media superiore e non oltre i 26 anni, se studenti universitari |
Figli inabili | Confermato il requisito di essere a carico del genitore deceduto e con una inabilità del lavoro, in questo caso non è previsto una età massima per mantenere il diritto all’assegno. |
Reversibilità in ambito internazionale
Sentenza n. 27103/2018 della Cassazione – Reversibilità pensionistica in regime internazionale |
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“La pensione di reversibilità in regime internazionale, acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso” |
Quando siamo di fronte ad una pensione percepita in ambito internazionale, la reversibilità deve avvenire sulla base di condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del proprio collocamento al riposto, o nell’ipotesi in cui non sia ancora titolare, al momento del decesso. A chiarire questo aspetto è stata la sentenza n. 27103/2018 della Cassazione con la quale i giudici hanno indicato che la reversibilità pensionistica acquisita dal superstite avvenga iure proprio e non iure hereditatis. Tuttavia, i requisiti di natura amministrativa, contributiva e anagrafica non devono essere riferiti al superstite, in quanto il mero requisito richiesto è il rapporto parentale. Inoltre, il rapporto assicurativo deve essere disciplinato dalla legge che è vigente nel tempo in cui è sorto. Dello stesso tenore anche la sentenza n. 23841/2015, sez. lavoro della Cassazione.
Domande frequenti
Se il beneficiario si risposa, il diritto alla reversibilità si estingue. Tuttavia, è possibile richiedere una somma una tantum, equivalente a due annualità, come liquidazione finale.
Se il superstite risiede all’estero, ha comunque diritto alla reversibilità. La procedura di richiesta potrebbe richiedere ulteriore documentazione specifica per certificare la residenza all’estero e l’effettiva sussistenza del diritto.
Quando ci sono sia il coniuge superstite che i figli, l’importo complessivo viene ripartito proporzionalmente tra i beneficiari, in base alle percentuali stabilite dalla legge. Ad esempio, se il coniuge è presente con due figli, viene suddivisa tra di loro secondo le percentuali previste.
Sì, ma se il matrimonio è avvenuto meno di un anno prima del decesso, potrebbero sorgere limitazioni o la necessità di verifiche aggiuntive per evitare frodi. In alcuni casi, la reversibilità potrebbe non essere riconosciuta se si dimostra che il matrimonio è stato contratto solo per ottenere tale beneficio.
Qualora i redditi del beneficiario subiscano variazioni significative, è necessario informare l’INPS per il ricalcolo dell’importo. Questo è particolarmente importante in caso di aumenti di reddito che potrebbero ridurre l’importo spettante.
Sì, è possibile cumulare la reversibilità con altre pensioni o redditi, ma potrebbero essere applicate delle riduzioni se i redditi complessivi superano determinate soglie. Queste soglie e le percentuali di riduzione sono stabilite annualmente.
Se il beneficiario vive all’estero, l’INPS può effettuare il pagamento tramite accredito su conto corrente estero o, in alcuni casi, tramite bonifico internazionale. È importante che il beneficiario comunichi tempestivamente ogni cambio di residenza o coordinate bancarie.
Sì, è possibile ma la decisione è definitiva e non può essere revocata.