Le agevolazioni esistenti legate all’impatrio dall’estero dei lavoratori non sono cumulabili tra loro. La scelta di un’agevolazione, per lo stesso periodo di imposta non può prevedere l’utilizzo anche di altre agevolazioni. Tuttavia, resta possibile passare da un regime all’altro, in costanza dei requisiti (da verificare sempre al momento del rientro in Italia).
Il riferimento è alle seguenti agevolazioni legate al rientro in Italia:
- “Neo residenti“, ex art. 24-bis del TUIR;
- Lavoratori impatriati, art. 5 del D.Lgs. n. 209/23;
- Ricercatori e docenti (c.d. “rientro dei cervelli“), art. 44 del DL n. 78/10.
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Agevolazioni per il rientro in Italia incompatibili in contemporanea
Ad indicare questo aspetto sia il D.M. 26 maggio 2016 (in relazione alla precedente versione dell’agevolazione impatriati, ma da ritenersi estendibile alla nuova norma in vigore), il quale stabilisce che la fruizione dei benefici legati ai lavoratori impatriati è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti per il rientro dei ricercatori dall’estero (art. 44 del DL n. 78/10).
A confermare questa imposizione anche il successivo art. 1 co. 154 della Legge n. 232/16. Questa disposizione prevede la non cumulabilità tra i regimi agevolativi nel corso dello stesso anno.
Utilizzo alternato dei regimi possibile
La non cumulabilità dei regimi nello stesso anno, tuttavia, non preclude l’utilizzo alternato degli stessi. Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 17/2017 (Parte IV, § 2) dell’Agenzia delle Entrate, ferma restando la non cumulabilità dei regimi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, relativamente al medesimo periodo di imposta, non è escluso l’utilizzo alternativo dei predetti regimi in periodi di imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme.
Di fatto, quindi, è possibile che un soggetto rientri in Italia, magari applicando il regime dei ricercatori e docenti e passi in un periodo successivo all’agevolazione impatriati. Tuttavia, come indicato dall’Agenzia è necessario il rispetto dei presupposti oggetti e soggettivi legati al secondo regime che si va ad applicare, già dal momento dell’impatrio in Italia. Infatti, quello è il momento in cui devono essere verificati i requisiti del regime agevolato, anche se poi effettivamente si va ad usufruire del regime in una delle annualità successive.
Regime forfettario ed impatriati incompatibili
Con la risposta all’interpello n. 283 del 19 luglio 2019 ha chiarito che il soggetto che rientra in Italia scegliendo l’applicazione del regime forfettario non ha la possibilità di applicare, successivamente il regime dei lavoratori impatriati in Italia. Nel caso specifico il riferimento alla precedente disposizione di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 147/15.
L’Amministrazione Finanziaria parte dal presupposto generale che il reddito soggetto a tassazione sostitutiva (forfettario) non concorre alla formazione del reddito complessivo (ex art. 3, co. 3, lett. a) del TUIR). Pertanto, per l’Agenzia il regime forfettario non è compatibile con l’agevolazione impatriati. Questo, rimane un regime fiscale alternativo al regime impatriati per chi impatria in Italia ed avvia una nuova attività autonoma. Ne consegue che, laddove l’espatriato intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà successivamente avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. impatriati. Questo, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Per approfondire: “Forfettari incompatibili con l’agevolazione impatriati“.
Passaggio da regime dei neo residenti al regime impatriati possibile con proroga
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 159/E/24, ha ammesso la possibilità per un soggetto impatriato in Italia (dagli Stati Uniti nel 2019) beneficiando del regime dei neo domiciliati, di revocare quest’ultimo regime per accedere al regime degli impatriati e alla relativa proroga per un ulteriore quinquennio.
Con maggiore dettaglio, il soggetto aveva fruito del regime dei neo residenti (ex art. 24-bis del TUIR) per i periodi di imposta dal 2019 al 2021. Questi aveva successivamente revocato l’opzione per il regime dei neo residenti, andando ed esercitare l’opzione per il regime degli impatriati, direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi. Si trattava del regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 per i periodi 2022 e 2023 (disciplina rimasta in vigore per i rientri in Italia avvenuti sino al 2023). A quel punto, l’Amministrazione ha ritenuto possibile applicare l’estensione dell’agevolazione che la norma prevedeva.
L’aspetto da evidenziare è che l’Amministrazione finanziaria consente il passaggio tra regimi (con l’estensione prevista per il regime impatriati vigente al momento), solo alla condizione che il soggetto fosse potenzialmente agevolabile per il regime impatriati (nel 2019) nell’anno di rientro in Italia dall’estero.
Conclusioni
L’analisi delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati in Italia evidenzia chiaramente la non cumulabilità di tali benefici nello stesso periodo di imposta, come stabilito da diverse normative e circolari dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è possibile utilizzare in maniera alternata diversi regimi agevolativi in periodi fiscali differenti, purché vengano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi al momento del rientro in Italia. Questo offre una certa flessibilità ai lavoratori che desiderano beneficiare delle agevolazioni fiscali legate al rientro in Italia, ma richiede una pianificazione accurata per massimizzare i benefici disponibili.
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