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Nuovo condono edilizio 2026: le ipotesi

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
1 min di lettura
In sintesi

Alcuni emendamenti alla Manovra di bilancio propongono un nuovo condono edilizio. Una delle proposte prevede che i Comuni

Alcuni emendamenti alla Manovra di bilancio propongono un nuovo condono edilizio per il 2026. Una delle proposte prevede che i Comuni abbiano tempo fino al 31 marzo prossimo per completare le domande in sospeso legate ai condoni del 1985 e del 2003.

Alcuni emendamenti alla Manovra portano a parlare ancora di condoni edilizi. Una delle proposte, a firma Matteo Gelmetti, prevede che i Comuni abbiano tempo fino al 31 marzo prossimo per completare le domande in sospeso legate ai condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Altri due emendamenti riaprono poi una finestra di applicazione per il condono del 2003.

Condono edilizio 2026

Se gli emendamenti presentati in Senato venissero approvati si potrebbe assistere alla riapertura dei termini del condono del 2003, riservata alle regioni che all’epoca non se ne avvalsero o limitarono fortemente il perimetro applicativo; oppure secondo un altro emendamento, si introdurrebbe una sanatoria nuova, riguardante le opere abusive ultimate entro il 30 settembre 2025 e caratterizzata da confini più ampi e indefiniti.

Riapertura del condono 2003

Se l’emendamento venisse approvato, il condono troverebbe applicazione per le irregolarità risalenti ad ampliamenti e nuove costruzioni ultimate entro il 31 marzo 2003, rispettando i limiti storici, incrementi volumetrici fino al 30% e comunque entro 750 mc, oppure nuove costruzioni residenziali fino a 750 mc (3.000 mc complessivi). 

Una parte delle valutazioni spetterebbe alle regioni, che dovrebbero emanare proprie leggi attuative per definire condizioni e modalità di accesso.

Resterebbero escluse

  • Le opere in aree vincolate, 
  • Gli immobili di pregio culturale, 
  • Le zone boscate percorse dal fuoco,
  • Gli edifici non adeguabili sismicamente. 

Con la seconda proposta sarebbero, invece, sanate:

  • Le opere pertinenziali (tettoie, portici, balconi);
  • Le opere accessorie e interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza titolo purché privi di incrementi di superficie o volume, salvo l’aumento della superficie utile lorda, ovvero della superficie complessiva degli ambienti utili di un edificio;
  • Le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, persino in zona A.
Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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