HomeFisco InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaForfettari incompatibili con l'agevolazione Impatriati

Forfettari incompatibili con l’agevolazione Impatriati

Forfettari incompatibili con il Regime Forfettario. Il soggetto impatriato in Italia dal 2020 che decide di aprire partita IVA non può godere dell’agevolazione Impatriati (art. 16 Dlgs n 147/15) con tassazione al 30% del reddito se opera in Regime Forfettario. L’Agenzia delle Entrate conferma l’incompatibilità per la diversa composizione del reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle incompatibilità con l’agevolazione Impatriati (art. 16 Dlgs n 147/15). Lo ha fatto nella risposta all’Interpello n 283 del 19 luglio 2019.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta parlando dell’incompatibilità tra due regimi fiscali di favore.

Mi riferisco al:

L’incompatibilità deriva dal fatto che il Regime Forfettario ha redditi che non partecipano alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del TUIR.

In questo articolo andiamo a riepilogare quanto dedotto ed indicato dall’Agenzia delle Entrate. Questo con riferimento ai soggetti che impatriano in Italia e voglio avviare un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Cominciamo!

Forfettari incompatibili con agevolazione impatriati
Forfettari incompatibili con agevolazione impatriati

IMPATRIATI CHE AVVIANO NUOVE ATTIVITA’ IN ITALIA

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una cittadina italiana laureata che ha vissuto all’estero per oltre cinque anni.

Questo soggetto intende trasferire la propria residenza in Italia per avviare un’attività lavorativa aprendo la partita IVA.

L’istante chiede conferma circa la possibilità di applicare le agevolazioni per i Lavoratori Impatriati in Italia, ex articolo 16 Dlgs n 147/2015. In particolare l’istante chiede la compatibilità dell’applicazione del Regime Forfettario, per i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro annui.

Sostanzialmente si chiede se siano i forfettari incompatibili con il regime impatriati.

Il regime dei Lavoratori Impatriati in Italia è stato modificato dal DL n 34/19. Norma che ha incluso nel regime anche gli sportivi professionisti ed ha ampliato le agevolazioni per chi sposta la propria residenza fiscale in Italia.

La normativa sul regime dei Lavoratori Impatriati è stata introdotta al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. Sostanzialmente per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.

Sostanzialmente, al ricorrere delle condizioni previste, i redditi di lavoro prodotti in Italia dai nuovi residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% (misura ridotta rispetto al 50% previsto sino al 2019) per un quinquennio. Vi è poi la possibilità di estensione per ulteriori cinque anni in presenza di figli o acquisto di immobili residenziali.

Il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai i cittadini dell’Unione europea che:

  • Sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • Hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per i cittadini italiani è richiesto, invece, il solo periodo di 24 mesi di lavoro e residenza all’estero prima dell’impatrio.

IL REGIME FORFETTARIO

L’intento del contribuente istante è quello di avere conferma della possibilità di applicare l’agevolazione impatriati, che agevola anche i redditi di impresa e di lavoro autonomo applicando il Regime Forfettario.

Quest’ultimo regime agevolato prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP, con aliquota al 15%. Aliquota che scende al 5% per le nuove attività e si applica sull’ammontare dei compensi percepiti, ridotti in base a specifici coefficienti di redditività.

Il Regime Forfettario rappresenta il regime fiscale naturale per chi esercita un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Questo, purché in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, della legge n 208/15.

Per beneficiare del Regime Forfettario, è necessario non aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori a 65mila euro e, contestualmente, non incorrere in una delle cause di esclusione previste dalla legge, ad esempio:

  • Partecipazione a società di persone, ovvero
  • Controllo di SRL con attività riconducibili a quelle della persona fisica.

FORFETTARI INCOMPATIBILI CON L’AGEVOLAZIONE IMPATRIATI

Partendo dalla situazione descritta la risposta dell’Agenzia delle Entrate affronta degli aspetti interessanti.

L’Amministrazione Finanziaria parte dal presupposto generale che il reddito soggetto a tassazione sostitutiva (Regime Forfettario) non concorre alla formazione del reddito complessivo. Reddito di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate non ritiene che il Regime Forfettario sia compatibile rispetto all’agevolazione impatriati. Il Regime Forfettario rimane un regime fiscale alternativo al regime impatriati per chi impatria in Italia ed avvia una nuova attività autonoma.

Ne consegue che, laddove l’espatriato intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. impatriati. Questo, in quanto i redditi prodotti in Regime Forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

FORFETTARI INCOMPATIBILI CON L’AGEVOLAZIONE IMPATRIATI: CONCLUSIONI

Sostanzialmente, l’Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente che rientra in Italia per avviare attività di lavoro autonomo è chiamato a fare una valutazione di convenienza.

La scelta del regime fiscale da applicare alla propria partita IVA deve dipendere da una valutazione di convenienza fiscale legata alla possibilità di applicare:

Per questo motivo diventa importante avere al vostro fianco un Dottore Commercialista esperto che possa accompagnarvi nella scelta del miglior regime fiscale da applicare.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

5 COMMENTI

  1. Gentile Dott. Migliorini,

    E´possibile cambiare di anno in anno, il regime fiscale adottato (e.g. Regime Forfettario / Regime Impatriati) – a seconda della convenienza fiscale per il contribuente, nel periodo in cui il regime impatriati e´applicabile?

    E.g. contribuente usufruisce del regime impatriati durante anno fiscale 1; decide di cambiare a forfettario nell´anno 2 per motivi di convenienza fiscale; cambia nuovamente a regime impatriati anno 3, in quanto e.g. supera i limiti previsiti per il forfettario [..]

    Grazie

  2. Salve Gianluca, la scelta di un regime preclude l’altro, ovviamente. Una volta applicato il regime forfettario, se non si hanno i requisiti per il regime ordinario, diventa difficile sostenere il cambiamento di regime fiscale.

  3. il lavoratore europeo ha bisogno della laurea => Parlate solo del coma 2 però nell coma 1 il cittadino europeo o anche extracomunitario non ha bisogno della laurea…-24 mesi di lavoro fuori Italia -Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
    -Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
    -L’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia
    Vero ?

  4. Capisco Dott che non è facile riparlare dei dettagli in ogni articolo 🙂 => e solo per prevenire un malinteso da parte di altri lettori.

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