Quali debiti rientrano nella Rottamazione quinquies?

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Nella Rottamazione quinquies 2026 potrebbero rientrare Multe, Imu, Tari, bollo auto e altri tributi. Potranno aderire alla rottamazione i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, per tutte le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.


Multe, Imu, Tari e altri tributi potrebbero rientrare tra i debiti della nuova rottamazione quinquies. La sanatoria sarà spalmata in nove anni con 54 rate bimestrali, e riguarda le cartelle esattoriali relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Alcuni emendamenti depositati cercando di allargare la platea dei beneficiari anche a chi è in regola con la rottamazione quater.

Quali debiti rientrano nella Rottamazione quinquies?

La rottamazione quinquies riguarda le pendenze col Fisco nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023. Sono escluse le cartelle emesse tramite avviso di accertamento in caso di evasione e i debiti che erano già stati inseriti nella rottamazione quater.

Secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Ddl di bilancio, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili

Sono ammessi:

  • Tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA nazionale, imposte dirette e indirette) affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
  • Contributi previdenziali/assistenziali (es. INPS) affidati alla riscossione affidati all’AdER tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
  • Tributi locali ammessi se l’ente impositore aderisce alla rottamazione;
  • Cartelle già rateizzate ammesse se non rientrano in piani ancora attivi (l’adesione può comunque sostituire il piano in corso).

Debiti esclusi

Sono esclusi:

  • Gli aiuti di Stato da recupeare;
  • Condanne della Corte dei conti (danni erariali);
  • Sanzioni pensali e somme derivanti da sentenze penali irrevocabili;
  • Multe stradali e sanzioni amministrative non tributarie;
  • Ingiunzioni fiscali comunali non affidate all’AdER.

Cartelle con pendenza di giudizio

Chi ha una causa aperta sugli stessi debiti può aderire alla rottamazione, ma deve rinunciare al giudizio. Occorre indicarlo nella domanda e in quel momento la causa viene sospesa e si chiuderà quando sarà pagata la prima rata.

L’estinzione del giudizio comporta anche l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato.

Cartelle esattoriali già rateizzate

Se stai già pagando delle cartelle esattoriali a rate e non hai carichi pendenti perché stai sanando il debito, puoi aderire alla Rottamazione quinquies. Se decidi di passare al nuovo piano, aderendo entro il 30 aprile prossimo, puoi smettere di pagare le rate nel momento in cui presenti la domanda di ammissione e fino a quando non riparte il nuovo piano di rientro, ricalcolato alle nuove condizioni. Se continui ad effettuare i versamenti, le somme confluiranno nel calcolo degli importi già pagati rispetto a quanto sarà il nuovo ricalcolo della somma complessiva dovuta in base alla rottamazione.

Se dopo aver ricevuto la risposta positiva dall’AdER non si paga la prima o unica rata non si considera perfezionata l’adesione alla nuova Rottamazione e si dovrà riprendere a pagare le rate del piano interrotto.

Come fare domanda?

La domanda si potrà inoltrare solo online, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia metterà a disposizione entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge l’area riservata con i dati dei debiti che possono essere rottamati. Nel modulo andranno indicati i carichi da sanare e il numero di rate desiderato.

Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo esatto da pagare e le scadenze delle rate. I contribuenti ammessi riceveranno un nuovo piano dei pagamenti e, per perfezionare l’adesione, occorre pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2026. Le successive rate scadono il 30 settembre e il 30 novembre. Dal 2027 si paga entro il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. 

Le 54 rate bimestrali devono essere pagate in nove anni, ovvero fino al 31 maggio 2035 e devono avere un importo minimo di 100 euro. A partire dalla seconda rata si applica un tasso di interesse del 4%.

Una volta inviata la richiesta, tutte le azioni di riscossione si fermano. Non possono partire nuovi pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e quelli già in corso restano sospesi fino al pagamento della prima rata. Anche i vecchi piani di rateazione vengono congelati. In questo periodo il contribuente è considerato in regola e può ottenere il Durc, cioè il documento che certifica la regolarità contributiva.

Decadenza

La decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure nel caso di omesso versamento dell’ultima rata.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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