Una partita IVA individuale (professionista) può effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale. In particolare, ogni volta che un professionista effettua una prestazione professionale in ambito diverso rispetto a quello della sua attività professionale deve operare attraverso la prestazione occasionale.
Pensa al caso di un avvocato che organizza un matrimonio, oppure un medico che effettua una consulenza di marketing, oppure ancora un commercialista che fa una consulenza informatica o realizza un articolo giornalistico.
In questi casi l’aspetto peculiare da considerare è che si tratta di attività svolte occasionalmente che esulano completamente rispetto all’attività svolta in modo professionale (con partita IVA) da parte degli stessi soggetti. Infatti, l’effettuazione di una prestazione professionale avente ad oggetto una prestazione che esula dall’attività principale svolta con partita IVA il professionista deve operare emettendo una ricevuta per prestazione occasionale.
Questo significa, sostanzialmente, che anche un soggetto dotato di partita IVA, a determinate condizioni, può emettere ricevute per prestazione occasionale.
Chi ha partita IVA può svolgere prestazioni occasionali?
L’attività professionale (svolta con partita IVA) si distingue dal lavoro autonomo occasionale in base a due variabili:
- La presenza di una organizzazione professionale dell’attività svolta;
- L’abitualità nell’esercizio dell’attività.
Sostanzialmente, parliamo di lavoro autonomo occasionale quando l’attività professionale viene effettuata in modo non abituale e senza una organizzazione. Sicuramente il concetto di abitualità e organizzazione da luogo a moltissime discussioni. Questo, in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha mai definito un criterio generale ed oggettivo per determinare o meno l’abitualità o l’organizzazione di una prestazione professionale. Da un punto di vista metodologico, quindi, non è possibile che rifarsi all’esperienza (per questo è importante rivolgersi sempre ad un esperto del settore, un commercialista).
Ad esempio, una consulenza informatica se effettuata “una tantum” non costituisce attività professionale, anche se svolta da un soggetto che opera come dipendente in un’azienda informatica. Tuttavia, se questo soggetto apre uno studio professionale ecco che l’elemento dell’organizzazione diventa prevalente e quindi, anche se la prestazione è saltuaria si entra nell’ambito dell’attività professionale da svolgere con partita IVA.
Partita IVA e soglia di 5.000 euro
Anche in questo caso mi pare opportuno soffermarmi su un aspetto su cui ho già dibattuto. Mi riferisco al fatto che non è vero che al superamento dei 5.000 euro di prestazione occasionale di debba operare con partita IVA.
Questo limite ha valenza soltanto previdenziale, e non anche fiscale. Infatti, superare la soglia di 5.000 lorde annue di prestazioni occasionali obbliga soltanto all’iscrizione alla gestione separata INPS. Si tratta della gestione previdenziale alla quale sono obbligati all’iscrizione i professionisti privi di una propria cassa di previdenza.
Si può parlare di lavoro autonomo occasionale, ad esempio, se si fatturano 6 mila euro per una sola prestazione saltuaria nei confronti di un solo committente. Al contrario, se si ha un rapporto continuativo con un committente, anche se per pochi giorni e con una retribuzione scarsa, ad esempio 200 euro ogni mese per una prestazione di 2 giorni mensili, il requisito dell’occasionalità viene a cadere.
Allo stesso modo non si può parlare di lavoro autonomo occasionale se emerge il fattore organizzazione nell’esercizio dell’attività. Generalmente, si può parlare di attività organizzata se siamo in presenza di uno studio professionale proprio o se vi sono collaboratori o dipendenti. Oppure se operi con un sito internet per promuovere l’attività professionale esercitata.
La partita IVA è compatibile con il lavoro occasionale
Il punto di partenza di questa analisi non può prescindere dalla regola generale in ambito IVA. Questa disposizione prevede che un soggetto che opera professionalmente (professionista o impresa), in forma individuale, sia tenuto a fatturare i compensi percepiti. Quindi, un professionista (avvocato, notaio, medico, ingegnere, etc) è tenuto sempre a fatturare tutti i compensi che derivano dallo svolgimento della sua attività. A questo punto quello che dobbiamo chiederci è che cosa accade se questo professionista si trova a dover svolgere un attività di lavoro autonomo in un ambito completamente diverso da quello della sua attività principale.
Ipotizza un medico che si trova a svolgere un’attività legata alla realizzazione di un sito web per conto di un amico. Si tratta di attività che non rientra nell’ambito dell’attività professionale svolta. Come comportarsi fiscalmente in questo caso?!
Allo stesso modo pensa al caso di un’attività svolta occasionalmente da un avvocato per la partecipazione come relatore ad un ciclo di conferenze in materie giuridiche. Anche in questo caso la prestazione occasionale può essere emessa, attraverso il rilascio di una ricevuta?
Sebbene questi due casi posano sembrare assai simili, per l’Amministrazione finanziaria, per usufruire delle prestazioni occasionali, piuttosto che della stessa partita IVA, è necessario effettuare una distinzione. Si tratta, appunto, di verificare l’ambito di applicazione dell’attività occasionale rispetto all’attività professionale.
Vediamo le differenze.
Attività occasionale in ambito diverso dall’attività professionale
La prima casistica che prendo in considerazione è quella che riguarda lo svolgimento di attività occasionale in ambito diverso rispetto all’attività professionale abituale. Pensa al caso del medico che ti ho indicato in precedenza, che oltre alla sua attività professionale abituale ha effettuato una consulenza informatica.
Per l’Amministrazione finanziaria in situazioni come questa, ovvero quando non vi è estrinsecazione dell’attività occasionale rispetto all’attività economica abituale, si rimane fuori dal campo di applicazione dell’IVA e dal requisito del lavoro autonomo.
Quindi, possiamo dire che quando un’attività professionale occasionale è svolta in ambito diverso dall’attività professionale abituale, non si rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Questo significa, che non vi sono obblighi di fatturare questa operazione. Da un punto di vista operativo è sufficiente per il soggetto che ha svolto l’operazione rilasciare una “semplice” ricevuta per lavoro autonomo occasionale.
Questo in quanto l’attività professionale di medico e quella occasionale di consulente informatico appartengono ad ambiti completamente diversi tra loro. Per questo motivo è possibile, per un professionista con partita IVA, emettere una ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale. Naturalmente, tutto questo è possibile se l’attività svolta è davvero “occasionale“, quindi non ripetitiva nel tempo (anche a distanza di mesi).
Attività occasionale svolta nello stesso ambito dell’attività professionale
Adesso, invece, torniamo sul secondo esempio proposto. Mi riferisco alla situazione dell’avvocato che, saltuariamente, effettua attività di relatore in convegni di settore. In questo caso, l’attività esercitata occasionalmente può essere considerata come una estensione della sua attività principale (quella legale). Infatti, è plausibile pensare che l’attività di relatore in ambito giuridico sia una estensione della sua normale attività. Di esempi come questo nella pratica quotidiana ne possiamo trovare molti. Pensa al caso delle prestazioni didattiche occasionali rese nelle materia rientranti nell’attività professionale esercitata.
Insomma, bisogna capire se l’attività abituale esercitata rappresenti comunque l’occasione o la condizione per lo svolgimento dell’occasionale attività, questo anche se non vi sono dubbi che il soggetto non stia svolgendo la propria attività economica. Sul punto pensa anche alla prestazione artistica resa da un animatore turistico. In questi casi, da un punto di vista fiscale, si rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Quindi, in questi casi, infatti, più che di prestazione autonoma occasionale, è più corretto parlare di esercizio della stessa ordinaria attività economica.
Il lavoratore, quindi, può esercitare questa seconda attività “occasionale” utilizzando la stessa partita IVA e lo stesso codice attività previsto per l’attività professionale “abituale“. Naturalmente ti consiglio di parlare con il tuo Commercialista di fiducia al fine di evitare di commettere spiacevoli errori (se vuoi siamo a tua disposizione per questo).
Conseguenze reddituali
L’esercizio in contemporanea di un’attività professionale con partita IVA e di un’attività occasionale con ritenuta di acconto, ha delle conseguenze da un punto di vista reddituale. Nel caso in cui il professionista sia nel regime fiscale ordinario (c.d. “contabilità semplificata“), i redditi derivanti dal quadro RE del modello Redditi PF andranno a sommarsi ai redditi derivanti dal quadro RL, relativi all’attività occasionale.
Il reddito imponibile così determinato sconta la tassazione IRPEF, determinando l’imposta lorda, dalla quale saranno detratte tutte le ritenute di acconto prodotte:
- Sia quelle derivanti dall’attività professionale;
- Sia quelle derivanti dalle ricevute per prestazioni occasionali.
Attraverso questa procedura si arriva alla determinazione del reddito imponibile. Qualora, invece, il professionista eserciti la propria attività in regime forfettario, è necessario evidenziare che il reddito derivante dall’utilizzo di questo regime è tassato separatamente. Tale reddito, infatti, rimane separato rispetto a quello soggetto ad IRPEF, relativo alle prestazioni occasionali.
Potrebbe quindi accadere che il professionista si trovi in una situazione di credito/debito, per la tassazione dovuta sul reddito professionale, e una situazione di diverso credito/debito per l’attività occasionale tassata ad IRPEF. Proprio per gestire al meglio queste situazioni è opportuno farsi affiancare da un professionista.
Consulenza fiscale online
Se sei un professionista ed operi con partita IVA, quando svolgi attività differenti dalla tua devi sempre chiederti se l’attività che stai svolgendo è affine o complementare all’attività principale. Soltanto in questo modo, infatti, puoi capire se l’attività deve essere ricompresa nella tua attività professionale abituale (e quindi soggetta a fattura). Oppure se si tratta di attività fuori dal campo di applicazione dell’IVA (attività non professionale, occasionale), da certificare solo con rilascio di ricevuta (che funge da quietanza di pagamento).
Riuscire ad effettuare questa distinzione non è sempre agevole, soprattutto se non si è degli esperti del settore. Per questo motivo il consiglio che posso darti è sempre quello di consultarti con il tuo Commercialista di fiducia. Soltanto analizzando la tua situazione in dettaglio sarà possibile capire quale sia la soluzione migliore da applicare, ma anche quale sia la soluzione che ti permetterà il maggiore risparmio di imposta.
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