Il principio contabile OIC 29 ha ad oggetto la disciplina relativa al trattamento contabile e all’informativa da riportare nella Nota integrativa in riferimento al verificarsi di taluni eventi che possono minare i postulati della chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio d’esercizio sanciti dall’art. 2424 cod. civ., compromettendo conseguentemente la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.
Proprio al fine di evitare che l’informativa di bilancio risulti alterata, fornisce una serie di indicazioni sulle procedure contabili da seguire in relazione a quegli eventi che maggiormente possono falsare i dati e le informazioni di natura contabile, quali: i cambiamenti nell’adozione di principi contabili; le modifiche ai procedimenti di stima per la determinazione dei valori delle poste di bilancio; la correzione degli errori che possono verificarsi nella pratica contabile; i fatti intervenuti dopo che l’esercizio si sia chiuso. Qualora tali circostanze risultino rilevanti ai fini della corretta esposizione dei valori di bilancio, l’organo amministrativo deve tenerne conto operando eventualmente le opportune rettifiche.
Finalità e ambito applicativo principio contabile OIC 29
Il principio contabile OIC 29 attualmente in vigore è stato emanato nel dicembre 2016 ed è aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017. La precedente edizione è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.
Il principio fornisce indicazioni relativamente al trattamento contabile e all’informativa da fornire nella Nota Integrativa quando si verificano taluni eventi che, dato il loro impatto sull’informativa di bilancio, possono incidere sui postulati della chiarezza, veridicità e correttezza sanciti dall’art. 2424 cod. civ.
In particolare, il principio tratta gli eventi legati:
Ai cambiamenti di principi contabili;
Ai cambiamenti di stime contabili;
Alla correzione di errori;
Ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
La disciplina generale contenuta nel principio si applica alle società che redigono il bilancio nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Nel caso in cui altri principi contabili disciplinano specifiche fattispecie relative agli eventi trattati dall’OIC 29, andranno osservate unicamente le disposizioni contenute nei medesimi principi.
Cambiamenti di principi contabili
Il primo evento riguarda i cambiamenti di principi contabili che le società, volontariamente o per obbligo di legge, possono effettuare in relazione ai criteri di valutazione adottati. Al riguardo, nel rispetto del principio della chiarezza e della comparabilità del bilancio, l’art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. civ. stabilisce la regola generale secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”. Al successivo comma 2, poi, prevede che “Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma ...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login