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Cartella esattoriale: la notifica

Fisco NazionaleRiscossione dei tributiCartella esattoriale: la notifica

La notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata a cura del messo presso il domicilio fiscale del contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno rispetto a quello di presentazione della dichiarazione. Le cartelle di pagamento notificate successivamente a tale termine sono considerate nulle per difetto di notifica.

La notifica della cartella di pagamento è un passaggio cruciale nel processo di riscossione delle imposte e di altri debiti verso enti pubblici. Questo documento viene emesso dal Agenzia delle Entrate-Riscossione, e rappresenta una richiesta formale di pagamento di debiti fiscali o contributivi non adempiuti.

Che cos’è la notifica della cartella esattoriale?

La notifica della cartella esattoriale è il processo attraverso il quale l’ente di riscossione —generalmente l’Agenzia delle Entrate Riscossione — comunica formalmente al contribuente la presenza di un debito verso lo Stato o altri enti pubblici. La cartella esattoriale è un documento che notifica l’esistenza di somme dovute, spesso derivanti da imposte non pagate, multe, contributi previdenziali o altre obbligazioni fiscali rimaste insolute.

Questa notifica rappresenta l’ultimo avviso formale prima di azioni esecutive per il recupero del credito, come il pignoramento dei beni o il blocco dei conti correnti. Per questo motivo è fondamentale comprenderne il funzionamento e sapere come agire in caso di ricezione.

La disciplina riguardante la notifica della cartella di pagamento è contenuta nell’articolo 26 del DPR n. 602/73 e dall’articolo 60 del DPR n. 600/73, e viene effettuata seguendo quando contenuto negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

La procedura di notifica della cartella esattoriale

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 60 del DPR n. 600/73 e le procedure del codice di procedura civile (art. 137 e seguenti del codice di procedura civile), la notifica degli avvisi e delle cartelle esattoriali deve avvenire secondo le seguenti modalità:

  • La notifica è a cura di messi comunali o messi speciali autorizzati dall’Ufficio;
  • Il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto. Se il consegnatario non é il destinatario del documento, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta, che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Naturalmente, sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
  • La notifica deve essere effettuata nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie;
  • È facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano;
  • Quando nel comune nel quale deve effettuarsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

La relata di notifica

La relata di notifica è una certificazione che attesta l’avvenuta notifica di un atto, e viene redatta dall’ufficiale notificatore (che può essere un ufficiale giudiziario, un agente della riscossione, o un altro incaricato del servizio notifiche). La relata di notifica rappresenta la “prova” che un atto è stato regolarmente notificato al destinatario.

Il luogo di notifica

La cartella di pagamento deve essere notificata presso il domicilio fiscale del contribuente che, ai sensi dell’articolo 58 del DPR n. 600/73, generalmente coincide, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con la residenza anagrafica.

Diversamente, i soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui è stato prodotto il reddito oppure, se conseguito in più territori, in quello in cui è stato percepito il reddito maggiore. In ogni caso, il contribuente può decidere di avere il proprio domicilio presso un’altra persona o un ufficio, a condizione che ricada nello stesso Comune risultante dall’anagrafe. Al ricorrere di tale ipotesi, le notifiche possono essere effettuate solo presso quest’ultimo luogo e sono, pertanto, nulle se effettuate presso la residenza anagrafica.

Notifica nelle mani proprie

La notifica a sensi dell’articolo 138 del codice di procedura civile, può essere effettuata nelle mani proprie del contribuente, presso il suo domicilio fiscale, o quello eventualmente indicato, per mezzo del servizio postale. Tuttavia, se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale ne fa menzione sulla relata e la notifica si considera comunque avvenuta.

Ove il destinatario non venga trovato, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto a una persona di famiglia o impiegata, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace (art. 139, co. 2 c.p.c.). L’atto e la relata di notifica devono essere consegnati in busta chiusa (sigillata) riportante il solo numero cronologico dell’atto. Il tutto, a tutela della riservatezza.

La notifica via PEC

La modalità di notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata diviene obbligatoria ed esclusiva per alcune categorie di soggetti. Più precisamente, per le imprese – a prescindere da quale sia la forma di costituzione – e per i professionisti iscritti in albi o elenchi.

La cartella di pagamento, per questi soggetti, deve essere dunque notificata dall’Agente della Riscossione attraverso il “messaggio di Posta Elettronica Certificata“, contenente quale documento informatico allegato la cartella stessa. Con riferimento alla relata di notifica della cartella, la stessa deve essere, necessariamente, in bianco, in quanto il soddisfacimento e la prova della stessa, si intende assolta con la trasmissione del messaggio di Posta Elettronica Certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall’articolo 6 DPR n. 68/05, che affermano che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna.

La notifica deve essere effettuata presso gli indirizzi che risulteranno dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (c.d. “INI-PEC”).

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo – o qualora la casella risulti satura -, la notificazione risulterà ugualmente perfezionata mediante il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio. Questo, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’Agente della riscossione.

Irreperibilità del destinatario

Irreperibilità relativa

L’irreperibilità relativa si verifica quando il destinatario risulta assente nel momento in cui l’ufficiale notificatore tenta di eseguire la notifica, ma risulta ancora residente o domiciliato all’indirizzo conosciuto. In questo caso, l’indirizzo è corretto e ufficialmente registrato, ma il destinatario potrebbe essere temporaneamente non disponibile (per esempio, perché è fuori casa, in vacanza o al lavoro).

In questi casi, l’ufficiale notificatore può procedere con la notifica secondo una specifica procedura:

  • Deposito presso la Casa Comunale: quando non trova il destinatario, l’ufficiale notificatore lascia un avviso all’indirizzo indicato, indicando che l’atto è disponibile presso la casa comunale per un determinato periodo.
  • Affissione dell’Avviso alla Porta e Raccomandata: l’ufficiale può anche lasciare un avviso alla porta dell’abitazione e successivamente inviare una raccomandata per informare che è stato effettuato un tentativo di notifica.

La notifica viene comunque considerata valida perché il destinatario è stato reso consapevole della presenza dell’atto tramite gli avvisi. L’irreperibilità relativa, dunque, non impedisce l’espletamento delle formalità di notifica, ma può richiedere ulteriori tentativi e avvisi.

Irreperibilità assoluta

L’irreperibilità assoluta, invece, si verifica quando il destinatario è totalmente sconosciuto all’indirizzo indicato. In altre parole, il destinatario non risiede più a quell’indirizzo e non è reperibile tramite altre informazioni. Ad esempio, potrebbe essersi trasferito senza aggiornare la propria residenza, rendendo quindi impossibile per l’ufficiale notificatore trovarlo.

In caso di irreperibilità assoluta, la notifica segue un procedimento diverso:

  • Deposito presso la Casa Comunale e Pubblicazione: l’atto viene depositato presso la casa comunale dell’ultimo indirizzo noto e può anche essere pubblicato nell’albo comunale, in modo che la notifica diventi formalmente eseguita dopo un certo periodo.
  • Mancata Individuazione di un Terzo: se non è possibile consegnare l’atto a un familiare convivente o a un altro terzo autorizzato, la notifica si completa con il deposito, senza ulteriori avvisi presso l’indirizzo indicato.

L’irreperibilità assoluta comporta una notifica per pubblici proclami, che prevede il deposito dell’atto presso la casa comunale e, a volte, anche una comunicazione formale a livello di pubblicazione pubblica. Questo tipo di notifica ha l’obiettivo di rendere comunque conoscibile l’atto al destinatario, anche in assenza di una localizzazione precisa.

Tabella di riepilogo sull’irreperibilità

CaratteristicaIrreperibilità RelativaIrreperibilità Assoluta
Presenza all’IndirizzoDestinatario non presente, ma risiede ancora lìDestinatario non più residente o mai stato reperibile
Procedura di NotificaAvviso alla porta, raccomandata, deposito presso casa comunaleDeposito presso casa comunale e possibile pubblicazione pubblica
Informazione del DestinatarioSi tenta di informare tramite avvisi e raccomandataNon vi è certezza che il destinatario venga effettivamente informato
FormalitàMaggior numero di avvisi e tentativiDeposito formale senza tentativi di notifica personale

Notifica all’estero

La notifica all’estero della cartella esattoriale si applica ai contribuenti che hanno dichiarato una residenza fiscale fuori dall’Italia oppure ai soggetti che si sono trasferiti senza aver aggiornato la loro residenza all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Le cartelle esattoriali devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell’agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.

Notifica tramite autorità consolare

La notifica può essere effettuata attraverso l’autorità consolare italiana presente nel paese di residenza del destinatario. Le ambasciate o i consolati possono assistere nella notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, anche se questa modalità è piuttosto complessa e richiede coordinamento tra diverse istituzioni.

Notifica tramite accordi bilaterali o convenzioni internazionali

Se il contribuente risiede in un paese con il quale l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o convenzioni internazionali per la notifica degli atti (ad esempio, convenzioni previste per la cooperazione giudiziaria nell’ambito dell’Unione Europea o altri trattati internazionali), la notifica può avvalersi delle procedure previste da tali accordi.

In ambito europeo, per esempio, esistono regole armonizzate che agevolano la trasmissione degli atti ufficiali tra i paesi membri, riducendo gli ostacoli procedurali e facilitando la comunicazione diretta.

Approfondimenti utili:

I termini per la notifica della cartella esattoriale

In merito ai termini di notifica di una cartella di pagamento, si rammenta che gli stessi sono differenti, a seconda della modalità di controllo effettuata dall’Amministrazione Finanziaria (articolo 25 del DPR n. 602/73).

La notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno, o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale, successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre), se si tratta di somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articolo. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72). Diversamente, se si tratta di somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/73, il termine di decadenza per la notifica della cartella è fissato nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Diritti del debitore

Quando un debitore si vede notificare una cartella esattoriale o un altro atto di riscossione, ha una serie di diritti che garantiscono la possibilità di difendersi e di gestire il debito in modo conforme alle proprie possibilità. Questi diritti sono fondamentali per assicurare che il procedimento di riscossione rispetti le garanzie e il diritto alla difesa previsti dalla legge. Di seguito, vediamo nel dettaglio i principali diritti del debitore che si è visto notificare l’atto.

Diritto all’informazione

Uno dei principali diritti del debitore è quello di ricevere una notifica chiara e completa dell’atto. Questo significa che la cartella esattoriale deve contenere tutte le informazioni necessarie a comprendere il motivo del debito, la sua origine e l’importo esatto dovuto. In particolare, la cartella deve indicare:

  • L’origine del debito (ad esempio: tasse non pagate, contributi previdenziali, multe).
  • Gli enti creditori coinvolti.
  • L’importo dovuto, comprensivo di tributi, sanzioni e interessi.
  • Le modalità di pagamento.
  • Le modalità e i termini per proporre ricorso.

In questo modo, il debitore ha tutte le informazioni necessarie per comprendere il debito e, se del caso, difendersi adeguatamente.

Diritto al ricorso

Il debitore ha il diritto di contestare la cartella esattoriale o altri atti di riscossione tramite ricorso. Il ricorso è uno strumento fondamentale per tutelarsi in caso di errori o irregolarità nell’atto notificato. Alcuni dei motivi per cui il debitore potrebbe presentare ricorso includono:

  • Errori materiali nell’atto (ad esempio, importo errato, calcoli sbagliati).
  • Vizi di notifica (ad esempio, se la notifica non è stata eseguita correttamente).
  • Prescrizione del debito, ossia il trascorrere del periodo entro cui il debito può essere legittimamente richiesto dal fisco.

Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge, generalmente 60 giorni dalla notifica per quanto riguarda gli atti tributari. Il ricorso viene presentato a seconda del tipo di atto e della sua natura:

  • Corte di Giustizia di primo grado per questioni fiscali (come imposte sui redditi, IVA);
  • Giudice di Pace per multe stradali;
  • Tribunale ordinario per contributi previdenziali, come l’INPS.

Diritto alla rateizzazione del debito

In molti casi, il debitore ha il diritto di richiedere una rateizzazione del debito se non è in grado di pagare l’intero importo in un’unica soluzione. Questo diritto consente al contribuente di affrontare l’obbligazione fiscale senza eccessivo stress finanziario, distribuendo il pagamento su più mesi o anni. Alcune delle condizioni della rateizzazione sono:

  • Rateizzazione ordinaria: può essere concessa per un massimo di 72 rate mensili (6 anni), con la possibilità di estendere la durata se il debitore dimostra una situazione economica difficile.
  • Rateizzazione straordinaria: può arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni), ma richiede una comprovata condizione di grave difficoltà economica.

Il diritto alla rateizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda specifica all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che valuterà la situazione economica del debitore.

Approfondimenti utili:

Diritto al riconoscimento di errori dell’Amministrazione

Il debitore ha il diritto di richiedere la rettifica dell’atto se rileva errori commessi dall’amministrazione. Questo diritto si riferisce alla possibilità di richiedere una revisione o correzione della cartella esattoriale senza dover necessariamente ricorrere alla via giudiziaria (diritto di autotutela). Gli errori possono riguardare:

  • Pagamenti già effettuati non correttamente registrati;
  • Errori di calcolo nel determinare l’importo delle sanzioni o degli interessi;
  • Debiti prescritti che non dovrebbero essere richiesti.

La richiesta di correzione deve essere fatta tramite un’istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che, se riconosce l’errore, provvede a correggere la cartella.

Approfondimenti utili:

Diritto alla sospensione della riscossione

In presenza di determinate condizioni, il debitore ha il diritto di ottenere la sospensione della procedura di riscossione. La sospensione può essere richiesta in situazioni come:

  • Ricorso pendente: se è stato presentato un ricorso e si attendono i risultati, il debitore può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto;
  • Errori evidenti nella cartella esattoriale: se ci sono prove evidenti di errori, la procedura di riscossione può essere sospesa in attesa di chiarimenti.

Il debitore può richiedere la sospensione amministrativa direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre per una sospensione giudiziale occorre rivolgersi al giudice competente.

Cosa sono i vizi di notifica?

I vizi di notifica sono difetti formali o procedurali nella consegna di una cartella esattoriale che possono rendere la notifica stessa non valida. Una notifica corretta è un passaggio essenziale per permettere al contribuente di avere conoscenza della pretesa fiscale e di esercitare il proprio diritto di difesa. Qualsiasi vizio nella notifica può compromettere questo diritto, creando così un valido motivo di opposizione o ricorso.

I vizi di notifica possono riguardare aspetti formali del processo di notifica, come ad esempio errori nella compilazione della relata di notifica, errori nell’indirizzo del destinatario, mancata presenza delle informazioni obbligatorie e altre irregolarità che incidono sulla capacità del contribuente di essere adeguatamente informato.

Errore nell’indirizzo del destinatario

Uno dei vizi di notifica più comuni riguarda l’errore nell’indirizzo del destinatario. Se la cartella esattoriale viene notificata a un indirizzo errato, ad esempio perché il contribuente si è trasferito ma l’indirizzo non è stato aggiornato, la notifica non può considerarsi valida.

L’ente di riscossione deve utilizzare l’indirizzo ufficiale che risulta registrato presso l’Anagrafe Tributaria. Se l’errore deriva da una mancanza di aggiornamento da parte del contribuente (ad esempio, la mancata iscrizione all’AIRE per i residenti all’estero), la notifica può essere considerata comunque valida, ma se è l’ente a non aggiornare correttamente i dati in suo possesso, il contribuente può contestare l’atto.

Notifica a persona non legittimata

La notifica deve essere consegnata direttamente al destinatario o a una persona legittimata a riceverla, come un familiare convivente o una persona delegata. Se la cartella viene consegnata a una persona non autorizzata (come un vicino di casa o una persona non convivente), la notifica può essere considerata viziata.

La persona legittimata deve essere maggiorenne e convivente con il destinatario; inoltre, deve essere specificato nella relata di notifica chi ha ricevuto l’atto. Se questo non viene chiaramente indicato o se la persona non ha i requisiti previsti, il vizio può invalidare la notifica.

Vizi formali nella relata di notifica

La relata di notifica è il documento che attesta l’avvenuta consegna dell’atto. Errori o omissioni nella relata possono costituire vizi formali che rendono la notifica non valida. Ad esempio, se la relata non contiene la data di notifica, l’indicazione precisa del destinatario, o la firma dell’ufficiale notificatore, la notifica può essere contestata.

La relata di notifica deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la notifica è stata effettuata in modo conforme alla legge, e qualsiasi carenza può compromettere la validità dell’atto.

Notifica irregolare tramite Posta

La cartella esattoriale può essere notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la raccomandata non viene ritirata dal destinatario (per esempio, perché non era presente al momento della consegna) e non viene lasciato un avviso di giacenza adeguato, la notifica potrebbe risultare irregolare. È importante che la procedura di giacenza sia rispettata per garantire che il contribuente possa venire a conoscenza dell’atto.

Se l’avviso di giacenza non viene depositato correttamente o se la documentazione della consegna risulta mancante, il contribuente può far valere questi elementi come vizi di notifica.

Notifica tramite PEC non conformemente eseguita

La notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è considerata valida se viene inviata all’indirizzo PEC corretto del destinatario, e se la notifica viene completata con le ricevute di consegna previste. Qualsiasi problema nella gestione della PEC, come l’utilizzo di un indirizzo PEC non più attivo o la mancata generazione delle ricevute di consegna, può costituire un vizio di notifica.

Nel caso delle notifiche PEC, è importante che l’indirizzo utilizzato sia quello ufficialmente registrato dal contribuente (per esempio nel Registro delle Imprese o presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Mancato rispetto dei termini di notifica

Un ulteriore vizio può riguardare il mancato rispetto dei termini di notifica. La cartella esattoriale deve essere notificata entro un determinato periodo di tempo (per esempio, entro 5 anni dalla data in cui il debito è divenuto definitivo). Se la cartella viene notificata oltre il termine di prescrizione o decadenza previsto, la notifica è da considerarsi viziata e quindi nulla.

Il termine di decadenza varia in base alla natura del debito, e l’inosservanza di questo termine dà al contribuente un valido motivo per contestare la cartella.

Conseguenze dei vizi di notifica

Un vizio di notifica può comportare diverse conseguenze:

  1. Nullità o Annullabilità dell’Atto: La notifica viziata può portare all’annullamento dell’atto stesso. Se il contribuente riesce a dimostrare che la notifica è stata eseguita in maniera irregolare, il giudice può dichiarare nulla la cartella esattoriale. Ciò significa che la richiesta di pagamento non ha più alcun valore e non può essere eseguita;
  2. Impossibilità di Procedere con l’Esecuzione Forzata: Se la notifica non è stata correttamente eseguita, qualsiasi successiva procedura esecutiva, come il pignoramento o il fermo amministrativo, risulta illegittima. L’ente di riscossione non può procedere con l’esecuzione forzata senza aver prima correttamente notificato la cartella;
  3. Ripetizione della Notifica: L’ente di riscossione può tentare di ripetere la notifica, ma deve farlo nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione. Se tali termini sono scaduti, la notifica successiva non sarà valida e il diritto a riscuotere il debito decade.

Domande frequenti

Cosa succede se non si paga la cartella entro i termini indicati?

In caso di mancato pagamento, possono essere applicate ulteriori sanzioni e interessi, e l’ente creditore può avviare procedure di riscossione coattiva.

È possibile rateizzare il pagamento del debito indicato nella cartella?

Sì, il debitore può richiedere un piano di rateizzazione, soggetto all’approvazione dell’ente creditore.

Come si può contestare una cartella di pagamento?

Si può presentare un ricorso presso la commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

La cartella di pagamento può essere notificata a un indirizzo diverso dalla residenza?

Sì, può essere notificata all’indirizzo indicato dal debitore o presso la sede legale, se si tratta di un’azienda.

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