La notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata a cura del messo presso il domicilio fiscale del contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno rispetto a quello di presentazione della dichiarazione. Le cartelle di pagamento notificate successivamente a tale termine sono considerate nulle per difetto di notifica.
La notifica della cartella di pagamento è un passaggio cruciale nel processo di riscossione delle imposte e di altri debiti verso enti pubblici. Questo documento viene emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e rappresenta una richiesta formale di pagamento di debiti fiscali o contributivi non adempiuti. Quando si ha la notifica una di una cartella di pagamento è necessario prestare attenzione alla modalità e ai tempi con i quali essa è stata notificata. Questo, in quanto potrebbero esservi alcuni vizi che è opportuno rilevare immediatamente.
La disciplina riguardante la notifica della cartella di pagamento è contenuta nell’articolo 26 del DPR n. 602/73 e dall’articolo 60 del DPR n. 600/73, e viene effettuata seguendo quando contenuto negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Attraverso la notifica l’Amministrazione finanziaria intende fare conoscere al soggetto destinatario l’esistenza e il contenuto di un preciso atto, per garantirgli la possibilità di difendersi in giudizio.
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Il luogo di notifica della cartella di pagamento
La cartella di pagamento deve essere notificata presso il domicilio fiscale del contribuente che, ai sensi dell’articolo 58 del DPR n. 600/73, generalmente coincide, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con la residenza anagrafica. Diversamente, i soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui è stato prodotto il reddito oppure, se conseguito in più territori, in quello in cui è stato percepito il reddito maggiore. In ogni caso, il contribuente può decidere di avere il proprio domicilio presso un’altra persona o un ufficio, a condizione che ricada nello stesso Comune risultante dall’anagrafe. Al ricorrere di tale ipotesi, le notifiche possono essere effettuate solo presso quest’ultimo luogo e sono, pertanto, nulle se effettuate presso la residenza anagrafica.
Contenuto della cartella
La cartella di pagamento contiene dettagli specifici sul debito, inclusi l’importo dovuto, la descrizione del debito. Ad esempio, tasse non pagate, multe, contributi previdenziali, le sanzioni e gli interessi applicati, e le istruzioni per il pagamento. Fornisce anche informazioni sui termini entro cui il debito deve essere saldato e sulle possibili conseguenze in caso di mancato pagamento.
I termini per la notifica della cartella di pagamento
In merito ai termini di notifica di una cartella di pagamento, si rammenta che gli stessi sono differenti, a seconda della modalità di controllo effettuata dall’Amministrazione Finanziaria (articolo 25 del DPR n. 602/73).
La notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno, o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale, successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre), se si tratta di somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articolo. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72). Diversamente, se si tratta di somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/73, il termine di decadenza per la notifica della cartella è fissato nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La procedura di notifica della cartella di pagamento
Secondo quanto disciplinato dall’articolo 60 del DPR n. 600/73 e le procedure del codice di procedura civile (art. 137 e seguenti del codice di procedura civile), la notifica degli avvisi e delle cartelle di pagamento deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- La notifica è a cura di messi comunali o messi speciali autorizzati dall’Ufficio;
- Il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto. Se il consegnatario non é il destinatario del documento, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta, che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Naturalmente, sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
- La notifica deve essere effettuata nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie;
- È facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano;
- Quando nel comune nel quale deve effettuarsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Particolarità della notifica
Conseguentemente, è nulla, per difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di agente notificatore, la notifica effettuata dal messo comunale: in assenza del decreto di nomina del sindaco, in mancanza di espressa previsione nello statuto dell’ente, approvato dal Consiglio Comunale, nel caso di incompetenza territoriale, e cioè quando è sussistente la qualifica legittimante lo svolgimento delle attività dell’agente entro un determinato ambito territoriale, ma la notifica viene eseguita fuori dal territorio del Comune di appartenenza.
Inoltre, la notifica a sensi dell’articolo 138 del codice di procedura civile, può essere effettuata nelle mani proprie del contribuente, presso il suo domicilio fiscale,o quello eventualmente indicato,per mezzo del servizio postale. Quindi, a norma dell’articolo 139, comma 1, codice di procedura civile, se la notifica non avviene nel modo previsto dall’articolo 138 del codice di procedura civile, la stessa deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’attività.
L’articolo 139, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che, ove il destinatario non venga trovato, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto a una persona di famiglia o impiegata, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata diverse volte, concludendo che la notifica può essere ritirata da ogni soggetti che presenti un rapporto personale o di interessi con il destinatario tale da far escludere la eccezionalità o mera occasionalitàdella sua presenza nella casa e da rendere certo, secondo un giudizio di normalità, che una volta preso l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo adempie effettivamente e lealmente in tempi e modi adatti ad eseguire il fine della notificazione.
La notifica via PEC della cartella di pagamento
L’articolo 38 del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, aveva innovato la formulazione dell’articolo 26 DPR n. 602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata.
La cartella di pagamento doveva essere dunque notificata dall’Agente della Riscossione attraverso il “messaggio di Posta Elettronica Certificata“, contenente quale documento informatico allegato la cartella stessa. Con riferimento alla relata di notifica della cartella, la stessa doveva essere, necessariamente, in bianco, in quanto il soddisfacimento e la prova della stessa, come visto, si intendevano assolti con la trasmissione del messaggio di Posta Elettronica Certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall’articolo 6 DPR n. 68/05, che affermano che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, ciò equivale per il mittente alla prova – legale – che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario.
Nel caso in cui, viceversa, il messaggio di posta elettronica non fosse risultato consegnabile, il gestore doveva comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, un avviso di mancata consegna. In tal caso, la notifica non poteva dirsi perfezionata e dunque il mittente doveva procedere a un nuovo invio. Oppure doveva effettuare la notifica secondo le forme ordinarie, che restano in ogni caso sempre perseguibili.
Notifica via PEC obbligatoria
A questo schema devono aggiungersi le novità introdotte dal D.L. n. 159/15, in vigore dal 1˚ giugno 2016. La novità più sostanziale consiste nella impossibilità per l’Agente della riscossione di optare per una delle forme di notifica previste dall’articolo 26. La modalità di notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata diviene obbligatoria ed esclusiva per alcune categorie di soggetti. Più precisamente, per le imprese – a prescindere da quale sia la forma di costituzione – e per i professionisti iscritti in albi o elenchi.
Il legislatore ha, poi, previsto, accanto a tale obbligatorietà, che la notifica debba essere effettuata presso gli indirizzi che risulteranno dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (c.d. “INI-PEC”).
Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo – o qualora la casella risulti satura -, la notificazione risulterà ugualmente perfezionata mediante il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio. Questo, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’Agente della riscossione.
Diritti del debitore
Il debitore ha il diritto di contestare la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica. La contestazione avviene presentando un ricorso presso la Corte di giustizia tributaria competente. Inoltre, esistono diverse opzioni per il pagamento, inclusi piani di rateizzazione, che consentono di gestire il debito in modo più flessibile. Deve essere tenuto in considerazione l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale il vizio di notifica comporta la nullità dell’atto solo in un caso. Ovvero, quando questi abbia comportato la mancata ricezione dell’atto stesso. In tutti gli altri casi, il vizio (per quanto grave) non comporta conseguenze.
Conclusioni
La notifica della cartella di pagamento è un momento chiave nel processo di riscossione dei debiti fiscali e contributivi. È essenziale per i debitori comprendere il contenuto della cartella, rispettare i termini di pagamento e, se necessario, esercitare il proprio diritto di contestazione. La corretta gestione di questo processo è fondamentale per evitare ulteriori sanzioni e per garantire la conformità con le obbligazioni fiscali e contributive.
Domande frequenti
In caso di mancato pagamento, possono essere applicate ulteriori sanzioni e interessi, e l’ente creditore può avviare procedure di riscossione coattiva.
Sì, il debitore può richiedere un piano di rateizzazione, soggetto all’approvazione dell’ente creditore.
Si può presentare un ricorso presso la commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Sì, può essere notificata all’indirizzo indicato dal debitore o presso la sede legale, se si tratta di un’azienda.