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NASPI: indennità di disoccupazione 2024

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroNASPI: indennità di disoccupazione 2024

La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione sociale italiana introdotta per fornire supporto economico ai lavoratori che hanno perso il loro impiego.

Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Si tratta di una misura di sostegno al reddito, erogata mensilmente in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. La Naspi è l’indennità di disoccupazione, istituita dall’art. 1, D.Lgs. n. 22/15 (sostitutiva dell’ASpI), Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 06-03-2015.

Come spiega il sito ufficiale dell’INPS, è destinata a tutti quei lavoratori dipendenti che hanno perso in modo involontario la propria occupazione. Sono inclusi dai possibili beneficiari anche gli apprendisti, i soci di cooperative che detengono una rapporto di lavoro di tipo subordinato, e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato.

Chi sono i beneficiari della Naspi?

La Naspi garantisce una erogazione mensile economica a favore dei soggetti che hanno perso il proprio posto di lavoro, in modo involontario. Possono beneficare della disoccupazione:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Esclusioni

Sono esclusi, dunque, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Sono considerate disoccupate le persone che hanno perso l’impiego in maniera involontaria e che dichiarano la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Queste inoltre non devono:

  • Svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • Avere un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

Non possono richiedere questo tipo di indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, i lavoratori che possono accedere al pensionamento, i lavoratori che hanno un assegno ordinario di invalidità oppure i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono ricorrere alla Dis-Coll.

Requisiti e domanda

L’Assicurazione sociale per l’impiego può essere richiesta rispettando i seguenti requisiti:

  • Il rapporto di lavoro subordinato è cessato involontariamente;
  • Almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.

È possibile accedere alla misura con un sistema digitalizzato che rappresenta la modalità esclusiva di presentazione della domanda per il cittadino. Questa procedura è fruibile accedendo al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per Disoccupati – Indennità mensile di disoccupazione”.

Stato di disoccupazione

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La presentazione della domanda equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso all’indennità, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • Dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • Licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. “Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali”.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Elementi non presi in considerazione

Non sono considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva:

  • Malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • Contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • Assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale, i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Decorrenza

L’indennità di disoccupazione spetta a decorrere da:

  • L’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • Dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Calcolo e misura dell’indennità

La Naspi è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. L’importo dell’indennità di disoccupazione 2024 è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Questo valore deve essere diviso per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato va moltiplicato per 4,33.

Se la retribuzione mensile che si ottiene da questa operazione risulta inferiore a 1.352,19 euro mensili, l’importo del trattamento sarà pari al 75% della retribuzione stessa. Se è superiore, la prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento a cui si somma il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L’importo dell’indennità non può superare il limite massimo, che per il 2024 è 1.550,42 euro. L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Sospensione e decadenza

La prestazione è sospesa in caso di:

  • Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.145 euro;
  • Nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Decadenza dal beneficio

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • Perde lo stato di disoccupazione;
  • Inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • Non comunica, entro un mese dalla domanda, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • Inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • Raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità;
  • Nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

Gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

Lavoro all’estero

In caso di lavoro all’estero:

  • Recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • Recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • Recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo n. 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatori.

Domanda Naspi

Per presentare domanda occorre compilare ed inviare l’apposito modulo INPS, mediante la procedura presente sul sito. Questa procedura è fruibile accedendo al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per Disoccupati – indennità mensile di disoccupazione”. Questa, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 68 giorni, decorrenti:

  • Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • Dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • Dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • Dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • Dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso:

  • In caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • In caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

Pagamento e durata della prestazione

L’indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego viene versata direttamente dall’INPS sul conto corrente bancario o postale, oppure sul libretto postale dell’avente diritto.

In alternativa, essa può essere erogata mediante bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza dell’interessato oppure a domicilio. Il sussidio viene corrisposto con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi cioè 2 anni.

Non vengono presi in considerazione però i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad altre prestazioni di disoccupazione. Quindi, per poter calcolare la durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti negli ultimi quattro anni. Inoltre, i periodi di contribuzione riguardanti al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione. Essi infatti non hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione, quindi possono essere prese in considerazione.

Seguendo lo schema, appena illustrato, è possibile comprendere se si ha diritto o meno all’indennità e in che misura. In questo modo, prima di compilare la domanda si avranno le idee chiare sull’effettivo importo del beneficio e sulla durata prevista dell’erogazione.

Domande frequenti

Da quando ho diritto a percepire la NASPI?

L’indennità ti spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del tuo rapporto di lavoro, se presenti la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione, se presenti la domanda successivamente, decorre dal giorno in cui invii la domanda.

Che fare se trovo un nuovo lavoro?

Occorre comunicare l’assunzione tramite il servizio invio comunicazione. In questo modo comunicherai all’INPS di cessare l’erogazione dell’emolumento.

Indennità di disoccupazione e compatibilità con altre prestazioni

L’INPS ha chiarito che, durante il periodo di fruizione dell’indennità puoi percepire:

  • Pensione ai superstiti;
  • Pensione di invalidità;
  • Assegno di inclusione (Attenzione: l’indennità costituisce reddito imponibile e rileva ai fini ISEE).

Viceversa, non è possibile percepire:

  • Pensione di vecchiaia o anticipata;
  • Assegno ordinario di invalidità;
  • Pensione di inabilità.

Ugualmente in caso di:

  • Indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità,
  • Indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato),
  • Indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex IPSEMA;

Gestione separata INPS

I periodi di iscrizione alla gestione separata non sono utili per il diritto, la durata e la misura dell’indennità. L’INPS ha anche chiarito che, la sola iscrizione alla Gestione Separata non è ostativa al diritto alla prestazione.

Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente compilato il campo reddito presunto, inserendo il valore “zero”, perché l’iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare.

Inizio di nuova attività lavorativa

L’INPS ha chiarito che, qualora il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro o durante il periodo di preavviso, l’indennità non spetta. Per poter beneficiare dell’indennità, dovrai quindi presentare una nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, hai diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Se richiedi il “cumulo” potrai continuare a percepire l’indennità ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

Cosa posso fare in caso di decadenza della NASPI a seguito di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e cessato anticipatamente?

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), puoi presentare una nuova domanda. Non puoi chiedere, invece, il ripristino del pagamento della precedente prestazione perché decaduta.

Partita Iva

L’INPS ha chiarito che, in caso di attività lavorativa autonoma, l’indennità spetta a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

Come titolare di Partita IVA sono obbligato a dichiarare il reddito previsto nell’anno?

Sì. I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a “zero”. Per rendere più veloce la liquidazione della NASPI , la dichiarazione può essere resa nell’apposito campo della domanda, come indicato nella Guida all’uso del Servizio scaricabile dalla scheda prestazione.

In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio invio comunicazione, accessibile dalla stessa scheda con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Codice Fiscale e PIN dispositivo. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Anticipazione Naspi

Se hai avuto già accolta la domanda di NASPI, puoi chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui tu intenda:

  • Avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • Avviare un’impresa individuale;
  • Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • Sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo all’indennità.

Come fare domanda di NASPI anticipata?

Dopo aver ottenuto l’indennità, puoi presentare domanda online entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione sostitutiva, devi inviare la domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla domanda di indennità .

Lavoro part time

Nel caso in cui il richiedente abbia contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, alla cessazione di uno di essi può presentare domanda dell’indennità a condizione che venga comunicato il reddito presunto per l’attività rimasta in essere, che deve essere pari o inferiore a 8.145 euro. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

In caso di soggiorno all’estero, si continua a percepire l’indennità?

Sì, ma solo per brevi periodi dovuti a matrimonio, malattia propria o del congiunto, lutto o ad altri motivi familiari. Il beneficiario deve produrre, tramite il servizio Com: invio comunicazione, idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).

Cosa succede se il beneficiario espatria in via definitiva durante la fruizione dell’indennità?

In caso di espatrio in via definitiva per rientro nel paese di origine o per accettazione di un lavoro all’estero, la prestazione decade dalla data di espatrio.

Ho un ruolo in una società di persone/capitali. Devo dichiarare il reddito presunto per l’anno in corso?

Sì. La dichiarazione del reddito presunto, anche se pari a “zero”, per chi riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore) è prevista a pena di decadenza dell’indennità. La dichiarazione non è prevista per la sola partecipazione agli utili societari.

Per rendere più veloce la liquidazione dell’indennità, la dichiarazione può essere resa nella domanda, anche qualora sia pari a “zero“, come indicato nella Guida all’uso del servizio per richiedere l’indennità, scaricabile dalla scheda prestazione dedicata. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’inizio dell’attività, tramite il servizio invio comunicazione reperibile sul sito INPS accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Codice Fiscale e PIN Dispositivo nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “NASpI” nel campo “Testo libero” e cliccando su COM: invio comunicazione. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Sono iscritto alla gestione artigiani e commercianti. Devo dichiarare il reddito previsto per l’anno in corso?

L’INPS ha chiarito che, gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti devono dichiarare, a pena di decadenza, il reddito previsto per l’anno in corso anche se pari a “zero”. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tassazione e presentazione della dichiarazione dei redditi

Dal punto di vista fiscale, la NASPI è considerata reddito imponibile e soggetta a tassazione IRPEF. Pertanto, chi percepisce tale indennità ha l’obbligo di includere tale indennità nella propria dichiarazione dei redditi annuale. La tassazione viene effettuata mediante ritenuta alla fonte operata dall’INPS, che agisce come sostituto d’imposta. Tuttavia, è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per verificare l’eventuale saldo d’imposta, considerando tutti i redditi percepiti nel corso dell’anno, compresi eventuali altri redditi da lavoro o da capitale.

La dichiarazione permette anche di beneficiare di eventuali detrazioni e deduzioni fiscali, che possono ridurre l’importo complessivo delle imposte dovute. È importante quindi che i beneficiari dell’indennità di disoccupazione compilino correttamente la dichiarazione dei redditi per evitare sanzioni e per ottimizzare la propria posizione fiscale.

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