Il 730 eredi è la dichiarazione dei redditi che uno degli eredi presenta per conto della persona deceduta, a patto che quest’ultima avesse i requisiti per utilizzare il modello 730 (ovvero fosse un lavoratore dipendente o pensionato).
Il Modello 730/2026 eredi permette agli eredi di presentare la dichiarazione dei redditi per conto di un contribuente deceduto tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2026. L’adempimento è riservato ai soggetti che percepivano redditi compatibili (come dipendenti o pensionati) e consente di liquidare le imposte dovute o richiedere il rimborso di eventuali crediti tramite codice IBAN all’Agenzia delle Entrate.

Indice degli argomenti
Chi può presentare il Modello 730 per il soggetto deceduto
Gli eredi possono utilizzare il Modello 730 per presentare la dichiarazione dei redditi per conto di un contribuente deceduto, a patto che quest’ultimo fosse in possesso dei requisiti idonei all’utilizzo di tale modello semplificato. Prima di procedere all’invio, l’erede deve accertarsi che il defunto non rientrasse nelle casistiche di esclusione previste dalla normativa. Ad esempio, non possono utilizzare il 730 i soggetti che utilizzavano una partita IVA (come imprenditori individuali o pensionati con libera professione attiva), per i quali è obbligatorio il Modello Redditi PF. L’obbligo fiscale dichiarativo (in assenza di cause di esenzione), in ogni caso, ricade interamente sugli eredi.
Requisiti reddituali del defunto
La possibilità di presentare il 730 per il de cuius è strettamente vincolata alla tipologia di redditi percepiti nel periodo d’imposta di riferimento. Nel caso in cui il contribuente avesse conseguito redditi compatibili, come un reddito da lavoro dipendente, la successione fiscale permette l’uso del dichiarativo semplificato.
| Tipologia di reddito ammessa | Condizioni per l’inserimento |
| Lavoro dipendente e assimilati | Inclusi redditi da pensione, contratti a progetto e co.co.co. |
| Lavoro autonomo non abituale | Esclusivamente redditi per cui non è richiesta la partita IVA. |
| Redditi di fabbricati e terreni | Inclusi i redditi diversi (es. fabbricati e terreni situati all’estero). |
| Redditi di capitale e a tassazione separata | Pienamente dichiarabili all’interno del modello. |
Date limite e obbligo del Modello Redditi PF
Per il periodo d’imposta corrente, gli eredi possono presentare il Modello 730/2026 se il decesso del contribuente è avvenuto nell’anno precedente o entro la data limite del 30 settembre 2026. Per quanto riguarda gli eredi di soggetti venuti a mancare successivamente alla data del 30 settembre, il legislatore impone di utilizzare esclusivamente il Modello Redditi PF. In quest’ultimo caso, qualora vi fossero redditi d’impresa o lavoro autonomo abituale, la scadenza per la presentazione telematica è fissata al 31 ottobre.
Scadenze fiscali e termini di versamento imposte
Il legislatore prevede un regime temporale differenziato per il versamento delle imposte, strettamente correlato al momento in cui è avvenuto il decesso del contribuente. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la determinazione della scadenza per il saldo fiscale da parte dell’erede dipende esclusivamente dalla data della scomparsa, determinando l’applicazione dei termini ordinari oppure l’accesso a una proroga temporale.
Proroga versamenti per decessi post 28 febbraio
I versamenti delle imposte devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari se il soggetto passivo è deceduto entro il 28 febbraio 2026. Al contrario, i pagamenti beneficiano di una proroga di 6 mesi, con scadenza fissata al 30 dicembre 2026, per i contribuenti deceduti dopo la data del 28 febbraio. In caso di conguaglio a credito, l’erede adotta le modalità del contribuente senza sostituto d’imposta, attendendo l’erogazione del rimborso entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.
| Data del decesso del contribuente | Modello dichiarativo ammesso | Scadenza versamento imposte |
| Entro il 28 febbraio 2026 | Modello 730/2026 | Termini ordinari |
| Tra il 1° marzo e il 30 settembre 2026 | Modello 730/2026 | Proroga di 6 mesi (30 dicembre 2026) |
| Dopo il 30 settembre 2026 | Esclusivamente Modello Redditi PF | Proroga di 6 mesi (30 dicembre 2026) |
Compilazione del frontespizio e accesso al modello precompilato
L’accesso al modello 730 precompilato per conto di una persona deceduta richiede l’utilizzo delle credenziali digitali personali dell’erede (SPID, CIE o CNS) e la compilazione di due moduli distinti del frontespizio. Questo procedimento è fondamentale per separare la posizione fiscale del defunto da quella del dichiarante. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, si riscontra che un errore critico in sede di dichiarazione è il cumulo dei redditi: i redditi dell’erede non sono mai cumulabili con quelli della persona per conto della quale viene presentata la dichiarazione, e non è ammessa la dichiarazione congiunta. L’invio deve avvenire obbligatoriamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), poiché il modello non può essere in nessun caso consegnato al sostituto d’imposta del deceduto né a quello dell’erede.
Come compilare i due moduli del 730
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in entrambi i moduli devono essere riportati obbligatoriamente sia il codice fiscale del contribuente deceduto sia quello dell’erede dichiarante.
| Modulo Frontespizio | Azioni e campi da compilare |
| Primo modulo | Barrare la casella “deceduto”; inserire la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”; barrare “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”; riportare i dati anagrafici e i redditi del contribuente. |
| Secondo modulo | Barrare “Rappresentante o tutore o erede” nel rigo Contribuente; inserire la “Data carica erede”; compilare “Dati anagrafici”, “Residenza anagrafica” e contatti dell’erede. Non compilare la “data della variazione” e non barrare “Dichiarazione presentata per la prima volta”. |
Delega agli intermediari e credenziali necessarie
Gli eredi possono accedere autonomamente ai Servizi Telematici selezionando l’opzione “Accedi alla precompilata in qualità di erede” nel box dedicato. In alternativa, è possibile conferire un’apposita delega a un CAF o a un professionista abilitato. La delega rilasciata all’intermediario deve contenere il codice fiscale del contribuente, i dati riguardanti l’anno d’imposta, la data di conferimento e una copia del documento di identità. Per poter accedere al cassetto fiscale di una persona defunta è imprescindibile possedere un’identità digitale e la qualifica in qualità di erede, elementi necessari per visionare dichiarazioni fiscali, rimborsi, atti del registro e versamenti F24.
Rimborsi, spese funebri e detrazioni edilizie per eredi
Un aspetto cruciale nella successione fiscale riguarda la gestione dei crediti d’imposta maturati dal defunto e il trasferimento agli eredi delle agevolazioni edilizie e delle spese funebri. Qualora dalla compilazione della dichiarazione non emergano debiti da versare ma un credito d’imposta, l’unica opzione possibile per gli eredi è chiedere tale importo a rimborso. Non esiste, per l’erede lavoratore dipendente, alcuna possibilità di ricevere il rimborso spettante al defunto direttamente all’interno della propria busta paga.
Gestione del credito d’imposta e tempi di rimborso
L’Agenzia delle Entrate, una volta completati i necessari controlli sulla dichiarazione dei redditi, provvede a erogare il credito rimborsabile direttamente sul conto corrente degli eredi tramite la comunicazione preventiva del codice IBAN, o in alternativa attraverso l’emissione di un vaglia postale. Nella prassi operativa dell’amministrazione finanziaria, i tempi medi di attesa per l’effettiva liquidazione del rimborso si attestano a circa un anno. Se il contribuente vantava un credito dal modello 730 dell’anno precedente non rimborsato (dal sostituto o dall’INPS) a causa del decesso, i relativi importi possono essere portati in diminuzione dall’IRPEF dovuta nella dichiarazione presentata per conto del defunto.
Trasferibilità detrazioni ristrutturazioni (Bonus 50%)
In caso di successione di un’unità immobiliare precedentemente ristrutturata dal soggetto defunto, la normativa vigente stabilisce che le quote residue della detrazione al 50% non godute in vita si trasmettano agli eredi. Il trasferimento del beneficio fiscale avviene a condizione che gli eredi conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ossia ne possano disporre a proprio piacimento a prescindere dall’adibizione ad abitazione. Le casistiche di spettanza, spesso oggetto di verifiche formali in sede di audit, variano radicalmente in base alla destinazione d’uso.
| Destinazione immobile ereditato | Spettanza detrazione fiscale (quote residue) | Motivazione normativa |
| Immobile locato a terzi | Non spettante a nessuno | Gli eredi non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento. |
| Immobile a disposizione (non locato) | Trasferita in parti uguali | Molteplici eredi mantengono congiuntamente la detenzione materiale. |
| Presenza del coniuge superstite | Spettante esclusivamente al coniuge | Il coniuge detiene il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale. |
| Rinuncia all’eredità da parte del coniuge | Persa per tutti i successori | Il coniuge perde le quote pur abitando l’immobile; gli altri eredi (es. figli) non posseggono la detenzione materiale. |
Domande frequenti
No, la normativa vieta l’erogazione in busta paga. L’Agenzia delle Entrate accredita le somme spettanti sul conto corrente degli eredi tramite codice IBAN comunicato, oppure emette un vaglia postale. I tempi medi per l’effettiva liquidazione ammontano a circa dodici mesi.
Le quote residue del 50% non godute in vita dal defunto passano agli eredi solo se mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Se la struttura è locata a terzi o se il coniuge superstite rinuncia all’eredità, il beneficio fiscale viene irrimediabilmente perso.
Per consultare rimborsi e dichiarazioni precedenti, l’erede deve disporre di un’identità digitale personale (SPID, CIE o CNS) e dimostrare formalmente la propria qualifica. L’accesso avviene tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o conferendo apposita delega a un intermediario.
L’obbligo ricade integralmente sugli eredi. Possono utilizzare il Modello 730/2026 se il decesso è avvenuto entro il 30 settembre 2026 e se il defunto percepiva redditi compatibili. Per scomparse successive a tale data, è normativamente vincolante la presentazione del Modello Redditi PF.