Quando un bene viene trasportato da un luogo ad un altro, in assenza di DDT si presume che si tratti di una vendita. Pertanto, quando il trasporto della merce non è legato alla vendita ma ad una lavorazione si pone il problema di come giustificare lo spostamento della merce senza modificarne la sua titolarità.
Il documento di trasporto nella movimentazione delle merci
Il documento di trasporto è rilevante ai fini fiscali per poter usufruire della fatturazione differita nonché per vincere le presunzioni di cui all’art. 53 del DPR n. 633/72. Quest’ultimo rimanda direttamente all’art. 1 del DPR n. 441/97, il quale dispone una presunzione di cessione per i beni che non si trovino nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività e dichiarati come tali all’Ufficio competente e un’analoga presunzione di acquisto per beni rinvenuti nei locali di cui non sia possibile dimostrarne la provenienza a titolo diverso.
Trasporto delle merci in conto lavorazione presso terzi
Il conto lavorazione delle merci è un processo utilizzato principalmente nel settore manifatturiero e industriale, in cui una società (committente) fornisce materie prime o semilavorati a un’altra azienda per effettuare specifiche lavorazioni. Una volta completate, le merci lavorate vengono restituite al committente. Questi beni prendono il nome di merci in lavorazione o merci in conto lavorazione.
La consegna dei beni a terzi per finalità diverse dalla vendita, come nel caso prospettato per lavorazione, deve risultare da un documento (DDT) oppure da un registro di carico e scarico (o dal libro giornale o altro libro tenuto in conformità del Codice civile). Il DDT è considerato documento idoneo a vincere la presunzione di acquisto o vendita, e la sua emissione può essere evitata con la tenuta di apposito registro di carico e scarico. Non è dirimente il fatto che il locale in cui viene effettuata la lavorazione sia limitrofo a quello del committente, in quanto la sopra richiamata documentazione serve per vincere la presunzione di acquisto e di cessione.
Compilazione del DDT per la merce in conto lavorazione
L’emissione del DDT deve avvenire con modalità ordinaria indicato tutti i dati obbligatori. Occorre inserire tutte le informazioni utili, con i dati della società proprietaria delle merci e di quella che si occuperà della lavorazione delle stesse. Inoltre, deve essere inserita la data di emissione del DDT, il suo numero progressivo, la data di spedizione della merce, la descrizione delle stesse ed il relativo numero di collo, l’indicazione delle quantità, i dati del vettore che effettua il trasporto, ma anche la sede della consegna ed i dati della società che deve effettuare la lavorazione. L’aspetto importante riguarda la causale che deve essere “conto lavorazione“.
Non è obbligatorio andare ad in dicare il valore dei prezzi, mentre se a occuparsi della consegna è più di un vettore, basta indicare il primo. Non è obbligatorio che i beni vengano scortati da un documento di trasporto cartaceo, essendo ormai sufficiente che esso venga esibito anche in modalità digitale o spedito tramite posta elettronica al destinatario, sempre che la spedizione entro la mezzanotte del giorno in cui è iniziato il trasporto. Il Ddt deve essere redatto in duplice copia, di cui una va conservata da chi effettua la spedizione e una da chi riceve la merce per tutto il periodo previsto per l’accertamento dei 10 anni e anche oltre, secondo quanto stabilito dall’art.2220 del Codice Civile.
Registro di carico e scarico per le merci in conto lavorazione
L’art. 50, co. 5, D.L. n. 331/93 prevede l’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico per le movimentazioni di beni senza relativo passaggio della proprietà. In particolare, questa norma prevede che:
| “i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. |
L’azienda deve annotare la fuoriuscita del bene nel registro di carico/scarico, e poi effettuare l’operazione opposta al momento del rientro del bene. Il registro non è soggetto a vidimazione o bollatura preventiva.
Struttura del registro
Il registro è generalmente suddiviso in colonne che devono essere compilate accuratamente. Le colonne tipiche includono:
- Data dell’operazione: È importante annotare la data in cui viene effettuata l’operazione di carico o scarico;
- Numero del movimento: Ogni operazione deve essere numerata progressivamente per garantire la tracciabilità. La numerazione ricomincia ogni anno da 1;
- Descrizione delle merci: Devono essere descritti i beni movimentati, specificando quantità, tipologia e stato fisico (ad esempio, solido, liquido);
- Quantità: La quantità delle merci movimentate deve essere indicata in unità di misura appropriate, come chilogrammi o litri;
- Destinazione o provenienza: Indicare la destinazione delle merci scaricate o la provenienza di quelle caricate;
- Annotazioni aggiuntive: Eventuali informazioni supplementari utili per la tracciabilità e la gestione delle merci.
| Per approfondire: |
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| Lavorazioni di beni intracomunitarie: disciplina IVA |
| Beni in temporanea importazione con lavorazioni non imponibili IVA |