La liquidazione periodica dell’Iva è uno degli adempimenti più importanti, da un punto di vista contabile e fiscale, per imprese e professionisti. Ogni mese o ogni trimestre, a seconda della periodicità, legata al volume di affari generato, i contribuenti sono chiamati a determinare il saldo periodico dell’Iva, per effettuare il versamento dell’Iva a debito all’Amministrazione finanziaria. Con questa guida vi forniremo le informazioni indispensabili che vi consentiranno di effettuare in sicurezza la liquidazione periodica dell’Iva. Troverete un esempio di liquidazione Iva, i codici tributo da utilizzare nel modello F24, le scadenze, e le indicazioni da riportare in dichiarazione Iva.
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La liquidazione dell’Iva
Nella gestione ordinaria di aziende e professionisti vi sono fatture emesse ai clienti e fatture ricevute dai fornitori. In ognuno di questi documenti è presente un valore di imposta, l’Iva, che non è altro che una partita di giro. Aziende e professionisti sono, infatti, soggetti passivi Iva, e non restano incisi dal tributo, come il consumatore finale. Aziende e professionisti, infatti, addebitano l’Iva in fattura ai clienti e pagano l’Iva ai propri fornitori.
L’Iva incassata è considerata “a debito” (deve essere riversata all’Erario), mentre quella pagata è considerata “a credito” (perché pagata ad un altro soggetto passivo, che la verserà all’Erario). Periodicamente la normativa fiscale prevede che i soggetti passivi debbano effettuare il calcolo dell’IVA (somma algebrica tra Iva a debito e Iva a credito), al fine di versare all’Amministrazione finanziaria la differenza positiva dell’operazione (Iva a debito).
Per approfondire: “Scorporo dell’Iva: cos’è e formula di calcolo“.
Formula per trovare la liquidazione dell’Iva periodica (a credito o a debito)
La formula da seguire per il calcolo della liquidazione periodica Iva è indicata di seguito:
Iva sulle vendite – Iva “detraibile” sugli acquisti = Iva da versare all’Erario |
Possiamo affermare, quindi, che la differenza che in un certo periodo di tempo risulta tra l’Iva riscossa su tutte le vendite (Iva a debito) e l’Iva pagata su tutti gli acquisti (Iva a credito) costituisce l’ammontare dell’imposta da versare all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, è necessario prestare attenzione al fatto che nel calcolo dell’Iva a credito deve essere considerata soltanto l’Iva cosiddetta “detraibile“, in quanto esistono alcune operazioni Iva relative a beni e servizi che possono essere con Iva indetraibile (totalmente o parzialmente).
Questa regola è conosciuta come “deduzione di imposta da imposta” ed esprime il procedimento per il calcolo del saldo a debito dell’Iva. Qualora l’Iva a debito risulti inferiore all’Iva a credito l’impresa determina un saldo a credito nei confronti dell’Erario. In dettaglio, tale soggetto può procedere alla c.d. “compensazione verticale“, computando l’imposta in detrazione nel periodo successivo, ovvero, in presenza dei presupposti, chiedere il rimborso o utilizzare il credito in compensazione con altre imposte o contributi (“compensazione orizzontale“).
Liquidazione Iva con fatture ricevute in ritardo
Nell’ambito della liquidazione periodica può essere computata in detrazione anche l’IVA a credito risultante da documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, fa eccezione a questa regola il caso dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (ex art. 1 co. 1 del DPR n. 100/98, modificato dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018). La disposizione in commento riguarda tutte le fatture emesse, indipendentemente dal formato, e si applica sia ai soggetti che effettuano le liquidazioni IVA con cadenza mensile che a quelli che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale. Vedasi sul punto i chiarimenti forniti con la Circolare n. 14/E/2019 (§ 3.4) dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall’obbligo di liquidazione periodica i soggetti che:
- Nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione attiva o passiva (cfr. C.M. 19/79);
- Hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR n. 633/72 (C.M. 19/79);
- Rientrano nei regimi agevolati di determinazione dell’imposta (regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011 e regime forfetario ex Legge n. 190/2014);
- Applicano, in presenza dei requisiti, il regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR n. 633/72 (es. produttori agricoli);
- Applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR n. 633/72 (cfr. C.M. 165/2000, § 3.3).
Periodicità della liquidazione periodica
Il versamento dell’Iva attraverso le liquidazioni periodiche deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Esistono però delle eccezioni per le quali è consentito fare la liquidazione trimestrale. In questo caso, il riferimento normativo è l’articolo 7 del DPR n. 542/99 (Risoluzione n. 15/E/2012) il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:
- Soglia di 500.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
- Soglia di 800.000 euro nel caso di altre attività
possano optare per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Nel caso, quindi, in cui il contribuente fosse stato trimestrale nell’anno di imposta precedente, ma avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti, la sua periodicità di versamento dell’Iva diverrebbe mensile con primo versamento di imposta dell’anno successivo.
Versamento trimestrale dell’Iva
Il versamento derivante dalla liquidazione Iva trimestrale deve essere fatta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (quindi 16 maggio per il primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre e 16 novembre per il terzo trimestre, mentre la liquidazione del quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione annuale). Quando il termine di versamento cade in giorno festivo o di sabato, il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.
La liquidazione Iva trimestrale comporta per il contribuente un aggravio di interessi nella misura dell’1% in fase di versamento. Ad esempio, il versamento dell’Iva del trimestre gennaio–febbraio-marzo deve avvenire entro il 16 maggio. Il quarto trimestre, tuttavia, verrà liquidato entro il 16 marzo (per i soggetti solari) ovvero in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Ricordiamo che è comunque facoltà del contribuente scegliere la liquidazione mensile anche se ricorrono i presupposti per effettuare la liquidazione Iva trimestrale.
Trimestrali speciali
Infine, esiste una categoria detta dei “trimestrali speciali” che, indipendentemente dal volume di affari, possono optare per i versamenti con periodicità trimestrale. Rientrano in questa categoria gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori per conto terzi iscritti nell’apposito albo di cui alla Legge n. 298/74.
Tabella: differenze tra trimestrali ordinari e speciali
Casistica | Modalità e termini di liquidazione e versamento IVA |
---|---|
Trimestrali per opzione | Liquidazione e versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con la maggiorazione a titolo di interesse dell’1% dell’imposta dovuta Versamento relativo all’ultimo trimestre da effettuare in coincidenza del versamento del saldo IVA (16 marzo dell’anno successivo ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi) |
Trimestrali speciali | Liquidazione e versamento dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza applicare la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi Versamento relativo all’ultimo trimestre entro il 16 febbraio dell’anno successivo. |
Esempio di liquidazione Iva
Totale fatture emesse = imponibile €. 6.000,00 + Iva (22%) €. 1.320,00;
Totale fatture acquisti: imponibile €. 5.000,00 + Iva (22%) €. 1.100,00;
Iva da versare = 1.320-1.100 = €. 220.
Qualora, invece, l’Iva a debito sia inferiore alla somma dell’Iva a credito, la differenza può essere utilizzata per compensare le posizioni debitorie dei periodi successivi.
La detrazione dell’Iva
In linea generale, il contribuente ha diritto a portare in detrazione (cioè a sottrarre dall’Iva dovuta) l’Iva relativa agli acquisti effettuati, purché siano soddisfatte determinate condizioni:
- I beni o i servizi acquistati devono essere pertinenti o rilevanti rispetto all’attività esercitata dal contribuente (rispetto del principio dell’inerenza);
- L’Iva deve essere esposta distintamente in fattura e la stessa fattura deve essere stata registrata nel registro Iva acquisti;
- L’acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale ai fini Iva stabiliti dalla legge (ad esempio spese per: auto, telefonia, vitto e alloggio, etc).
Il versamento dell’Iva non è dovuto se l’importo calcolato a debito nelle liquidazioni mensili o trimestrali non è superiore a €. 25,82, in tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva. In sede di dichiarazione annuale, tale importo si riduce, infatti non è dovuto alcun versamento se l’importo a debito è inferiore a €. 10,33 (per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione diventa €. 10,00).
Il DPR n. 435/2001 (regolamento sulle semplificazioni) ha previsto che i contribuenti, a decorrere dalle liquidazioni del 2002 (siano mensili o trimestrali), non sono più tenuti ad annotare gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta in una apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. Il contribuente dovrà però comunque essere in grado di fornire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli elementi in base ai quali ha effettuato la liquidazione periodica. Viene anche meno:
- L’obbligo di riportare nel registro degli acquisti il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e portato in detrazione per l’anno successivo;
- L’obbligo di effettuare l’annotazione degli estremi del versamento dell’imposta, relativa ai singoli periodi di liquidazione, sul registro delle fatture.
L’acconto Iva
La determinazione dell’Iva a credito deve essere effettuata attraverso il registro Iva acquisiti, mentre la determinazione dell’Iva a debito è determinata attraverso il registro Iva delle vendite oppure attraverso il registro dei corrispettivi di vendita.
A fine anno l’Erario chiede un anticipo dei versamenti IVA dovuti per la chiusura dell’anno fiscale attraverso il versamento di una percentuale dell’importo dovuto per il mese di dicembre dell’anno precedente (contribuenti mensili), ovvero dell’importo dovuto con la dichiarazione annuale dell’anno precedente (contribuenti trimestrali) da effettuare entro il 27 dicembre.
La percentuale può variare di anno in anno sulla base di decreti appositi. Qualora il contribuente stimi che l’importo da versare per la liquidazione di dicembre o del quarto trimestre o da dichiarazione sia inferiore rispetto a quanto calcolato sulla base dei periodi dell’anno precedente, può versare solo quanto previsto salvo in caso di errore incorrere nelle relative sanzioni.
Per approfondire: “La determinazione dell’acconto IVA“.
Versamenti periodici Iva
I versamenti dell’Iva devono essere eseguiti utilizzando l’apposito modello F24. Il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’Iva a debito deve avvenire, come già detto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali (eccetto per il versamento dell’acconto di Dicembre).
La liquidazione del quarto trimestre ottobre-dicembre invece ha una particolarità in quanto si versa il 16 marzo, ad eccezione dei contribuenti Iva speciali che versano quest’utimo trimestre il 16 febbraio invece del 16 marzo (distributori di carburanti, medici o autotrasportatori). Il termine per il versamento è sempre prorogato al primo giorno lavorativo successivo quando ricade in un sabato o in un giorno festivo.
Per i contribuenti mensili i codici tributo da utilizzare vanno dal 6001 per la liquidazione Iva del mese di gennaio, al 6012 per la liquidazione Iva del mese di dicembre.
I codici tributo da utilizzare sono il codice 6031 per la liquidazione Iva del primo trimestre mentre il 6032 per il secondo trimestre e 6033 per il terzo trimestre. Il codice tributo 6034 invece sarà per il quarto trimestre. Il versamento dell’acconto Iva invece segue regole diverse e si versa con il codice tributo 6035.
Se un versamento periodico non viene effettuato nei termini è possibile sanare la situazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che vi consentirà di versare l’Iva con sanzioni ridotte in base al tempo ed interessi di mora. Per maggiori informazioni: Ravvedimento operoso: omessi o ritardati versamenti
Registrazioni contabili
Vediamo ora come le imprese in contabilità ordinaria devono registrare la liquidazione periodica Iva. La prima operazione da effettuare è quella di girare i conti Iva vendite e Iva acquisti al conto Iva c/Erario . Ipotizziamo la situazione seguente:
Vendite e Iva Acquisti al conto Iva c/Erario . Ipotizziamo la situazione seguente:
Iva vendite €. 4.000 (Iva a debito);
Iva acquisti €. 1.000 (Iva a credito).
La scrittura contabile da effettuare è la seguente:
Iva vendite €. 4.000 (dare)
Iva c/erario €. 4.000 (avere)
Iva acquisti €. 1.000 (avere)
Iva c/erario €. 1.000 (dare)
Il conto Iva c/Erario evidenzia un debito di €. 3.000 relativo al periodo della liquidazione Iva.
Dichiarazione Iva
Una volta effettuata la liquidazione IVA periodica i contribuenti sono tenuti ad indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche negli appositi righi del quadro VH della dichiarazione Iva. I contribuenti mensili compileranno tutti i righi del quadro VH per ogni mensilità, riportando anche l’acconto IVA. I contribuenti trimestrali, invece, ai sensi dell’articolo 7 Decreto n. 542/99 devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 senza, pertanto, compilare il rigo VH12.
In questo caso l’IVA a debito o anche a credito maturata nell’ultimo trimestre dell’anno di imposta rientrerà nel calcolo della liquidazione IVA contenuta nella dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali, infatti, determinano l’IVA generata nell’anno senza considerare l’ultima liquidazione che rientra nel conto del saldo annuale, eventualmente da versare o da richiedere a rimborso. L’eventuale conguaglio deve essere indicato nel rigo VL32 se a debito o VL33 se Iva a credito.
Se l’importo dell’IVA dovuta non supera i €.25,82, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato ma indicato nella liquidazione periodica immediatamente successiva. Per i contribuenti trimestrali che versano l’IVA sono dovuti dei piccoli interessi che andranno indicati nel Rigo VL23 indicare in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche comprensivi anche degli interessi per eventuali importi versati in ritardo con ravvedimento operoso.
I contribuenti IVA trimestrali che versano alla scadenza della dichiarazione unificata indicano importi a debito versati della sezione Erario un unico importo comprensivo dell’IVA a titolo di conguaglio e degli interessi derivanti dalle liquidazioni trimestrali e anche gli interessi dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40% per il differimento.
Liquidazioni Iva precompilate
È operativo un programma di assistenza online nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le bozze precompilate delle liquidazioni periodiche e la bozza di modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalle liquidazioni medesime. Vedasi sul punto l’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015; provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 e n. 9652/2023).
Elenco codici tributo per il versamento Iva
Di seguito i principali codici tributo utilizzabili per il versamento dell’Iva periodica per i soggetti mensili e trimestrali. Inoltre, i codici tributo connessi ad attività di ravvedimento operoso o adesione all’accertamento o sanatoria.
Codici tributo Iva per autoliquidazione
Descrizione | Codice Tributo |
---|---|
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | 1668 |
Versamento IVA mensile Gennaio | 6001 |
Versamento IVA mensile Febbraio | 6002 |
Versamento IVA mensile Marzo | 6003 |
Versamento IVA mensile Aprile | 6004 |
Versamento IVA mensile Maggio | 6005 |
Versamento IVA mensile Giugno | 6006 |
Versamento IVA mensile Luglio | 6007 |
Versamento IVA mensile Agosto | 6008 |
Versamento IVA mensile Settembre | 6009 |
Versamento IVA mensile Ottobre | 6010 |
Versamento IVA mensile Novembre | 6011 |
Versamento IVA mensile Dicembre | 6012 |
Versamento acconto per IVA mensile | 6013 |
Versamento IVA trimestrale 1 trimestre | 6031 |
Versamento IVA trimestrale 2 trimestre | 6032 |
Versamento IVA trimestrale 3 trimestre | 6033 |
Versamento IVA quarto trimestre | 6034 |
Versamento IVA acconto | 6035 |
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 1 trimestre | 6036 |
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 2 trimestre | 6037 |
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 3 trimestre | 6038 |
IVA dovuta dalle pp.aa.- scissione dei pagamenti – art. 17-ter del dpr n. 633/1972 | 6040 |
IVA dovuta dalle pp.aa. e societa’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attivita’ commerciali – art. 5, c. 1, d.m. 23 /01 / 2015 | 6041 |
IVA sugli acquisti modello intra 12 – articolo 49 del dl n. 331/1993 | 6043 |
Versamento IVA – immissione in consumo di prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/2017 | 6044 |
Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale | 6099 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Gennaio | 6201 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Febbraio | 6202 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Marzo | 6203 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Aprile | 6204 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Maggio | 6205 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Giugno | 6206 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Luglio | 6207 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Agosto | 6208 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Settembre | 6209 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Ottobre | 6210 |
Versamento IVA immatricolazione auto – mese Novembre | 6211 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Dicembre | 6212 |
Versamento ina immatricolazione auto UE – primo trimestre | 6231 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE -secondo trimestre | 6232 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE -terzo trimestre | 6233 |
Versamento IVA immatricolazione auto UE – quarto trimestre | 6234 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Gennaio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6301 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Febbraio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6302 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Marzo – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6303 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Aprile – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6304 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Maggio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6305 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Giugno – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6306 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Luglio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6307 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Agosto – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6308 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Settembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6309 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Ottobre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6310 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Novembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6311 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Dicembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6312 |
IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in franchigia – art. 32bis dpr 633/1972 | 6492 |
Integrazione IVA | 6493 |
Isa – indici sintetici di affidabilita’ fiscale integrazione IVA | 6494 |
IVA regolarizzazione di magazzino | 6495 |
IVA dovuta per adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo – art. 33, c. 7 bis, del d. l. 30/09/2003 n. 269 conv. dalla l. 24/11/2003, n. 326, modificato dall’art. 2, c. 10, della l. 24/12/2003, n. 350 (ris. n. 75/e del 25/05/2004) | 6496 |
IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1 commi da 96 a 117 della legge 24/12/2007 n. 244 – ris. 80/e del 06/03/2008 | 6497 |
IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili | 6501 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 1 trimestre | 6720 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 2 trimestre | 6721 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 3 trimestre | 6722 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 4 trimestre | 6723 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 1 trimestre | 6724 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 2 trimestre | 6725 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 3 trimestre | 6726 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 4 trimestre | 6727 |
Imposta sugli intrattenimenti | 6728 |
IVA forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti | 6729 |
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 Settembre 2003, 269 – IVA (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) | 8921 |
Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione | 9399 |
Codici tributo Iva per contenzioso, ravvedimento operoso e sanatoria
Contesto d’uso | Descrizione | Codice Tributo |
---|---|---|
Per contenzioso | IVA- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – imposta | 9944 |
Per contenzioso | IVA – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – interessi | 9945 |
Per contenzioso | Sanzioni relative a tributi erariali – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | 9970 |
Per ravvedimento operoso | Interessi sul ravvedimento IVA – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109e del 22/05/2007 | 1991 |
Per ravvedimento operoso | Restituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – imposta | 8084 |
Per ravvedimento operoso | Restituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – interessi | 8085 |
Per ravvedimento operoso | Restituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – sanzioni | 8086 |
Per ravvedimento operoso | Sanzione pecuniaria IVA | 8904 |
Per sanatoria | IVA e relativi interessi definizione controversie tributarie – art. 5 l n. 130/2022 | LP30 |
Per sanatoria | Sanzioni relative ai tributi erariali definizione controversie tributarie – art. 5 l n. 130/2022 | LP32 |
Per sanatoria | IVA – definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1, dl. n. 119/2018 | PF03 |
Per sanatoria | IVA e relativi interessi – definizione controversie tributarie -art. 6, dl n. 119/2018 | PF30 |
Per sanatoria | Sanzioni relative ai tributi erariali definizione controversie tributarie – art. 6 dl n. 119/2018 | PF32 |
Per sanatoria | IVA e relativi interessi – definizione controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197/2022 | TF20 |
Per sanatoria | Sanzioni relative ai tributi erariali – definizione controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197/2022 | TF22 |
Per sanatoria | IVA e relativi interessi definizione delle controversie tributarie – art. 11 d.l. n. 50/2017 | 8121 |
Codici tributo Iva per definizione dell’accertamento
Tipo Adempimento | Descrizione | Codice Tributo |
---|---|---|
Accertamento con adesione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Accertamento con adesione | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Accertamento con adesione | Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione | 9402 |
Accertamento con adesione | IVA e relativi interessi accertamento con adesione | 9413 |
Accertamento con adesione | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Accertamento con adesione | IVA e relativi interessi- adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, dlgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | 9904 |
Accertamento con adesione | Sanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | 9905 |
Accertamento con adesione | IVA e relativi interessi- adesione all’invito a comparire- art. 5, c. 1 bis – dlgs n. 218/1997 | 9916 |
Accertamento con adesione | Sanzione e altre somme dovute ai tributi erariali – adesione all’invito a comparire – art. 5, c. 1 bis, dlgs. n. 218/1997 | 9917 |
Accertamento con adesione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Chiusura lite fiscale pendente | 1452 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | IVA e relativi interessi | 9701 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi | 9711 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti – sanzioni | 9712 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti | 9713 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Estrazione beni deposito IVA – recupero dell’ IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/1993 e art. 2 d.m. 23/02/2017 | 9974 |
Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Estrazione beni deposito IVA – sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/1993 | 9975 |
Conciliazione giudiziale | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Conciliazione giudiziale | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Conciliazione giudiziale | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Conciliazione giudiziale | Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/2010 | 9475 |
Conciliazione giudiziale | Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali conciliazione giudiziale | 9502 |
Conciliazione giudiziale | IVA e relativi interessi conciliazione giudiziale | 9509 |
Conciliazione giudiziale | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Definizione delle sole sanzioni | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Definizione delle sole sanzioni | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Definizione delle sole sanzioni | Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle sole sanzioni | 9601 |
Omessa impugnazione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Omessa impugnazione | IVA e relativi interessi – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – controllo sostanziale | 7461 |
Omessa impugnazione | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Omessa impugnazione | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Omessa impugnazione | Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione | 9452 |
Omessa impugnazione | IVA e relativi interessi omessa impugnazione | 9463 |
Omessa impugnazione | Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/2010 | 9475 |
Omessa impugnazione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Conclusioni
In conclusione, l’articolo ha esplorato in modo approfondito il processo di liquidazione periodica dell’IVA, un aspetto cruciale della gestione fiscale per le aziende e i professionisti. Questo processo, che si svolge con cadenza mensile o trimestrale, rappresenta un momento fondamentale per garantire la corretta imputazione dell’IVA, sia in termini di addebito che di credito.
La liquidazione periodica dell’IVA richiede un’accurata raccolta e analisi dei dati relativi alle operazioni effettuate. Questo include la verifica delle fatture emesse e ricevute, la corretta classificazione delle operazioni imponibili, esenti, non imponibili o soggette a regimi particolari, e la determinazione dell’IVA dovuta o del credito maturato. È un processo che richiede precisione e attenzione ai dettagli, poiché eventuali errori possono portare a sanzioni o a disallineamenti con l’Amministrazione Finanziaria.
L’articolo ha anche evidenziato l’importanza dell’adozione di sistemi informatici e software di contabilità aggiornati, che possono semplificare significativamente la gestione dell’IVA. Questi strumenti permettono una raccolta dati più efficiente e riducono il rischio di errori, facilitando al contempo l’elaborazione delle dichiarazioni periodiche e la comunicazione con le autorità fiscali.
Inoltre, è stata sottolineata l’importanza di rimanere aggiornati sulle normative fiscali in continua evoluzione. Le leggi sull’IVA possono subire modifiche che influenzano le modalità di liquidazione e dichiarazione. Pertanto, è fondamentale per le aziende e i professionisti rimanere informati e adattarsi tempestivamente a tali cambiamenti per evitare complicazioni.
In sintesi, la liquidazione periodica dell’IVA è un processo complesso ma essenziale che richiede conoscenza, precisione e l’uso di strumenti adeguati. Una gestione efficace e accurata di questo processo non solo assicura la conformità alle normative fiscali, ma contribuisce anche alla salute finanziaria e alla credibilità dell’impresa o del professionista.
Domande frequenti
La liquidazione periodica dell’IVA è il processo attraverso il quale le aziende e i professionisti calcolano l’ammontare dell’IVA da versare allo Stato o il credito IVA da richiedere, basandosi sulle operazioni effettuate in un determinato periodo (mensile o trimestrale).
Sono tenuti alla liquidazione periodica dell’IVA tutti i soggetti IVA, ovvero le aziende e i professionisti che effettuano operazioni imponibili, esenti, non imponibili o soggette a regimi speciali di IVA.
La liquidazione mensile dell’IVA richiede il calcolo e il versamento dell’IVA ogni mese, mentre quella trimestrale raggruppa le operazioni di tre mesi. La scelta tra le due dipende da vari fattori, come il volume d’affari e le specifiche normative applicabili al soggetto IVA.
Si calcola sommando l’IVA sulle vendite (debito IVA) e sottraendo l’IVA sulle acquisti (credito IVA). Se il risultato è positivo, si ha un debito verso lo Stato; se negativo, un credito IVA utilizzabile o rimborsabile.
Gli errori nella liquidazione dell’IVA possono portare a sanzioni, interessi di mora o controlli fiscali. È importante effettuare controlli accurati e correggere eventuali errori nelle dichiarazioni successive o tramite specifiche procedure di rettifica.
Sì, il credito IVA può essere compensato in dichiarazioni future o, a seconda delle condizioni, richiesto come rimborso. Le modalità di compensazione o rimborso dipendono da vari fattori, inclusi l’ammontare del credito e le normative vigenti.