La tassazione degli NFT (Circolare n. 30/E/23) prevede che rientrino tra i redditi diversi (ex art. 67, co. 1, lett. c)-sexies del TUIR) i proventi e le plusvalenze derivanti anche dalla cessione di NFT “già emessi”. Qualora, invece, ci si trovi di fronte a NFT “in prima emissione” dall’autore dell’opera di ingegno, siamo di fronte alternativamente ad un reddito di impresa o ad un reddito di lavoro autonomo.
Il Non Fungible Token (NFT) è un contenuto digitale che rappresenta oggetti del mondo reale come opere d’arte, musica, giochi, collezioni e metaversi di qualsiasi tipo. I NFT sono associati a dei bit di proprietà sia digitale che unica, collegati alla blockchain, la stessa tecnologia che garantisce che le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano riconducibili a un proprietario. Fiscalmente hanno un trattamento proprio, non sono assimilabili alle criptovalute ai fini delle imposte dirette, ma vi sono obblighi legati al monitoraggio fiscale nel quadro RW.
Cosa sono gli NFT?
L’acronimo NFT rappresenta i “Non Fungible Token“. Si tratta di risorse digitali facilmente scambiabili su alcune blockchain di archiviazione dei dati (stessa tecnologia delle cripto attività). Queste risorse si caratterizzano per non essere direttamente interscambiabili rispetto a qualsiasi altra risorsa (fisica o digitale) in relazione alla loro identità, valore e utilità. La loro unicità è assicurata dai metadati da cui sono composti, i quali determinano caratteristiche e dimensioni peculiari.
Deve essere evidenziato che, mentre le valute virtuali sono beni immateriali fungibili, gli NFT rappresentano qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro. Si tratta di token che certificano la proprietà di uno strumento digitale in modo unico, non sostituibile e non replicabile. Chi acquista un’opera legata a un NFT non acquista l’opera in senso stretto, ma piuttosto la possibilità di rivendicare un diritto su quell’opera, attraverso uno strumento noto come smart contract, un protocollo informatico che facilita e verifica l’esecuzione di un contratto.
Ad esempio, una criptovaluta può essere scambiata con un’altra criptovaluta mentre un’opera d’arte sottostante ad un NFT è unica e quindi non fungibile. In pratica, un NFT è un contenuto digitale non modificabile che rappresenta oggetti del mondo reale. La sua applicazione pratica la riscontriamo soprattutto nel mondo delle opere d’arte, ma anche nella musica, nei giochi e nelle collezioni di qualsiasi tipo.
Tecnologia blockchain
Con l’utilizzo di questo strumento si certifica di essere l’unico proprietario, ad esempio, di un’opera d’arte digitale, un video o anche solo di un tweet. Gli NFT sono prodotti mediante la tecnologia di blockchain di Ethereum. Ciò posto, è possibile decidere di investire ricorrendo a dei market digitali, che sono piattaforme online dove scambiare gli NFT. La più nota è sicuramente OpenSea, ma ve ne sono molte altre a cui far riferimento. Tuttavia, la maggior parte di essi è open source, il che significa che possono essere creati su una piattaforma e visualizzati o venduti su un’altra piattaforma.
Gli NFT sono relegati al solo mondo online?
La tecnologia NFT non è legata esclusivamente al mondo online. Infatti, questi possono funzionare anche come una “copia digitale” dell’originale di qualsivoglia risorsa fisica, tra cui opere d’arte, oggetti di lusso e/o da collezione. Il token, grazie alla tecnologia blockchain è in grado di assicurare l’originalità del possesso, agevolando gli scambi sul mercato digitale.
Differenza tra cripto attività ed NFT
Lo strumento degli NFT, pur basandosi sulla stessa tecnologia delle criptovalute, se ne distingue. Esse infatti sono fungibili, alla stregua del denaro, quale forma di moneta tradizionale. Gli NFT si contraddistinguono invece, per l’infungibilità. Quindi se, la criptovaluta ha di per sé un valore predeterminato, un NFT assegna un valore unico a un asset digitale. Quindi, ciascuno NFT ha un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain, che consente di individuare quello che è il suo valore. Infine, non ogni NFT deve avere necessariamente lo stesso valore, a differenza della moneta, sia essa digitale o tradizionale.
Le valute virtuali, o meglio le rappresentazioni virtuali di valore, possono essere create da chiunque abbia capacità informatiche per costituire la tecnologia e sviluppare il software. Le monete digitali sono state definite come una valuta non tradizionale, vale a dire diversa dalle monete con valore liberatorio. Conformemente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha definito le Criptovalute una tipologia di “moneta virtuale”. Si tratta di una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale.
Gli NFT si contraddistinguono invece, per l’infungibilità. Quindi se, la criptovaluta ha di per sé un valore predeterminato, è sostanzialmente la rappresentazione di un mero valore. Un NFT invece assegna un valore unico a un asset digitale. Quindi, ciascuno NFT ha un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain, che consente di individuare quello che è il suo valore. Quindi, non ogni NFT deve avere necessariamente lo stesso valore, a differenza della moneta, sia essa digitale o tradizionale. In questo modo si certifica di essere l’unico proprietario, ad esempio, di un’opera d’arte digitale, un video o anche solo di un tweet.
Come acquistare NFT?
Gli NFT sono anche un ottimo strumento di investimento. In realtà, come qualsiasi altro investimento, anche quello negli NFT contempla il ricorso ad un mercato. Anche per guadagnare con gli NFT bisogna procedere necessariamente con un acquisto e/o una vendita. Quando il contenuto digitale è associato ad un NFT, mediante l’acquisto, l’investitore si assicura un bene equivalente ad un’opera d’arte, che viene garantito mediante la tecnologia dalla blockchain. Ovviamente, sarà comunque possibile regalare o scambiare gratuitamente tali strumenti. Il processo di tokenizzazione consente comunque di certificare la proprietà digitale, come una sorta di certificato di autenticità, un po’ come accade tipicamente sul mercato dell’antiquariato o del collezionismo.
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La prima cosa da fare per guadagnare con gli NFT è investire in alcune criptovalute. Suddetti strumenti infatti nascono dalla stessa piattaforma Ethereum, impiegata anche per lo scambio di criptovalute. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare la blockchain di Ethereum (o alcune piattaforme specifiche) si avrà bisogno di alcune criptovalute. Ciò in quanto per realizzare la tecnologia in esame occorre pagare delle commissioni per il servizio in crypto.
Per acquistare un NFT dobbiamo quindi servirci di una blockchain. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta della blockchain di Ethereum, anche se il mercato si sta rapidamente affollando di concorrenti, tra cui spicca Flow Blockchain (che si è “accaparrata” la vendita tramite NFT delle migliori giocate dell’NBA) oltre ad alcuni arrivi dell’ultimo minuto come Binance Smart Chain, TRON e EOS.
Cos’è la blockchain?
Con il termine blockchain identifichiamo un insieme di tecnologie che permettono di mantenere un registro distribuito di dati strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni (e non solo). Tramite suddetta nuova tecnologia, viene archiviato in una posizione centrale, ma viene invece replicato su molti nodi diversi. Le transazioni vengono compilate in blocchi e questi blocchi sono collegati tra loro per formare una catena di dati che non può essere modificata. Tele strumento presuppone che ogni volta che viene eseguita una transazione il consenso e la modifica viene distribuita su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro, così da aumentare le capacità di autenticazione offerte dalla singola blockchain.
La tecnologia blockchain comporta quindi un decetramento delle informazioni. La c.d decentralizzazione implica che le informazioni contenute nel registro digitale vengono distribuite tra più nodi, così da garantire sicurezza e resilienza dei sistemi anche in caso di attacco ad uno dei nodi o in caso di perdita di un nodo.
Market di NFT
Un passo fondamentale per procedere a guadagnare mediante questa tecnologia è scegliere un marketplace di NFT. Esso non è altro che una piattaforma online dove mettere in vendita e comprare NFT. Possiamo ricordare i più famosi, quali:
OpenSea
Rarible
Mintable
Ovviamente poi dovrai provvedere ad aprire un profilo sulla piattaforma, mediante il quale procedere allo scambio. Dopo aver scelto il marketplace, aver creato un profilo e la connessione con il proprio portafoglio ETH. Potrai agevolmente seguire le stesse le istruzioni fornite dal marketplace. Fatto ciò, dovrai provvedere a creare alcuni NFT. In primo luogo, per procedere alla commercializzazione degli NFT, dopo aver investito in alcune criptovalute, scelto un marketplace di NFT e aver collegato il proprio crypto wallet. Dovrai procedere a realizzare una nuova raccolta. che il primo passaggio per creare un nuovo business con gli NFT. Il passaggio successivo consiste nel caricare l’opera, prima selezionando “nuovo elemento” nel menu e poi seguendo le istruzioni. Al termine dell’operazione avrai creato un nuovo NTF, che potrai mettere in commercio.
Rischi di questo tipo di investimento: il wash trading
Un altro tipo di truffa è poi il cosiddetto wash trading, una forma di manipolazione del mercato nella quale venditore e acquirente coincidono. In pratica, si vende un NFT a sè stessi utilizzando una triangolazione con altri portafogli digitali. Il portafogli X trasferisce 10mila euro al portafogli Y. Tramite uno dei tanti mercati online, Y compra l’NFT di X per 10mila euro. In questo modo, passaggio dopo passaggio, il mercato complessivo appare più liquido di quello che è (quindi più appetibile) e il valore dell’NFT sale, fino a quando un compratore terzo (reale) lo acquista per un prezzo gonfiato.
Questo fenomeno deve essere immaginato come una rete in cui le operazioni vengono ripetute anche decine di volte. Il wash tradingnon riguarda in realtà solo i Non Fungible Token: questo escamotage viene già utilizzato per aumentare il prezzo di azioni e criptovalute. Gli NFT, quindi, non innescano un nuovo modus operandi ma lo semplificano, anche perché (al momento) è più libero da regole e controlli.
Attraverso i Non Fungible Token è infatti sicuramente possibile avere dei buoni profitti in pochissimo tempo, ma tuttavia va sempre tenuto presente che si tratta di un mercato altamente volatile e speculativo. Quello che rileva maggiormente sta però nel fatto che, a fronte dell’ormai larghissimo interesse verso questo mercato da parte degli utenti di tutto il mondo, mancano ancora leggi sullo scambio di NFT e normative a tutela del consumatore. In più l’anonimato degli indirizzi che protegge i cybercriminali e la difficile tracciabilità delle operazioni, che coinvolge talvolta anche gli investitori del mercato secondario, evidenzia due ulteriori aspetti critici che dovrebbero invece essere regolati con normative ad hoc.
La tassazione degli NFT
I non fungible token sono dei certificati digitali che attribuiscono unicità a beni a cui sono associati e si caratterizzano per essere universalmente accessibili e che sono custoditi e scambiati su piattaforme a distributed ledger technology. Si tratta delle stesse piattaforme dove sono scambiate le cripto attività, le stesse dove sono registrati gli scambi di criptovalute ma, rispetto a queste ultime, i NFT sono, per definizione, unici. Infatti, la cessione di un NFT non rappresenta, in senso stretto, la cessione del bene sottostante ma piuttosto la cessione di uno o più diritti sul bene stesso.
Sul punto la Circolare n. 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla regolamentazione fiscale delle cripto attività ha fornito importanti chiarimenti anche per gli NFT. In particolare, il documento (§ 3) precisa che rientrano nella categoria dei redditi diversi (ex art. 67, co. 1, lett. c)-sexies del TUIR) i proventi e le plusvalenze derivanti anche dalla cessione di NFT “già emessi“. Qualora, invece, ci si trovi di fronte a NFT “in prima emissione” dall’autore dell’opera di ingegno non siamo di fronte ad un reddito diverso (ai sensi della citata lettera c-sexies). Questo, in quanto tale provento deve considerarsi conseguito (alternativamente):
Nell’esercizio di impresa commerciale da parte dell’autore;
Reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, nel caso in cui sia l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni;
Reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente.
Tabella riassuntiva
Tipologia di operazione
Inquadramento fiscale
Cessione di NFT “già emessi“
La plusvalenza è imponibile come reddito diverso ex art. 67, co. 1, lett. c)-sexies TUIR.
Cessione di NFT da parte dell’autore
– Reddito di impresa commerciale da parte dell’autore (partita Iva); – Reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR (partita Iva); – Reddito diverso di natura occasionale articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.
Vendita occasionale
Cercando di riassumere, il soggetto che compra un NFT per puro collezionismo, senza intento di rivendita nel breve periodo, al momento della cessione non è soggetto a tassazione. In questo scenario viene a mancare l’intento speculativo della cessione. Tuttavia, è opportuno tenere in considerazione eventuali obblighi ai fini del monitoraggio fiscale nel quadro RW.
Nel caso in cui si effettui una vendita occasionale di un NFT, occorre distinguere se la vendita avviene da parte dell’autore, ed allora si rientra nelle categoria dei redditi diversi ex art. 67, co. 1, lettera l) del TUIR (quadro RL del modello Redditi), altrimenti, se è già emesso si rientra nella lettera c)-sexies del TUIR (quadro RT del modello Redditi). In questo scenario la vendita deve essere saltuaria e non continuativa.
Vendita da parte di operatore economico
Nel caso in cui, invece, la vendita venga effettuata da parte di soggetto dotato di partita IVA occorre prestare attenzione al fatto che la vendita venga effettuata:
Dall’autore dell’NFT: in questo caso la cessione avviene da parte dell’artista (solitamente si tratta di attività con codice Ateco 90.03.09 – “creazioni letterarie ed artistiche“). Ai fini reddituali si ricade nell’attività di lavoro autonomo ex art. 53, co. 2 lett. b) del TUIR;
Da un commerciante (quindi cessione di NFT già emessi): in questo caso la cessione avviene da parte di un commerciante (solitamente si tratta di attività identificate da un codice Ateco come il 47.91.10 – “compravendita di beni e servizi attraverso internet“). Ai fini reddituali si ricade nell’attività di impresa, in relazione al regime fiscale utilizzato.
Non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta (Circolare n. 30/E/23).
Abolizione della soglia di esenzione di 2.000 euro
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025 è stata abolita la soglia di esenzione di 2.000 euro prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività e NFT. Questa novità comporta che tutte le plusvalenze realizzate dalla cessione di NFT “già emessi” sono ora soggette a tassazione come redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. c-sexies del TUIR, indipendentemente dall’importo realizzato. La soglia di esenzione rimane applicabile esclusivamente per i periodi d’imposta antecedenti al 1° gennaio 2025. Pertanto, i contribuenti che nel 2024 hanno realizzato plusvalenze inferiori a 2.000 euro non sono tenuti a dichiararle, mentre per il 2025 ogni plusvalenza, anche di importo minimo, deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi.
Aumento dell’aliquota fiscale al 33% dal 2026
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un incremento progressivo dell’aliquota fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività e NFT. Mentre per l’anno 2025 rimane applicabile l’aliquota del 26% sui redditi diversi, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota salirà al 33%. Questo aumento si applica sia alle plusvalenze derivanti dalla cessione di NFT “già emessi” sia ai proventi derivanti dalla detenzione di tali asset digitali. I contribuenti devono quindi tenere conto di questa progressione nell’aliquota per pianificare opportunamente le proprie cessioni, considerando che le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 beneficeranno ancora dell’aliquota ridotta del 26%.
Opzione per la rivalutazione del costo di acquisto
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 offre ai contribuenti la possibilità di rivalutare il costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività e degli NFT detenuti al 1° gennaio 2025. Tale rivalutazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18% (ridotta dal precedente 14%) calcolata sul valore degli asset alla data del 1° gennaio 2025. L’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2025 oppure in tre rate annuali di pari importo, con l’applicazione di interessi al tasso annuo del 3% sulle rate successive alla prima. Questa opzione risulta particolarmente vantaggiosa per chi ha acquistato NFT a prezzi molto bassi e intende rivenderli in futuro, poiché consente di “azzerare” fiscalmente le plusvalenze maturate fino al 1° gennaio 2025, assumendo come nuovo costo fiscalmente riconosciuto il valore rivalutato.
Risvolti transnazionali nella cessione degli NFT
Per quanto riguarda i possibili risvolti transnazionali del fenomeno occorre tenere in considerazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la giurisdizione estera in cui ha sede il marketplace con cui l’NFT è stata generato ed alienato. Nel caso l’articolo di riferimento è il 14, legato ai redditi derivanti da professioni indipendenti. Nel caso in cui, invece, siamo di fronte a sfruttamento economico del diritto di autore si deve fare riferimento all’art. 12.
Monitoraggio fiscale nel quadro RW degli NFT
Le persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi non costituiti in forma societaria), gli enti non commerciali (tra cui i trust), le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, sono soggetti alla disciplina sul c.d. monitoraggio fiscale, che impone la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il quadro RW accoglie la totalità degli investimenti e delle attività, finanziarie o patrimoniali (ivi incluse le opere d’arte), detenuti all’estero.
La compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale degli NFT segue le disposizioni previste per le cripto attività. Infatti, deve essere indicato il valore degli NFT in criptovaluta al controvalore espresso in euro.
Per quanto riguarda la compilazione del quadro RW per gli NTF occorre tenere presenti alcune precisazioni. Per quanto riguarda l’indicazione della natura del bene sottostante è possibile utilizzare i seguenti codici:
Codice “17” relativo alle opere d’arte (per gli NFT che contengono opere);
Codice “9” (altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato), relativi agli utility token che incorporano il diritto ad accedere ad un servizio.
In entrambe le casistiche non deve essere compilata (come per le valute virtuali) la colonna 4 relativa al Paese estero di detenzione dell’investimento. Inoltre, deve essere barrata la casella 20 per indicare la non applicazione dell’IVAFE.
Disciplina ai fini IVA
In merito agli aspetti Iva, occorre tener presente che le parti di una transazione possono essere interessate:
Al solo NFT, ipotesi che normalmente ricorre quando perseguono fini speculativi, disinteressandosi del sottostante che verosimilmente non riscatteranno mai;
Anche al sottostante, che può essere rappresentato da beni, servizi o diritti, i quali nascono ab origine come digitali oppure come “fisici”. In quest’ultimo caso, l’asset fisico (c.d. “asset off chain”) può circolare parallelamente al suo corrispondente file digitale incorporato nell’NFT oppure non circolare affatto, essendo il suo trasferimento fisico rimesso alla volontà delle parti, cessionario in primis.
Parti interessate al solo NFT
Quando le parti sono interessate al solo NFT, essendo questo di per sé un prodotto digitale, si ritengono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici di cui all’articolo 7 , paragrafo 1, del regolamento n. 282/2011/UE, che ne dà un definizione “aperta”. Ai sensi della disposizione appena richiamata: «I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; (…)».
Tali prestazioni dunque assumeranno rilevanza ai fini Iva all’atto del pagamento del corrispettivo, secondo le regole di territorialità proprie di questa tipologia di servizi, tra le quali si ricorda l’articolo 7-octies del decreto Iva che in caso di operazioni (B2C), attribuisce importanza allo Stato dove è domiciliato il committente o è ivi residente senza domicilio all’estero. L’aliquota è quella propria delle prestazioni generiche.
Parti interessate anche al sottostante
Quando invece le parti sono interessate anche al sottostante, l’NFT assume la natura di mero veicolo mediante il quale avviene il trasferimento dei beni, servizi e diritti che incorpora, acquisendo rispetto a essi natura accessoria. Ne consegue la prevalenza della disciplina Iva del sottostante. Pertanto se il sottostante è:
Anch’esso un asset digitale (c.d. asset on-chain perché nativo digitale), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dei servizi elettronici;
Un asset materiale (c.d. “asset off-chain”), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva di detto asset.
Aspetti ereditari
La detenzione di NFT impone anche l’interrogarsi su eventuali normative da applicare in caso di successione. Il tema dell’eredità digitale, ovvero la successione ereditaria del patrimonio digitale, è un fenomeno che si sta affermando e su cui si attendono disposizioni normative precise. Al momento, infatti, dobbiamo registrare una mancanza di disposizioni specifiche sull’argomento (vedasi però l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021).
Una soluzione potrebbe essere quella dell’esecutore testamentario, ossia un soggetto che già custodisce delle credenziali di accesso agli NFT. Tuttavia, si tratta di soluzione che non esenta dal rischio. Infatti, si tratta di soluzione praticabile solo se il possessore è disposto a lasciare gli accessi ai suoi token prima della sua morte.
Nella prassi, quindi, si assiste all’utilizzo di strumenti alternativi per la detenzione di questi assets, come ad esempio i trust, dove il trustee è persona di fiducia, che viene identificata per custodire il patrimonio di un disponente, anche in ottica ereditaria. Tuttavia, si attende che il legislatore possa intervenire con una disciplina organica sul tema.
Consulenza fiscale online
La tassazione degli NFT è un argomento complesso e in evoluzione, che riflette la dinamicità del mercato delle cripto-attività e l’innovazione tecnologica. Attualmente, gli NFT sono soggetti a una tassazione che varia in base alla natura dell’operazione e allo status del soggetto che effettua la transazione.
La vendita di NFT da parte di privati, in generale, è soggetta a tassazione solo se rientra in un’attività commerciale o speculativa. Tuttavia, per gli operatori professionali e le aziende, gli NFT vengono trattati come qualsiasi altro bene o servizio, con l’obbligo di dichiarare i profitti e pagare le relative tasse. È importante tenere presente che la normativa fiscale può evolversi rapidamente. Pertanto, sia gli investitori individuali sia le aziende dovrebbero mantenere un approccio informato e cautamente proattivo. Se desideri approfondire la tua situazione personale contattaci per ricevere una consulenza fiscale online utile a chiarire i tuoi dubbi ed operare nel rispetto della normativa fiscale.
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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