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La tassazione dei Non Fungible Token (NFT)

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
10 min di lettura
La tassazione degli NFT (Circolare n. 30/E/23) prevede che rientrino tra i redditi diversi (ex art. 67, co. 1, lett. c)-sexies del TUIR) i proventi e le plusvalenze derivanti anche dalla cessione di NFT “già emessi”. Qualora, invece, ci si trovi di fronte a NFT “in prima emissione” dall’autore dell’opera di ingegno, siamo di fronte alternativamente ad un reddito di impresa o ad un reddito di lavoro autonomo.

Il Non Fungible Token (NFT) è un contenuto digitale che rappresenta oggetti del mondo reale come opere d’arte, musica, giochi, collezioni e metaversi di qualsiasi tipo. I NFT sono associati a dei bit di proprietà sia digitale che unica, collegati alla blockchain, la stessa tecnologia che garantisce che le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano riconducibili a un proprietario. Fiscalmente hanno un trattamento proprio, non sono assimilabili alle criptovalute ai fini delle imposte dirette, ma vi sono obblighi legati al monitoraggio fiscale nel quadro RW.

Cosa sono gli NFT?

L’acronimo NFT rappresenta i “Non Fungible Token“. Si tratta di risorse digitali facilmente scambiabili su alcune blockchain di archiviazione dei dati (stessa tecnologia delle cripto attività). Queste risorse si caratterizzano per non essere direttamente interscambiabili rispetto a qualsiasi altra risorsa (fisica o digitale) in relazione alla loro identità, valore e utilità. La loro unicità è assicurata dai metadati da cui sono composti, i quali determinano caratteristiche e dimensioni peculiari.

Deve essere evidenziato che, mentre le valute virtuali sono beni immateriali fungibili, gli NFT rappresentano qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro. Si tratta di token che certificano la proprietà di uno strumento digitale in modo unico, non sostituibile e non replicabile. Chi acquista un’opera legata a un NFT non acquista l’opera in senso stretto, ma piuttosto la possibilità di rivendicare un diritto su quell’opera, attraverso uno strumento noto come smart contract, un protocollo informatico che facilita e verifica l’esecuzione di un contratto.

Ad esempio, una criptovaluta può essere scambiata con un’altra criptovaluta mentre un’opera d’arte sottostante ad un NFT è unica e quindi non fungibile. In pratica, un NFT è un contenuto digitale non modificabile che rappresenta oggetti del mondo reale. La sua applicazione pratica la riscontriamo soprattutto nel mondo delle opere d’arte, ma anche nella musica, nei giochi e nelle collezioni di qualsiasi tipo.

Tecnologia blockchain

Con l’utilizzo di questo strumento si certifica di essere l’unico proprietario, ad esempio, di un’opera d’arte digitale, un video o anche solo di un tweet. Gli NFT sono prodotti mediante la tecnologia di blockchain di Ethereum. Ciò posto, è possibile decidere di investire ricorrendo a dei market digitali, che sono piattaforme online dove scambiare gli NFT. La più nota è sicuramente OpenSea, ma ve ne sono molte altre a cui far riferimento. Tuttavia, la maggior parte di essi è open source, il che significa che possono essere creati su una piattaforma e visualizzati o venduti su un’altra piattaforma.

Gli NFT sono relegati al solo mondo online?

La tecnologia NFT non è legata esclusivamente al mondo online. Infatti, questi possono funzionare anche come una “copia digitale” dell’originale di qualsivoglia risorsa fisica, tra cui opere d’arte, oggetti di lusso e/o da collezione. Il token, grazie alla tecnologia blockchain è in grado di assicurare l’originalità del possesso, agevolando gli scambi sul mercato digitale.

Differenza tra cripto attività ed NFT

Lo strumento degli NFT, pur basandosi sulla stessa tecnologia delle criptovalute, se ne distingue. Esse infatti sono fungibili, alla stregua del denaro, quale forma di moneta tradizionale. Gli NFT si contraddistinguono invece, per l’infungibilità. Quindi se, la criptovaluta ha di per sé un valore predeterminato, un NFT assegna un valore unico a un asset digitale. Quindi, ciascuno NFT ha un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain, che consente di individuare quello che è il suo valore. Infine, non ogni NFT deve avere necessariamente lo stesso valore, a differenza della moneta, sia essa digitale o tradizionale.

Le valute virtuali, o meglio le rappresentazioni virtuali di valore, possono essere create da chiunque abbia capacità informatiche per costituire la tecnologia e sviluppare il software. Le  monete digitali sono state definite come una valuta non tradizionale, vale a dire diversa dalle monete con valore liberatorio. Conformemente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha definito le Criptovalute una tipologia di “moneta virtuale”. Si tratta di una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale.

Gli NFT si contraddistinguono invece, per l’infungibilità. Quindi se, la criptovaluta ha di per sé un valore predeterminato, è sostanzialmente la rappresentazione di un mero valore. Un NFT invece assegna un valore unico a un asset digitale. Quindi, ciascuno NFT ha un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain, che consente di individuare quello che è il suo valore. Quindi, non ogni NFT deve avere necessariamente lo stesso valore, a differenza della moneta, sia essa digitale o tradizionale. In questo modo si certifica di essere l’unico proprietario, ad esempio, di un’opera d’arte digitale, un video o anche solo di un tweet.

Come acquistare NFT?

Gli NFT sono anche un ottimo strumento di investimento. In realtà, come qualsiasi altro investimento, anche quello negli NFT contempla il ricorso ad un mercato. Anche per guadagnare con gli NFT bisogna procedere necessariamente con un acquisto e/o una vendita. Quando il contenuto digitale è associato ad un NFT, mediante l’acquisto, l’investitore si assicura un bene equivalente ad un’opera d’arte, che viene garantito mediante la tecnologia dalla blockchain. Ovviamente, sarà comunque possibile regalare o scambiare gratuitamente tali strumenti. Il processo di tokenizzazione consente comunque di certificare la proprietà digitale, come una sorta di certificato di autenticità, un po’ come accade tipicamente sul mercato dell’antiquariato o del collezionismo.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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