Regime reshoring (art. 6 D.Lgs. 209/2023): perimetro oggettivo, decadenza, recapture e stato dell'autorizzazione UE. Guida aggiornata.
Il regime dell’art. 6 D.Lgs. 209/2023 riduce del 50% la base imponibile IRES/IRAP per le attività economiche trasferite in Italia da Paesi extra-UE. La misura resta condizionata all’autorizzazione della Commissione europea e prevede un meccanismo di recapture in caso di successiva delocalizzazione.
Il regime di reshoring, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 209/2023, riduce del 50% la base imponibile IRES (o IRPEF) e IRAP per i redditi derivanti da attività d’impresa o da arti e professioni esercitate in forma associata, precedentemente svolte in un Paese extra-UE o extra-SEE, e successivamente trasferite in Italia.
L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi d’imposta successivi, per un totale di sei periodi d’imposta (dieci per le grandi imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE). Sono escluse le attività già esercitate in Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento, per evitare rientri strumentali. Il beneficio è riservato al trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda gestito in forma organizzata: il trasferimento di singoli asset gestiti passivamente, come partecipazioni o finanziamenti, non rientra nel perimetro agevolabile. L’efficacia della norma resta subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, non ancora intervenuta. In caso di successiva delocalizzazione dell’attività, il beneficiario decade dall’agevolazione con recupero delle imposte non versate, senza sanzioni.

Cos’è il regime di reshoring e chi può accedervi
Il regime di reshoring, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 27.12.2023 n. 209, si applica ai redditi derivanti da attività di impresa e all’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata. L’ambito soggettivo comprende quindi sia i soggetti titolari di reddito d’impresa sia i professionisti che operano tramite studi associati o società tra professionisti, mentre restano esclusi i professionisti individuali che non esercitano in forma associata. La Relazione illustrativa al decreto precisa che tra le attività economiche trasferite rientrano anche quelle esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo: ciò che rileva, secondo l’interpretazione fornita dalla circ. Assonime n. 4/2024 (§ 1), non è l’identità del soggetto giuridico che in precedenza esercitava l’attività all’estero, ma la circostanza che il trasferimento sia deciso e attuato dal medesimo soggetto economico titolare dell’attività, anche attraverso entità giuridiche distinte.
L’agevolazione presuppone che l’attività economica fosse precedentemente svolta in un Paese extra-UE o extra-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein esclusi in quanto SEE). Il trasferimento di un’attività da un Paese UE o SEE verso l’Italia resta quindi fuori dal perimetro applicativo dell’art. 6. Il termine “attività economiche”, secondo la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 in materia di aiuti di Stato, richiamata dalla circ. Assonime n. 4/2024 (§ 1), va inteso in senso ampio: comprende qualsiasi attività di produzione o scambio di beni e servizi, a prescindere dal soggetto che la esercita. Questa impostazione estensiva sul piano soggettivo si accompagna a una lettura più restrittiva sul piano oggettivo, illustrata nella sezione successiva, che esclude dal beneficio il trasferimento di asset isolati privi di gestione organizzata.
L’art. 6 co. 2 del D.Lgs. 209/2023 esclude dall’agevolazione le attività già esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il trasferimento. La finalità è disincentivare trasferimenti strumentali: un’impresa che delocalizza temporaneamente un’attività all’estero per poi farla rientrare in Italia al solo fine di beneficiare della detassazione non può accedere al regime. La verifica del requisito richiede quindi di ricostruire la storia recente dell’attività trasferita, non solo la sua collocazione al momento del rientro. La disposizione non impone un periodo minimo di svolgimento dell’attività all’estero prima del rientro: il vincolo dei 24 mesi opera esclusivamente in senso retrospettivo, riferito allo svolgimento pregresso in Italia.
Quali attività economiche rientrano nell’agevolazione
L’agevolazione si rivolge alle attività produttive e commerciali facenti capo ad aziende o rami d’azienda, intesi come complessi organizzati di beni gestiti attivamente, precedentemente collocati in un Paese extra-UE o extra-SEE e successivamente ricollocati in Italia. Diversamente, secondo la circ. Assonime n. 4/2024 (§ 1), non risulta agevolabile il trasferimento in Italia di asset isolati, quali singoli beni immateriali, finanziamenti o partecipazioni gestiti passivamente. Questi ultimi, pur potendo generare redditi tassabili in Italia una volta trasferiti, non sono collegati all’esercizio di un’attività d’impresa in senso proprio: richiedono la sola titolarità passiva del bene e non una gestione attiva e organizzata. La distinzione tra i due profili è il primo filtro di ammissibilità e viene ripresa in forma sintetica nella tabella decisionale della sezione successiva.
Sul piano delle modalità tecniche, l’agevolazione dovrebbe spettare sia in caso di trasferimento diretto della residenza, accompagnato dal trasferimento fisico degli asset e dell’attività, sia nel caso in cui il trasferimento avvenga attraverso operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o conferimenti. La circ. Assonime n. 4/2024 (§ 1) osserva che dovrebbero essere ammesse, in linea generale, tutte le soluzioni tecniche attraverso cui si realizza la riallocazione dell’attività sul territorio italiano, purché l’operazione comporti un effettivo disinvestimento e ricollocamento fisico dell’attività economica: un requisito sostanziale, non formale, che richiede di verificare caso per caso l’effettività del trasferimento oltre alla sua veste giuridica.
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