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Finanziamenti infragruppo e transfer pricing: la determinazione del tasso di interesse

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Come determinare il tasso di interesse nei finanziamenti infragruppo tra C.M. 32/E/80, Cap. X OCSE e onere della prova in Cassazione.

L’art. 110, comma 7, del TUIR assoggetta a transfer pricing anche i finanziamenti infragruppo: il tasso di interesse si determina superando la C.M. 32/E/80 con il Cap. X delle Linee Guida OCSE, tra delineazione dell’operazione, funzione di tesoreria e onere della prova sui finanziamenti infruttiferi.


Il transfer pricing nei finanziamenti infragruppo riguarda la determinazione del tasso di interesse applicabile ai prestiti concessi tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, in applicazione dell’art. 110, comma 7, del TUIR e del principio di libera concorrenza sancito dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE.

Per decenni la prassi italiana si è basata sulla C.M. 32/E del 22 settembre 1980, che individuava nel mercato del soggetto mutuante il parametro di riferimento per il saggio di interesse normale. Questa impostazione è stata superata dal Cap. X delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, che sposta l’attenzione sul mercato del mutuatario, sulla delineazione accurata dell’operazione finanziaria e su un ventaglio di metodi alternativi al CUP (cost of funds, credit default swap, modellazione economica). Sul piano probatorio, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che l’onere di dimostrare lo scostamento dal tasso di mercato ricade sull’Amministrazione finanziaria, mentre al contribuente spetta la prova delle ragioni commerciali che giustificano un finanziamento infruttifero o a tasso ridotto.

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Cos’è il transfer pricing nei finanziamenti infragruppo

Tra le transazioni infragruppo soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento rientrano anche le operazioni di finanziamento. L’art. 110, comma 7, del TUIR stabilisce che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllanti, controllate o sotto comune controllo devono essere determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili. La norma non individua le operazioni di finanziamento come categoria a sé, ma la loro riconducibilità ai “componenti di reddito” ne include implicitamente gli interessi attivi e passivi nel perimetro applicativo. Per un inquadramento generale del principio di libera concorrenza si veda transfer pricing interno: il valore normale nei rapporti infragruppo.

Il principio di riferimento resta l’arm’s length principle sancito dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, secondo cui le condizioni di un finanziamento infragruppo (tasso di interesse, durata, garanzie) devono replicare quelle che sarebbero state negoziate tra parti indipendenti operanti sul mercato. Nei finanziamenti, a differenza delle cessioni di beni, la variabile da valorizzare è il saggio di interesse, e la sua determinazione ha generato negli anni un contrasto interpretativo, poi in parte risolto dalle Linee Guida OCSE, su quale mercato assumere come riferimento e su come trattare i finanziamenti privi di interessi espliciti. Per il quadro generale del fenomeno nei gruppi multinazionali si veda anche transfer pricing: guida alla disciplina fiscale.

La C.M. 32/E/80: l’impostazione storica dell’Amministrazione finanziaria

La prassi nazionale in materia di finanziamenti infragruppo si fonda, ancora oggi come punto di partenza storico, sulla C.M. 22 settembre 1980 n. 32/E, in particolare sul capitolo IV rubricato “Il valore normale e gli interessi“. Si tratta dell’unica pronuncia ministeriale organica sul tema, mai formalmente aggiornata negli anni successivi e, come vedremo nella sezione seguente, non più coerente con le Linee Guida OCSE attualmente vigenti. La circolare affronta quattro aspetti: il mercato rilevante ai fini della determinazione del saggio di interesse, gli altri fattori di comparabilità tra transazioni finanziarie, il trattamento dei finanziamenti infruttiferi e i rapporti di finanziamento tra casa madre non residente e stabile organizzazione italiana. Su un piano metodologico, pur non prevedendo una gerarchia esplicita dei metodi di determinazione del valore normale, la circolare propende implicitamente per il metodo del Comparable Uncontrolled Price (CUP).

Il mercato rilevante ai fini della determinazione del saggio di interesse

Secondo la C.M. 32/E/80, il mercato rilevante per individuare il saggio di interesse normale era quello del soggetto mutuante, non del mutuatario. Il ragionamento ministeriale si basava sull’idea che il mutuatario si rivolga al mercato del finanziatore, e che le condizioni di finanziamento non varino al mutare della controparte finanziata. Questa impostazione, già all’epoca disallineata rispetto al criterio adottato per le cessioni di beni, è stata successivamente confutata in modo netto dalle Linee Guida OCSE, che hanno affermato la prevalenza del mercato del borrower (il soggetto finanziato) come riferimento per il pricing dell’operazione.

Gli altri fattori rilevanti per la comparabilità fra le transazioni

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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