HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriItaliani in Grecia: dove tassare i redditi esteri percepiti?

Italiani in Grecia: dove tassare i redditi esteri percepiti?

Proviamo, grazie al quesito posto da un nostro lettore a rispondere definitivamente a questa domanda, fornendo gli strumenti per capire quando in caso di redditi esteri, si è tenuti a pagare le imposte anche in Italia. Se hai svolto (o stai svolgendo) un lavoro in Grecia e vuoi sapere se devi dichiarare anche in Italia i tuoi reddito questo è l’articolo giusto per te.

Quali sono le regole per la tassazione dei redditi percepiti all’estero? Come si tassano i redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia? In questo contributo prenderemo a riferimento la situazione di alcuni Italiani in Grecia che hanno percepito redditi da lavoro dipendente, scoprendo che ad alcune condizioni tali redditi devono essere dichiarati anche in Italia, facendo sorgere un problema (risolvibile) di doppia imposizione.

Quanti di voi hanno pensato o stanno pensando di andare all’estero per cercare fortuna? Tuttavia, in questi casi, quando ci spostiamo all’estero dobbiamo avere ben chiare le regole, che da un punto di vista fiscale possono esserci di aiuto per evitare la doppia imposizione del reddito da lavoro dipendente percepito all’estero.

In questo contributo andremo ad analizzare la posizione di alcuni Italiani in Grecia, che hanno svolto nel corso dell’anno attività per cui hanno ricevuto redditi da lavoro dipendente per conto di un datore di lavoro straniero, residente in Grecia. Prendiamo ad esempio la posizione di Riccardo, che ci ha scritto un commento riguardo la sua posizione personale:

Mi trovo attualmente in Grecia, ove ho passato la stagione estiva a lavorare come cuoco in un ristorante italiano, assieme alla mia ragazza, che lavorava in sala. Siamo due italiani in Grecia che hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pagando regolarmente le imposte all’Erario greco. Non ci siamo mai iscritti all’Aire per nostra ignoranza, e adesso che abbiamo trovato lavoro anche per la stagione invernale vogliamo sapere come comportarci da un punto di vista fiscale”.  

Il quesito che ci è arrivato presenta sicuramente molti spunti interessanti, da diversi punti di vista. Primo tra tutti quello che su questi argomenti, come il trasferimento di residenza all’estero e la tassazione dei redditi esteri, c’è ancora molta disinformazione e spesso si finisce per commettere errori, come nel caso di questi due nostri connazionali, che adesso si trovano, come vedremo, in una situazione di doppia imposizione dei redditi esteri percepiti.

Non sono rari, infatti, i casi in cui lavoratori italiani domiciliati all’estero (in questo caso i nostri due italiani in Grecia), ma ancora residenti in Italia, ignorino di dover pagare le imposte sul reddito anche in Italia. Vediamo, quindi, di dare una risposta chiara a questo argomento.

Italiani in Grecia: la tassazione dei redditi

Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto è tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“, così come disciplinata dall’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 (TUIR), che ricordiamo, assume un connotato diverso da quello di residenza in ambito civilistico.

Secondo tale norma un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia se è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, o alternativamente se ha il proprio domicilio o la propria residenza (ai sensi dell’articolo 43 del codice civile in Italia), per la maggior parte del periodo di imposta.

Il mantenimento della residenza fiscale in Italia, come nel caso dei nostri italiani in Grecia, che nonostante siano ormai all’estero da oltre 183 giorni (nell’anno solare) non si sono mai iscritti all’AIRE, comporta necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia anche per i redditi prodotti all’estero.

Questo, infatti, è quanto prevede il principio della World Wide Taxation, previsto dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, questo principio è uno dei fondamenti del nostro sistema fiscale, ma anche di molti dei sistemi fiscali dei Paesi avanzati.

Il concetto è molto semplice: un soggetto è tenuto a pagare le imposte sui redditi (ovunque prodotte), in un unico stato, quello di residenza, salvo poi ottenere un credito per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove le stesse sono state percepite (per evitare la doppia imposizione, come vedremo più avanti).

Per approfondire: “Residenza fiscale delle persone fisiche“.

La residenza fiscale

Riassumendo, quindi, un lavoratore Italiano che svolge la sua attività lavorativa e ha la sua vita all’estero, ha ugualmente l’obbligo del versamento delle imposte sul reddito anche in Italia in concomitanza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Essere residente in Italia, per almeno 183 giorni all’anno (la maggior parte dell’anno).
  • Essere iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia (quindi, non essere iscritto all’AIRE).
  • Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.

Non conta da quanto tempo siete all’estero, e se avete tutte le prove che possono dimostrarlo, se non seguite la corretta procedura di trasferimento, la conseguenza sarà quella di dover continuare a pagare le imposte anche nel vostro Paese di residenza, oltre che nel Paese ove tali redditi sono stati percepiti.

Per approfondire: “Anagrafe degli Italiani residenti all’estero“.

Dichiarazione dei redditi in Italia

I requisiti sopra indicati per verificare la residenza fiscale sono alternativi tra loro, è sufficiente realizzare anche soltanto una di quelle fattispecie per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. Tra queste fattispecie vi è una presunzione assoluta: un soggetto iscritto all’anagrafe di un comune italiano per almeno 183 giorni (anche non consecutivi), in un anno, è considerato fiscalmente residente in Italia, indipendentemente dalla prova della sua presenza nel territorio del nostro Paese.

Nel caso dei nostri italiani in Grecia, non essendosi mai cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, per questa presunzione assoluta, sono considerati comunque residenti fiscalmente in Italia, anche se dovessero fornire prove certe e non confutabili della loro residenza estera. Questo aspetto è fondamentale e dovrebbe essere chiaro a quanti di voi stanno per andare a lavorare all’estero o progettano di andarci.

In a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 917/86, i soggetti residenti in Italia che producono redditi all’estero sono tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non soltanto sui redditi prodotti in Italia, ma anche sui redditi prodotti all’estero, anche se questi ultimi hanno già scontato le imposte nel Paese estero in cui il reddito è stato prodotto. Per questo motivo i nostri italiani in Grecia sono tenuti ogni anno a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e dichiarare i redditi esteri.

Retribuzioni convenzionali

Altro aspetto importante indicato nel quesito dei nostri italiani in Grecia, riguarda la tipologia di reddito estero percepito: trattasi, infatti di lavoro dipendente all’estero. In questo caso: attività di lavoro dipendente svolta all’estero da un soggetto residente, l’articolo 51, comma 8, del DPR n. 917/86 prevede che:

Art. 51, co. 8-bis del TUIR – Retribuzioni convenzionali
il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale”

Si tratta di un’importante agevolazione che consente di vedersi tassare non il reddito estero da lavoro dipendente effettivamente percepito, ma quello più favorevole previsto dalle retribuzioni convenzionali. Tuttavia, per poter applicare concretamente questa normativa, è necessario che il settore economico in cui viene svolta l’attività da parte del lavoratore dipendente sia previsto nel decreto ministeriale che determina le retribuzioni convenzionali che vengono pubblicate ogni anno. In questo caso il nostro lettore essendosi trasferito in Paese UE, ha diritto all’applicazione delle retribuzioni convenzionali, e potrà tassare in Italia un reddito inferiore a quello effettivamente percepito in Grecia.

Per approfondire: “Retribuzioni convenzionali: le regole di applicazione“.

Evitare la doppia imposizione

Come abbiamo visto, il lavoro svolto dai nostri Italiani in Grecia, può comportare il pagamento delle imposte in Italia. Questo è quanto è dovuto, almeno per il nostri lettori, che si trova a dover pagare le imposte sia in Grecia che in Italia, a fronte di uno stesso reddito percepito.

Al fine di evitare questa doppia imposizione,conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante oltre che nel paese di produzione del reddito, sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Grecia (firmata ad Atene il 03/09/1987), sia il DPR n. 917/86, prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione, per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte.

Credito per imposte estere

Per potere applicare concretamente questo principio ci viene in aiuto l’articolo 165 del DPR n. 917/86, il quale prevede che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero siano ammesse in detrazione dall’imposta netta, scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.

A prima vista può sembrare complicato, ma in pratica questo articolo prevede che i nostri lettori, cittadini Italiano, che sostanzialmente trascorrono la propria vita all’estero continuando ad essere iscritti all’anagrafe comunale della popolazione residente abbiano l’obbligo di contribuire alle imposte sul reddito in Italia.

Nella propria dichiarazione dei redditi italiana, essi avranno il diritto ad ottenere un abbattimento dell’IRPEF (l’imposta sui redditi) pari all’ammontare delle imposte pagate in Grecia a titolo definitivo (non gli acconti). Questo credito, comunque, non potrà mai superare la quota di Irpef relativa al reddito estero.

Ad esempio se per un reddito pari a  sterline 1.000 la tassazione in Grecia è pari al 20% ed in Italia pari al 23%, si dovrà versare all’Erario Greco il 20% del reddito e all’Erario Italiano la sola differenza del 3%. In questo modo è correttamente applicato il principio di divieto di doppia imposizione previsto dall’articolo 165 del DPR n. 917/86.

I consigli

Cosa possiamo imparare dall’esperienza del nostro lettore? Prima di tutto tenete presente che in casi di trasferimento all’estero per periodi medio lunghi è di fondamentale importanza consultare un Commercialista esperto. In questo caso si potrà ottenere una consulenza legata a capire qual è la soluzione migliore, da un punto di vista di tassazione per la vostra situazione personale, pianificando correttamente tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali da effettuare.

Non potendo tuttavia generalizzare in quanto ogni situazione personale ha le sue peculiarità, quello che posso dirti è che se un cittadino Italiano svolge la sua vita (personale e/o lavorativa) all’estero, per evitare il pagamento delle imposte sul reddito anche in Italia dovrebbe trasferire la propria residenza fiscale all’estero, iscrivendosi all’AIRE.

Consulenza fiscale online

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

12 COMMENTI

  1. l’articolo e’ interessante ma non mi aiuta a risolvere il mio problema.
    UN PENSIONATO INPS CHE DA 10 ANNI VIVE IN GRECIA CON LA MOGLIE, IN ITALIA POSSIEDE PRO-QUOTA UN PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO E UN FABBRICATO AMBEDUE PERVENUTIGLI PER SUCCESSIONE,
    ISCRITTO ALL’ AIRE DI MONZA DEVE PAGARE LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI AL COMUNE DI MONZA ( molto più basse) O AL COMUNE DI ROMA (molto più elevate?
    Grazie

  2. Le addizionali regionali e comunali per i non residenti si pagano in base al Comune italiano dove è stato prodotto il reddito.

  3. Salve vorrei sapere ad oggi le tasse che si pagano a Rodi per un pensionato italiano inps con tutti i documenti a posto.grazie

  4. Potrà ottenere l’esenzione da tassazione italiana, ma pagherà in toto le imposte greche sulla pensione.

  5. Buongiorno , sono residente in Grecia da 25 anni , iscritto all’AIRE , volevo aprire una partita iva , e pagare le tasse in Italia,mantenendo però la mia residenza qui, e’possibile ?

  6. salve ho la partita Iva , ma vorrei aprire una in Grecia anche lavorare come libero professionista, come è la tassazione oggi in Grecia. Magari cambio la residenza

  7. Salve Gregorio, quello che deve pensare è che la partita IVA greca dovrà essere tassata anche in Italia, Paese di residenza fiscale. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  8. Sono pensionata in Grecia di cittadinanza greca, ora sono residente in Italia, le tasse le pago in Grecia o in Italia ?

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