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IRPEF 2024: cos’è, come si calcola e detrazioni

Che cos'è l'IRPEF, come si calcola e le nuove aliquote IRPEF e le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo. I chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

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L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero la principale imposta del nostro sistema tributario, che è improntato secondo il principio di progressività (ex art. 53 Cost.). Per il solo 2024 l’IRPEF presenta 3 diverse aliquote per ogni scaglione di reddito.


L’IRPEF, acronimo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è un’imposta diretta progressiva applicata in Italia sul reddito delle persone fisiche. È disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce le regole per la determinazione del reddito imponibile e le aliquote da applicare.

L’IRPEF viene calcolata in base a una serie di scaglioni di reddito, ognuno dei quali ha un’aliquota progressiva. Ciò significa che, all’aumentare del reddito, l’aliquota applicata diventa più elevata. Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo di riforma approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre, per il 2024 vi saranno tre diverse aliquote da applicare.

L’aliquota IRPEF è applicata sul reddito imponibile, ottenuto sottraendo dal reddito complessivo le detrazioni fiscali previste dalla legge. Le detrazioni includono, ad esempio, quelle per carichi di famiglia, spese mediche, interessi sul mutuo e altre spese deducibili. È importante sottolineare che l’IRPEF è solo una delle imposte sul reddito in Italia. Altre imposte sul reddito includono l’addizionale regionale e comunale, che variano a seconda della regione e del comune di residenza del contribuente.

L’IRPEF è una delle principali fonti di entrate per lo Stato italiano e viene utilizzata per finanziare le spese pubbliche, come l’istruzione, la sanità, l’assistenza sociale e altre attività governative.

Che cos’è l’Irpef?

L’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è la principale imposta del nostro sistema tributario e colpisce le persone fisiche. Si tratta di un’imposta progressiva per scaglioni di reddito. La progressività dell’imposta fonda il suo presupposto nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione: “il sistema tributario è informato criteri di progressività“. Progressività vuol dire che la quota percentuale di reddito assorbita dall’imposta aumenta in proporzione al reddito stesso. Questo risultato è ottenuto con l’applicazione di aliquote crescenti sui diversi scaglioni di reddito ed inoltre di deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta.

L’imposta è dovuta dalle persone fisiche per il possesso dei seguenti redditi (ex art. 6 del TUIR):

  • Redditi fondiari (artt. 25 – 43 del TUIR);
  • Redditi di capitale (artt. 44 – 48 del TUIR);
  • Redditi di lavoro dipendente (artt. 49 – 52 del TUIR);
  • Redditi di lavoro autonomo (artt. 53 – 54 del TUIR);
  • Redditi d’impresa (artt. 55 – 66 del TUIR);
  • Redditi diversi (artt. 67 – 71 del TUIR).

Sono soggetti passivi dell’IRPEF le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Le persone fisiche residenti sono soggette ad IRPEF su tutti i proprio redditi, ovunque prodotti. Le persone fisiche non residenti, invece, sono soggette ad Irpef soltanto per i redditi prodotti in Italia. A prevedere questo è l’art. 3 del TUIR. Per l’individuazione dei redditi prodotti in Italia è necessario fare riferimento all’art. 23 del TUIR.

Residenza fiscale

Secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2 del TUIR (dal 2024) si considera residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi chi, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili), considerando anche le frazioni di giorno:

  • Ha il proprio domicilio o la residenza in Italia, ovvero è ivi presente. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
  • Si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta (c.d. “split year“) è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione:

  • Con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e
  • Con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992),

Per maggiori approfondimenti vedasi la Risoluzione n. 471/E del 03/12/2008 – pdf.

Aliquote IRPEF 2024

Ai sensi dell’art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF (per lavoro dipendente, autonomo, redditi diversi, etc), per il solo anno 2024, sono le seguenti:

SCAGLIONI DI REDDITOALIQUOTA IRPEF
Fino a 28.000 euro di reddito23%
Da 28.000 euro a 50.000 euro di reddito35%
Oltre 50.000 euro di reddito43%

Le aliquote IRPEF indicate sono applicabili nell’anno 2024 (modello 730/2025 o Redditi P.F. 2025). Tuttavia, occorre tenere conto del principio di cassaallargato” di cui all’art. 51, co. 1 e 52 del TUIR, secondo il quale i compensi da lavoro dipendente relativi all’anno precedente ed incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo rientrano nel reddito dell’anno precedente. In questa modulazione degli scaglioni IRPEF occorre tenere in considerazione anche la rimodulazione della detrazioni di imposta, che hanno un’incidenza proporzionalmente superiore per i redditi più bassi e diminuiscono progressivamente all’aumentare del reddito.

Detrazioni sul lavoro dipendente

L’imposta lorda però non è quella che effettivamente viene pagata dal lavoratore dipendente. Infatti, la legge stabilisce che al verificarsi di alcune situazioni personali del soggetto spettino alcune detrazioni che vanno ad abbattere l’imposta lorda. Sono previste, detrazioni legate al lavoro dipendente, detrazioni per coniuge a carico e/o detrazioni per familiari a carico, (ricordiamo che un familiare si considera a carico se nel corso del periodo d’imposta (anno solare) percepisce redditi non superiori a €. 2.840,51). La detrazione per coniuge a carico è riproporzionata in base ai mesi di carico (ad esempio matrimonio celebrato a aprile: mesi di carico 9), mentre la detrazione per figli a carico va rapportata a mese (compete dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste).

Per quanto riguarda, invece, la detrazione per lavoro dipendente, l’importo della detrazione spettante va riproporzionato in base al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro (bisogna dividere per 365 e moltiplicare per il numero di giorni di durata del rapporto, compresi sabati e domeniche). Infine vi ricordiamo, che la somma delle buste paga di ogni anno, sarà poi riepilogata nella Certificazione Unica (c.d. “Modello CU) che ogni anno deve obbligatoriamente essere rilasciata al dipendente, per permettere al lavoratore dipendente la compilazione del 730 o anche del modello ISEE. Ricordiamo, inoltre, che nella busta paga vedrete transitare a credito o a debito anche l’eventuale conguaglio Irpef, ovvero il saldo derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, che viene attribuito al lavoratore dipendente nel mese di luglio.

Detrazioni Irpef reddito da lavoro dipendente

(art 13 comma 1 lett a), b) e c) TUIR)

REDDITOIMPORTO DELLA DETRAZIONE FISCALE IRPEF
Fino a 15mila1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380) (*) – [per il 2024 è di 1.955]
Oltre 15.000 fino a 28.000 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito) / 13.000 + 65 euro se reddito compreso tra 25.000 e 28.000 euro
Oltre 28.000 fino a 50.0001.910 * (50.000 – reddito) / 22.000 + 65 euro se reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro
Oltre 50.000

Ulteriore detrazione:

  • La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ed inferiore a 28.000 euro;
  • La detrazione è spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 ma non a 35.000 euro.

Sempre per il solo anno 2024, è stato previsto l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In questo modo, viene ampliata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Per maggiori informazioni sulla dichiarazione dei redditi potete consultare questo contributo: Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per approfondire: “Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilato“.

Le detrazioni di imposta per figli a carico

In questo contesto occorre tenere in considerazione che le modifiche che riguardano la disciplina delle detrazioni per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 46/2021 l’introduzione dell’assegno unito determina la soppressione di alcune misure a sostegno delle famiglie:

  • Assegni per il nucleo familiare;
  • Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
  • Bonus bebè;
  • Premio alla nascita;
  • Detrazioni IRPEF di cui all’art. 12 del TUIR.

L’assegno unico e universale per i figli è applicabile dal 1° marzo 2022 ed è erogato dall’INPS dietro presentazione di specifica istanza. Per approfondimenti: “Assegno unico per i figli: domanda e importi“. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:

  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.

Periodo d’imposta

Per le persone fisiche, l’imposta è dovuta per anno solare (art. 7 del TUIR). Pertanto, in linea generale, ogni anno sorge un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto avviene in caso di riporto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice (art. 8 co. 3 del TUIR) e nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta e di alcune detrazioni sia superiore a quello dell’imposta netta (art. 11 co. 4 secondo periodo del TUIR). L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano, vale a dire secondo il principio di cassa o di competenza a seconda della categoria reddituale.

Come si calcola l’Irpef?

L’IRPEF viene determinata secondo la seguente procedura:

  • Si determina la base imponibile;
  • Si determina l’imposta lorda, applicando alla base imponibile le aliquote IRPEF;
  • Si scomputano dall’imposta lorda le detrazioni, ottenendo l’imposta netta;
  • Si scomputano quindi le ritenute, i crediti d’imposta, le eccedenze pregresse e gli acconti versati, ottenendo l’imposta da versare effettivamente all’Erario (o a credito).

Che cos’è aliquota media?

L’aliquota media effettiva dell’imposta si calcola come rapporto percentuale tra imposta netta e reddito imponibile. Proviamo a chiarire con un esempio. Prendiamo un lavoratore dipendente con reddito di 20.000 euro l’imposta lorda dovuta è pari a 2.792 euro, ovvero il 17 per cento: questa è l’aliquota media, che quindi risulta più bassa dell’aliquota più alta applicata, ovvero il 25 per cento.

Che cos’è aliquota marginale?

L’aliquota marginale è quella che riguarda l’ultima porzione di reddito legata allo scaglione più elevato. Di fatto, l’aliquota marginale è quella con cui verrebbe tassato un incremento di reddito imponibile. Ad esempio, per un reddito di 20.000 euro, l’aliquota marginale è il 25%. Se il reddito aumentasse di 100 euro, il 25% sarebbe assorbito dalla tassazione Irpef.

Esiste ancora una no tax area?

Il Italia non esiste una vera e propria “No tax area” come in altri paesi. Nel nostro sistema fiscale esiste, invece, una soglia entro la quale l’imposta dovuta è zero, per effetto di detrazioni d’imposta. Di fatto, quindi, non è una soglia di esenzione fissata per legge, ma risultante dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. In pratica, quindi, nel nostro sistema la no tax area varia a seconda delle diverse categorie di reddito percepito. In numeri la no tax area è pari a circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a circa 8.130 per i pensionati, a 4.800 per i lavoratori autonomi.

È importante notare che la no tax area non si applica automaticamente: le persone che rientrano in questa soglia devono presentare la dichiarazione dei redditi per poter beneficiare dell’esenzione dall’IRPEF. Inoltre, la no tax area non si applica alle altre imposte, come l’imposta sul reddito delle società (IRES).

Redditi da lavoro autonomo

L’articolo 13, comma 5, prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) – ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili – 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR13 spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13 del TUIR pari a:

  • 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

In tal caso, la detrazione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno. Se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso del periodo di imposta.

Applicazione del trattamento integrativo della retribuzione

Il trattamento integrativo della retribuzione è stato modificato in modo da essere coordinato con l’attuale sistema di aliquote. Tale trattamento riguarda i contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni). Per poter beneficiare del bonus è necessario che il soggetto titolare di redditi da lavoro dipendente presenti un IRPEF lorda superiore alle detrazioni di imposta spettanti ai sensi dell’art. 13, co. 1 del TUIR.

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso

Il bonus è di 1.200 euro annue (100 euro al mese) per i contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro. Per i contribuenti con reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro vi è un particolare trattamento di applicazione del contributo integrativo legato a situazioni di “incapienza”. In particolare, il trattamento viene riconosciuto a condizione che l’IRPEF lorda sia inferiore alla somma:

  • Delle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR;
  • Delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni) e redditi assimilati ex art. 13, co. 1 TUIR;
  • Delle detrazioni per gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari o per gli interessi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • Delle rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al verificarsi di una di queste condizioni il trattamento integrativo viene erogato in una misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque fino al limite di 1.200 euro annue.

Valutazioni di convenienza tra regime ordinario e forfettario per le partite IVA

Uno dei quesiti che maggiormente ci stanno arrivano in questi giorni riguarda la valutazione di convenienza per i soggetti titolari di partita IVA in relazione al regime forfettario o all’utilizzo del regime ordinario IRPEF di tassazione.

La prima considerazione da fare è che il reddito soggetto ad imposta sostitutiva (da regime forfettario) è escluso dalla base imponibile IRPPEF. Pertanto, in caso di assenza di altri redditi, il contribuente non può beneficiare di deduzioni o detrazioni IRPEF. Pertanto, il primo suggerimento è che la convenienza verso il regime agevolato può essere modesta in ogni caso in cui vi è elevata incidenza delle detrazioni che riducono l’IRPEF effettivamente dovuta. Naturalmente, questa considerazione di carattere generale deve essere seguita da una valutazione caso per caso per tenere conto di ulteriori variabili:

  • L’applicazione di deduzioni o detrazioni IPREF (spese mediche, interessi su mutui, interventi sul recupero del patrimonio edilizio, etc);
  • L’incidenza dei costi sostenuti inerenti l’attività di impresa o lavoro autonomo esercitata;
  • La possibilità di usufruire nel regime forfettario della riduzione di aliquota al 5% dell’imposta sostitutiva, per i primi cinque anni di attività;
  • La possibilità di accedere alla riduzione dei contributi INPS dovuti alla gestione artigiani e commercianti del 35%;
  • La semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi al regime forfettario (esenzione da IVA, ritenute di acconto, e sugli adempimenti contabili e fiscali annuali).

Valutazione di convenienza in merito al regime di trasparenza fiscale

Il regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali di cui all’art. 116 del TUIR è un regime opzionale che prevede l’attribuzione del reddito prodotto dalla società ai soci persone fisiche. Questo, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone. Questo regime fiscale è da valutare positivamente quando il reddito della società può essere distribuito tra i propri soci, potendo beneficiare singolarmente di aliquote IRPEF, inferiori all’aliquota IRES del 24%. Pertanto, la modifica gli scaglioni IRPEF va, inevitabilmente, ad incidere sulle valutazioni di convenienza su questo regime. Anche in questo caso giocano un ruolo importante le detrazioni e le deduzioni che i soci persone fisiche possono beneficiare da confrontare con l’imposizione complessiva (socio più società) in caso di applicazione del regime ordinario di tassazione del 24%. Anche in questo caso è importante effettuare una valutazione specifica sulla singola situazione per verificare eventuali ipotesi di risparmio fiscale.

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