Invito a comparire dall’Agenzia delle Entrate

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L'art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73 prevede che l'Agenzia delle Entrate può "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti".

L’Agenzia delle Entrate, nella sua attività di accertamento ha la possibilità di “invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti“. Questo, è quanto prevede l’art. 32, co. 1, n. 2 del DPR n. 600/73.

Di fatto, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e spiegazioni che possano essere utili in relazione all’accertamento in corso.

Le caratteristiche dell’invito a comparire

L’invito a comparire è disciplinato dal citato art. 32, co. 1, n. 2 del DPR n. 600/73. Il destinatario di questo documento c.d. “invito a comparire” può essere solo il contribuente nei cui confronti viene effettuato l’accertamento fiscale. Questo tipo di invito, solitamente, caratterizza la procedura di accertamento sintetico del reddito e gli accertamenti legati alle indagini finanziarie (ex art. 38 del DPR n. 600/73).

Attenzione!
L’invito a comparire non deve essere confuso con l’invito al contraddittorio che si instaura tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 in merito all’applicazione dell’accertamento con adesione.

Ulteriori poteri dell’Agenzia delle Entrate

Si tratta di un potere attribuito all’Agenzia delle Entrate, applicabile assieme ai seguenti:

  • L’invio di questionari relativi a dati e notizie a carattere specifico, con l’invito a restituirli firmati da parte del contribuente (ex art. 32, co. 1 n. 4 del DPR n. 600/73);
  • L’invito a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, indicandone il motivo (ex art. 32, co. 1 n. 3 del DPR n. 600/73);
  • L’invito a trasmettere o esibire anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi (ex art. 32, co. 1, n. 8-bis del DPR n. 600/73).

Gli stessi poteri sono anche previsti per gli accertamenti in materia di IVA (ex art. 51 del DPR n. 633/72) e per l’IRAP (ex art. 25 del D.Lgs. n. 446/97).

I termini per la risposta all’invito

L’invito a comparire deve essere notificato al contribuente seguendo le indicazioni dell’art. 60 del DPR n. 600/73, il quale richiama, integrandole le disposizioni dell’art. 137 del c.p.c.

La data di notifica del documento è rilevante, in quanto a partire da essa inizia a decorre il termine fissato dall’Ufficio per l’adempimento, il quale non può essere inferiore a 15 giorni. Sul punto, deve essere evidenziato il rispetto legato alla sospensione feriale dei termini (dall’1 agosto al 4 settembre di ogni anno) prevista dall’art. 7-quater, co. 16 del D.L. n. 193/16.

Infine, la norma specifica che la procedura non opera per le richieste avvenute in occasione di accessi, ispezioni e verifiche.

Verbale dell’incontro

La richiesta di comparizione e le risposte fornite devono risultare da verbale sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante, cui il contribuente ha diritto ad avere copia. L’invito è sempre legato al rilascio del verbale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Aspetto rilevante è che le richieste dell’Agenzia a cui è chiamato il contribuente devono riguardare fatti oggettivamente determinabili.

Emissione dell’avviso di accertamento

L’emissione dell’avviso di accertamento prima del termine, solitamente di quindici giorni, entro cui il contribuente può adempiere all’invito a comparire/questionario ex art. 32 del DPR n. 600/73, non comporta alcuna nullità. Tuttavia, l’ente impositore non può eccepire l’inutilizzabilità dei documenti e dei dati non addotti.

Quali conseguenze se non si rispetta l’invito a comparire?

I documenti, dati e notizie non forniti nella fase di accertamento non possono essere utilizzati in momenti processuali successivi. Questo è quanto prevede l’art. 32, co. 4 del DPR n. 600/73 per i redditi e l’art. 52 del DPR n. 633/72 per l’IVA. In buona sostanza, quindi, il materiale che non contribuente non fornisce in fase di invito a comparire non può essere usato nell’accertamento con adesione o nella fase contenziosa.

Aspetto rilevante è che tutto questo deve essere integrato da una specifica richiesta formale alla quale vi è il rifiuto da parte del contribuente. La richiesta e il relativo rifiuto di esibizione devono emergere dal verbale, o dal questionario notificato unitamente all’invito a comparire.

Aspetti sanzionatori

Sono punite con una sanzione da 250 euro a 2.000 euro le violazioni seguenti:

  • Mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla precedente lett. a), quindi ai poteri di verifica e di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA, o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • Inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti (art. 11, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 471/97).

Non ha rilievo sanzionatorio la mancata comparizione al contraddittorio finalizzato all’adesione ex art. 5 del D.Lgs. 218/97 (C.M. 25.1.99 n. 23, cap. IV, § 4.1).

Esenzione da sanzione

L’art. 6, co. 4, della Legge n. 212/00 prevede che al contribuente non possano essere chiesti documenti già in possesso degli uffici finanziari. Nell’art. 7, co. 1, lett. f), del D.L. n. 70/11 è indicato che “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni“. Pertanto, questo significa che se il contribuente non esibisce documenti o non fornisce dati e notizie richiesti dagli uffici, ma già in loro possesso o detenuti da altre amministrazioni, non è passibile di sanzione.

Condotta penalmente rilevante

La condotta del contribuente può assumere anche rilievo penale al ricorrere, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

  • La formale richiesta di esibizione degli atti o dei documenti ad opera dei verificatori, eseguita mediante i poteri loro conferiti dalla normativa in tema di IVA e imposte sui redditi;
  • L’esibizione degli atti o dei documenti in tutto o in parte falsi come conseguenza della predetta richiesta.

Infatti, chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri indicati, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. La disposizione relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74/00.


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