Gli interessi legali sono calcolati ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e, e sono dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro. Per il 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 2,5%, decreto 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023.


L’art. 1284 c.c. prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze possa modificare annualmente, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno precedente. Per l’anno 2024 la percentuale è dell’2,5%, ovvero la metà del valore previsto per l’anno 2023 ove il valore si attestava al 5%.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio di interesse legale, esso rimane invariato per l’anno successivo. Vediamo, di seguito tutte le info sul tasso di interesse legale e la tabella con i valori storici.

Cos’è il tasso di interesse legale?

Gli interessi legali sono degli specifici interessi che vengono calcolati sulla base di un tasso legale, e possono variare da un anno all’altro, secondo le disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli interessi legali secondo la legge italiana sono dovuti in aggiunta al pagamento di una certa somma di denaro.

Si può dire in termini semplici che gli interessi legali corrispondono al costo del denaro, e possono riguardare obbligazioni di denaro, e si tratta di interessi che una parte creditrice ha diritto di ricevere dalla parte debitrice. L’esempio più semplice in questo caso è l’utilizzo del tasso di interesse legale per l’effettuazione della procedura di ravvedimento operoso per il pagamento in ritardo di imposte e contributi. Tuttavia, non si tratta dell’unico utilizzo, in quanto questo tasso viene utilizzato annualmente per la rivalutazione delle pensioni o per il trattamento di fine rapporto.

Ci sono specifiche soglie per cui gli interessi legali devono essere applicati, come visto prima sono decise ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di specifiche percentuali.

Utilizzo del tasso di interesse legale

Possiamo dire che i principali utilizzi del tasso di interesse legale sono i seguenti:

  • In caso di ravvedimento operoso per mancato o tardivo pagamento delle imposte;
  • Nei calcoli per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite;
  • Diversa applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo;
  • Variazione degli interessi sulla riscossione dei debiti per tributi fiscali e locali.

Come visto qui, la modifica dei tassi di interesse legale può portare a non poche variazioni nei calcoli che riguardano crediti certi, liquidi o esigibili per cui non sono state espressamente decise percentuali differenti. Ricordiamo che gli interessi legali sono dovuti in due casi:

  • Se il credito è liquido, ovvero determinato nel suo ammontare;
  • Se il credito è esigibile, per esempio se è scaduto.

Deve essere ricordato che il creditore può esigere gli interessi solamente se si presenta una delle due condizioni viste qui, e gli interessi decorrono da quando il credito è esigibile.

Tasso di interesse per il ravvedimento operoso

Gli interessi legali, come detto, trovano applicazione in caso di ravvedimento per regolarizzare omessi o tardivi versamenti di imposte. Particolare attenzione deve essere prestata al fatto che per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso deve essere applicato il tasso di interesse legale per ogni anno da regolarizzare. Per questo può essere utile la tabella (di cui sotto) con tutte le variazioni storiche del tasso legale.

Tipologie di interessi

L’interessi costituiscono il “costo del denaro” ovvero il corrispettivo che il debitore è tenuto a versare, per avere usufruito di una somma di denaro, del creditore. Gli interessi legali, sono gli interessi dovuti in base alla legge, che maturano sulle somme di denaro, per effetto del tasso percentuale, fissato ogni anno dalla legge. Gli interessi convenzionali, che possono essere liberamente determinati dalle parti contraenti, nella piena autonomia negoziale. Qualora, le parti non abbiano determinato la misura del tasso d’interesse, si applicherà il tasso legale. Quindi:

  • Interessi legali: consistono in una sorta di rimborso che risponde all’inflazione o alla variazione dei titoli di stato. Questi interessi sono applicati specialmente nel caso di prestiti privati;
  • Interessi convenzionali: si tratta di un interesse stabilito tra le parti, anche se vengono comunque seguite alcune linee guida standard. Rientrano in questo caso i prestiti che concedono le banche, come i mutui, ai cittadini. Gli interessi convenzionali, possono essere determinati anche in misura superiore degli interessi legali, purché la loro percentuale, sia espressa per iscritto. È comunque nullo il patto con il quale vengano stabiliti, tassi d’interesse, molto elevati rispetto al tasso legale, in considerazione del capitale ricevuto e delle condizioni economiche del debitore. In questo caso il tasso d’interesse è considerato usurario e pertanto vietato dalla legge.

Gli interessi moratori

Oltre a questi due tipi di interessi, ne esiste un terzo tipo, ovvero gli interessi moratori. Questi devono essere applicati solamente in specifiche situazioni, ovvero nel momento in cui il soggetto che ha contratto un debito non è in grado di saldarlo, oppure lo salda in ritardo.

Di fatto questo tipo di interesse deve essere applicato per sanzionare il soggetto che ha contratto il debito e non è in grado di saldare le somme dovute al creditore, e funzionano anche come risarcimento aggiuntivo per chi ha erogato il prestito. Questi interessi possono essere maggiori rispetto a quelli puramente legali, anche se sussiste un limite anti usura. Questi interessi variano in base agli accordi presi tra le parti, entro gli standard stabiliti dalla legge, e devono essere applicati solamente in caso di mancanza da parte del soggetto a debito.

Come si effettua il calcolo degli interessi

Una volta visto cosa sono gli interessi legali, come vengono calcolati e stabiliti ogni anno? Questi interessi devono essere individuati ogni anno da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base a diversi fattori economici e finanziari, come il rendimento lordo annuo dei titoli di stato e il tasso di inflazione dell’anno specifico. L’interesse legale deve essere calcolato in funzione del tempo, generalmente 365 giorni e del tasso d’interesse annuo.

La funzione con cui si calcolano gli interessi è molto semplice ed è la seguente:

Se le parti di un contratto non hanno determinato la misura degli interessi dovuti si applicano gli interessi legali al tasso previsto dalla legge mentre mentre gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono comunque dovuti nella misura legale.

Tabella: variazioni storiche del tasso di interesse legale

Per questo motivo i tassi di interesse legali variano di anno in anno, e possono aumentare o diminuire sulla base di specifici andamenti economici. Questo calcolo deve essere effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno, nel caso di modifiche, oppure può rimanere invariato rispetto all’anno precedente. Vediamo in questa tabella quali sono state le variazioni degli interessi legali negli ultimi anni:

Domande frequenti

Come deve essere determinato il tasso di interesse legale?

Il tasso di interesse legale è determinato dal governo o da un’autorità monetaria del paese. Può basarsi su diversi fattori economici e può essere aggiornato periodicamente.

È possibile negoziare un tasso di interesse diverso dal tasso legale?

Sì, le parti in un contratto possono concordare un tasso di interesse diverso, purché sia legale e non superi il tasso massimo consentito dalla legge.

Il tasso di interesse legale trova applicazione automaticamente ai debiti non pagati?

Sì, generalmente trova applicazione automaticamente, a meno che non venga specificato un diverso tasso di interesse nel contratto o nell’accordo tra le parti.

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