Gli incoterms sono un insieme di regole usate nei contratti di compravendita di beni materiali che codificano gli usi negli scambi internazionali, benché siano utilizzabili anche in ambito nazionale. Essi regolamentano la modalità con cui avviene la consegna della merce e stabiliscono il passaggio del rischio di perdita o danno dal venditore al compratore.
Si tratta di regole applicabili al contratto di compravendita, ma che non riguardano il contratto di trasporto.
Gli incoterms non hanno valore di norma e pertanto il loro utilizzo è facoltativo e non automatico, benché sempre più diffuso. Se sono richiamati nel contratto divengono efficaci e vincolanti, in particolare nel determinare il momento e il luogo della consegna delle merci, il trasferimento dei rischi di perdita o danno e la ripartizione dei costi a carico delle parti contraenti (compratore e venditore).
Per questi motivi, è sempre consigliabile indicarle in modo esplicito e corretto nei contratti di compravendita internazionali e sulle relative fatture commerciali.
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Cosa sono le regole Incoterms?
Incoterms è l’abbreviazione di International Commercial Terms, e identificano le pattuizioni commerciali comunemente utilizzate nelle compravendite di beni mobili (dunque merci che possono essere geograficamente trasferite) che regolano la ripartizione di responsabilità, costi e rischi della consegna delle merci, fra venditore e compratore. Le regole Incoterms sono le condizioni di scambio essenziali al mondo per la vendita di beni. Le regole Incoterms forniscono una guida specifica alle persone che partecipano quotidianamente all’importazione e all’esportazione del commercio globale.
L’indicazione degli incoterms sulla fattura di vendita è fondamentale. Questo, in quanto la fattura rappresenta il documento che viene utilizzato dai soggetti del contratto di compravendita e da quelli che intervengono a diverso titolo nella catena logistica di spedizione, quali:
- Il fattore per il trasporto;
- I doganalisti per la presentazione delle merci in dogana;
- Le dogane stesse per quanto riguarda l’espletamento dei controlli doganali nel loro complesso.
Per una corretta indicazione degli incoterms è opportuno riportare la sigla con l’indicazione dell’esatto luogo di consegna stabilito, seguito dall’edizione di riferimento della Camera di Commercio Internazionale (CCI). Per facilitare l’espletamento delle operazioni doganali, la fattura dovrebbe sempre riportare, oltre agli elementi tipici, quali:
- La descrizione della merce;
- La quantità e l’importo fatturato;
- Le condizioni di consegna;
- L’indicazione dell’origine delle merci e il codice tariffario doganale (il codice ad 8 cifre della nomenclatura combinata utilizzata in ambito comunitario).
Dichiarazioni doganali: incoterms
La rilevanza degli incoterms nelle operazioni doganali va oltre gli aspetti contrattuali sopra descritti. Le condizioni di consegna delle merci definite dagli incoterms incidono sulla ripartizione dei costi di trasporto, assicurazione e spese accessorie da includere nel valore in dogana, con effetti nella determinazione dello stesso e dell’imponibile ai fini dell’applicazione dei dazi e dell’imposta sul valore aggiunto. Nonostante questo, gli incoterms, non sono esplicitamente richiamati dalle disposizioni applicative del codice doganale, né da quelle interne relative all’applicazione dell’Iva all’importazione.
I codici incoterms sono, di fatto, un elemento da inserire nelle dichiarazioni doganali, nella casella 20 del DAU relativa alle condizioni e al luogo di consegna. La casella 20, composta da tre suddivisioni, deve essere compilata sulla base delle istruzioni e dei codici di compilazione delle dichiarazioni doganali. Vediamo adesso come compilare le tre sezioni della casella 20 del DAU.
- Sezione I – Deve essere inserito il codice Incoterm delle condizioni di consegna pattuite tra le parti;
- Sezione II – Deve essere indicato il luogo di consegna convenuto.
- Nella Sezione III – Devono essere indicati i codici:
- 1) se il luogo di consegna della merce si trova nel territorio doganale italiano;
- 2) se il luogo di consegna della merce si trova nel territorio doganale di uno Stato membro UE;
- 3) se il luogo di consegna della merce si trova nel territorio doganale di uno Stato extra-UE.
I codici incoterms da utilizzare nella prima suddivisione della casella 20 del DAU sono:
Condizioni di consegna
(Casella 20 DAU – Prima e seconda suddivisione)
Codici Incoterms | Significato Incoterms | Località da precisare |
---|---|---|
CFR* | Costo e nolo | Porto di destinazione convenuto |
CIF* | Costo, assicurazione e nolo | Porto di destinazione convenuto |
CIP | Nolo/porto pagato, assicurazione inclusa fino a | Porto di destinazione convenuto |
CPT | Nolo/porto pagato, fino a | Luogo di destinazione convenuto |
DAF | Reso alla frontiera | Luogo di consegna convenuto alla frontiera |
DAP | Consegna al luogo di destinazione | |
DAT | Consegna al terminal | |
DDP | Reso sdoganato | Luogo di destinazione convenuto nel Paese di importazione |
DDU | Reso non sdoganato | Luogo di destinazione convenuto nel Paese di importazione |
DEQ | Franco banchina | Porto convenuto |
DES | Franco a bordo | Porto di destinazione convenuto |
EXW | Franco fabbrica | Ubicazione della fabbrica |
FAS* | Franco sottobordo | Porto di imbarco convenuto |
FCA | Franco vettore | Luogo convenuto |
FOB* | Franco a bordo | Porto di imbarco convenuto |
XXX | Altre condizioni di consegna | Indicare in chiaro le condizioni figuranti nel contratto |
Le sigle seguite da un asterisco (FAS, FOB, CFR, CIF) sono utilizzabili solo per trasporti via mare e acque interne. Le altre sigle sono utilizzabili per qualsiasi modalità di trasporto. Inoltre, è stata prevista l’indicazione di altre condizioni di consegna pattuite dalle parti (codice XXX), non essendo l’uso degli incoterms obbligatorio.
Tabella dei principali incoterms
Incoterm | Descrizione | Responsabilità Venditore | Responsabilità Acquirente | Uso |
---|---|---|---|---|
EXW (Ex Works) | Merce disponibile presso i locali del venditore. | Preparazione merce. | Trasporto, assicurazione, sdoganamento. | Acquisti con controllo completo dell’acquirente sul trasporto. |
FCA (Free Carrier) | Merce consegnata al vettore scelto dall’acquirente. | Consegna al vettore, sdoganamento per esportazione. | Trasporto successivo, assicurazione. | Tutti i tipi di trasporto, inclusi multimodali. |
CPT (Carriage Paid To) | Trasporto pagato fino alla destinazione designata. | Trasporto fino alla destinazione, consegna al vettore. | Dal vettore alla destinazione, assicurazione. | Qualsiasi modalità di trasporto. |
CIP (Carriage and Insurance Paid to) | Trasporto e assicurazione pagati fino alla destinazione. | Trasporto e assicurazione fino alla destinazione. | Dal vettore alla destinazione. | Tutti i tipi di trasporto. |
DAP (Delivered At Place) | Merce consegnata al luogo di destinazione. | Trasporto fino alla destinazione, rischi fino alla consegna. | Sdoganamento, scarico. | Flessibile per tutti i tipi di trasporto. |
DPU (Delivered at Place Unloaded) | Merce consegnata e scaricata nel luogo di destinazione. | Trasporto, scarico, rischi fino alla consegna. | Sdoganamento. | Venditore gestisce lo scarico. |
DDP (Delivered Duty Paid) | Merce consegnata con dazi pagati. | Trasporto, rischi, dazi fino alla consegna. | Nessuno fino alla consegna. | Venditore gestisce sdoganamento e dazi. |
FAS (Free Alongside Ship) | Merce consegnata accanto alla nave. | Consegna accanto alla nave, sdoganamento per esportazione. | Carico su nave, trasporto, assicurazione. | Trasporto marittimo o fluviale. |
FOB (Free On Board) | Merce a bordo della nave nel porto di spedizione. | Carico su nave, sdoganamento per esportazione. | Trasporto marittimo, assicurazione. | Trasporto marittimo o fluviale. |
CFR (Cost and Freight) | Costi e trasporto pagati fino al porto di destinazione. | Trasporto fino al porto di destinazione. | Dal porto di destinazione, assicurazione. | Trasporto marittimo o fluviale. |
CIF (Cost, Insurance, and Freight) | Costi, assicurazione e trasporto pagati fino al porto. | Trasporto, assicurazione fino al porto di destinazione. | Dal porto di destinazione. | Trasporto marittimo o fluvi |
Regole generali
Ai fini doganali, le condizioni e il luogo di consegna delle merci indicato in fattura servono per ripartire le spese di trasporto, assicurazione e accessorie che entrano a far parte del valore in dogana, da determinare con riferimento al luogo di ingresso nel territorio doganale della UE, sulla base delle norme previste dal Codice doganale comunitario (articolo 29, Regolamento CEn. 2913/1992) e successive modifiche.
Il luogo di ingresso delle merci nell’Unione Europea è individuato dalle Disposizioni di attuazione del codice doganale (articolo 163, Regolamento CE n. 2454/1993) in base alla modalità di trasporto utilizzata e indica il confine fisico in relazione al quale va determinato il valore delle merci di provenienza extracomunitaria. In particolare, la normativa prevede che al prezzo dei beni importati, che comunemente coincide con il prezzo fatturato, vadano aggiunte le spese di trasporto fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, in modo da includere nel valore imponibile solo quelle sostenute nella tratta estera.
Valore imponibile delle merci
Il valore imponibile per l’applicazione del dazio e di eventuali altri tributi (accise, tasse portuali) o diritti accessori (come il magazzinaggio), include, quindi, la quota di trasporto sino al luogo di ingresso delle merci nella Comunità. Il valore imponibile per l’applicazione dell’Iva all’importazione coincide con lo stesso valore doganale imponibile, addizionato dei diritti doganali dovuti e delle spese di trasporto dal luogo di entrata nella Comunità fino a quello di destinazione all’interno di essa (articolo 69, DPR n. 633/72).
Questi costi sono indicati nella casella 12 del DAU, e possono assumere un valore positivo, cioè da sommare al prezzo fatturato, se le spese di trasporto, assicurazione e altre sostenute fino al luogo di introduzione nel territorio doganale comunitario, non sono già comprese nel prezzo della fattura, o un valore negativo, cioè da sottrarre al prezzo fatturato, se le spese di consegna sostenute dal luogo di introduzione nel territorio doganale comunitario fino al luogo di destinazione, sono già comprese nel prezzo della fattura.
Le operazioni di import export
La scelta delle condizioni di consegna dovrebbe essere effettuata anche con riguardo agli adempimenti delle parti in materia di formalità doganali di importazione e di esportazione. In generale per tutte le regole, il venditore si fa carico di sdoganare tutta la merce all’esportazione, ad esclusione della clausola EXW (franco fabbrica). Il compratore è, invece, responsabile dello sdoganamento all’importazione, ad eccezione della regola DDP (reso sdoganato).
La clausola EXW – Ex Works
La clausola EXW, è l’unica ad esentare il venditore/esportatore dal compiere formalità di sdoganamento, è ampiamente utilizzata all’esportazione. La scelta è voluta per il livello minimo di obbligazioni a carico del venditore, che si limita, a consegnare la merce a terra nei propri locali o in un altro luogo pattuito. Non vi è obbligo di carico della merce, che è a cura del vettore scelto dal compratore, né di espletamento delle formalità doganali.
Quest’ultimo punto rappresenta un elemento di rischio, in quanto la responsabilità fiscale e doganale del venditore è intrasferibile e rimane, pertanto, a sui carico, anche se non effettua materialmente tali formalità. Oltre a non controllare la corretta effettuazione dello sdoganamento il venditore può non sapere o non determinare presso quale ufficio doganale vengono espletate le formalità di esportazione. Secondo l’articolo 161 del Codice doganale comunitario, la dichiarazione doganale di esportazione deve essere obbligatoriamente presentata presso un ufficio doganale situato in Italia.
Inoltre, l’esportazione effettuata interamente in un altro Stato membro UE non viene registrata nel sistema informatico nazionale AIDA. Quindi, non è possibile verificare telematicamente la conclusione dell’operazione e riconoscere la non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72. Anche nel caso di esportazione con resa EXW, benché l’uscita dei beni dal territorio comunitario sia curata dal cessionario non residente o da un suo incaricato, secondo le disposizioni vigenti, la dichiarazione di esportazione deve essere intestata al cedente italiano o esportatore e occorre espletare le operazioni doganali in Italia. Il fatto che l’esportatore venda la propria merce con la regola EXW e che l’acquirente estero sia responsabile per il trasporto, non da diritto a quest’ultimo di decidere il luogo ove presentare la dichiarazione di esportazione.
Oltre a questo, in alcuni casi, l’esportatore può non essere in grado di ottenere il codice MNR riportato sul documento di accompagnamento all’export (DAE), per la verifica del visto uscire informatizzato e la chiusura dell’operazione ai fini doganali e fiscali, né di verificare che la merce sia stata effettivamente dichiarata in dogana all’esportazione. Per tutte queste motivazioni si può affermare che la clausola EXW risulti inadatta ad essere utilizzata nelle vendite internazionali per i maggiori rischi fiscali e doganali che comporta.
Clausola FCA – Free Carrier
Qualora si voglia mantenere un livello di obbligazioni analogo, ma con pieno controllo dello sdoganamento e del caricamento della merce, è invece consigliabile utilizzare il più appropriato incoterm “FCA proprio stabilimento” (franco vettore proprio stabilimento), indicando il punto effettivo di consegna presso lo stabilimento o magazzino o altra sede in cui si intendono consegnare le merci al vettore. In questo modo il venditore rende la merce sdoganata al vettore incaricato dal compratore, mantenendo il controllo del processo di sdoganamento.
FAS – Free Alongside Ship
Il termine FAS si riferisce al caso in cui il venditore si impegni a consegnare le proprie merci lungo il bordo della nave, come ad esempio una banchina o, eventualmente, anche una chiatta. In ogni caso il luogo è indicato dall’acquirente, nel porto di spedizione scelto.
FOB – Free On Board
La clausola conosciuta come FOB, o Free On Board è molto utilizzata negli scambi commerciali. Con questa opzione il venditore si impegna a consegnare le merci posizionandole a bordo della nave indicata dall’acquirente, nel porto di spedizione indicato. Dunque, gli obblighi del venditore si esauriscono solamente con il carico della merce sulla nave indicata dalla controparte.
Clausola DDP – Delivered duty paid
Un discorso a se stante riguarda la clausola DDP (reso sdoganato), unica a prevedere lo sdoganamento a carico del venditore, sempre per le conseguenze in ambito doganale e fiscale. Si tratta della regola più onerosa per il venditore, utilizzata con una certa frequenza per l’invio di omaggi o campionature.
Il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo di destinazione convenuto ed è responsabile dello sdoganamento nel Paese di destinazione della merce per il compratore, accollandosi il pagamento dei diritti doganali e delle relative spese. In questo caso, occorre verificare se vi siano vantaggi fiscali nel Paese di destinazione per i soggetti non residenti, al fine di recuperare l’Iva pagata in dogana. Diversamente è possibile proporre una deroga, che preveda il pagamento dell’Iva a carico del compratore.
Questa clausola risulta rischiosa anche per l’importatore, che non controlla lo sdoganamento, pur essendone responsabile quale effettivo importatore e che in ogni caso è tenuto ad assistere l’esportatore se necessitano autorizzazioni o licenze. Pertanto, questo termine non dovrebbe essere utilizzato se l’esportatore non è nella posizione di gestire direttamente o indirettamente lo sdoganamento delle merci nel Paese di destinazione.
Incoterms e modelli Intrastat
Nell’ambito dei modelli INTRASTAT, per i soggetti tenuti alla compilazione, devono essere indicati i termini Incoterms utilizzati per l’effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Lo prevede l’art. 4 co. 5 del DM 27.10.2000, in base al quale i soggetti che effettuano cessioni e acquisti intracomunitari “sono tenuti alla menzione (…) delle condizioni di consegna e del modo di trasporto”, ai fini statistici, nel caso in cui abbiano realizzato o prevedano di realizzare un valore annuo di spedizioni/arrivi superiore a 20 milioni di euro.
Le clausole Incoterms da riportare nei modelli INTRASTAT sono indicate nella Tabella D (“Condizioni di consegna“). Tabella che è allegata alle istruzioni per l’uso e la compilazione dei modelli. I suddetti termini devono, quindi, essere indicati rispettivamente:
- Nella colonna 10 del modello INTRA 1-bis, relativo alle cessioni intracomunitarie;
- Nella colonna 11 del modello INTRA 2-bis, relativo agli acquisti intracomunitari.
Domande frequenti
Gli Incoterms (abbreviazione di International Commercial Terms) sono termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC). Sono usati per definire i termini di pagamento nella compravendita di merci.
Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono dei termini codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC). Questo, con lo scopo di definire in ambito globale i termini di pagamento della compravendita di merci.
Si ribadisce che gli Incoterms sono gruppi di regole che disciplinano alcune delle clausole contenute nei contratti di compravendita. In particolare, ne regolano la consegna della merce, indicandone le modalità, il luogo e la ripartizione dei rischi, delle responsabilità e dei costi.
Clausola contrattuale dei documenti di trasporto riguardante le condizioni di consegna. I rischi e le spese di spedizione sono a carico del fornitore fino al destino.
Il termine “porto franco” viene utilizzato in ambito commerciale per indicare le spedizioni in cui il pagamento delle spese del trasporto è a carico del mittente e non del destinatario.
Clausola per cui il venditore mette a disposizione la merce resa in un dato luogo presso un vettore (o il magazzino di uno spedizioniere) concordato col compratore. Quest’ultimo si assume tutti i costi e rischi del carico e del trasporto successivo.
La clausola CIF (“Cost, Insurance and Freight” – Costo, Assicurazione e Nolo) è, tra gli Incoterms del Trasporto Marittimo, il più vantaggioso per il venditore. Quest’ultimo ha il pieno controllo della merce durante tutte le operazioni di trasporto.
DDP corrisponde come contenuto al DAP, ma si differenzia per l’assunzione dello sdoganamento e delle pratiche fiscali da parte del venditore. Cosa significa questo per il cliente all’estero? L’acquirente non deve sostenere alcuna spesa alla ricezione della merce, che viene inviata come una spedizione nazionale.
Con la regola CIP, come con la resa CPT, il venditore effettua la consegna quando affida la merce al vettore da lui stesso designato e sostiene le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto.
Clausola per cui il venditore mette a disposizione la merce in un luogo concordato col compratore. Il venditore si assume costi e rischi del trasporto fino a tale destinazione (di solito presso un vettore, un terminal marittimo, un aeroporto, un terminal intermodale o direttamente presso il compratore).
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua. Il venditore consegna la merce a bordo della nave scelta dall’acquirente nel porto di carico designato. La resa FOB prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.