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Imposta sostitutiva per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera

Risposta all'Interpello n. 559 del 24/11/2020. Chiarimenti sul regime opzionale in relazione ai redditi da pensione di fonte estera.

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Con la Risposta all’Interpello n. 559 del 24 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti circa il regime opzionale in relazione ai redditi da pensione di fonte estera, art. 24-ter del TUIR.

Nella Risposta all’Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità del regime opzionale, di cui all’art. 24-ter del TUIR, dedicato ai pensionati esteri che vengono a stabilirsi in Italia, per i redditi di pensione di fonte estera nonostante la contemporanea percezione di redditi di pensione di fonte italiana.

Si tratta di un regime fiscale dedicato ai cd “pensionati esteri” che decidono di impatriare in Italia (nelle regioni del Sud) in cambio di una tassazione al 7% sui redditi di fonte estera percepiti. L’opzione per il regime in commento è valida per nove periodi di imposta successivi all’anno in cui diviene efficace.

Abbiamo parlato in modo approfondito di questo regime fiscale, dei requisiti di accesso e delle modalità di applicazione in questo contributo, a cui ti rimando: “Pensionati esteri nel mezzogiorno: tassazione al 7%“. Nella risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 24-ter del TUIR, sia possibile beneficiare del regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato di residenza del soggetto che impatria in Italia prevede una tassazione concorrente del reddito da pensione.

Per avere maggiori informazioni:

“Come si dichiarano i redditi esteri in italia?”

“Pensionati esteri in italia: agevolazione anche con pensione inps”

Imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera

Nell’interpello in commento l’istante dichiara di risiedere all’estero da oltre 5 anni, in Lussemburgo e vuole trasferire la propria residenza Italia, in un Comune del Sud, avente una popolazione residente non superiore a 20.000 abitanti. Inoltre, l’istante dichiara, di aver maturato il diritto alla percezione dei redditi da pensione dall’INPS, e di non aver ancora trasferito la residenza fiscale in Italia.

L’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per capire se, può esercitare la facoltà di cui all’articolo 24-ter del TUIR, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, previo trasferimento della propria residenza in Italia e fruire del credito di imposta per le ritenute fiscali subite in Lussemburgo sulla pensione erogata dallo Stato estero.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, riporta quanto disposto dall’art. 24-ter del TUIR:

«Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera
a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni
Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con
popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria,
prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a
un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per
ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione».


Come chiarito con la Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, le persone fisiche, che
trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno
dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017,
possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti
all’estero, ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione, 10 anni, secondo i criteri dei commi 4 e 5 dell’art. 24-ter TUIR.

Prosegue l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che, non ha rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

I commi 2, 4 e 5 dell’art. 24-ter del TUIR, prevedono che, l’opzione è:

  • Esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
  • Valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;
  • Esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
  • Per l’accesso al regime è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri“.

Conclusioni

In relazione al diritto maturato dall’Istante alla pensione erogata dallo Stato Lussemburghese, si rappresenta che la Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, prevede che, fatte salve le disposizioni applicabili alle pensioni erogate in relazione all’espletamento di funzioni pubbliche, le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate “ad un residente di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Le remunerazioni ricadenti nell’ambito applicativo del paragrafo 2) dell’articolo 18 della citata Convenzione e corrisposte a pensionati fiscalmente residenti nel nostro
Paese
devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero della fonte e, per le imposte pagate in questo Stato, spetta il credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR.

Pertanto, chiarisce, l’Agenzia delle Entrate, che, l’Istante, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 24-ter del TUIR, può beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, relativamente ai redditi di fonte estera.

Per quanto riguarda i redditi erogati dall’INPS, non trova applicazione l’art. 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Importanza della Convenzione con lo Stato estero per l’applicazione del regime di cui all’art. 24-ter del TUIR

La risposta ad interpello in commento risulta essere particolarmente interessante in quanto fa capire l’importanza dell’analisi della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni di riferimento tra lo Stato del soggetto che impatria e l’Italia. Infatti, il regime opzionale di cui all’art. 24-ter del TUIR, si rende applicabile solo nel caso in cui la convenzione prevede la tassazione concorrente del reddito da pensione percepito all’estero. Nel caso in esame la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, infatti, prevede la tassazione concorrente del reddito da pensione tra i due Stati, determinando una fattispecie di doppia imposizione giuridica del reddito. Tale situazione viene sciolta attraverso l’applicazione di un credito per imposte estere (ex art. 165 del TUIR). Tale credito contribuirà alla riduzione dell’imposta dovuta in Italia, calcolata, con aliquota ridotta del 7%.

Considerata l’aliquota ridotta di tassazione in Italia, il credito per imposte estere può portare il contribuente anche a vedersi annullare completamente l’imposta italiana dovuta. Il tutto, in relazione al valore delle imposte estere definitive versate nel Paese estero di erogazione del reddito da pensione (c.d. “Stato della fonte“).

Pensionati esteri in Italia: consulenza fiscale

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