I redditi/perdite prodotti dalle società di persone sono imputati in proporzione ai singoli soci, per l’applicazione del principio di trasparenza fiscale. I redditi prodotti dalle società di persone sono imputati a ciascun socio in modo proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione.


I redditi prodotti dalle società di persone sono considerati redditi dei soci componenti la compagine sociale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR: vale cioè il c.d. “principio della trasparenza“, in virtù del quale, ai fini IRPEF, la società rappresenta uno schermo trasparente, non un soggetto autonomamente imponibile. Ai fini Irap, le società di persone e assimilate sono invece autonomi soggetti passivi e, dunque, l’imposta viene applicata in capo all’ente collettivo e non in trasparenza ai suoi soci (articolo 3, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 446/1997).

Anche ai fini IRPEF, alla società fanno comunque capo alcuni obblighi formali, quali la tenuta della contabilità e la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi S.P.), adempimenti che si configurano come strumentali rispetto all’applicazione dell’imposta personale dovuta dal socio. Il reddito imputato al socio non è considerato reddito di capitale, bensì reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nel caso di associazioni professionali, salvo che per le società semplici, in cui è considerato reddito fondiario o, comunque, della stessa categoria di appartenenza.

Determinazione del reddito imponibile delle società di persone

Sono imponibili in Italia i redditi conseguiti dalle società di persone residenti nel territorio dello Stato, ovvero, quelle aventi l’oggetto principale, sede legale o amministrativa in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. L’oggetto principale dell’ente è desunto da un dato formale (l’atto costitutivo), o in alternativa da un dato di fatto (l’attività effettivamente esercitata in Italia).

In generale, le società di persone (SNC e SAS), producono sempre e comunque reddito di impresa, indipendentemente dall’attività esercitata (commi 1 e 2 dell’articolo 55, lettera c) del TUIR). I redditi sono imputati ai soci/associati di tali enti:

  • Per competenza;
  • Indipendentemente dall’effettiva percezione dell’utile generatosi nel periodo d’imposta;
  • In funzione della rispettiva percentuale di partecipazione agli utili.

Nel caso di società semplici e associazioni di professionisti, il socio/associato dovrà rideterminare il proprio reddito complessivo tenendo conto della propria quota parte di utile, indipendentemente dalla percezione: ciò, benché, usualmente, nel caso di redditi di lavoro autonomo, il reddito sia tassato per cassa, ossia al momento della percezione.

In mancanza di  una diversa espressa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data certa, antecedente l’inizio del periodo d’imposta, o anche dopo tale scadenza, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione, nel caso delle associazioni professionali), i redditi sono attribuiti ai soci/associati in misura proporzionale all’ammontare dei conferimenti effettuati: se il relativo valore non risulta determinato, la ripartizione avviene in quote uguali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del TUIR. In generale, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci, se non diversamente disposto dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione.
Qualora il valore dei conferimenti non risulti determinato, le quote si presumono uguali.

IMPORTANTE:
Alla società fanno capo determinati obblighi formali (ad esempio, la presentazione della dichiarazione e la tenuta della contabilità), mentre i soggetti passivi d’imposta sono i soci.

Principio della trasparenza

Il reddito conseguito dal soggetto partecipato configura un reddito di partecipazione. L’imputazione del reddito in capo a detti soggetti, tuttavia, non varia l’identità della categoria reddituale da cui esso proviene. Ne discende che il reddito imputato direttamente ai soci è qualificato:

  • Reddito d’impresa, se conseguito da società di persone commerciali (SNC e SAS) ai sensi dell’art. 6 co. 3 del TUIR;
  • In base alle singole categorie reddituali (ex art. 6 del TUIR), se conseguito da società semplice.

In merito alla posizione fiscale dei soci, quindi, il reddito imputato per trasparenza è dichiarato:

  • Per i soci persone fisiche, nel medesimo periodo d’imposta in cui viene dichiarato dalla società partecipata, stante la coincidenza dei due periodi di imposta (anno solare);
  • Per i soci persone giuridiche, nei periodi di imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.

Deve essere evidenziato, inoltre, che la trasparenza fiscale attribuisce, secondo la suindicata proporzione, ai soggetti partecipanti:

  • I crediti d’imposta;
  • Le ritenute d’acconto operate (art. 22 co. 1 del TUIR);
  • Le perdite fiscali (art. 8 co. 2 del TUIR).

L’imputazione delle perdite nelle società di persone

Le perdite d’impresa nelle società di persone sono imputate ai soci/associati nella stessa percentuale dell’imputazione degli utili, e ove: la perdita imputata in percentuale al socio sia maggiore del reddito imponibile IRPEF del socio, il socio ha diritto a scomputare l’eccedenza, fino a capienza, dal proprio reddito complessivo dell’esercizio e dei 5 anni successivi, senza limiti di tempo, qualora si tratti delle perdite subite o di lavoro autonomo nei primi 3 anni di inizio di una nuova attività (articolo 8, commi 2 e 3 del TUIR). Nel caso delle Sas, è espressamente stabilito che se le perdite sono superiori al capitale sociale della Sas, l’eccedenza potrà essere ripartita solo tra i soci accomandatari.

La gestione delle ritenute d’acconto

Le ritenute d’acconto subite dall’associazione professionale o società di persone sono attribuite, pro quota, ai singoli associati/soci: tuttavia, è possibile, per i componenti, lasciare all’associazione o alla società di persone le ritenute eccedenti rispetto a quelle necessarie per compensare il proprio debito d’imposta Irpef individuale, tramite pattuizione, avente data certa (di solito viene presentata una raccomandata a.r. dai soci alla società o all’associazione professionale), affinché l’ente collettivo possa utilizzare il credito in compensazione orizzontale (C.M. 23.12.2009 n. 56/E). In pratica, il socio imputa le ritenute d’acconto nella propria dichiarazione  dei redditi utilizzando  la quota necessaria per azzerare le proprie imposte e l’eccedenza può decidere di restituirla all’associazione professionale, in quanto non utilizzata, in modo che la stessa ne possa beneficiare per effettuare la compensazione.

Una volta restituita l’eccedenza, essa non potrà più essere attribuita nuovamente al socio. L’associazione professionale, dal canto suo, eroga al socio un importo esattamente pari alle ritenute ricevute.  La riattribuzione delle ritenute consente, dunque, al socio di monetizzare un credito che diversamente sarebbe stato solo utilizzato direttamente e, spesso, riportato in avanti o chiesto a rimborso, esattamente pari alla ritenuta che il socio ha ceduto all’associazione professionale. Ogni socio metterà ovviamente a disposizione dell’associazione un importo diverso da quello degli altri soci, in base alle imposte che genera nel dichiarativo il proprio reddito imponibile.

Mutamento della compagine sociale

Il reddito di impresa prodotto dalla società di persone deve essere attribuito ai soci che risultano al momento dell’approvazione del rendiconto. Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui vi sia un subentro nella compagine sociale dovuto all’ingresso degli eredi del socio defunto (vedasi la Risoluzione n. 157/E/2008). Deve essere evidenziato, tuttavia, il caso in cui venga a verificarsi la situazione in cui vi è una variazione delle quote di partecipazione agli utili (ferma restando la composizione dei soci). In questo caso, la modifica si rende applicabile solo nel periodo di imposta successivo ai fini dell’imputazione dei redditi della società di persone trasparente.

Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di modifica della composizione dei soci (a seguito di cessione delle quote, tra soci o a terzi, recesso o esclusione), tale variazione ha effetto dall’esercizio corrente all’operazione. La data rilevante per stabilire il momento della variazione delle quote di partecipazione è rappresentata dall’iscrizione al Registro delle imprese nei casi del recesso del socio.

La società di persone partecipata da una società di capitali: tassazione

La tassazione degli utili distribuiti da una società di persone (come la SNC) a una società di capitali (come la SRL) segue un meccanismo specifico. Ecco come funziona:

  1. Tassazione a livello di società di persone (SNC):
    • Gli utili prodotti dalla SNC non sono tassati a livello di società, ma vengono attribuiti proporzionalmente ai soci in base alla loro quota di partecipazione;
    • Questi utili vengono considerati come reddito della società socia (nel nostro caso, la SRL) e sono soggetti a tassazione nell’ambito dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
ART. 89, CO. 1 DEL TUIR – ATTRIBUZIONE UTILI ALLE SOCIETA’ DI CAPITALI
“Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5”. Vedi l’art. 101, co. 6, del TUIR per l’attribuzione delle perdite.

In sintesi, gli utili generati dalla SNC e attribuiti alla SRL socia saranno tassati come reddito d’impresa della SRL al tasso dell’IRES.

Attività di accertamento sulla società e rapporto con i soci

La rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società di persone, indicate dall’art. 5 del TUIR avviene con unico atto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche dovute dai singoli soci o associati (art. 40 co. 2 del DPR n. 600/73). È frequente la notifica alla sola società dell’avviso unitario e la successiva notifica (da parte dell’Ufficio territorialmente competente) dell’atto individuale ai soci, che riprende i maggiori redditi accertati in capo alla società.

Le sanzioni per infedele dichiarazione concernenti la dichiarazione del socio, scaturenti dalla rettifica eseguita in capo alla società, sono legittime, posto che:

  • Ove il socio non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito risultante dalla rettifica operata in capo alla società, risponde anch’esso per le sanzioni amministrative;
  • Ciò in quanto il socio deve effettuare attività di controllo dell’attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito, e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione.

Conclusioni

Le società di persone, come la SNC e la SAS, rappresentano una forma societaria diffusa in Italia, particolarmente adatta a piccole e medie imprese. La peculiarità di queste società risiede nella modalità di tassazione del reddito prodotto: a differenza delle società di capitali, il reddito di impresa delle società di persone non è tassato a livello societario, ma viene direttamente attribuito ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. Questo meccanismo, se da un lato offre una certa flessibilità e trasparenza, dall’altro può comportare una maggiore esposizione fiscale per i soci, in particolare se operano in regimi fiscali diversi. La scelta di operare come società di persone richiede quindi una valutazione accurata delle implicazioni fiscali e una pianificazione adeguata per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi.

Domande frequenti

Come viene tassato il reddito di impresa nelle società di persone?

Nelle società di persone, il reddito di impresa non è tassato direttamente a livello societario. Viene invece attribuito ai singoli soci in base alle loro quote di partecipazione e tassato come reddito personale dei soci.

Qual è la differenza tra la tassazione nelle società di persone e nelle società di capitali?

Mentre nelle società di persone il reddito viene attribuito e tassato direttamente ai soci, nelle società di capitali (come la SRL) il reddito viene prima tassato a livello societario attraverso l’IRES e successivamente, in caso di distribuzione di dividendi, può essere soggetto a ulteriore tassazione a livello personale dei soci.

È possibile che un socio di una società di persone sia una società di capitali?

Sì, è possibile. In tal caso, il reddito attribuito alla società di capitali sarà tassato come reddito d’impresa di quest’ultima.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della tassazione nelle società di persone?

I vantaggi includono una maggiore trasparenza e flessibilità nella gestione fiscale e la possibilità di compensare perdite e utili tra società e soci. Gli svantaggi possono riguardare una potenziale maggiore esposizione fiscale per i soci e la complessità nella gestione di situazioni in cui i soci operano in regimi fiscali diversi.

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