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Il marchio collettivo

Tutela del patrimonioIl marchio collettivo

Il marchio collettivo è un segno distintivo che ha la funzione di garantire l’origine, la qualità o altre caratteristiche di prodotti e servizi appartenenti a una pluralità di imprese. A differenza del marchio individuale, che identifica un’unica impresa, il marchio collettivo è registrato da un ente, associazione o consorzio che stabilisce le regole di utilizzo da parte delle imprese aderenti.

Il marchio individuale e quello collettivo, pertanto, hanno quindi funzioni diverse tra loro. Nel presente articolo daremo una definizione di marchio collettivo ed esamineremo gli aspetti più importanti ad esso concernenti.

Definizione di marchio collettivo

Come brevemente accennato già in premessa il marchio collettivo, che viene disciplinato all’art. 11 C.P.I (Codice di Proprietà Industriale) e dall’art. 2570 c.c., è un segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi di più imprese per caratteristiche specifiche di qualità, provenienza, composizione o natura.

Questo tipo di marchio svolge una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo o, al più tardi, entro due mesi dal deposito.

Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere comunicata all’UIBM, con relativo deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

Come abbiamo già avuto modo di vedere i marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori e possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Funzione e caratteristiche

Il marchio collettivo svolge principalmente due ruoli:

  • Garantisce qualità e origine: Serve a certificare determinati standard qualitativi, produttivi o territoriali;
  • Promuove la cooperazione tra imprese: Consente a più operatori economici di usufruire dello stesso segno distintivo per rafforzare la competitività del gruppo.

Principali differenze tra marchio collettivo e di certificazione

Il marchio collettivo si distingue dal marchio di certificazione (o marchio di garanzia), introdotto con il D.Lgs. n. 15/19, che ha la funzione specifica di certificare il rispetto di determinati requisiti da parte dei prodotti o servizi di terzi, senza essere legato a un determinato consorzio.

CaratteristicaCollettivoDi certificazione
TitolareAssociazioni, enti o consorziEnti di certificazione indipendenti
ScopoIdentificare un gruppo di imprese che rispettano un regolamento comuneGarantire caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza o origine
UtilizzatoriImprese associate all’ente titolareQualsiasi operatore che rispetti i criteri di certificazione
Normativa di riferimentoCodice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005, modificato dal D.lgs. 15/2019)D.lgs. 15/2019 (introduzione del marchio di certificazione)

Esempi di marchi collettivi

Alcuni esempi noti di marchi collettivi in Italia e in Europa includono:

  • “Parmigiano Reggiano” e “Grana Padano”, utilizzati dai rispettivi consorzi per identificare prodotti con determinate caratteristiche di produzione;
  • “Vero Cuoio”, che certifica l’uso di vera pelle nei prodotti aderenti;
  • “Made in Italy”, spesso utilizzato come marchio collettivo per valorizzare prodotti manifatturieri italiani.

Marchi di garanzia o certificazione

I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi secondo un regolamento specifico (meglio conosciuto come Regolamento d’Uso), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.

Questi tipi di marchi seguono le regole generali del marchio relativamente alla novità, liceità e capacità distintiva e anche i marchi di garanzia o certificazione, al pari di tutti gli altri tipi di marchi, hanno una validità settoriale e territoriale.

All’atto di deposito, nella domanda, va indicato chiaramente il tipo di marchio per cui si effettua il deposito e nella stessa devono essere indicati altresì i prodotti e servizi che saranno certificati dal titolare del marchio, pertanto devono essere scelte le classi della Classificazione di Nizza corrispondenti (come accade per gli altri tipi di marchi). Circa il regolamento d’uso del marchio di garanzia o certificazione, che deve essere depositato insieme alla domanda, questo deve contenere una serie di specifiche ben determinate e può essere depositato, proprio come avviene per il marchio collettivo, anche non contestualmente alla stessa.

Deposito

In ogni caso il deposito del regolamento d’uso deve comunque avvenire entro e non oltre i due mesi successivi al deposito della domanda stessa. 

Inoltre, ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’UIBM, con anche il deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

Il titolare del marchio di certificazione può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Vi è quindi un obbligo di neutralità: da parte del depositante che può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.

Registrazione del marchio collettivo

Per registrare un marchio collettivo presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), è necessario presentare:

  1. Domanda di registrazione con indicazione del titolare (es. consorzio o associazione).
  2. Regolamento d’uso, che stabilisce le condizioni per l’uso del marchio e le sanzioni in caso di violazione.
  3. Elenco dei soggetti autorizzati all’uso.

In particolare, in base a detto D.Lgs. n. 15/19, i marchi collettivi possono essere registrati solo da persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categoria; sono escluse quindi escluse da questo tipo di azione le spa, le SRL e le società in accomandita semplice.

Un’impresa non potrà quindi chiedere la registrazione del marchio collettivo ma potrà chiederne l’uso al titolare dello stesso che, oltre a dare in licenza il marchio per i prodotti conformi al regolamento, è obbligato ad accettare all’interno dell’associazione i produttori i cui prodotti sono conformi al regolamento. 

Se da un lato però, attraverso questa nuova normativa, si è cercato di estendere la tutela del marchio collettivo (estendendo per esempio il concetto di marchio “simile” che, come tale, non è idoneo alla registrazione), dall’altro sono state rafforzate le responsabilità del titolare, il quale ha un vero e proprio dovere di controllo sul corretto utilizzo dello stesso pena, il decadimento del marchio se l’obbligo non viene rispettato. 

Quindi il titolare del marchio ha un forte diritto-dovere di vigilanza sull’utilizzo del marchio. Questo tipo di marchio non può essere dato in licenza a chiunque, ma può essere abbinato solo a prodotti che hanno le caratteristiche che quel marchio identifica. 

L’importanza del regolamento

Il regolamento d’uso è un documento fondamentale per la gestione e l’utilizzo di un marchio collettivo. Esso stabilisce le condizioni, le modalità di utilizzo e le caratteristiche che i prodotti o servizi devono rispettare per poter essere contrassegnati dal marchio. Senza un regolamento adeguato, il marchio collettivo non può essere registrato, in quanto esso serve a garantire trasparenza e tutela sia per i produttori che per i consumatori.

Lo stesso deve essere depositato insieme al marchio da registrare, o al massimo entro 2 mesi dalla richiesta di registrazione, e che ogni modifica apportata allo stesso deve essere poi comunicata all’UIBM, pena la decadenza del titolare dal marchio.

Ed è proprio in questo senso che detto regolamento diviene fondamentale: perché definisce le caratteristiche che accomunano i prodotti a cui viene abbinato. 

La legge definisce altresì i contenuti che il documento deve obbligatoriamente contenere: in particolare, il regolamento deve prevedere “l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni”; è proprio su questo documento poi che l’UIBM non si limita a fare un controllo burocratico e formale in merito alla presenza di tutti gli elementi richiesti, ma esegue anche una valutazione dell’idoneità dei controlli e delle sanzioni previste circa la capacità effettiva di far rispettare i requisiti richiesti. 

Obblighi per i titolari del marchio

I titolari del marchio collettivo, come consorzi, associazioni o enti, hanno l’obbligo di:

  • Garantire la corretta applicazione del regolamento e verificare che gli utilizzatori rispettino gli standard stabiliti;
  • Aggiornare il regolamento d’uso in caso di modifiche alle caratteristiche del prodotto o ai criteri di ammissione;
  • Evitare discriminazioni tra gli utilizzatori, assicurando che tutte le imprese aderenti siano trattate in modo equo.

Sanzioni e conseguenze per violazioni

Le violazioni del regolamento possono comportare diverse conseguenze:

  • Richiamo o diffida: in caso di infrazioni minori, l’ente titolare può inviare una comunicazione formale;
  • Sospensione dell’uso del marchio: l’impresa non potrà più utilizzare il marchio collettivo fino alla risoluzione delle problematiche;
  • Revoca definitiva del diritto d’uso: nei casi più gravi, l’azienda può essere esclusa dall’elenco degli utilizzatori autorizzati;
  • Azioni legali e risarcimento danni: se l’uso improprio danneggia la reputazione del marchio, il titolare può intraprendere azioni legali.

Il marchio di certificazione è un segno distintivo che garantisce che un determinato prodotto o servizio soddisfi specifici requisiti di qualità, sicurezza, origine geografica o conformità a standard normativi. A differenza del marchio collettivo, il marchio di certificazione non identifica un gruppo di imprese, ma funge da attestazione di conformità rilasciata da un ente certificatore indipendente.

Marchio di certificazione

L’introduzione ufficiale di questa tipologia di marchio nel sistema giuridico nazionale ed europeo è avvenuta con il D.Lgs. n. 15/19, che ha modificato il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/05), allineandolo alla normativa UE.

Ha lo scopo di fornire ai consumatori una garanzia oggettiva sulle caratteristiche del prodotto o servizio. Questo strumento è particolarmente utile in settori dove la qualità e la sicurezza sono elementi chiave, come l’agroalimentare, la manifattura e i servizi professionali.

Le principali caratteristiche sono:

  • Garanzia di conformità a determinati standard: il marchio è concesso solo a prodotti e servizi che soddisfano requisiti specifici definiti nel regolamento d’uso;
  • Neutralità del titolare: chi registra un marchio di certificazione non può utilizzarlo direttamente, ma solo concederlo a terzi che ne rispettano i criteri;
  • Controllo periodico: l’ente certificatore deve monitorare costantemente il rispetto dei parametri stabiliti per evitare abusi o usi impropri.

Esempi

Tra i marchi di certificazione più conosciuti troviamo:

  • CE (Conformité Européenne): attesta la conformità di prodotti a normative di sicurezza e qualità dell’Unione Europea;
  • Bio (Agricoltura Biologica UE): certifica che un alimento è prodotto secondo criteri di agricoltura biologica;
  • Fairtrade: garantisce che un prodotto rispetta criteri etici e di commercio equo e solidale;
  • ISO 9001: certifica la qualità dei processi aziendali secondo standard internazionali.

Requisiti e procedura di registrazione

Per registrare un marchio di certificazione presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), il titolare deve presentare:

  1. Domanda di registrazione, indicando l’ente certificatore.
  2. Regolamento d’uso, che descrive i requisiti e le modalità di utilizzo del marchio.
  3. Piano di controllo, per garantire il rispetto degli standard certificati.

L’ente certificatore deve dimostrare di possedere l’autorevolezza e l’indipendenza necessarie per gestire la certificazione in modo imparziale.

Tutela legale e sanzioni per uso improprio

Il marchio collettivo è uno strumento essenziale per garantire la qualità e l’origine di determinati prodotti e servizi, ma per assolvere efficacemente alla sua funzione deve essere adeguatamente protetto da usi impropri e contraffazioni. La tutela legale si basa su una serie di norme nazionali e internazionali che disciplinano la registrazione, l’uso e la difesa del marchio, con particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla salvaguardia della reputazione del titolare.

La protezione giuridica del marchio è regolata dal Codice della Proprietà Industriale, che attribuisce ai titolari il diritto esclusivo di disciplinarne l’uso e di intraprendere azioni legali nei confronti di soggetti che violano le disposizioni stabilite nel regolamento d’uso. Le violazioni possono consistere nell’uso del marchio senza autorizzazione, nella sua applicazione su prodotti non conformi agli standard stabiliti o nella contraffazione finalizzata a trarre un vantaggio commerciale indebito. In questi casi, il titolare del marchio ha la facoltà di richiedere la cessazione immediata dell’uso illecito, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa del pregiudizio arrecato all’immagine e alla credibilità del marchio.

Disciplina sanzionatoria

Le sanzioni previste per l’uso improprio possono variare a seconda della gravità della violazione e del danno arrecato. Le conseguenze possono includere richiami formali per irregolarità di lieve entità, sospensioni temporanee per gli operatori che non rispettano il regolamento e, nei casi più gravi, l’esclusione definitiva dal circuito di imprese autorizzate. Inoltre, se l’uso illecito causa un danno economico o reputazionale significativo, il titolare può avviare un’azione legale per ottenere il blocco immediato della distribuzione di prodotti contraffatti e richiedere un indennizzo per i danni subiti.

Oltre alla tutela offerta dal diritto industriale, esistono strumenti di protezione derivanti dal diritto penale, soprattutto nei casi in cui la violazione del marchio sia riconducibile a frodi commerciali o pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro della merce contraffatta e applicare sanzioni pecuniarie o, nei casi più gravi, pene detentive per i responsabili della violazione.

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    Martina Cergnai
    Martina Cergnai
    Laurea in diritto internazionale penale “I gender crimes nel diritto penale internazionale“ Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pistoia. Nel 2021 partecipa al Corso di Alta Formazione in Fashion Law presso l'Università Cattolica di Milano. Mi occupo di aspetti legali su proprietà intellettuale, marchi, brevetti, fashionlaw e diritto informatico.
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