L’oggetto sociale descrive le attività che la società prevede di svolgere e deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile. Nell’oggetto è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) al momento della costituzione della società.


Le società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una società di capitali che consente alle imprese sociali di ridotte dimensioni di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La società a responsabilità limitata è ” la persona giuridica che esercita un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati ed in cui le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni”.

La disciplina giuridica delle s.r.l. è stata completamente riscritta dalla riforma societaria che ne ha delineato un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente.

L’oggetto sociale delle s.r.l. deve riportare fedelmente le attività che la società prevede di svolgere e deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile. Inoltre, un altro requisito fondamentale riguarda l’oggetto, che deve essere “inerente” all’attività effettivamente svolta. In base all’oggetto, infatti, è possibile detrarre le spese.

Oggetto sociale SRL: quali sono le caratteristiche di una società a responsabilità limitata?

Prima di procedere ad analizzare l’oggetto sociale delle SRL, vediamo quali sono gli elementi che contraddistinguono la fattispecie. La s.r.l. è una società di capitali che consente alle imprese sociali di ridotte dimensioni di fruire del beneficio della responsabilità limitata.

Società a responsabilità limitata è “la persona giuridica che esercita un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati ed in cui le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni”.

La società a responsabilità limitata è una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d’impresa. E’ dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche qualora abbiano agito in nome e per conto della società.

Può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese. A seguito dell’iscrizione presso il Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza. Inoltre, il suo capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Tuttavia la L. 99 del 1993 di conversione del D.L. 76 del 2013, ha introdotto la possibilità, per tutte le s.r.l., di determinare l’ammontare di capitale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad un 1 euro, con conferimento esclusivamente in denaro.

In tale ipotesi, la somma è pari ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva legale e capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di 10.000.

Costituzione di una SRL

La costituzione della società avviene mediante una fattispecie a formazione successiva che si compone di due fasi, e cioè della stipulazione dell’atto costitutivo, contratto o atto unilaterale, e dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.

I requisiti predisposti per la nascita dell’ente sono:

  • Il capitale sociale, deve essere integralmente sottoscritto;
  • Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato al momento della sottoscrizione;
  • Nella denominazione sociale possono anche non comparire i nomi dei soci, ma essa deve sempre contenere l’indicazione di “società a responsabilità limitata” o di “s.r.l.”;
  • L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese, con il conseguente acquisto della perosnalitò giuridica dell’ente.

E’ prevista la possibilità di versamento del 25% dei conferimenti in denaro, o del loro intero ammontare, in caso di costituzione unilaterale della società, sia sostituto dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.

La L.99 del 2013, nella prospettiva di semplificare l’adempimento a carico della società, ha previsto che il versamento del 25% dei conferimenti in denaro avvenga direttamente dall’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo, in luogo della banca.

La s.r.l., al pari di una s.p.a., acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. Per effetto del rinvio all’art. 2330 c.c. operato dal co. 3 dell’art. 2463 c.c., il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della società depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese è ridotto da 20 a 10 giorni.

Le quote

La quota è la misura della partecipazione di un soggetto al capitale, non può essere rappresentato da azioni e non può costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

I certificati di quota sono documenti rilasciati ai soci e svolgono funzioni non costitutiva, ma meramente probatoria. In essi la situazione di socio non è incorporata come nelle azioni, ma solo menzionata. La quota ha inoltre carattere naturale della quota , che consente la trasferibilità della stessa.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

L’oggetto sociale della SRL

Dopo aver delineato brevemente le caratteristiche, possiamo ora passare alla descrizione delle caratteristiche dell’oggetto sociale.

L’oggetto sociale descrive le attività che la società prevede di svolgere, il suo core business, e deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile. Nell’oggetto sociale s.r.l. è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.).

E’ una postilla essenziale che deve essere inserita nell’atto costitutivo e serve a delineare quelle che sono le aree di attività prevalenti. I soci hanno un’ampia libertà nella descrizione dell’oggetto sociale. Esso deve essere:

  • Possibile, ciò implica che la società non debba perseguire obiettivi e scopi impossibili o attività incompatibili tra loro;
  • Lecito, ciò implica che lo scopo della società non può essere in contrasto con la normativa vigente.
  • Determinato, ossia esso non deve essere astratto, ma deve essere definito chiaramente il tipo di attività che si intende svolgere.

Inoltre, ci sono alcune attività “riservate” che presentano limiti imposti dalla legge o richiedono specifiche autorizzazioni. Ad esempio, l’intermediazione finanziaria richiede requisiti specifici come un capitale sociale più elevato.

Cosa deve contenere l’oggetto sociale?

L’oggetto sociale delle s.r.l. come dicavamo poc’anzi, deve riportare fedelmente le attività che la società prevede di svolgere e deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile.

L’oggetto sociale, che viene stabilito durante la costituzione, identifica l’attività economica che può essere svolta dalla società. Quindi, in primo luogo, deve essere indicata l’attività dell’impresa, poi  tutti gli altri possibili attività collaterali che potranno essere poste in essere.

Più viene ampliato maggiori sono le attività economiche che puoi svolgere, nonché i costi da poter dedurre per abbattere la base imponibile.

L’oggetto sociale deve poi essere “inerente” alle attività svolte. Ciò è fondamentale ai fini dello scarico fiscale delle attività consentite. Infatti, non potrai scaricare spese che risultano essere incompatibili con l’attività che svolgi. Ad esempio se non sei un’azienda agricola non potrai scaricare un trattore.

Proprio rispetto all’ampliamento dell’oggetto sociale, dovrai tener conto che, laddove tu decida di costituire una srl semplificata non puoi ampliare l’oggetto sociale, non sarà possibile procedere all’ampliamento dell’oggetto sociale. Inoltre, potrai indicare solo un’attività da svolgere. Di conseguenza meno costi da dedurre. 

Uno degli elementi essenziali che dovranno essere indicati dovrai indicare il codice Ateco, tenendo conto della classificazione della società nei settori merceologici e Ateco della Camera di commercio.

Le due componenti dell’oggetto sociale di una S.R.L.

L’oggetto sociale si compone, in genere, di due elementi:

  • un primo modulo che contiene la parte specifica dell’oggetto sociale srl, relativa al particolare tipo di attività da intraprendere. Questa parte viene modificata man mano che sono inseriti nuovi oggetti sociali;
  • un secondo modulo standard che va inserito in tutti gli oggetti sociali e prevede tutte le attività possibili e consentite per ogni società, indipendentemente dall’attività svolta. Preferibilmente questa deve essere inserita in coda al primo modulo.

Modifica oggetto sociale S.R.L.

L’oggetto sociale è la descrizione dell’attività economica che la società prevede di svolgere nel corso della sua vita. L’oggetto sociale, può essere modificato, ovvero, può essere ampliato, ridotto o addirittura totalmente sostituito con un altro. L’ampliamento avvenire nel caso in cui la società ha intenzione di ampliare la propria attività in altri settori, oppure se ha intenzione di operare con modalità diverse.

Qualsiasi modifica all’oggetto sociale di una S.R.L. comporta una variazione dello statuto, pertanto, deve essere effettuata dall’assemblea straordinaria dei soci davanti al notaio. La delibera di modifica dell’oggetto sociale deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. L’unica eccezione è che lo statuto stabilisca diversamente.

Una volta deliberata la modifica, il notaio o gli amministratori dovranno trasmettere il nuovo statuto al registro delle imprese entro 30 giorni.

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