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Imposta di donazione su beni trasferiti tra trust

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

Risposta 170/2025: l'Agenzia applica l'imposta di donazione all'8% sui beni trasferiti da un trust a trust successivi. Interposizione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risposta ad interpello n. 170/E/25 che si applica l’imposta di donazione, con aliquota 8% sui passaggi patrimoniali di beni da trust a trust successivi.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 170 del 24 giugno 2025, stabilisce che il trasferimento di beni dal patrimonio di un trust a trust successivi sconta l’imposta di donazione nella misura dell’8%, anche quando i beneficiari finali rimangono invariati. Questa interpretazione segna una svolta nell’approccio fiscale ai cosiddetti “resettlement“, ovvero le operazioni di riorganizzazione strutturale del trust che fino ad oggi molti professionisti ritenevano fiscalmente neutre.

Il caso della risposta n. 170/2025

La fattispecie esaminata dall’Agenzia riguarda un trust istituito nel 2014 da tre fratelli con l’obiettivo di mantenere unita la proprietà di un gruppo societario e garantire una gestione coordinata del patrimonio familiare. Il patrimonio vincolato comprendeva 765.000 azioni della società Alfa, 23.640 azioni della società Beta e diversi immobili, per un valore complessivo di milioni di euro.​

Il regolamento del trust originario prevedeva espressamente che il trustee dovesse istituire trust distinti per ciascuna linea di discendenza dei disponenti, allo scopo di provvedere alle esigenze specifiche di ogni nucleo familiare. In conformità a questa previsione, il trustee ha costituito tre trust successivi (uno per famiglia) e intendeva dotarli ciascuno di un terzo del patrimonio segregato.​​

L’istante riteneva che tale operazione dovesse scontare solo le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, analogamente a qualsiasi atto di dotazione in trust, come chiarito dalla Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022. L’Agenzia ha invece ribaltato questa impostazione.

L’Agenzia fonda la propria conclusione su tre argomentazioni principali che meritano attenzione critica.​

Trust successivi come beneficiari dei beni

L’elemento centrale della risposta risiede nella qualificazione dei tre trust successivi come beneficiari del trust originario. Secondo l’Agenzia, il fatto che l’atto istitutivo del trust originario obbligasse il trustee a costituire i trust successivi e dotarli di beni dimostra che questi ultimi rientrano nella categoria dei beneficiari contemplati dall’articolo 1, lettera m) del regolamento, dove per beneficiario si intende “chi sarà destinatario delle attribuzioni del patrimonio“.​​

Questa interpretazione estensiva del concetto di beneficiario rappresenta una novità significativa, poiché tradizionalmente i beneficiari di un trust sono individuati nelle persone fisiche o giuridiche che ricevono utilità economica diretta, non in altri trust che fungono da veicoli di segregazione patrimoniale intermedi.

Mutamento dello scopo del trust

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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