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Holding in Lussemburgo: i vantaggi per il tax planning

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Le Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi) come holding in Lussemburgo. Vantaggi legati all'esenzione sui dividendi ricevuti, a determinate condizioni, e gestione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale.

L’interesse sul mondo delle holding interessa da molto imprenditori e grandi aziende di tutto il mondo. A questo interesse non sfuggono certo le holding in Lussemburgo. A partire dai primi anni ’90 le grandi multinazionali mondiali hanno iniziato a guardare con interesse al Lussemburgo e alle sue holding del 1929. Se si pensa che una holding non è altro che una società la cui unica funzione è quella di possedere altre società, si capisce come il suo utilizzo sia spesso legato ad ottenere un miglior carico fiscale.

Il Lussemburgo, negli anni, ha sempre mantenuto una normativa fiscale ultra vantaggiosa per le holding di imprese di tutto il mondo che si trovano nel suo territorio. Avere nel Paese le catene di controllo di aziende mondiali è un aspetto che un piccolo Paese come il Lussemburgo, non si è lasciato scappare.

Oggi il Lussemburgo non è più un vero e proprio paradiso fiscale. Esso fa parte dei c.d. Paesi White List, ovvero Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni a livello fiscale. Anche le holding del 1929, che per anni sono state escluse dalla white list, hanno concluso il proprio periodo transitorio nel 2010. Ormai, infatti, il Paese è totalmente compliance rispetto allo scambio di informazioni fiscali. Tuttavia, questo non vuol dire che non esistano dei vantaggi nel costituire una holding di partecipazioni in Lussemburgo. Per questo motivo, in questo articolo ho deciso di andare ad analizzare le caratteristiche della “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.).

Holding in Lussemburgo: le holding del 1929

Le società holding lussemburghesi, meglio conosciute come “holding del 1929“, sono state disciplinate dalla legge del Granducato del 31 luglio del 1929. Nel 2006 questa tipologia societaria è stata considerata come forma di “aiuto di Stato” da parte della Commissione Europea. Pertanto, il parlamento del granducato ha abrogato tutte le norme in materia dal 2007, con un periodo transitorio che si è protratto sino al 2010.

La normativa di favore delle holding del 29 ha permesso a queste società di divenire davvero molto utilizzate in relazione ai benefici ottenibili legati all’esenzione fiscale su:

  • Dividendi derivanti da partecipazioni o investimenti detenuti in portafoglio;
  • Royalty derivanti dalla disciplina sullo sfruttamento del diritto di autore
  • Plusvalenze ed interessi derivanti da obbligazioni, depositi bancari e su finanziamenti effettuati a favore delle società controllate.

Inoltre, sui pagamenti effettuati dalla holding sotto forma di interessi e di dividendi non veniva effettuata alcuna ritenuta (in uscita).

In pratica, una holding in Lussemburgo del 1929 che riceveva un dividendo da una società controllata italiana, non lo doveva tassare. Allo stesso modo non vi era l’applicazione di alcuna ritenuta la distribuzione del suo dividendo. Un vantaggio sicuramente non trascurabile quando si parla di pianificazione fiscale. Proprio in virtù di questo particolare regime di favore le holding lussemburghesi del 29 non potevano beneficiare dei trattati contro le doppie imposizioni.

Holding del 1929 e tassazione

Le holding del 1929, in virtù della loro tassazione agevolata erano escluse da trattati internazionali e dalle direttive UE, vedi la Direttiva c.d. “Madre-Figlia“. Infatti, la tassazione delle Holding del 1929 prevede un’imposta sul capitale (droit d’apportdell’1 per cento e una tassa di sottoscrizione (tax d’abonnementannuale pari allo 0,2 per cento della media del valore delle azioni dell’anno precedente. Imposta il cui ammontare minimo deve essere comunque di 2.000 franchi lussemburghesi.

Cosa poteva fare una holding del 1929?

Le attività che poteva svolgere una holding del 1929 erano per lo più limitate e riconducibili alle seguenti:

  • Acquistare, detenere e cedere azioni di società estere o lussemburghesi;
  • Detenere conti bancari in qualsiasi valuta;
  • Concedere finanziamenti a società controllate o a società in cui si ha una partecipazione diretta che sia almeno del 25% del capitale;
  • Detenere brevetti e accordare licenze;
  • Ottenere finanziamenti ma per un ammontare non superiore a tre volte il capitale sottoscritto.

D’altra parte alla holding non era consentito:

  • Detenere partecipazioni in società di persone;
  • Svolgere attività di carattere commerciale o industriale;
  • Essere proprietaria di beni immobili ad eccezione di quelli utilizzati per i propri uffici anche se può detenere azioni in società immobiliari;
  • Concedere finanziamenti a società che non siano sue controllate;
  • Svolgere attività bancarie o di mediazione.

Holding in Lussemburgo: le So.Par.Fi.

L’attività di holding in Lussemburgo si è riadattata nel tempo a favore di uno strumento capace di agevolare la gestione di partecipazioni. È il caso della “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.). Non si tratta di una specifica forma giuridica, in quanto può essere costituita sotto qualsiasi società di capitali di diritto lussemburghese.

La caratteristica principale di questa struttura è data dal fatto che può estendere l’oggetto sociale per l’esercizio di attività commerciali o industriali. Attività da affiancare a quella di gestione di partecipazioni. Queste società, quindi sono soggette alla normale normativa fiscale di tassazione delle società di capitali: imposta sul reddito delle società, imposta patrimoniale e l’Iva.

Quali forme giuridiche per costituire una So.Par.Fi in Lussemburgo?

La So.Par.Fi. è la società più utilizzata in Lussemburgo e può assumere una delle seguenti forme:

  • SA ( société anonyme o società per azioni);
  • Sàrl ( société a responsabilité limitée o società a responsabilità limitata);
  • SCA ( société en commandite par actions o società in accomandita per azioni);
  • SCS ( société en commandite società in accomandita semplice o comune)
  • SCSp ( société en commandite spéciale o società in accomandita speciale).

Il suo capitale sociale minimo dipende dalla sua forma giuridica. La sua attività principale è detenere e gestire partecipazioni in qualsiasi altra società locale o estera, ma può anche svolgere un’attività commerciale, prendere in prestito e prestare denaro, detenere licenze e riscuotere proventi di royalty.

Tassazione della So.Par.Fi.

Per effetto del loro “status” di società commerciali , le So.Par.Fi. sono soggette ad un prelievo fiscale con un’aliquota d’imposta sul reddito pari al 33%. Annualmente è dovuta una tassa impot sur la fortune – pari allo 0,5% del patrimonio della società a cui si aggiunge un’imposta commerciale comunale. Per quanto riguarda le ritenute alla fonte sulla distribuzione di dividendi, attualmente la ritenuta sulla distribuzione di dividendi è pari al 15%.

Attenzione!
Non si deve dimenticare che la ritenuta sulla distribuzione di dividendi a favore di società residenti nell’ambito UE è annullata, se si rispetta quanto previsto dalla Direttiva c.d. “Madre-Figlia.

Vantaggio fiscale della So.Par.Fi.

La So.Par.Fi. per lo svolgimento di attività di holding può beneficiare di uno specifico regime, che riguarda:

  • I redditi derivanti dalla licenzia di proprietà intellettuale. Si tratta di un’esenzione fiscale dell’80% sul reddito proveniente dagli attivi detenuti e concessi in licenza, con un tasso di imposizione reale che si attesta intorno al 6% del reddito tassabile;
  • L’esenzione da tassazione sui dividendi ricevuti. Applicazione di uno specifico regime di “partecipation exemption“. In pratica, dividendi e capital gain derivanti dalla gestione di partecipazioni che rispondono a determinate caratteristiche sono esenti da imposizione in capo alla società. Strumento che quindi, è utile a divenire la casa madre di un gruppo multinazionale estero.

In particolare, la So.Par.Fi. fiscalmente residente in Lussemburgo può beneficiare di un regime di esenzione sui dividendi percepiti. Questo, a condizione che l’entità della partecipazione nella società controllata (che distribuisce i dividendi) non sia inferiore al 10%, ovvero il prezzo di acquisto non sia inferiore a 1,2 milioni di euro. Inoltre, la società che eroga i dividendi deve:

  • Essere residente in Lussemburgo ed ivi soggetta a tassazione;
  • Essere soggetta ad una tassazione sul reddito non inferiore al 15%.

Ulteriore ipotesi di esenzione da tassazione dei dividendi ricevuti

Deve essere considerato, inoltre, che a prescindere dal valore della partecipazione detenuta dalla So.Par.Fi. è prevista un’esenzione del 50% sui dividendi distribuiti da società di capitali con sede in Lussemburgo, ovvero in uno dei Paesi con cui quest’ultimo ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni. Mentre, per le società residenti in altri Stati UE (con i quali non vi sono accordi per evitare le doppie imposizioni), l’esenzione opera a condizione che questi siano presenti nell’elenco di cui all’art. 2 della Direttiva “madre figlia”.

Dividendi ricevuti da una società lussemburghese

Dividendi ricevuti da una società lussemburghese 
Sono in linea di principio soggetti a tassazione al tasso complessivo del 29,22% per le società stabilite nella città di Lussemburgo. Tuttavia, i dividendi, così come i proventi della liquidazione, sono esenti da tassazione in Lussemburgo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Partecipazione detenuta dalla società beneficiaria: almeno il 10% del capitale sociale o prezzo di acquisto superiore a 1,2 milioni di euro.
Periodo di detenzione: detenzione o impegno a detenere la partecipazione minima per almeno 12 mesi.
Società distributrice: società residente interamente imponibile, società dell’UE disciplinata dalla Direttiva società madre-figlia o società non UE soggetta a tassazione di almeno il 15% su base comparabile alla base imponibile lussemburghese.

Tassazione delle plusvalenze

Analogamente al regime di esenzione dei dividendi, per la So.Par.Fi. vi è esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni a condizione che la partecipazione:

  • Non sia inferiore al 10% del capitale sociale della controllata e che il prezzo di acquisto della stessa non sia inferiore a 6 milioni di euro;
  • Sia detenuta per un periodo minimo di 12 mesi.
Plusvalenze realizzate
Sono generalmente considerate come normali proventi di impresa e sono soggette a CIT ma sono esentate alle stesse condizioni dei dividendi percepiti salvo che l’alternativa alla partecipazione del 10% non è di 1,2 milioni di euro ma di 6 milioni di euro.

So.Par.Fi. e normative internazionali applicabili

Le So.Par.Fi. hanno la possibilità di applicare la Direttiva n. 90/435/CE (Direttiva “madre figlia“) e la Direttiva 2003/49/CE (Direttiva “interessi e canoni“). Inoltre, possono pienamente godere dei benefici che derivano dall’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dal Lussemburgo. Questo, in relazione, specialmente, all’applicazione di ritenute in uscita in misura ridotta per dividendi, interessi e canoni e per identificare ipotesi di stabile organizzazione occulta (tra le altre).


Conclusioni

La decisione di un’impresa italiana di istituire una So.Par.Fi. in Lussemburgo può essere motivata da diversi fattori legati alla fiscalità e alla strategia aziendale. In primo luogo, il Lussemburgo offre un ambiente fiscale favorevole, caratterizzato da aliquote fiscali relativamente basse e da una rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni, che può essere particolarmente vantaggioso per le imprese con operazioni internazionali.

Le So.Par.Fi. sono entità particolarmente adatte per la gestione e il mantenimento di partecipazioni in altre società, comprese quelle estere. Questo tipo di società gode di una serie di benefici fiscali in Lussemburgo, come l’esenzione dalle imposte sui dividendi ricevuti e sui guadagni di capitale derivanti dalla vendita di partecipazioni, a patto che siano soddisfatti determinati requisiti, come la durata del possesso della partecipazione e la quota di partecipazione detenuta.

Inoltre, la So.Par.Fi. può essere utilizzata come strumento di pianificazione fiscale per ottimizzare il carico fiscale globale del gruppo. Ad esempio, i dividendi ricevuti da società partecipate non residenti possono essere esenti da tassazione in Lussemburgo, possibilmente beneficiando delle convenzioni contro le doppie imposizioni o di regimi fiscali favorevoli.

L’unico aspetto su cui si deve riflettere è quello economico. Quello che voglio dire è che per costituire una Holding all’estero è necessario che vi sia una valida ragione economica. Si tratta, quindi, di individuare una ragione economica valida che vada oltre al mero risparmio di imposta. Non fare questo significa essenzialmente esporsi ad accertamenti fiscali volti a rideterminare il livello di tassazione. Ti posso assicurare che non sempre questa prova è semplice. L’investimento societario in Lussemburgo deve essere motivato da precise ragioni imprenditoriali. Non è sufficiente il mero desiderio di limitare l’onere fiscale su una operazione manifestatamente elusiva.

Consulenza fiscale

È importante sottolineare che ogni strategia di tax planning deve essere valutata attentamente per assicurarsi che sia in linea con le normative vigenti, comprese le norme anti-elusione fiscale. La legislazione internazionale, inclusi i progetti BEPS dell’OCSE, ha introdotto vari requisiti per evitare l’abuso dei regimi fiscali favorevoli, richiedendo una sostanza economica reale e una giustificazione commerciale per le strutture transfrontaliere.

In sintesi, la costituzione di una So.Par.Fi. in Lussemburgo può offrire vantaggi significativi in termini di ottimizzazione fiscale e gestione delle partecipazioni internazionali. Tuttavia, è fondamentale che tale decisione sia presa dopo un’analisi approfondita delle implicazioni legali e fiscali, nonché nel rispetto delle normative internazionali in materia di trasparenza fiscale e anti-elusione.

In conclusione, se state considerando l’opzione di costituire una Société de Participations Financières in Lussemburgo e desiderate approfondire le opportunità e le sfide che questo può comportare per la vostra impresa, vi invitiamo a contattarci per una consulenza personalizzata. Attraverso il nostro sito potrete facilmente richiedere un appuntamento, durante il quale potremo esaminare insieme le specificità della vostra situazione aziendale, valutando le migliori strategie di tax planning in linea con le vostre esigenze e obiettivi. Non esitate a sfruttare questa opportunità per ottenere una guida esperta e su misura, essenziale per navigare nel complesso panorama fiscale internazionale.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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