Accertamento (redditi esteri)

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    L’attività di accertamento su redditi esteri non dichiarati dai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la notifica di lettere di compliance o di inviti a comparire.

    Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato la sua attività di controllo nei confronti dei contribuenti (persone fisiche) che hanno percepito redditi di fonte estera o che detengono attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera.

    L’Agenzia delle Entrate ogni anno effettua controlli sulla correttezza dei redditi di fonte estera dichiarati dai contribuenti fiscalmente residente in Italia. Questo tipo di controlli deriva, essenzialmente, dal confronto tra i dati arrivati dalle agenzie fiscali degli stati esteri (UE ed extra UE aderenti al “CRS” – Common Reporting Standard Direttiva 2011/16/UE). Di fatto, quindi, l’Agenzia delle Entrate quando riscontra delle incongruenze tra i dati in suo possesso e quelli dichiarati dal contribuente, opera con due diverse modalità:

    • Inviando una lettera di compliance, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi ed ha omesso o dichiarato in modo errato redditi di fonte estera e/o attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera ai fini del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale (e del versamento di Ivie ed Ivafe);
    • Inviando una richiesta di invito a comparire per instaurare un procedimento di accertamento con adesione (ex art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/97). Questa procedura si attiva quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (pur essendone obbligato secondo l’Agenzia delle Entrate) omettendo la dichiarazione dei redditi di fonte estera.

    Nel primo caso, ovvero la notifica di lettere di compliance il contribuente viene messo a conoscenza di una irregolarità commessa nella presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Può trattarsi, ad esempio, del caso di redditi di fonte estera (da lavoro dipendente, di fonte immobiliare, oppure dividendi, interessi o royalties) non dichiarati dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate, venuta a conoscenza dell’irregolarità commessa attraverso sistemi di scambio automatico di informazioni, notifica al contribuente la necessità di andare a correggere la propria dichiarazione dei redditi per indicare i redditi non dichiarati e versare le relative sanzioni. La lettera di compliance permette al contribuente di usufruire dei vantaggi del c.d. ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla commissione della violazione. In caso di mancato intervento da parte del contribuente sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad intervenire attraverso l’emissione di un avviso di accertamento.

    Il secondo caso, invece, è quello legato all’emissione di un invito a comparire nei confronti del contribuente. Questo tipo di comunicazione viene emessa dall’Agenzia delle Entrate in caso di redditi esteri non dichiarati al verificarsi della fattispecie di dichiarazione dei redditi “omessa” (la dichiarazione omessa è quella che non è stata presentata o che viene presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario di presentazione). Caso classico di questa casistica è il contribuente che nel periodo di imposta ha vissuto all’estero, percependo redditi di fonte estera, non perfezionando la procedura di trasferimento di residenza fiscale all’estero (magari perché non si è iscritto all’AIRE). In questo caso il contribuente pensando di trovarsi in una situazione perfettamente regolare scopre che, in realtà, aveva obblighi fiscali da dove espletare.

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