Prodotti finanziari

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    Definizione di prodotti finanziari ai fini dell’applicazione dell’IVAFE

    La definizione di “prodotti finanziari“, rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, fa riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa. Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

    Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per “prodotti finanziari” si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48). In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)”.

    La definizione di “strumenti finanziari” è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: “1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (…)”.

    Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che “per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure“.

    La classe dei “valori mobiliari“, dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili. In estrema sintesi, i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali. La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario. Ad esempio, per configurarsi come “valore mobiliare”, la partecipazione in quote di società non residente, dovrebbe disporre del requisito della “negoziabilità” nel mercato dei capitali. Solo in tale ipotesi la stessa si qualificherebbe come “prodotto finanziario“, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille.

    Fonte: Risposta ad interpello n. 274/E/2022 Agenzia Entrate

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