Il giudice monocratico tributario ha il compito di decidere le controversie di valore sino a 5.000 euro, per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. Si tratta, delle controversie pendenti nelle corti di Giustizia tributaria di primo grado, secondo quanto previsto dalla Legge n. 130/22 (modificata dal D.L. n. 13/23). In pratica, i giudizi che si svolgeranno dinanzi al giudice unico andranno a seguire le regole previste per i giudizi che si svolgono in composizione collegiale, tranne il caso di deroghe espresse. Come vedremo, la regola generale in questo caso è quella dell'udienza a distanza, a meno che non vi sia richiesta espressa e motivata da parte di una delle parti in causa.
L'introduzione del giudice monocratico è una novità legata alla riforma del processo tributario che dovrebbe andare a velocizzare i giudizi di primo grado meno compressi andando a ridurre i tempi della giustizia tributaria. Tuttavia, per il contribuente, poco cambia, salvo ovviamente il fatto che al momento della discussione della causa si troverà dinanzi ad un solo giudice (e non ad un collegio di tre giudici).
Cos'è il giudice monocratico?
Il giudice monocratico è un organo della giustizia tributaria che si caratterizza per la presenza di un solo giudice con funzione decisoria. Questo organo è previsto esclusivamente per le liti di valore non superiore ai 5.000 euro, per i giudizi di primo grado, per controversie notificate a partire dal 1° luglio 2023.
Questo organo si contrappone alla composizione collegiale a cui partecipano una pluralità di soggetti, tre giudici. La composizione collegiale è attualmente prevista in primo grado per le liti tributarie di valore indeterminabile o di valore superiore ai 5.000 euro, e per i gradi successivi di giudizio.
In ultimo, deve essere evidenziato che l'organo monocratico di giudizio era già presente nel giudizio tributario. Questo in relazione ai giudizi di ottemperanza di valore fino a ventimila euro o per il pagamento dello spese di giudizio.
Come si determina il valore della lite?
Secondo quanto previsto dall'art. 4-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 è necessario prendere a riferimento le disposizioni dell'art. 12, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 per determinare il valore della lite. In pratica, l'importo della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni, il valore della lite è dato dalla somma delle sanzioni oggetto di contestazione.
Particolare attenzione deve essere prestata a quegli accertamenti dai quali deriva una minor perdita fiscale. In questo caso, infatti, è necessario tenere conto dell'imposta virtuale calcolata sulla minore perdita accertata, che dovrà essere sommata alle eventuali altre imposte richieste nell'atto (ex art. 4-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92).
Da questi calcoli viene determinato il valore della lite e quando questo risulte...
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