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Forfettari e fattura elettronica

NewsForfettari e fattura elettronica

L'art. 18 del D.L. n. 36/22 prevede l'obbligo generalizzato di applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfetario.

L’applicazione della fattura elettronica per i contribuenti che operano in regime forfettario è obbligatoria per tutti a partire dal 1° gennaio 2024. Questo, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 36/22 che aveva introdotto l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari.

Di fatto, quindi, la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti identificati ai fini Iva in Italia. Questo, a prescindere dal regime fiscale adottato e dalla soglia di ricavi percepita.

La fatturazione elettronica per il regime forfettario

I forfettari devono emettere fattura elettronica rispettando i termini in vigore per tutti gli altri contribuenti, rispettando i seguenti termini:

  • Fattura immediataentro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
  • Fattura differitaentro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per emettere una fattura elettronica, i soggetti che applicano il regime forfettario devono utilizzare uno dei seguenti canali:

  • Il sistema di Interscambio (SDI), tramite il quale è possibile inviare le fatture elettroniche direttamente dal proprio software di fatturazione o tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • Il portale Fatture e Corrispettivi, che permette di caricare le fatture elettroniche in formato XML;
  • Il servizio telematico “Fatture e Corrispettivi“, accessibile tramite il proprio profilo personale sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta inviata la fattura elettronica, il sistema di interscambio (SDI) provvederà a trasmetterla alla pubblica amministrazione destinataria, che potrà consultarla e conservarla in formato elettronico. La fattura elettronica consente ai forfettari di emettere un documento contabile valido dal punto di vista fiscale, che viene inviato al cliente e allo stesso tempo all’Agenzia delle Entrate. Il fisco può così controllare che tutte le informazioni siano corrette, e i movimenti vengono resi tracciabili anche per monitorare il pagamento delle imposte.

Esistono diversi software utilizzabili per emettere la fattura elettronica, alcuni dei quali gratuiti, altri invece prevedono un pagamento annuale. In ogni caso si tratta di cifre contenute, per uno strumento che per i lavoratori con partita Iva forfettari diventa indispensabile, e utilizzato quotidianamente.

Le peculiarità della fattura dei forfettari

I contribuenti forfettari devono compilare la fattura elettronica utilizzando il tracciato Xml e seguendo le regole dell’articolo 21 del DPR n. 633/72. In particolare, è necessario indicare nell’apposito campo del tracciato Xml l’applicazione del regime di favore (codice “RF19). Deve essere utilizzato il codice natura dell’operazione “N2.2” (operazioni non soggette). Inoltre, deve essere indicata la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Infine, quando il valore dell’operazione supera la soglia di 77,47 euro deve essere applicata l’imposta di bollo, indicando nel campo “2.1.1.6 – Dati Bollo“.

Le operazioni attive

La fatturazione elettronica delle operazioni attive prevede l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, ex art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72. In questo caso l’operazione può essere documentata anche attraverso fattura analogica o elettronica (tramite SdI), utilizzando il codice natura N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette).

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, si applicano ai forfetari le disposizioni di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 e, conseguentemente, viene emessa fattura senza addebito d’imposta (vedi la Circolare n. 10/E/2016, § 4.1.2). In questo caso il documento deve riportare l’annotazione:

  • inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti Ue); oppure
  • operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue).

Si tratta delle disposizioni previste dall’art. 21, co. 6, lett. a) e b) del DPR n. 633/72. In entrambi i casi nel file XML deve essere utilizzato il codice naturaN2.1” (operazioni non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72).

Le prestazioni attive rese nei confronti di “privatisono, invece, assimilate ad operazioni “interne”, motivo per cui non è esercitata la rivalsa dell’imposta e in fattura deve essere riportata l’annotazione relativa alle operazioni fuori campo IVA, con utilizzo del codice natura “N2.2”. Inoltre, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatarioXXXXXXX”.

Le operazioni passive

Per quanto riguarda le operazioni passive, deve essere evidenziato che nel caso in cui un contribuente in regime forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve necessariamente procedere ad integrare la fattura ricevuta. Questo, qualora il prestatore sia un soggetto passivo dell’unione europea. Oppure, in caso di prestatore residente in paese extra-UE, la procedura di annotazione è quella di “autofatturazione“. In ogni caso il contribuente è chiamato a versare la relativa Iva derivante dall’integrazione della fattura. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il 6099, indicando il mese nel quale si è conclusa l’operazione.

Per approfondire: Operazioni estere in regime forfettario.

Termine di conservazione delle fatture elettroniche

La conservazione dei documenti digitali deve avvenire per 10 anni (art. 2220 c.c.). La conservazione deve avvenire con modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento (art.39 del DPR n.633/72). La conservazione si rende necessaria per rispettare i termini decadenziali di accertamento.

Sotto il profilo pratico, per la conservazione digitale è possibile scegliere tra:

  • Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • Un software di fatturazione elettronica a cui delegare tutto il processo: dall’apposizione di firma e marca temporale, alla verifica dei requisiti legali, fino all’archiviazione per tutto il tempo richiesto dalla legge.

Fattura semplificata senza soglia dei 400 euro

A partire dal 1° gennaio 2025 i contribuenti che adottano il regime forfettario hanno la possibilità di emettere la fattura semplificata senza avere il limite dei 400 euro. Questo, a seguito del recepimento della Direttiva UE in materia di Iva (285/E/2020), con l’approvazione del D.Lgs. n. 180/24. La novità riguarda solo i forfettari, le altre partite Iva continuano ad osservare la soglia massima prevista.

Il limite di fatturazione di 85.000 euro annui

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato destinato a professionisti e piccoli imprenditori che rispettano determinati requisiti. Uno degli aspetti più rilevanti di questa modalità di tassazione è il limite di fatturato annuo, fissato a 85.000 euro. Questo tetto rappresenta il valore massimo dei ricavi o compensi che un contribuente può incassare in un anno solare per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dal regime forfettario.

Se un contribuente supera la soglia, le conseguenze variano a seconda dell’importo eccedente:

  • Fatturato compreso tra 85.000 e 100.000 euro: Il contribuente può mantenere il regime forfettario per l’anno in corso, ma passerà obbligatoriamente al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • Fatturato superiore a 100.000 euro: Il passaggio al regime ordinario avviene immediatamente, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio dello stesso anno. In questo caso, il contribuente dovrà applicare l’IVA sulle fatture emesse dall’inizio dell’anno e rispettare tutti gli adempimenti previsti per il regime ordinario, inclusa la contabilità completa.

Fatturazione elettronica, pagamenti tracciati e riduzione di due anni dei termini di accertamento

L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.
Detti pagamenti devono essere eseguiti secondo le modalità previste dall’art. 3 co. 1 del DM 4.8.2016, cioè mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità.

Tale beneficio opera in favore dei soggetti passivi Iva identificati all’art. 1 del D.Lgs. n. 127/15, vale a dire i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica. Questo significa che, tale possibilità, si apre anche ai soggetti che operano in regime forfettario.

Per approfondire: Pagamenti tracciati per ridurre di due anni i termini di accertamento.

Sanzioni e possibilità di regolarizzazione

In caso di ritardata o mancata emissione della fattura elettronica, è applicabile la sanzione amministrativa del 5% dell’imponibile (a prevederlo è l’articolo 6, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 471/97). Se la violazione non rileva per la determinazione del reddito, la sanzione diventa fissa: da 250 a 2mila euro (ex art. 6, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/97).

Queste sanzioni possono essere ridotte in caso di correzione da parte del contribuente mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso. In questo caso, una volta emessa la fattura è necessario procedere con il versamento della sanzione ridotta in base al tempo. Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.

In quest’ottica deve essere tenuto presente che quando si è in presenza di violazioni plurime, può essere opportuno attendere il ricevimento delle comunicazioni di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo in quanto in questo caso, è possibile usufruire dell’istituto della continuazione, ossia di una sanzione unica (se più favorevole al contribuente) pari a quella più grave, aumentata da 1/4 al doppio (secondo quanto previsto dall’articolo 12, D.Lgs. n. 472/97).

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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