L’applicazione della fattura elettronica per i contribuenti che operano in regime forfettario è obbligatoria per tutti a partire dal 1° gennaio 2024. Questo, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022 che aveva introdotto l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari.
Di fatto, quindi, la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti identificati ai fini Iva in Italia. Questo, a prescindere dal regime fiscale adottato e dalla soglia di ricavi percepita.
Come funziona la fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime forfettario
Per emettere una fattura elettronica, i soggetti che applicano il regime forfettario devono utilizzare uno dei seguenti canali:
- Il sistema di Interscambio (SDI), tramite il quale è possibile inviare le fatture elettroniche direttamente dal proprio software di fatturazione o tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Il portale Fatture e Corrispettivi, che permette di caricare le fatture elettroniche in formato XML;
- Il servizio telematico “Fatture e Corrispettivi“, accessibile tramite il proprio profilo personale sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta inviata la fattura elettronica, il sistema di interscambio (SDI) provvederà a trasmetterla alla pubblica amministrazione destinataria, che potrà consultarla e conservarla in formato elettronico. La fattura elettronica consente ai forfettari di emettere un documento contabile valido dal punto di vista fiscale, che viene inviato al cliente e allo stesso tempo all’Agenzia delle Entrate. Il fisco può così controllare che tutte le informazioni siano corrette, e i movimenti vengono resi tracciabili anche per monitorare il pagamento delle imposte.
Esistono diversi software utilizzabili per emettere la fattura elettronica, alcuni dei quali gratuiti, altri invece prevedono un pagamento annuale. In ogni caso si tratta di cifre contenute, per uno strumento che per i lavoratori con partita Iva forfettari diventa indispensabile, e utilizzato quotidianamente.
Le peculiarità della fattura elettronica per i forfettari
I contribuenti forfettari devono compilare la fattura elettronica utilizzando il tracciato Xml e seguendo le regole dell’articolo 21 del DPR n. 633/72. In particolare, è necessario indicare nell’apposito campo del tracciato Xml l’applicazione del regime di favore (codice “RF19“). Deve essere utilizzato il codice natura dell’operazione “N2.2” (operazioni non soggette). Inoltre, deve essere indicata la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Infine, quando il valore dell’operazione supera la soglia di 77,47 euro deve essere applicata l’imposta di bollo, indicando nel campo “2.1.1.6 – Dati Bollo“.
Le operazioni attive
La fatturazione elettronica delle operazioni attive prevede l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, ex art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72. In questo caso l’operazione può essere documentata anche attraverso fattura analogica o elettronica (tramite SdI), utilizzando il codice natura N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette).
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, si applicano ai forfetari le disposizioni di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 e, conseguentemente, viene emessa fattura senza addebito d’imposta (vedi la Circolare n. 10/E/2016, § 4.1.2). In questo caso il documento deve riportare l’annotazione:
- “inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti Ue); oppure
- “operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue).
Si tratta delle disposizioni previste dall’art. 21, co. 6, lett. a) e b) del DPR n. 633/72. In entrambi i casi nel file XML deve essere utilizzato il codice natura “N2.1” (operazioni non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72).
Le prestazioni attive rese nei confronti di “privati” sono, invece, assimilate ad operazioni “interne”, motivo per cui non è esercitata la rivalsa dell’imposta e in fattura deve essere riportata l’annotazione relativa alle operazioni fuori campo IVA, con utilizzo del codice natura “N2.2”. Inoltre, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatario “XXXXXXX”.
Le operazioni passive
Per quanto riguarda le operazioni passive, deve essere evidenziato che nel caso in cui un contribuente in regime forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve necessariamente procedere ad integrare la fattura ricevuta. Questo, qualora il prestatore sia un soggetto passivo dell’unione europea. Oppure, in caso di prestatore residente in paese extra-UE, la procedura di annotazione è quella di “autofatturazione“. In ogni caso il contribuente è chiamato a versare la relativa Iva derivante dall’integrazione della fattura. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il 6099, indicando il mese nel quale si è conclusa l’operazione.
Per approfondire: “Operazioni estere in regime forfettario“.
Quali sono i vantaggi della fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime forfettario
La fatturazione elettronica comporta numerosi vantaggi per i soggetti che applicano il regime forfettario:
- Riduzione dei costi: la fatturazione elettronica elimina la necessità di stampare e spedire le fatture cartacee, riducendo i costi di gestione e conservazione delle stesse.
- Maggiore efficienza: la fatturazione elettronica permette di ricevere e inviare le fatture in modo rapido e sicuro, riducendo i tempi di elaborazione e i rischi di errori o perdite di documenti.
- Tracciabilità: le fatture elettroniche sono conservate in formato digitale e possono essere facilmente consultate e scaricate, garantendo una maggiore tracciabilità dei rapporti commerciali.
- Flessibilità: la fatturazione elettronica permette di emettere e ricevere fatture anche da dispositivi mobili, offrendo maggiore flessibilità e libertà di movimento.
- Sostenibilità: la fatturazione elettronica contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, evitando la produzione di carta e l’utilizzo di toner.
Fatturazione elettronica, pagamenti tracciati e riduzione di due anni dei termini di accertamento
L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.
Detti pagamenti devono essere eseguiti secondo le modalità previste dall’art. 3 co. 1 del DM 4.8.2016, cioè mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità.
Tale beneficio opera in favore dei soggetti passivi Iva identificati all’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, vale a dire i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica. Questo significa che, tale possibilità, si apre anche ai soggetti che operano in regime forfettario.
Per approfondire: “Pagamenti tracciati per ridurre di due anni i termini di accertamento
Sanzioni in caso di violazione e possibilità di regolarizzazione
In caso di ritardata o mancata emissione della fattura elettronica, è applicabile la sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 500 euro (a prevederlo è l’articolo 6, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 471/97). Se la violazione non rileva per la determinazione del reddito, la sanzione diventa fissa: da 250 a 2mila euro (ex art. 6, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/97).
Queste sanzioni possono essere ridotte in caso di correzione da parte del contribuente mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso. In questo caso, una volta emessa la fattura è necessario procedere con il versamento della sanzione ridotta in base al tempo. In quest’ottica deve essere tenuto presente che quando si è in presenza di violazioni plurime, può essere opportuno attendere il ricevimento delle comunicazioni di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo in quanto in questo caso, è possibile usufruire dell’istituto della continuazione, ossia di una sanzione unica (se più favorevole al contribuente) pari a quella più grave, aumentata da 1/4 al doppio (secondo quanto previsto dall’articolo 12, D.Lgs. n. 472/97).