Aspetti sanzionatori e ravvedimento operoso, inerenti alla fatturazione delle operazioni, alla detrazione, alla registrazione. Tutte le informazioni per effettuare il modo corretto il ravvedimento riguardante operazioni Iva come l'omessa fatturazione o l'omessa registrazione di documenti ai fini Iva.

Il mondo Iva è legato ad una serie di adempimenti sequenziali, che portano come sua naturale conclusione alla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si tratta di operazioni che consistono, principalmente, nella fatturazione delle operazioni e successiva registrazione contabile. Nonché nelle liquidazioni periodiche dell'imposta.

Eventuali errori commessi nelle fasi indicate possono dare luogo a molteplici sanzioni amministrative, sanabili autonomamente dal contribuente attraverso l'utilizzo del ravvedimento operoso.

L'obiettivo che mi pongo con questo contributo è quello di realizzare una semplice guida che può esserti utile per individuare la sanzione amministrativa applicabile ad una violazione in materia di Iva. Si tratta di violazioni riguardanti la fatturazione delle operazioni e la successiva registrazione contabile. Per ciascuna violazione vedremo come può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso per poterla sanare.

Quali sono i termini per emettere e registrare una fattura?

Relativamente ai tempi di emissione è indispensabile distinguere tra fattura immediata e fattura differita. Vediamo quali sono i termini per poterla emettere senza incorrere in sanzioni amministrative:

Fattura immediata

È una fattura che viene emessa al momento della cessione del bene o del pagamento del servizio. In caso si tratti di fattura elettronica questa può essere trasmessa entro e non oltre i 12 giorni successivi alla sua emissione. La registrazione di queste fatture può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, annotate in ordine cronologico e facendo riferimento al mese di competenza ai fini Iva.

Fattura differita

È una fattura che viene emessa in un momento successivo a quello della cessione dei beni o alla prestazione dei servizi. Il venditore può emetterla, trasmetterla al SdI (se si tratta di fattura elettronica) e registrarla al massimo entro il 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione, con l’indicazione del mese di riferimento dell’operazione, valido ai fini della liquidazione Iva (articoli 21 e 23 del DPR n. 633/72).

La mancata emissione si verifica quando il venditore non emette la fattura nei termini previsti dalla legge. In particolare:

Cessione dei beni - il venditore deve emettere la fattura al momento dell’effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui si tratti di beni immobili la fattura deve essere emessa al momento della stipula del contratto ossia nel momento in cui la proprietà del bene viene trasferita all’acquirente. Se invece si tratta di beni mobili la fattura deve e...

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login