Oltre una certa soglia operativa, la gestione IVA centralizzata tramite sportello unico diventa un vincolo strutturale: ecco il framework decisionale per valutare la presenza fiscale locale.
Il regime Amazon FBA con filiale estera è una scelta strutturale, non solo fiscale, che si pone quando il venditore avanzato supera determinati soglie operative e il regime OSS (One Stop Shop), disciplinato dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72, cessa di essere uno strumento sufficiente. Il passaggio non dipende dal fatturato totale, ma dalla composizione geografica delle vendite e dal tipo di stoccaggio attivato.
Checker: OSS, Partita IVA locale o Filiale estera?
Domanda 1 di 4
Stocchi merce in centri logistici Amazon situati fuori dall'Italia (programma Pan-European o EFN con stoccaggio estero)?
Si, stocco in uno o più paesi UE extra-Italia No, tutta la merce parte dall'Italia
Domanda 2 di 4
Qual è la quota approssimativa del tuo fatturato generata da vendite B2C verso clienti in altri paesi UE (esclusa Italia)?
Meno del 30% del fatturato totale Tra il 30% e il 60% del fatturato totale Oltre il 60% del fatturato totale
Domanda 3 di 4
Hai o prevedi operazioni B2B rilevanti (vendite ad aziende) in uno o più paesi esteri?
Si, B2B estero rilevante (oltre il 20% del giro d'affari estero) No, prevalentemente B2C
Domanda 4 di 4
Hai personale, agenti o strutture operative (anche parziali) in un paese estero specifico, oppure gestisci resi, customer care o acquisti locali da quel paese?
Si, ho presenza operativa locale No, opero tutto dall'Italia
↹ Ricomincia
Come funziona il regime OSS per i venditori Amazon FBA Il regime OSS (One Stop Shop) consente al venditore Amazon FBA stabilito in Italia di dichiarare e versare in un'unica dichiarazione trimestrale l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea in cui effettua vendite a distanza B2C, senza necessità di aprire una partita IVA in ciascuno di essi. Il regime è disciplinato, a livello nazionale, dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72 e, a livello unionale, dagli artt. 358-bis a 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE. Il meccanismo è il seguente: il venditore si identifica presso l'Agenzia delle Entrate (Stato di identificazione), presenta la dichiarazione OSS entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, i termini sono il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio dell'anno successivo, e versa l'imposta complessiva dovuta nei vari paesi. L'Agenzia delle Entrate riversa poi le quote agli Stati membri di competenza. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre, e i termini non sono prorogabili se cadono di sabato o in un giorno festivo (Guida allo Sportello Unico, p. 37). Il regime è facoltativo ma, una volta attivato, deve essere applicato in modo uniforme:...
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