Oltre una certa soglia operativa, la gestione IVA centralizzata tramite sportello unico diventa un vincolo strutturale: ecco il framework decisionale per valutare la presenza fiscale locale.
Il regime Amazon FBA con filiale estera è una scelta strutturale, non solo fiscale, che si pone quando il venditore avanzato supera determinati soglie operative e il regime OSS (One Stop Shop), disciplinato dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72, cessa di essere uno strumento sufficiente. Il passaggio non dipende dal fatturato totale, ma dalla composizione geografica delle vendite e dal tipo di stoccaggio attivato.

Checker: OSS, Partita IVA locale o Filiale estera?
Stocchi merce in centri logistici Amazon situati fuori dall’Italia (programma Pan-European o EFN con stoccaggio estero)?
Qual è la quota approssimativa del tuo fatturato generata da vendite B2C verso clienti in altri paesi UE (esclusa Italia)?
Hai o prevedi operazioni B2B rilevanti (vendite ad aziende) in uno o più paesi esteri?
Hai personale, agenti o strutture operative (anche parziali) in un paese estero specifico, oppure gestisci resi, customer care o acquisti locali da quel paese?
Come funziona il regime OSS per i venditori Amazon FBA
Il regime OSS (One Stop Shop) consente al venditore Amazon FBA stabilito in Italia di dichiarare e versare in un’unica dichiarazione trimestrale l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in cui effettua vendite a distanza B2C, senza necessità di aprire una partita IVA in ciascuno di essi. Il regime è disciplinato, a livello nazionale, dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72 e, a livello unionale, dagli artt. 358-bis a 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE.
Il meccanismo è il seguente: il venditore si identifica presso l’Agenzia delle Entrate (Stato di identificazione), presenta la dichiarazione OSS entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, i termini sono il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio dell’anno successivo, e versa l’imposta complessiva dovuta nei vari paesi. L’Agenzia delle Entrate riversa poi le quote agli Stati membri di competenza. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre, e i termini non sono prorogabili se cadono di sabato o in un giorno festivo (Guida allo Sportello Unico, p. 37).
Il regime è facoltativo ma, una volta attivato, deve essere applicato in modo uniforme: il soggetto passivo che aderisce all’OSS UE è tenuto a dichiarare in tale regime tutte le operazioni che vi rientrano, in tutti gli Stati membri, senza possibilità di scegliere di gestire singoli paesi tramite identificazione diretta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 51 e 58 del 17 gennaio 2023.
La soglia di attivazione dell’obbligo IVA nello Stato di consumo è fissata a € 10.000 annui di vendite B2C intracomunitarie complessive. Sotto tale soglia, l’IVA rimane quella italiana; al suo superamento, si applica l’aliquota del paese di destinazione. Per un venditore oltre il milione di euro di fatturato, questa soglia è strutturalmente già superata fin dalle prime settimane dell’anno, rendendo l’OSS non un’opzione ma una necessità operativa consolidata.
I limiti strutturali dell’OSS che nessuno spiega
Il regime OSS semplifica la compliance IVA ma non elimina tutti gli obblighi fiscali internazionali del venditore Amazon FBA. Esistono tre limiti strutturali che emergono con chiarezza solo quando il volume d’affari supera determinate soglie operative: il divieto di detrazione IVA sugli acquisti, l’incompatibilità con lo stoccaggio Pan-European, e l’assenza di una struttura giuridica locale che consenta di gestire rapporti commerciali complessi.
Il divieto di detrazione IVA sugli acquisti
I soggetti che aderiscono all’OSS non possono detrarre dall’imposta dovuta sulle operazioni in regime l’IVA assolta sui relativi acquisti di beni e servizi. La regola è esplicita: l’art. 74-quinquies co. 11 del DPR 633/72 consente la detrazione solo sulle operazioni effettuate in Italia al di fuori del perimetro OSS. Questo significa che l’IVA pagata su acquisti di merci, imballaggi, servizi logistici o consulenze riferibili alle vendite estere gestite tramite OSS non è recuperabile tramite il regime speciale.
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