Fatturi servizi a clienti esteri e vuoi evitare errori costosi? L’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 determina quando applichi l’IVA italiana e quando no.
Fatturi servizi a clienti esteri e vuoi evitare errori costosi? L’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 determina quando applichi l’IVA italiana e quando no. Scopri territorialità IVA, compilazione fattura elettronica, obblighi INTRASTAT e codici TD17 per operazioni UE ed extra-UE.
Indice degli argomenti
- La regola fondamentale: dove si applica l’IVA
- Fatturare servizi a soggetti passivi UE
- Fatturare servizi a soggetti passivi extra-UE
- Fatturare servizi a privati UE
- Fatturare servizi a privati extra-UE
- Gli obblighi INTRASTAT per i servizi
- Compilare correttamente la fattura elettronica
- Acquistare servizi da fornitori esteri
- Casi particolari e situazioni complesse
- Sanzioni e ravvedimento operoso
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
La regola fondamentale: dove si applica l’IVA
Fatturi una consulenza a un’azienda tedesca? Un servizio di grafica a un privato svizzero? Cambia tutto. La territorialità delle prestazioni di servizi segue una logica precisa che ribalta quella delle cessioni di beni: conta chi riceve il servizio, non dove lo esegui materialmente.
Questo significa che puoi lavorare comodamente dal tuo studio in Italia ma l’operazione risulta territorialmente rilevante in Germania se il committente è un’impresa tedesca. Oppure rimane in Italia se fatturi a un privato svizzero. L’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 stabilisce la regola generale:
i servizi si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando sono resi a soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, oppure quando sono resi a privati da soggetti passivi stabiliti in Italia
La prima distinzione fondamentale riguarda la natura del tuo cliente. Devi verificare se si tratta di un soggetto passivo IVA o di un consumatore finale privato. Nel primo caso (operazioni B2B) applichi il principio del committente: l’IVA si applica dove ha sede chi riceve il servizio. Nel secondo caso (operazioni B2C) vale il principio del prestatore: l’IVA si applica dove ha sede chi fornisce il servizio.
Questa impostazione crea quattro scenari operativi distinti che devi saper riconoscere immediatamente.
- Servizi a soggetti passivi UE comportano non imponibilità in Italia con reverse charge a carico del committente estero.
- Servizi a soggetti passivi extra-UE funzionano allo stesso modo.
- Servizi a privati UE rimangono imponibili in Italia con IVA italiana ordinaria.
- Servizi a privati extra-UE risultano non soggetti per carenza del requisito territoriale.
Per verificare che il tuo committente europeo sia effettivamente un soggetto passivo IVA devi controllare due elementi fondamentali. Primo, il cliente deve comunicarti il proprio numero di identificazione IVA comunitario. Secondo, devi verificare che questo numero risulti valido e attivo nel sistema VIES (VAT Information Exchange System) accessibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o della Commissione Europea. Questa verifica non è una semplice formalità: rappresenta una condizione essenziale per applicare correttamente il regime di non imponibilità.
Fatturare servizi a soggetti passivi UE
Presti una consulenza legale a un’impresa francese registrata al VIES? Emetti fattura senza applicare l’IVA italiana. Il meccanismo si chiama inversione contabile o reverse charge: sarà il tuo cliente francese ad autofatturarsi l’operazione applicando l’IVA francese e versandola nel proprio Paese.
Dal punto di vista operativo la fattura elettronica verso il committente UE presenta alcune particolarità tecniche precise. Utilizzi il codice destinatario XXXXXXX (sette X maiuscole) che identifica i soggetti esteri. Nel campo IdPaese inserisci il codice ISO del Paese del cliente (FR per Francia, DE per Germania, ES per Spagna). Nel campo IdCodice riporti la partita IVA comunitaria del cliente comprensiva del prefisso paese.
Il codice natura IVA da utilizzare è N2.1 che identifica le operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72. Nella descrizione della fattura devi inserire obbligatoriamente la dicitura:
“Inversione contabile – articolo 7-ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/72”
Questa dicitura informa il committente estero che dovrà applicare l’IVA nel proprio Paese.
L’imposta di bollo da 2 euro si applica quando l’importo della fattura supera 77,47 euro. Paghi il bollo virtualmente tramite modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, riepilogando tutte le fatture esenti da IVA emesse nel periodo. Non devi applicare ritenuta d’acconto sulla fattura anche se si tratta di una prestazione professionale. Il committente estero non può assumere la veste di sostituto d’imposta a meno che non sia dotato di stabile organizzazione in Italia.
Momento di effettuazione dell’operazione
Il momento di effettuazione dell’operazione determina quando devi emettere la fattura. Per i servizi generici l’operazione si considera effettuata all’ultimazione della prestazione o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se ricevi un pagamento anticipato in tutto o in parte, l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento per l’importo corrisposto. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e va registrata entro lo stesso termine con riferimento al mese di effettuazione.
Esempio pratico: completi una consulenza per un’azienda spagnola il 21 gennaio 2025. Devi emettere fattura entro il 15 febbraio 2025 e registrarla con riferimento al mese di gennaio. Se invece ricevi un acconto il 15 gennaio, devi fatturare l’acconto entro il 27 gennaio (12 giorni dall’incasso) e il saldo entro il 15 del mese successivo al completamento.
Fatturare servizi a soggetti passivi extra-UE
Fornisci servizi di sviluppo software a un’azienda svizzera o statunitense? Le regole sono molto simili al caso UE ma con alcune differenze negli adempimenti. L’operazione rimane non soggetta a IVA in Italia perché territorialmente rilevante all’estero. Il committente extra-UE applicherà le regole fiscali del proprio Paese.
La compilazione della fattura elettronica segue la stessa logica del caso UE. Codice destinatario XXXXXXX, codice natura N2.1, dicitura:
“Operazione non soggetta – articolo 7-ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/72”
L’unica vera differenza riguarda il campo IdCodice: per i clienti extra-UE senza partita IVA comunitaria inserisci OO99999999999 (due lettere O maiuscole seguite da 11 volte il numero 9). Il CAP va sempre indicato come 00000 (cinque zeri).
Anche in questo caso si applica l’imposta di bollo da 2 euro per fatture superiori a 77,47 euro. Non applichi ritenuta d’acconto perché il committente estero non ha qualifica di sostituto d’imposta. I termini di emissione e registrazione seguono le stesse regole previste per i committenti UE: entro il 15 del mese successivo all’effettuazione con riferimento al mese precedente.
La differenza più rilevante riguarda gli obblighi dichiarativi successivi. Per i servizi verso soggetti extra-UE non devi presentare il modello INTRASTAT perché si tratta di operazioni fuori dall’ambito comunitario. Devi comunque inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio che sostituisce il vecchio esterometro trimestrale. Questa trasmissione permette all’Agenzia delle Entrate di monitorare tutte le operazioni transfrontaliere indipendentemente dalla loro localizzazione geografica.
Fatturare servizi a privati UE
Offri un servizio di traduzione a un privato cittadino tedesco senza partita IVA? In questo caso l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e devi applicare l’IVA italiana ordinaria. Il principio del prestatore prevale quando il committente non è un soggetto passivo IVA.
Emetti una normale fattura con IVA al 22% (o l’aliquota specifica prevista per il tuo servizio). Il codice destinatario rimane XXXXXXX, il codice Paese è quello del cliente (DE nell’esempio), ma il codice IdCodice può essere il codice fiscale estero del privato se disponibile oppure un codice convenzionale. La fattura segue le regole ordinarie di emissione: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Questa casistica pone però un problema pratico importante per i professionisti in regime forfettario. Chi applica il regime forfettario non addebita IVA sulle proprie prestazioni ma per i servizi a privati UE torna applicabile il regime ordinario IVA. Questo significa che devi emettere fattura con IVA italiana anche se sei in forfettario. La fattura elettronica deve riportare l’aliquota IVA applicabile e l’imposta calcolata sull’imponibile.
Non devi presentare elenchi INTRASTAT per le operazioni B2C verso privati perché questi adempimenti riguardano esclusivamente le operazioni tra soggetti passivi IVA. Devi però trasmettere regolarmente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio per assolvere agli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Fatturare servizi a privati extra-UE
Realizzi un sito web per un privato residente negli Stati Uniti? L’operazione non è territorialmente rilevante in Italia e non devi applicare l’IVA italiana. Emetti fattura senza IVA con codice natura N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Anche in questo caso utilizzi il codice destinatario XXXXXXX e compili i dati anagrafici del cliente estero.
La dicitura da inserire in fattura è:
“Operazione non soggetta – articolo 7-ter DPR n. 633/72” oppure più genericamente “Fuori campo IVA”
Si applica l’imposta di bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro. Non devi presentare INTRASTAT perché l’operazione riguarda un privato e un Paese extra-UE.
Questa casistica beneficia di una semplificazione amministrativa significativa. Non hai obblighi dichiarativi particolari oltre all’emissione della fattura elettronica e alla sua trasmissione al Sistema di Interscambio. L’operazione non genera debito IVA, non richiede integrazioni o reverse charge, non comporta comunicazioni statistiche. Rimane solo l’obbligo di conservazione digitale della fattura per 10 anni.
Attenzione: Ricorda sempre di inviare al cliente estero una copia della fattura in formato PDF o cartaceo. Il cliente non può accedere al Sistema di Interscambio italiano e non riceve automaticamente il documento.
Gli obblighi INTRASTAT per i servizi
Presenti servizi a committenti UE soggetti passivi IVA? Oltre alla fatturazione devi valutare gli obblighi INTRASTAT. Gli elenchi riepilogativi servono a monitorare gli scambi intracomunitari sia ai fini fiscali che statistici. La normativa distingue tra operazioni attive (servizi resi) e passive (servizi ricevuti) con regole e soglie diverse.
Servizi resi
Per i servizi resi a committenti UE (modello INTRA-1 quater) l’obbligo è sempre presente se effettui questo tipo di operazioni. La periodicità dipende dall’ammontare delle prestazioni. Presenti gli elenchi trimestralmente se nei quattro trimestri precedenti non hai mai superato 50.000 euro di servizi resi intracomunitari. Passi alla presentazione mensile dal mese successivo a quello in cui superi la soglia di 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
La soglia di 50.000 euro si valuta per singolo trimestre guardando agli ultimi quattro trimestri. Esempio pratico: nel secondo trimestre 2025 verifichi se hai superato 50.000 euro nei trimestri 2-2024, 3-2024, 4-2024 e 1-2025. Se in uno di questi quattro trimestri hai superato la soglia, devi presentare l’INTRASTAT con cadenza mensile da luglio 2025 per almeno quattro trimestri consecutivi.
Servizi ricevuti
Per i servizi ricevuti da fornitori UE (modello INTRA-2 quater) l’obbligo scatta solo se superi una soglia più elevata. Devi presentare il modello con periodicità mensile unicamente ai fini statistici se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hai ricevuto servizi intracomunitari per un importo pari o superiore a 100.000 euro per trimestre. Se non superi questa soglia non hai alcun obbligo di presentazione.
Le soglie INTRASTAT sono autonome e indipendenti tra loro. Puoi superare la soglia per i servizi resi (50.000 euro) ma non quella per i servizi ricevuti (100.000 euro). In questo caso presenti solo il modello INTRA-1 quater per le operazioni attive. Oppure puoi ricevere servizi per più di 100.000 euro trimestrali senza rendere servizi intracomunitari: presenterai solo il modello INTRA-2 quater per le operazioni passive.
La trasmissione telematica avviene tramite il servizio Intr@Web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure attraverso gli intermediari abilitati. Per ogni operazione indichi il codice IVA del committente o fornitore UE, il valore dei servizi prestati o ricevuti, il codice di nomenclatura del servizio. La scadenza mensile è fissata al giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. La scadenza trimestrale è il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre.
Compilare correttamente la fattura elettronica
Il Sistema di Interscambio richiede una compilazione precisa per evitare lo scarto del documento. Analizziamo campo per campo le informazioni obbligatorie per una fattura a cliente estero con esempi pratici di compilazione.
Il blocco Cedente/Prestatore contiene i tuoi dati come emittente italiano. Partita IVA italiana con prefisso IT, denominazione o cognome e nome, indirizzo completo, CAP italiano, Comune, Provincia, Nazione IT. Il regime fiscale va indicato con il codice appropriato (RF01 per regime ordinario, RF19 per regime forfettario).
Il blocco Cessionario/Committente richiede particolare attenzione. Nel campo IdPaese inserisci il codice ISO 3166-1 alpha-2 del Paese estero: DE per Germania, FR per Francia, ES per Spagna, CH per Svizzera, US per Stati Uniti. Nel campo IdCodice indichi la partita IVA comunitaria completa per clienti UE (esempio: DE123456789) oppure il codice fiscale estero o un identificativo alfanumerico per clienti extra-UE. Se si tratta di un privato extra-UE senza identificativo puoi usare il codice convenzionale OO99999999999.
La denominazione o i dati anagrafici del cliente vanno inseriti completi. L’indirizzo estero segue le convenzioni del Paese di residenza. Il CAP va sempre compilato con 00000 (cinque zeri) per tutti i clienti esteri. La Provincia non va indicata per i soggetti esteri. Il campo Nazione contiene il codice ISO del Paese come già inserito in IdPaese.
Codice destinatario e tipo di documento
Il Codice Destinatario assume sempre il valore XXXXXXX (sette X maiuscole) per tutti i clienti esteri siano essi imprese o privati, UE o extra-UE. Questo codice convenzionale indica al Sistema di Interscambio che il destinatario non è raggiungibile tramite il canale italiano e serve solo per gli adempimenti fiscali interni.
Nel blocco Dati Generali il Tipo Documento è TD01 per fattura ordinaria o TD24 per fattura differita. Il numero progressivo segue la tua numerazione annuale. La data è quella di emissione del documento. Nel campo Causale puoi inserire una descrizione libera dell’operazione che aiuta a identificare il servizio prestato.
Il blocco Dati Beni Servizi contiene la descrizione dettagliata della prestazione. Ogni riga deve avere una descrizione chiara del servizio reso. La quantità è generalmente 1 per i servizi. Il prezzo unitario corrisponde all’importo del servizio. L’aliquota IVA va valorizzata a 0 e nel campo Natura devi inserire il codice appropriato: N2.1 per servizi a soggetti passivi esteri (sia UE che extra-UE), N2.2 per servizi a privati extra-UE se sei in regime forfettario.
Nel blocco Altri Dati Gestionali puoi inserire informazioni aggiuntive. Per le operazioni con codice N2.1 devi valorizzare il campo TipoDato con il valore INVCONT (inversione contabile). Questo campo segnala che l’operazione è soggetta a reverse charge nel Paese del committente.
Acquistare servizi da fornitori esteri
Ricevi una fattura da un consulente tedesco o da un fornitore svizzero? Devi gestire l’integrazione IVA con il meccanismo del reverse charge esterno. Il fornitore estero ti emette fattura senza applicare l’IVA del proprio Paese perché l’operazione è territorialmente rilevante in Italia. Tu devi integrare la fattura applicando l’IVA italiana e versandola all’Erario.
La procedura prevede l’emissione di un’autofattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio con specifici tipi documento. Utilizzi il TD17 per l’integrazione di servizi ricevuti da fornitori sia UE che extra-UE. Il TD18 riguarda invece gli acquisti intracomunitari di beni. Il TD19 si applica per acquisti di beni già presenti in Italia da cedenti esteri.
Nell’autofattura TD17 inserisci i dati del fornitore estero nel blocco Cedente/Prestatore con il codice Paese estero e l’identificativo IVA o fiscale. Nel blocco Cessionario/Committente metti i tuoi dati come soggetto italiano. Descrivi il servizio ricevuto e applichi l’aliquota IVA italiana prevista per quel tipo di servizio (generalmente 22%). La data dell’autofattura è quella di ricezione della fattura estera o quella di effettuazione dell’operazione se la fattura non arriva.
Emissione autofattura e versamento IVA
L’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera con riferimento al mese precedente. Esempio: ricevi fattura dal fornitore tedesco il 10 febbraio 2025. Emetti l’autofattura TD17 entro il 15 marzo 2025 con data operazione riferita a febbraio. L’autofattura va registrata sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione.
Il versamento dell’IVA segue le regole ordinarie delle liquidazioni periodiche. L’IVA risultante dall’autofattura confluisce nella liquidazione del mese o trimestre di riferimento. Se hai periodicità mensile versi l’IVA entro il 16 del mese successivo. Se hai periodicità trimestrale versi entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Casi particolari e situazioni complesse
Alcune operazioni presentano complessità aggiuntive che meritano attenzione specifica. I servizi resi tramite piattaforme digitali internazionali come Upwork o Fiverr sollevano dubbi sulla territorialità. Se ti iscrivi come freelance e presti servizi a committenti esteri intermediati dalla piattaforma, la regola generale non cambia: verifichi la natura del committente finale (soggetto passivo o privato) e il suo Paese di residenza. La piattaforma generalmente ti fornisce queste informazioni nei suoi report fiscali.
I servizi continuativi o periodici verso lo stesso cliente estero richiedono una gestione particolare dei momenti di effettuazione. Per un contratto di consulenza mensile con un’azienda francese emetti fattura alla scadenza di ogni periodo (mensile) entro il 15 del mese successivo. Non devi attendere la conclusione dell’intero contratto per fatturare. Ogni competenza mensile matura al termine del mese di riferimento e genera l’obbligo di fatturazione separato.
Gli acconti ricevuti da clienti esteri modificano il momento di effettuazione dell’operazione. Ricevi un acconto del 30% per un progetto da consegnare tra tre mesi? Devi emettere fattura per l’acconto entro 12 giorni dal ricevimento del pagamento applicando le stesse regole territoriali che applicherai al saldo. Se il cliente è un soggetto passivo tedesco, fatturi l’acconto senza IVA con codice N2.1 e dicitura inversione contabile.
I servizi resi parzialmente in Italia e parzialmente all’estero seguono comunque la regola del committente per determinare la territorialità. Esegui una consulenza che richiede trasferte presso il cliente francese ma parte del lavoro lo svolgi dal tuo studio in Italia? L’operazione è interamente non imponibile in Italia se il committente è un soggetto passivo francese. Non devi suddividere la fattura tra quota italiana e quota estera.
Le prestazioni accessorie a cessioni di beni hanno regole di territorialità proprie previste dall’articolo 7-quater del DPR n. 633/72. I servizi relativi a beni immobili si considerano effettuati dove si trova l’immobile. I trasporti di passeggeri si considerano effettuati in proporzione alla distanza percorsa nel territorio italiano. Questi servizi in deroga vanno sempre verificati caso per caso consultando la normativa specifica.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Le violazioni degli obblighi di fatturazione elettronica verso l’estero comportano sanzioni specifiche modificate con il passaggio dall’esterometro al Sistema di Interscambio. Per le operazioni dal 1° luglio 2022 l’omessa o errata trasmissione dei dati comporta una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura con un limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione si riduce a 1 euro per fattura se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza originaria. Questo rende particolarmente conveniente il ravvedimento sprint per regolarizzare rapidamente eventuali omissioni. Oltre i 15 giorni puoi comunque ricorrere al ravvedimento operoso ordinario versando la sanzione ridotta più gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. Per più violazioni è possibile ricorrere al cumulo giuridico e poi al ravvedimento.
Le sanzioni per omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT sono più severe. L’omissione completa comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro che si applicano una volta per ogni modello omesso. La presentazione tardiva genera sanzioni da 250 a 2.000 euro riducibili con il ravvedimento. Gli errori nella compilazione comportano sanzioni da 250 a 2.000 euro se pregiudicano i controlli fiscali.
Il ravvedimento operoso per gli INTRASTAT segue le regole generali con sanzioni ridotte in base al ritardo. Entro 15 giorni dalla scadenza paghi il 10% della sanzione minima (50 euro). Entro 90 giorni paghi il 12,5% (62,50 euro). Oltre 90 giorni ma entro un anno paghi il 14,28% (71,40 euro). Queste riduzioni rendono sempre conveniente la regolarizzazione spontanea rispetto all’accertamento d’ufficio.
Consulenza fiscale online
La fatturazione internazionale richiede competenza specifica su territorialità IVA, adempimenti dichiarativi e compilazione corretta dei documenti elettronici. Ogni errore può generare sanzioni, rettifiche e contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Valutare correttamente la natura del committente, verificare lo status di soggetto passivo, applicare i codici corretti e rispettare le scadenze INTRASTAT sono operazioni che richiedono esperienza pratica.
Se gestisci regolarmente operazioni con clienti esteri o stai avviando collaborazioni internazionali, una consulenza fiscale personalizzata ti permette di impostare correttamente le procedure ed evitare errori costosi. Possiamo analizzare insieme la tua situazione specifica, verificare la corretta applicazione delle regole territoriali e impostare un sistema di monitoraggio delle soglie INTRASTAT.
Contattami per una consulenza dedicata alle tue esigenze di fatturazione internazionale.
Domande frequenti
Sì, dal 1° luglio 2022 tutte le operazioni transfrontaliere richiedono trasmissione al Sistema di Interscambio.
Entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione con riferimento al mese precedente.
Sì, ma devi indicare il cambio utilizzato e convertire gli importi in euro per il Sistema di Interscambio.
Tramite il sistema VIES sul sito Agenzia delle Entrate o Commissione Europea inserendo la partita IVA comunitaria.
No, gli elenchi INTRASTAT riguardano solo operazioni tra soggetti passivi IVA