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IVA sulle prestazioni delle piattaforme digitali

Quali sono le regole che disciplinano l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di servizi resi dalle piattaforme digitali di sharing economy nei confronti di clienti imprese e privati? Vediamo le differenze di territorialità IVA in relazione al servizio reso ed alla natura del cliente che lo ha ricevuto.


La possibilità di condividere beni e servizi online con altre persone è diventato ormai un business da alcuni anni. Tantissime aziende hanno fatto la propria fortuna sfruttando quella che ormai viene definita “sharing economy“, ovvero la possibilità di fruire servizi per mezzo di una piattaforma digitale.

Attraverso piattaforme online oggi si riesce a condividere itinerari turistici, automobilistici, location per eventi, ma anche le abitazioni, temporaneamente messe a disposizione di turisti. Ma la sharing economy va oltre, dai file musicali alle serie televisive fino alla conservazione e digitalizzazione di documenti (anche di natura fiscale o legale). Moltissimi sono i portali online che oggi mettono a disposizione degli utenti (sia privati che imprese) questi servizi. Tuttavia, quello che spesso, da addetti ai lavori, dobbiamo capire, è quale sia il corretto trattamento ai fini IVA riservato a questo tipo di operazioni. Per questo motivo ho deciso di racchiudere in questo articolo le principali indicazioni in materia di IVA che riguardano i servizi resi dalle piattaforme digitali. Vediamo, quindi, i criteri che regolano l’applicazione dell’IVA delle piattaforme digitali.

IVA applicata dalle piattaforme digitali

Andando ad analizzare l’attività svolta dalle piattaforme digitali da un punto di vista fiscale occorre suddividere la stessa sotto due profili. Mi riferisco in particolare:

  • All’attività svolta per mezzo delle piattaforme digitali. Si tratta dei beni ceduti e dei servizi scambiati per il tramite della piattaforma digitale. In questo caso occorre distinguere a seconda che il soggetto che fornisce beni o servizi sia qualificato come soggetto passivo IVA, o meno;
  • All’attività di intermediazione posta in essere dalla piattaforma digitale stessa. Attività per la quale la piattaforma, a seconda dei casi, emette fattura nei confronti del cliente e/o del fornitore.

Tabella: attività svolta dalle piattaforme digitali

Attività di cessione dei beni o prestazione di servizi svolta dal fornitore per il tramite della piattaforma digitaleAttività di intermediazione svolta dalla piattaforma per il fornitore

Questa distinzione si rende necessaria in quanto le due tipologie di operazioni (tra gli utenti della piattaforma e tra quest’ultima e gli utenti) devono essere considerate separatamente. Non sono i rari i casi in cui queste due tipologie di operazioni sono effettuate separatamente. Può capitare il caso, ad esempio, che vi sia una accesso gratuito alla piattaforma digitale, ma il bene o servizio viene fornito a titolo oneroso. Oppure, può capitare il caso in cui sia l’accesso alla piattaforma che il bene o servizio fornito per il suo tramite siano a carattere oneroso. Da un punto di vista IVA deve essere evidenziato che il trattamento IVA del servizio reso dalla piattaforma digitale non incide, in alcun modo, sul trattamento IVA delle cessioni e delle prestazioni poste in essere attraverso la piattaforma e viceversa.

IVA nel rapporto tra piattaforma digitale ed utente

Il primo profilo che vado ad indagare è quello che si instaura tra le piattaforme digitali e gli utenti delle stesse. Il regime IVA del servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa può essere assimilabile a quello delle piattaforme di crowdfunding, in quanto entrambe le piattaforme offrono l’opportunità di interazione tra clienti e fornitori.

Questo è quanto chiarito dal Comitato IVA nel Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015. Nel Working Paper n. 836 del 6 febbraio 2015, il Comitato IVA ha rilevato che le piattaforme di crowdfunding offrono l’opportunità ad investitori e imprenditori di interagire fra loro. Questo, a fronte di una commissione che rappresenta il corrispettivo del servizio reso della piattaforma, il quale assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio. Sostanzialmente, quando la piattaforma agisce attraverso un rapporto di mandato con rappresentanza nel confronti dell’utente, la sua commissione assume la natura di intermediazione. Questo è quanto avviene, ad esempio, con portali come Airbnb o Booking (in alcuni casi).

Internet non muta la natura giuridica dell’operazione

In linea con queste disposizioni vi è la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 199. Questo documento ha chiarito che:

ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico

La stessa Commissione europea, nel corso della 104^ riunione del Comitato IVA del 4-5 giugno 2015, ha confermato che i servizi connessi all’intermediazione sono attività economiche rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE (cioè come “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”).

A questi servizi si applica il regime di esenzione IVA di cui all’art. 135, par. 1, della Direttiva, se includono un servizio finanziario come i pagamenti e i trasferimenti di denaro. Anche il servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa ha natura di intermediazione, sempreché la piattaforma non agisca in nome proprio. Ove erogato a titolo oneroso, il medesimo è rilevante ai fini IVA, ma beneficia dell’esenzione prevista per i servizi di intermediazione finanziaria ex art. 10, comma 1, n. 9), del DPR n. 633/1972 se la piattaforma gestisce l’incasso e il pagamento delle somme di denaro tra il cliente e il fornitore (Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015).

Il caso Airbnb e la sua fatturazione

Nel caso, per esempio, di Airbnb, dalle informazioni contenute nel sito internet si desume che le prenotazioni degli alloggi oggetto di locazione avvengono utilizzando il sistema di pagamenti di Airbnb. In base a questo sistema gli ospiti pagano Airbnb quando effettuano una prenotazione e Airbnb trasferisce il compenso al proprietario 24 ore dopo il check-in dell’ospite. Il costo del servizio connesso alla gestione dell’incasso e del pagamento viene automaticamente incluso ad ogni transazione, oltre all’applicazione dell’IVA, se dovuta sulle locazioni in forza della legislazione vigente nello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Territorialità IVA dei servizi forniti dai portali di intermediazione

In conclusione, il servizio di intermediazione, se include anche un servizio finanziario come i pagamenti e i trasferimenti di denaro, è esente da IVA. Mentre nelle restanti ipotesi è imponibile nel rispetto del principio di territorialità, codificato dagli artt. 44 e 46 della Direttiva n. 2006/112/CE a seconda che il cliente sia un soggetto passivo che agisca o meno in quanto tale. In sostanza, possiamo riscontrare le seguenti casistiche per i servizi di intermediazione dei portali web:

  • Quando siamo di fronte ad un rapporto B2B, l’imposta è dovuta nel Paese del cliente ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/1972 e
  • Quando siamo di fronte ad un rapporto B2C, l’imposta va assolta nel Paese di effettuazione dell’operazione intermediata ex art. 7-sexies, comma 1, lett. a), dello stesso decreto.

I predetti criteri territoriali sono applicabili anche nell’ipotesi in cui il servizio reso dalla piattaforma di economia condivisa sia relativo alla messa a disposizione di abitazioni per brevi periodi, nel qual caso l’art. 31 del Reg. UE n. 282/2011 esclude l’operatività della deroga di cui all’art. 47 della Direttiva (corrispondente all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del decreto IVA), così come confermato dall’art. 31-bis, par. 3, lett. d), dello stesso Regolamento, aggiunto dal Reg. UE n. 1042/2013 per evitare conflitti (si vedano anche le Note esplicative sulle norme in materia di IVA riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, pubblicate dalla Commissione europea il 4 febbraio 2016 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.1.1).


Profili reddituali connessi all’intermediazione dei portali web

Una volta affrontata la problematica legata alla territorialità IVA è interessante verificare anche il criterio di territorialità legato alle tassazione del reddito della piattaforma. Può essere interessante, infatti, valutare la territorialità legata alla tassazione del reddito generato dalle piattaforme digitali alla luce della ipotesi di “stabile organizzazione virtuale“, di cui all’art. 162, comma 2, lett. f)-bis del TUIR. Questa nozione definisce come stabile organizzazione, anche:

una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso

Tale previsione ha anticipato a livello domestico una misura concreta volta a tassare le imprese operanti nel settore del digitale. Tuttavia, a prescindere dal sicuro impatto formale, la stabile organizzazione virtuale si rivela di limitata applicazione, essendo destinata a retrocedere dinanzi ad accordi convenzionali più favorevoli e ad applicarsi, per contro, soltanto in assenza di convenzioni con lo Stato di residenza dell’impresa estera. Sulla base di questa disposizione, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di accertare un portale web che opera con una significativa presenza in un Paese. Ora, è da dire che la portata della disposizione, da un punto di vista operativo è limitata. Tuttavia, è necessario essere a conoscenza della direzione presa dalla normativa italiana sull’argomento.

Soggettività IVA degli utenti delle piattaforme digitali

Un ultimo profilo che può essere interessante analizzare è quello legato all’economicità dell’attività svolta dagli utenti delle piattaforme digitali. In alcuni casi, infatti, ci si trova di fronte al dover stabilire quando i soggetti, di norma privati consumatori (che si avvalgono di piattaforme digitali per vendere beni o servizi) diventino operatori tenuti ad adempiere agli obblighi IVA. Il problema si pone, in quanto la nozione di soggetto passivo, così come definita dalla normativa unionale, è molto ampia.

Come previsto, infatti, dall’art. 9, par. 1, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, per soggetto passivo s’intende “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. Al fine, quindi, di stabilire se colui che fornisce beni e servizi attraverso una piattaforma di economia condivisa si qualifichi come soggetto passivo è necessario verificare, in primo luogo, se svolge un’attività economica e, in secondo luogo, se tale attività sia svolta in modo indipendente.

Esercizio di attività economica

Con specifico riguardo al primo profilo, relativo all’economicità dell’attività, l’art. 9, par. 1, comma 2, della Direttiva chiarisce che esso caratterizza “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate” e che “si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

In questo contesto, lo “sfruttamento” si riferisce, in conformità al principio che il sistema comune dell’IVA deve essere neutrale, a tutte quelle operazioni, qualunque sia la loro forma legale, dirette ad ottenere un reddito su base continuativa (causa C-8/03, BBL; la causa C-77/01, EDM; causa C-306/94, Régie dauphinoise; la causa C-186/89, Van Tiem).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, la nozione di “attività economica” è molto ampia e ha carattere oggettivo nel senso che l’attività è considerata, di per sé, a prescindere dai suoi scopi o risultati (causa C-263/11, Ainārs Rēdlihs; causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr; cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen e a.; causa C-230/94, Enkler; causa C-235/85, Commissione/Paesi Bassi).

In particolare, nella sentenza Ainārs Rēdlihs, la Corte ha affermato che:

il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato sia a fini economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità

Beni e servizi forniti da privati

Per quanto riguarda i beni e servizi forniti da privati attraverso le piattaforme di economia condivisa, il Comitato IVA, nel Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015, ha ritenuto che l’appartamento da affittare o l’automezzo utilizzato per offrire un passaggio sono beni che, per loro natura, possono essere destinati a scopi sia economici che privati.

Ferma restando la molteplicità di forme che le forniture di beni e servizi per mezzo delle piattaforme digitali possono assumere, il Comitato IVA è dell’avviso che il rapporto che unisce il fornitore alla piattaforma di economia condivisa, attraverso la quale vengono forniti beni e servizi in cambio di un corrispettivo, implica una certa continuità, per cui le attività in questione soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 9, par. 1, della Direttiva per essere qualificate come “attività economiche”.

Occasionalità dell’attività svolta

Al profilo esaminato si ricollega quello dell’occasionalità dell’attività, in merito al quale la Corte di giustizia ha affermato che, anche se i beni e servizi sono forniti a titolo occasionale, non può di per sé escludersi che tali operazioni siano estranee dal campo di applicazione dell’IVA, così come, del resto, le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta non sono automaticamente attratte a tassazione (causa C-62/12, Kostov e cause riunite C-180/10 e C-181/10, Słaby e a.).

Dalla sentenza Słaby e a., confermata dalla sentenza Ainārs Rēdlihs, si ricava il principio secondo cui il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare, anche sotto forma di gestione del bene, non costituisce attività economica. Tuttavia, quando la persona in questione intraprende “iniziative attive di commercializzazione”, utilizzando risorse simili a quelle impiegate da un operatore economico, deve essere considerata come un soggetto passivo ai sensi dell’art. 9, par. 1, comma 2, della Direttiva.

In questo contesto, conclude il Comitato IVA, può sostenersi che l’individuo che utilizza la piattaforma di economia condivisa al fine di offrire i propri beni e servizi agisce in modo molto simile ad un operatore economico, sicché la sua attività assume rilevanza ai fini impositivi indipendentemente dalla circostanza che sia svolta con carattere occasionale o abituale e questo anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza che, danneggiando gli operatori “tradizionali”, violerebbero il principio della parità di trattamento e, quindi, quello della neutralità dell’IVA.

Volume degli incassi raggiunti

La natura economica dell’attività prescinde dai risultati (art. 9, par. 1, comma 1, della Direttiva), per cui le operazioni effettuate attraverso le piattaforme di economia collaborativa, anche laddove generino corrispettivi di modesto importo nel loro complesso, non sono idonee, per ciò solo, ad escludere la soggettività d’imposta in capo agli utenti. Sono, però, in corso di definizione alcune misure a livello unionale volte ad introdurre una soglia monetaria valida per tutti gli Stati membri al di sotto della quale l’attività svolta per mezzo delle piattaforme digitali non è rilevante ai fini IVA; in questo modo, si colmerebbe la lacuna dell’attuale DDL sulla new economy, che prevede una “no tax area” soltanto ai fini reddituali.

Vendite tramite piattaforme digitali con finzione giuridica

Le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell’effettuazione di talune cessioni di beni (di modico valore), sono coinvolte nella riscossione della relativa imposta (IVA). La disciplina in commento è contenuta nell’art. 2-bis del DPR n. 633/72 (art. 14-bis della direttiva n. 2006/112/Ce) e prevede che, se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune vendite di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue, lo stesso soggetto si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. Assume, cioè, la veste di “fornitore presunto” e diviene responsabile del versamento della relativa imposta, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. Ue 282/2011). Questa disciplina è entrata in vigore il 1° luglio 2021.

Come funziona la finzione giuridica?

Nel caso in cui la piattaforma digitale intervenga nell’effettuazione di cessioni di beni di modico valore è responsabile del versamento dell’IVA. Il meccanismo si realizza attraverso l’applicazione di una finzione giuridica in virtù della quale la cessione B2C facilitata (dal c.d. “fornitore indiretto” al cliente finale) viene scissa, ai fini dell’IVA, in due distinte sotto-operazioni:

  • Una prima cessione B2B dal fornitore indiretto alla piattaforma;
  • Una cessione B2C dalla piattaforma al privato acquirente.

La prima è una cessione senza trasporto, mentre la seconda è considerata una cessione con trasporto. Questo preciso meccanismo di finzione giuridica utile alla riscossione, maggiormente facilitata dell’IVA, trova applicazione solo in alcuni casi. Entrambe le operazioni che risultano dalla fictio iuris si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 7 del DPR n. 633/72 e art. 66-bis della direttiva IVA). Nello stesso momento diviene esigibile la relativa imposta.

Condizioni per l’applicazione della fictio juris

Deve essere evidenziato che questa finzione giuridica non opera tutte le volte in cui una piattaforma “interviene” in una cessione di beni B2C, ma soltanto in relazione ad alcune tipologie di vendite e a condizione che la piattaforma “faciliti” tali operazioni. Pertanto, sono da considerare escluse dalla disciplina di cui all’art. 2-bis del DPR n. 633/72 tutte le fattispecie in cui ci siano dei contratti di vendita tra il gestore della piattaforma e il fornitore del bene. In linea generale, questa disciplina riguarda le seguenti fattispecie:

  • Le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • Le vendite a distanza intra-Ue, nonché le cessioni di beni verso privati consumatori Ue con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione.

Nel primo caso, si fa riferimento alle vendite di beni di valore modesto spediti/trasportati da Paesi extra-Ue a destinatari non soggetti passivi nell’Unione, non assumendo rilievo il luogo di stabilimento del fornitore. Nel secondo caso, invece, si fa riferimento alle vendite a distanza intra-Ue e alle vendite interne a uno Stato membro effettuate da un fornitore non stabilito nell’Unione, senza che rilevi il valore della spedizione. Ciò significa, ad esempio, che la finzione giuridica non opera per le cessioni di beni effettuate da un fornitore italiano per il tramite di una piattaforma, laddove si tratti di vendite per corrispondenza all’interno del territorio dello Stato ovvero di vendite a distanza a consumatori in altro Stato membro. Diversamente, la fictio iuris deve considerarsi operante nelle ipotesi in cui un fornitore italiano effettui, per il tramite di una piattaforma, vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi nei confronti di privati consumatori in Italia o in altri Stati membri Ue e i beni siano inclusi in spedizioni di valore modesto.

Conclusioni

In questo articolo ho cercato di indagare alcuni aspetti particolarmente interessanti quando si analizzano le piattaforme digitali. Mi riferisco, in particolare alla territorialità IVA dei servizi da esse fornito agli utenti, dividendo tra operazioni B2B ed operazioni B2C. In secondo luogo, ho accennato alla disciplina, in questo caso reddituale relativa alla stabile organizzazione virtuale, destinata a modificare la tassazione delle piattaforme digitali.

Infine, in ultima analisi sono andato ad analizzare l’economicità e quindi la rilevanza ai fini IVA delle operazioni economiche svolte dagli utenti delle piattaforme digitali. Questo, al fine di individuare quando queste operazioni sono soggette alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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