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Fattura in reverse charge: esempio, fac simile e bollo

IVA nei rapporti con l'esteroFattura in reverse charge: esempio, fac simile e bollo

Fac simile di fattura in Reverse Charge, esempio, registrazione contabile e applicazione del bollo. La corretta dicitura IVA, l'esempio pratico. Vediamo come funziona la registrazione delle fatture meccanismo inversione contabile.

Il regime IVA del reverse charge è applicato in diverse attività economiche. Si va dall’edilizia, con l’inversione contabile nel settore edile e nei subappalti, ai servizi di pulizia di edifici, i servizi di installazione di impianti, alla cessione di fabbricati, per arrivare fino alle cessioni di telefoni cellulari e pc.

Sostanzialmente, l’inversione contabile, nata per salvaguardare dalle frodi IVA alcuni settori ritenuti maggiormente a rischio oggi riguarda tantissime imprese che operano in vari settori. Dalla grandissima mole di domande che riceviamo sull’argomento ho capito che vi è ancora grande difficoltà nel capire quando e come è necessario applicare questo meccanismo di applicazione dell’IVA.

Sia per la non semplice normativa che per il susseguirsi di disposizioni diverse ogni anno può non essere semplice capire come emettere una fattura in reverse charge, la dicitura da utilizzare, fino a come assolvere l’imposta sul valore aggiunto. Per questo motivo ho voluto predisporre una guida sulla fattura in revese charge con esempi e fac simile per diversi settori e casistiche.

Reverse charge: cos’è e come funziona il meccanismo dell’inversione contabile

Letteralmente significa inversione contabile IVA, ossia, un meccanismo che consente in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizio, di far ricadere l’obbligo IVA non sul cedente o prestatore, ma sul destinatario se soggetto passivo IVA.

Il meccanismo reverse charge è l’obbligo istituito dallo Stato per mettere un freno alla frequente evasione fiscale ed elusione che colpisce diverse e particolari attività economiche con il più alto tasso di evasione dell’IVA.

Il reverse charge costituisce una deroga al normale funzionamento dell’IVA, in cui è il cedente o prestatore ad incassare l’imposta e a versarla all’Erario. Così come disposto dall’articolo 17, comma 1, del DPR n. 633/72. Infatti, nel caso in cui operi il reverse charge, debitore dell’imposta diventa il cessionario o il committente che provvede ad “assolvere” l’IVA.

In sostanza, il cessionario/committente deve annotare la fattura in reverse charge ricevuta (e debitamente integrata), ovvero l’autofattura autonomamente predisposta.

L’annotazione avviene sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti con distinta numerazione. Facendo riferimento al numero raggiunto nelle fatture di vendita e a quello delle annotazioni delle fatture d’acquisto registrate fino a quel momento.

Questa doppia numerazione ed annotazione sui registri di un unico documento determina l’assolvimento dell’imposta. La quale, tuttavia, verrà materialmente riscossa dall’Erario quando l’operatore economico riaddebita l’IVA ai propri clienti, nella successiva cessione di beni o prestazione di servizi, a cui all’atto dell’acquisto era stata applicata l’inversione contabile.

Approfondimenti utili:

Esempio di reverse charge IVA

Ipotizza un bene acquistato del valore di € 1.000, con IVA di € 100 (aliquota 10%).

In questo caso, il cessionario adempie agli obblighi sopra descritti e, mediante la duplice annotazione (nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti), fa emergere un’IVA a debito ed un’IVA a credito, entrambe di € 100. In sede di liquidazione dell’imposta, questo da luogo ad un saldo (per questa operazione) pari a zero.

Tuttavia, quando il cessionario vende il prodotto, che per semplicità si suppone venduto al doppio, non può vantare alcuna IVA a credito. Con la conseguenza che la correlata fattura di vendita del bene fa emergere un’IVA a debito di € 200 (il 10% di € 2.000), che deve essere interamente versata.

Operazioni in esenzione IVA

Di fatto, l’inversione contabile garantisce l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale del soggetto passivo. Mentre per l’Erario l’acquisizione dell’imposta dovuta è differita alla successiva fase di vendita del prodotto.

Chiaramente, nel caso in cui il soggetto passivo soffrisse di qualche limitazione alla detrazione dell’imposta, il reverse charge non riconoscerebbe al cessionario un totale annullamento del debito verso l’Erario. Ma tuttavia, imporrebbe l’obbligo di versare la quota parte dell’IVA non detraibile.

Ad esempio, supponendo l’acquisto di un’autovettura al prezzo di € 10.000, l’imposta indetraibile sarebbe di € 1.320. In quanto il cessionario che si trovasse ad assolvere l’imposta (pari a € 2.200 di IVA) mediante il reverse charge avrebbe una limitazione oggettiva alla detraibilità del 60%. Questo ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del DPR n 633/72.

Quest’ultima somma (di € 1.320) non concorre come IVA a credito nella liquidazione dell’imposta. Perciò ne determina il suo versamento. A questo punto, è possibile comprendere perché questa procedura determina effetti così diversi quando viene utilizzata in ambito unionale (per operazioni intraunionali) o nelle operazioni interne.

Effetti del reverse charge

Risulta, infatti, evidente che l’applicazione di un’aliquota zero consente, nelle operazioni interne, di escludere dal materiale incasso dell’IVA categorie di soggetti passivi di cui si teme la fedeltà fiscale, imponendo loro l’obbligo di emettere le fatture senza possibilità di applicare la rivalsa dell’imposta.

Diversamente, negli acquisti intracomunitari la ricezione di fatture senza addebito di IVA consente a tutti i soggetti passivi IVA (dunque anche a quelli meno fedeli) di acquisire beni senza versare l’imposta ai propri fornitori.


Autofattura e integrazione della fattura ricevuta

L’utilizzo dell’inversione contabile nelle operazioni internazionali o in presenza di cedente/prestatore operatore economico non stabilito in Italia (c.d. reverse charge esterno) trova amplissima applicazione in ambito UE ed internazionale.

Vi è, infatti, obbligo del cessionario/committente di predisporre un’autofattura ovvero di utilizzare, previa integrazione, la fattura ricevuta dai propri fornitori, ai fini dell’assolvimento dell’imposta.

Si tratta di soluzioni che non sono tra loro alternative. Infatti, la predisposizione dell’autofattura o l’integrazione del documento ricevuto dipendono unicamente dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione.

In generale, se il cedente/prestatore è un operatore nazionale o di un altro Paese membro UE il documento emesso deve essere soltanto integrato. Diversamente se è un operatore di altri Paesi o territori extra-UE, il cessionario o committente è obbligato ad autofatturarsi.

Quali sono i settori con obbligo di fattura in reverse charge?

I settori obbligati ad applicare il meccanismo di inversione contabile IVA sono:

Cessione di beni con obbligo reverse charge:

  • Cessioni di fabbricati o unità strumentali e fabbricati o unità abitative;
  • Cessioni di oro industriale;
  • Compro oro;
  • Cessioni intracomunitarie di beni;
  • Cessione all’ingrosso di telefoni cellulari, esclusi accessori se ceduti separatamente;
  • Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ecc.

Prestazioni di servizi con obbligo reverse charge:

  • Appalti e Subappalti in edilizia;
  • Provvigioni pagate da agenzie di viaggio ai loro intermediari;
  • Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti comunitari;
  • Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici;
  • Installazioni di impianti idraulici riscaldamento elettrici antincendio, negli edifici;
  • Completamento di edifici: intonacatura tinteggiatura pavimentazione posa in opera infissi ecc;
  • Demolizione di edifici.

Operazioni soggette al reverse charge interno

Le operazioni soggette al reverse charge interno, ossia, tra imprese italiane residenti nel Paese sono:

  • Cessioni di immobili abitativi e strumentali effettuati da soggetti passivi IVA nel caso in cui vi sia da parte del cedente la richiesta per l’assoggettamento ad IVA.
  • Subappalto in edilizia;
  • Cessioni di rottami e di oro da investimento;
  • Cessioni di telefonini e microprocessori;
  • Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori;
  • Cessioni di pallets;
  • Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ecc.

Operazioni soggette al reverse charge esterno

Le operazioni IVA per le quali è obbligatorio applicare il Reverse charge sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, se rese da soggetti non residenti a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Pertanto se il cedente o prestatore è un soggetto extra-UE, il contribuente deve emettere un’autofattura, mentre se il cedente/prestatore è un soggetto UE basta integrare la fattura ricevuta con IVA.

Operazioni escluse dal Reverse Charge in quanto imponibili IVA in Italia:

Fatturazione reverse charge: come funziona la registrazione contabile?

Per le operazioni soggette a reverse charge di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti nella comunità europea, il prestatore o cedente deve emettere una fattura con inversione contabile senza addebitare l’IVA mentre il destinatario della cessione o prestazione, deve integrare la fattura con l’IVA in base all’aliquota relativa all’operazione effettuata.

La fattura integrata, deve essere quindi registrata sia sul registro degli acquisti che sul registro fatture emesse, quindi, IVA a credito e IVA a debito sono di pari importo e rendono neutra finanziariamente l’operazione.

Per le operazioni di acquisto di servizi e beni rese da soggetti Extra-UE, se territorialmente rilevanti in Italia, deve essere emessa un’autofattura. Mediante tale operazione il cessionario o il committente, deve emettere un proprio documento contabile fiscale dove indicare l’imponibile e l’imposta IVA.

La modalità di applicazione dell’IVA in fattura con il reverse charge, interessa le imprese che si trovano a svolgere operazioni per le quali non è prevista l’applicazione dell’IVA, ma la registrazione della stessa parte del loro committente. Di seguito vedremo alcuni esempi di fatture con applicazione dell’inversione contabile.

Bollo fatture reverse charge: dicitura esenzione imposta

Le imprese tenute ad applicare il meccanismo di inversione contabile non devono assolvere l’imposta di bollo sulle fatture emesse.

Tali soggetti, anche qualora l’importo della prestazione fatturata sia superiore alla soglia di 77,47 euro non devono applicare l’imposta di bollo da 2 euro. La fattura, pur non arrecando l’IVA comporta un’operazione per la quale l’IVA sarà comunque assolta. Per questo motivo, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, quest’ultima non trova applicazione.

Pertanto, il prestatore/cedente deve fatturare senza addebitare l’IVA ed inserire nella fattura l’apposita dicitura che prevede l’applicazione del regime di inversione contabile e senza apporre l’imposta di bollo, per la quale va indicata,

“Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art.17DPR.633/72 – Inversione contabile”

dopiché dovrà annotarla nel registro fatture emesse e riportarla nella comunicazione dei dati IVA e della dichiarazione IVA.

Esempio dicitura fattura in reverse charge per la pulizia di edifici

Per verificare a quali attività si applica il meccanismo di Reverse Charge interno occorre tenere conto della classificazione dell’attività economica svolta, in base al Codice ATECO e considerare il tipo di operazione effettuata dal momento che

Nel considerare le imprese che svolgono attività di pulizia di edifici a cui si applica il reverse charge, occorre, cercare se il relativo codice ATECO è presente nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento che ne ha definito i settori interessati.

Reverse charge servizi di pulizia di edifici codice ATECO:

  • 43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
  • 43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici.
  • 81.21.00 Pulizia generale e non specializzata di edifici.
  • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari).
  • 81.29.10 Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici.
  • 81.29.9 Attività si pulizia n.c.a.

Rientrano nell’obbligo di inversione contabile per esempio le operazioni di pulizia di appartamenti appaltate dalle agenzia immobiliari o dalle società di costruzioni e di vendita.

Dicitura fattura in reverse charge per impresa di pulizia di edifici

Per tali prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 devono essere assoggettate al regime reverse charge ma solo se rese a favore di un altro soggetto cui non si applica l’inversione contabile nei confronti di privati e condomini.

L’impresa di pulizia deve quindi emettere la fattura reverse charge senza applicare l’IVA e annotando la seguente dicitura:

“fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633”.

Il committente, ossia, la società che ha richiesto la prestazione all’impresa di pulizia, riceve la fattura senza addebito IVA che deve integrare con la relativa imposta IVA, sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Esempio fattura in reverse charge per imprese di pulizia di edifici

Dati fiscali del Fornitore: Impresa di pulizia ………………………….
Dati Cliente committente cessionario: Agenzia Immobiliare ……………………..
Partita IVA n° 00999990999
Fattura n. …. del __/__/____
Descrizione fattura: Pulizia appartamento sito nello stabile di via: ……………….. Mese di gennaio anno “n”
Importo di € 900,00 euro.
Totale fattura € 900,00 euro
Operazione soggetta al reverse charge art. 17, comma 6. lettera a-ter, DPR n 633/72 l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.
Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art. 17 DPR n 633/72 – Inversione contabile

Esempio di fattura in reverse charge per imprese di demolizione di edifici

Le imprese che effettuano la prestazione di demolizione o smantellamento di edifici, fatta eccezione delle demolizione che non riguardano edifici, si applica la fatturazione in Reverse Charge se il committente è soggetto passivo IVA e a prescindere che si tratti di un contratto di appalto o subappalto.

Non rientrano in tale obbligo, le perforazioni o trivellazioni, o la preparazione del cantiere in quanto non eseguire su edifici.

Modello fac simile fattura in reverse charge per impresa di demolizione di edifici

Dati fiscali del Fornitore: Demolitore …………………………
Dati Cliente committente cessionario: Impresa di Costruzioni …………………
Partita IVA n° 00999990999
Fattura n. …. del __/__/____
Descrizione fattura: Demolizione edificio sito in via: ………………..
Importo di € 40.000.00,00 euro.
Totale fattura € 40.000,00 euro
Operazione soggetta al reverse charge art. 17, comma 6. lettera a-ter), DPR n 633/72 l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.”Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art. 17 DPR n 633/72 – Inversione contabile

Esempio fattura in reverse charge per installazione impianti, idraulici, riscaldamento e condizionamento

Gli installatori di impianti la cui attività economica rientra nel gruppo ATECO 43.2 devono applicare l’inversione contabile IVA per tutte le operazioni di manutenzione e riparazione che effettuano sugli edifici, se tali prestazioni sono rese per conto di soggetti passivi di IVA. Questo, a prescindere dal fatto che il contratto sia in appalto o subappalto.

Dati fiscali del Fornitore: Installatore …………..
Dati Cliente committente cessionario: Agenzia Immobiliare ……………………..
Partita IVA n° 00999990999
Fattura n. …. del __/__/____
Descrizione fattura: Installazione impianto idraulico nell’immobile sito in via ……………………………………..
Importo di € 10.000,00 euro.
Totale fattura € 10.000,00 euro
Operazione soggetta al reverse charge art. 17, comma 6. lettera a-ter, DPR n 633/72 l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura. Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art.17DPR.633/72 – Inversione contabile

Conclusioni

L’applicazione del reverse charge in fattura richiede particolare attenzione. Questo sia per individuare correttamente se la tipologia di operazione svolta sia per la corretta compilazione della fattura.

Anche l’applicazione del bollo spesso induce in errore. Trattandosi di operazione, l’inversione contabile, che rientra nel campo di applicazione dell’IVA la fattura, anche se non trova IVA esposta è esente da imposta di bollo.

In ultima analisi deve essere analizzata la corretta registrazione della fattura, ma per questo adempimento ho dedicato altri articoli all’interno di questo sito.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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