Dalle esportazioni alle importazioni, dal reverse charge ai codici TD: tutto quello che devi sapere per gestire correttamente le fatture elettroniche nelle operazioni con l’estero ed evitare errori costosi.
Le operazioni commerciali con l’estero richiedono particolare attenzione nella gestione della fatturazione elettronica. La normativa prevede regole specifiche per documentare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti non residenti, con obblighi differenziati a seconda che si tratti di esportazioni, importazioni o scambi di servizi. La corretta applicazione della disciplina IVA ed il rispetto degli adempimenti formali sono fondamentali per evitare sanzioni che possono raggiungere il 70% dell’imposta dovuta.
In questa guida analizziamo tutti gli aspetti operativi della fatturazione elettronica per operazioni transfrontaliere, con particolare focus sui codici tipo documento (TD17, TD18, TD19), sulle procedure di reverse charge e sulla gestione documentale delle esportazioni.
Indice degli argomenti
- Obbligo di fatturazione elettronica per operazioni con l’estero
- Come emettere fattura elettronica verso l’estero
- Esportazioni di beni: fatturazione e regime IVA
- Prestazioni di servizi verso l’estero
- Fatturazione passiva: acquisti dall’estero
- Codici tipo documento (TD) per operazioni estero
- Operazioni con San Marino: obblighi specifici
- Hai bisogno di una consulenza fiscale personalizzata sulle operazioni con l’estero?
- Domande frequenti
Obbligo di fatturazione elettronica per operazioni con l’estero
Fattura elettronica per operazioni con l’estero: le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia devono essere documentate tramite fattura elettronica in formato XML via Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. n. 127/2015. L’obbligo si applica alle operazioni tra soggetti stabiliti in Italia, mentre per operazioni verso soggetti esteri non stabiliti la fattura elettronica è facoltativa ma consente di evitare l’esterometro.
La distinzione fondamentale riguarda il concetto di “stabilimento” nel territorio italiano. Un operatore economico è considerato stabilito quando ha la sede legale, una stabile organizzazione oppure il domicilio fiscale in Italia. La semplice identificazione ai fini IVA, anche tramite rappresentante fiscale, non costituisce stabilimento e quindi non fa scattare l’obbligo di fatturazione elettronica.
Quando si applica l’obbligo di e-fattura
L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, introdotto dall’1.1.2019 e progressivamente esteso a tutti i soggetti passivi IVA (inclusi i forfettari dall’1.1.2024), riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato. Questo significa che un’azienda italiana che vende beni o servizi a un cliente tedesco, francese o americano non è obbligata a emettere fattura elettronica via SdI.
Tuttavia, emettere fattura elettronica anche per queste operazioni presenta vantaggi significativi. Il principale beneficio consiste nell’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto esterometro. Se la fattura transita dal Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate acquisisce automaticamente i dati dell’operazione e non è necessaria una comunicazione separata. Questo semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi, soprattutto per le imprese con elevati volumi di operazioni internazionali.
Per le fatture elettroniche verso l’estero, il Provvedimento Agenzia delle Entrate 433608/2022 prevede l’utilizzo del codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” (sette volte la lettera X maiuscola) che segnala al sistema che il destinatario non è registrato nella banca dati italiana. Il documento transita comunque dal SdI per consentire all’Agenzia di acquisirne i dati, ma deve essere poi consegnato al cliente estero con modalità tradizionali, tipicamente via email in formato PDF.
Soggetti stabiliti vs soggetti identificati
La Circolare Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 ha fornito chiarimenti essenziali sulla distinzione tra soggetti stabiliti e soggetti meramente identificati in Italia. Un soggetto estero può essere identificato ai fini IVA in Italia attraverso identificazione diretta oppure nominando un rappresentante fiscale, senza per questo essere considerato stabilito.
Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica: l’obbligo di emettere fattura elettronica via SdI si applica esclusivamente ai soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano. I soggetti non residenti, ancorché identificati in Italia ai fini IVA, non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica ma possono emetterla su base facoltativa (Circolare Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13). La distinzione tra “stabilimento” e “identificazione” è fondamentale per individuare correttamente l’obbligo.
Questa distinzione ha rilevanti implicazioni operative. Un fornitore tedesco che vende beni in Italia e ha ottenuto una partita IVA italiana tramite identificazione diretta può continuare a emettere fatture cartacee o in formato analogico (PDF via email) senza essere tenuto all’utilizzo del Sistema di Interscambio. Diversamente, se lo stesso fornitore avesse una stabile organizzazione in Italia (ufficio, magazzino, personale dipendente), sarebbe considerato stabilito e quindi obbligato alla fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate in Italia.
Dal punto di vista del cliente italiano, ricevere fattura cartacea da un fornitore estero identificato ma non stabilito non comporta irregolarità. Il cliente italiano dovrà comunque gestire correttamente il reverse charge se applicabile, ma non può essere sanzionato per aver accettato una fattura non elettronica da un soggetto non obbligato.
L’esterometro è ancora necessario?
L’esterometro, cioè la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è stato introdotto per consentire all’Agenzia delle Entrate di monitorare gli scambi commerciali con soggetti esteri. Originariamente previsto come adempimento mensile separato, è stato successivamente semplificato e reso trimestrale.
La normativa vigente prevede che i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia debbano comunicare i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Tuttavia, questa comunicazione non è dovuta se le operazioni sono state documentate tramite fattura elettronica transitata dal Sistema di Interscambio.
In pratica, l’esterometro continua a essere necessario solo per:
- Operazioni documentate con fatture cartacee o analogiche (non elettroniche via SdI).
- Acquisti da fornitori esteri che non emettono fattura elettronica.
- Operazioni per le quali si è scelto di non utilizzare il formato elettronico.
La scelta strategica per molte imprese è quindi quella di emettere sempre fattura elettronica via SdI per le vendite verso l’estero, anche quando non obbligatorie, per evitare l’invio dell’esterometro. Per gli acquisti da fornitori esteri che non utilizzano fatturazione elettronica, sarà invece necessario inviare la comunicazione trimestrale dei dati.
Come emettere fattura elettronica verso l’estero
L’emissione di una fattura elettronica verso un soggetto estero richiede attenzione particolare nella compilazione dei campi del file XML. Il Sistema di Interscambio effettua controlli formali sul documento e può scartarlo se non rispetta le specifiche tecniche. Una fattura scartata si considera non emessa, con conseguente applicazione delle sanzioni per omessa fatturazione se non si provvede tempestivamente al reinvio corretto.
Le regole tecniche per la fatturazione elettronica sono attualmente disciplinate dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 433608/2022, che ha sostituito il precedente Provvedimento 89757/2018. Questo documento definisce nel dettaglio il formato XML da utilizzare e i controlli che il Sistema di Interscambio effettua sui documenti ricevuti.
Quali dati inserire per clienti esteri
La compilazione della sezione “CessionarioCommittente” per un cliente estero presenta alcune specificità rispetto a una fattura verso cliente italiano. Il campo “IdPaese” deve contenere il codice ISO 3166-1 alpha-2 del Paese di residenza del cliente (due caratteri maiuscoli: “DE” per Germania, “FR” per Francia, “US” per Stati Uniti, “CH” per Svizzera, eccetera).
Nel campo “IdCodice” va inserito un identificativo fiscale del cliente estero. Per operatori economici di Paesi UE, si utilizza la partita IVA comunitaria completa di prefisso nazionale. Per operatori di Paesi extra-UE con partita IVA propria, si inserisce tale codice. Se il cliente extra-UE è un privato consumatore senza partita IVA, il campo va compilato con il codice convenzionale “0000000” (sette zeri). Per operatori extra-UE senza partita IVA ma con altro codice identificativo, si può inserire un valore alfanumerico fino a 28 caratteri.
Il campo “CodiceFiscale” va compilato nello stesso modo del campo “IdCodice” quando il destinatario estero non ha un codice fiscale italiano. L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate il 12.2.2021, ha chiarito che per i destinatari esteri entrambi i campi vanno valorizzati con lo stesso identificativo.
Il campo “Indirizzo” deve contenere l’indirizzo completo del cliente estero, mentre nel campo “CAP” va inserito il valore convenzionale “00000” (cinque zeri) se il sistema postale del Paese estero non prevede codici di avviamento postale compatibili con il formato italiano.
Codice destinatario “XXXXXXX”: come funziona
Codice destinatario per clienti esteri: nelle fatture elettroniche emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, il campo “CodiceDestinatario” deve essere valorizzato con la sequenza di sette caratteri “XXXXXXX” (Provv. Agenzia delle Entrate 433608/2022). Questo codice convenzionale indica al Sistema di Interscambio che il destinatario della fattura non è censito nel sistema. Il documento XML transita comunque dal SdI e deve essere consegnato al cliente anche con modalità tradizionali (PDF via email).
Il codice “XXXXXXX” è stato introdotto proprio per consentire ai soggetti italiani di inviare fatture elettroniche tramite SdI anche verso destinatari che non hanno un indirizzo telematico censito nel sistema. Senza questo accorgimento, il Sistema di Interscambio rifiuterebbe il documento non trovando un destinatario valido a cui recapitarlo.
È importante non confondere il codice destinatario “XXXXXXX” con altri codici convenzionali utilizzati per altri scopi. Il codice “0000000” (sette zeri) si usa esclusivamente per le fatture verso consumatori finali italiani che non hanno comunicato un canale di ricezione preferenziale. Per i clienti esteri, indipendentemente che siano operatori economici o privati consumatori, si utilizza sempre “XXXXXXX” (sette X maiuscole).
Il fatto che la fattura transiti dal Sistema di Interscambio con codice destinatario “XXXXXXX” non significa che il cliente estero la riceva automaticamente. Il cedente o prestatore italiano ha l’obbligo di consegnare la fattura al cliente anche con modalità tradizionali, tipicamente inviandola via email in formato PDF leggibile. Il transito dal SdI serve esclusivamente per consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati dell’operazione, evitando così l’obbligo di esterometro.
Codici natura IVA per operazioni estero
Le operazioni con l’estero sono spesso caratterizzate dalla non applicazione dell’IVA italiana. Quando in fattura elettronica non viene indicata aliquota IVA, è obbligatorio specificare il motivo attraverso il campo “Natura”. I codici natura permettono di classificare la tipologia di operazione non imponibile, non soggetta oppure esente.
Per le operazioni internazionali, i codici natura più utilizzati sono:
N3.1 – Non imponibili – Esportazioni: si applica alle esportazioni di beni sia dirette che indirette ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72. Include anche le operazioni assimilate alle esportazioni di cui agli artt. 8-bis e 9 del DPR 633/72, come le cessioni a organismi internazionali o le prestazioni di servizi relative a beni in esportazione.
N3.2 – Non imponibili – Cessioni intracomunitarie: riguarda le cessioni di beni verso altri Paesi UE effettuate nei confronti di operatori economici dotati di partita IVA comunitaria valida (art. 41 del DL 331/93).
N3.3 – Non imponibili – Cessioni verso San Marino: specifico per le cessioni di beni effettuate verso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, non imponibili ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/72. Dal 1.7.2021 queste operazioni devono obbligatoriamente essere documentate tramite fattura elettronica via SdI (DM 21.6.2021 e Provv. 211273/2021).
N3.4 – Non imponibili – Operazioni assimilate esportazioni: include operazioni particolari come le cessioni a viaggiatori extra-UE con rimborso IVA (art. 38-quater del DPR 633/72), operazioni in regime doganale o in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
N2.2 – Non soggette – Altre operazioni non soggette: si utilizza per operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato e quindi non soggette a IVA italiana. Tipico esempio sono i servizi generici prestati a operatori economici extra-UE, territorialmente rilevanti all’estero ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72.
La scelta del codice natura corretto è essenziale. Un codice errato può generare anomalie nei controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate e portare a contestazioni sul regime IVA applicato all’operazione. Per esempio, utilizzare N3.2 (cessioni intracomunitarie) per un’esportazione extra-UE o viceversa genera incoerenze che possono attivare verifiche fiscali.
Consegna della fattura al cliente estero
Il transito della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con codice destinatario “XXXXXXX” non esonera il cedente o prestatore italiano dall’obbligo di consegnare il documento al cliente estero. Il SdI, infatti, non recapita la fattura al destinatario estero che non è censito nel sistema italiano.
La prassi operativa consolidata prevede che, contestualmente o immediatamente dopo l’invio del file XML al Sistema di Interscambio, il cedente invii al cliente estero una copia della fattura in formato leggibile, tipicamente PDF. L’invio può avvenire tramite email ordinaria, posta elettronica certificata (se il cliente ne dispone), oppure attraverso piattaforme di fatturazione elettronica che supportano anche la distribuzione verso destinatari esteri.
È consigliabile conservare evidenza dell’avvenuta consegna della fattura al cliente, per esempio attraverso conferme di lettura email oppure report di consegna delle piattaforme utilizzate. Questa documentazione può essere utile in caso di contestazioni da parte del cliente o di verifiche fiscali che richiedano di provare il corretto assolvimento degli obblighi di fatturazione.
Il cliente estero non è tenuto a gestire il file XML, che è un formato tecnico previsto dalla normativa italiana. La copia PDF è sufficiente per le sue esigenze contabili e fiscali nel Paese di residenza. Alcuni clienti esteri, specialmente grandi multinazionali, possono comunque richiedere anche il file XML per integrazione nei loro sistemi gestionali: in questo caso è opportuno fornire entrambi i formati.
Esportazioni di beni: fatturazione e regime IVA
Le esportazioni di beni verso Paesi extra-UE costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72. La non imponibilità rappresenta un regime di favore che permette all’esportatore di non applicare l’IVA italiana sulla cessione, mantenendo però il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti e sui costi sostenuti per realizzare l’operazione.
Esportazione diretta di beni: quando il trasporto dei beni verso Paesi extra-UE è curato dal cedente italiano, l’operazione costituisce esportazione diretta non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72. La fattura deve riportare l’annotazione “operazione non imponibile art. 8 lett. a) DPR 633/72” e il cedente deve conservare la bolletta doganale che attesta l’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea. Il momento di effettuazione coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.
La distinzione tra esportazione diretta e indiretta dipende da chi organizza e cura il trasporto dei beni fuori dal territorio dell’Unione Europea. Tale distinzione ha rilevanti conseguenze pratiche in termini di documentazione necessaria e di rischi operativi.
Esportazione diretta: non imponibile art. 8 lett. a)
L’esportazione diretta si verifica quando il cedente italiano organizza e cura direttamente, oppure tramite terzi da lui incaricati, il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione Europea. In questa fattispecie, il cedente ha controllo completo sulla movimentazione della merce e sulla documentazione doganale.
Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione da parte dell’autorità doganale, ai sensi dell’art. 201 co. 2 del Regolamento UE 2913/1992. Questo è anche il momento in cui la fattura può essere emessa, indipendentemente dalla data di partenza fisica dei beni o dalla data di pagamento.
La prova dell’avvenuta esportazione è costituita dalla bolletta doganale (documento SAD – Single Administrative Document) che attesta l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea. Questa bolletta deve riportare il visto “uscire” dell’ufficio doganale di confine UE e deve essere conservata dal cedente per l’intero periodo di decadenza del diritto di accertamento (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione annuale).
Nella fattura elettronica per esportazione diretta vanno indicati:
- Codice natura N3.1 (Non imponibili – Esportazioni)
- Annotazione: “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72”
- Imponibile: valore della merce
- IVA: 0 euro
Il cedente mantiene il diritto di detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti e sui costi correlati all’operazione di esportazione (acquisto merci, lavorazioni, trasporti, assicurazioni). Questa detrazione spetta anche se l’esportatore non effettua abitualmente operazioni imponibili, proprio in virtù del regime di non imponibilità dell’esportazione che è equiparata alle operazioni imponibili ai fini del pro-rata di detrazione.
Per approfondire: Chi sono gli esportatori abituali?.
Esportazione indiretta: non imponibile art. 8 lett. b)
L’esportazione indiretta si verifica quando il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio UE è curato dall’acquirente estero oppure da un vettore da quest’ultimo incaricato. In questa fattispecie, il cedente italiano consegna la merce all’acquirente estero o al vettore, ma non organizza direttamente il trasporto internazionale.
Il regime di non imponibilità IVA si applica a condizione che l’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea avvenga entro novanta giorni dalla consegna al cessionario o al vettore. Questo termine perentorio è essenziale: se i beni non escono dall’UE entro 90 giorni, l’operazione perde il regime di non imponibilità e diventa imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte del cedente.
La prova dell’esportazione consiste in un esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Il cedente deve ottenere questo documento entro il termine di novanta giorni e conservarlo. Se non ottiene la prova nei termini, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione emettendo una nota di variazione in aumento per recuperare l’IVA ordinaria, con conseguente obbligo di versamento all’Erario e addebito al cliente estero.
La Circolare Agenzia delle Dogane 50/E del 2002 ha precisato le modalità di regolarizzazione in caso di mancata prova dell’uscita. Il cedente deve emettere nota di variazione calcolando l’IVA sull’imponibile originario, versarla e aggiornare le liquidazioni periodiche. L’operazione viene così equiparata a una cessione interna soggetta a IVA ordinaria.
Nella fattura per esportazione indiretta vanno indicati:
- Codice natura N3.1
- Annotazione: “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72 – Beni da trasportare fuori dal territorio UE entro 90 giorni a cura dell’acquirente”
- Clausola contrattuale che obbliga l’acquirente a fornire la bolletta vistata entro il termine
Il rischio operativo dell’esportazione indiretta ricade principalmente sul cedente italiano, che deve confidare nella collaborazione del cliente estero per ottenere la documentazione probatoria. Per mitigare questo rischio, molte aziende richiedono garanzie bancarie o depositi cauzionali pari all’IVA non applicata, da svincolare solo a ricezione della bolletta doganale vistata.
Cessioni a privati extra-UE (art. 38-quater)
Le cessioni di beni destinati a essere trasportati nei bagagli personali di viaggiatori residenti in Paesi extra-UE possono beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’art. 38-quater del DPR 633/72. Questa disposizione riguarda principalmente le vendite effettuate da negozi al dettaglio, boutique, gioiellerie e altri esercizi commerciali situati in Italia verso turisti extra-comunitari.
Le condizioni per applicare il regime sono:
- Il cessionario deve essere un privato consumatore residente in Paese extra-UE
- I beni devono essere per uso personale (non commerciale)
- L’importo complessivo della cessione, comprensivo di IVA, deve essere superiore a €154,94
- I beni devono essere trasportati nei bagagli personali del viaggiatore
- Il trasporto fuori dall’UE deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione della cessione
Il cedente può scegliere tra due modalità operative:
Modalità 1 – Fattura non imponibile immediata: emette fattura senza IVA al momento della vendita, utilizzando il codice natura N3.4 e annotando il riferimento all’art. 38-quater del DPR 633/72. Il viaggiatore extra-UE dovrà far vistare la fattura dalla dogana UE di uscita entro tre mesi e restituirla al cedente entro il quarto mese successivo. Se non restituisce la bolletta vistata nei termini, il cedente deve regolarizzare l’operazione applicando l’IVA.
Modalità 2 – Rimborso successivo: emette fattura con IVA italiana al momento della vendita. Il viaggiatore extra-UE, dopo aver trasportato i beni fuori dall’UE entro tre mesi e ottenuto il visto doganale, può richiedere il rimborso dell’IVA. Il cedente rimborsa l’imposta al viaggiatore e registra l’IVA a credito nel registro acquisti. Questa modalità è spesso gestita tramite società di intermediazione specializzate (Tax Free o Tax Refund) che anticipano il rimborso al viaggiatore e gestiscono i rapporti con il cedente.
La modalità del rimborso successivo è quella più diffusa nella prassi commerciale, soprattutto per operatori che hanno elevati volumi di vendite a turisti. Le società Tax Free rilasciano al viaggiatore un documento rimborsabile (Tax Free Form) che, una volta vistato dalla dogana, può essere presentato per ottenere il rimborso in contanti presso sportelli aeroportuali o via bonifico bancario.
Annotazioni obbligatorie in fattura
Indipendentemente dalla tipologia di esportazione, la fattura elettronica deve sempre contenere specifiche annotazioni che identificano il regime IVA applicato e il riferimento normativo. Queste annotazioni non sono un mero formalismo, ma costituiscono elemento essenziale del documento fiscale la cui omissione o inesattezza può generare contestazioni.
Per le esportazioni dirette (art. 8 lett. a):
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72
Per le esportazioni indirette (art. 8 lett. b):
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72 - Beni da trasportare fuori dal territorio UE entro 90 giorni a cura dell'acquirente
Per le cessioni a viaggiatori extra-UE (art. 38-quater):
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72 - Tax Free Shopping
L’annotazione va inserita nel campo “Causale” oppure nel campo descrittivo delle righe di dettaglio della fattura elettronica. È importante che il riferimento normativo sia completo e corretto, indicando articolo, comma ed eventuale lettera del DPR 633/72. Annotazioni generiche come “esportazione” o “fuori campo IVA” non sono sufficienti e possono essere considerate irregolari in sede di controllo.
Oltre all’annotazione normativa, è buona prassi inserire in fattura anche altri elementi informativi utili come il riferimento alla bolletta doganale (quando disponibile al momento dell’emissione), il riferimento al documento di trasporto internazionale (CMR, Bill of Lading, Air Waybill), e l’incoterm pattuito (FOB, CIF, DDP, eccetera) che definisce la ripartizione di costi e rischi tra cedente e acquirente.
Per approfondire:
- E-commerce diretto ai fini IVA.
- Obbligo fatturazione elettronica B2B: 7 nuovi Paesi.
- Importazioni di beni: la rilevazione contabile.
Prestazioni di servizi verso l’estero
La gestione IVA delle prestazioni di servizi verso soggetti esteri è regolata principalmente dall’art. 7-ter del DPR 633/72, che stabilisce le regole di territorialità per i servizi generici. A differenza delle cessioni di beni, dove la territorialità è legata al movimento fisico della merce, per i servizi il criterio generale è quello dello stabilimento del committente.
La distinzione fondamentale riguarda la tipologia di committente: operatore economico (B2B – Business to Business) oppure consumatore finale (B2C – Business to Consumer). La qualifica del committente determina il luogo di tassazione del servizio e conseguentemente gli obblighi di fatturazione e applicazione dell’IVA.
Servizi generici verso operatori extra-UE (B2B)
Per i servizi generici prestati a operatori economici (soggetti passivi IVA o equiparati), la regola generale prevede che l’operazione si consideri effettuata nel luogo in cui è stabilito il committente. Se il committente è stabilito in un Paese extra-UE, il servizio è territorialmente rilevante in quel Paese e non in Italia, indipendentemente dal fatto che il prestatore sia stabilito in Italia.
Conseguentemente, il prestatore italiano che fornisce servizi generici a un operatore economico extra-UE emette fattura senza applicazione dell’IVA italiana. L’operazione è non soggetta a IVA in Italia perché territorialmente rilevante all’estero, e l’eventuale applicazione dell’imposta estera compete al committente secondo la normativa del suo Paese.
Nella fattura elettronica vanno indicati:
- Codice destinatario: XXXXXXX
- IdPaese: codice ISO del Paese del committente
- Imponibile: valore della prestazione
- IVA: 0 euro
- Codice natura: N2.2 (Non soggette – operazioni effettuate fuori dal territorio)
- Annotazione: “Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 – Inversione contabile – IVA assolta dal committente”
Il prestatore italiano registra l’operazione nel registro IVA vendite senza indicare imposta. Mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati al servizio, in quanto operazione assimilata alle operazioni imponibili ai fini del pro-rata.
Esempi tipici di servizi generici verso operatori extra-UE:
- Consulenze professionali (legali, fiscali, tecniche)
- Servizi di marketing e comunicazione
- Licenze software e servizi informatici
- Formazione e coaching
- Servizi di traduzione e interpretariato
- Ricerche di mercato e analisi
È essenziale verificare che il committente sia effettivamente un operatore economico e non un privato consumatore. Il prestatore italiano dovrebbe acquisire la partita IVA o equivalente codice fiscale estero del committente, conservando questa documentazione a supporto della qualificazione B2B dell’operazione.
Per approfondire: Autofattura o integrazione nelle operazioni con l’estero.
Servizi generici verso privati extra-UE (B2C)
Quando il committente è un privato consumatore (soggetto non in possesso di partita IVA e che non agisce nell’esercizio di attività economica), la regola generale di territorialità cambia. Per i servizi generici B2C, l’operazione si considera effettuata nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio.
Di conseguenza, un prestatore italiano che fornisce servizi generici a un privato extra-UE deve applicare l’IVA italiana sulla prestazione, in quanto territorialmente rilevante in Italia. L’operazione è imponibile IVA con aliquota ordinaria o ridotta a seconda della natura del servizio.
Nella fattura elettronica vanno indicati:
- Codice destinatario: XXXXXXX
- IdPaese: codice ISO del Paese del privato
- IdCodice: 0000000 (sette zeri per privato senza partita IVA)
- Imponibile: valore della prestazione
- IVA: applicata con aliquota italiana appropriata (22%, 10%, 5%, 4%)
Non si applica il codice natura perché l’operazione è imponibile. La fattura va registrata normalmente nel registro IVA vendite e l’imposta va versata secondo le normali scadenze delle liquidazioni periodiche.
Esempi di servizi B2C verso privati extra-UE:
- Consulenze private (fitness coaching, consulenza nutrizionale)
- Servizi professionali a privati (progettazione casa, consulenza legale personale)
- Formazione online a privati
- Servizi di hosting o cloud per uso personale
La distinzione tra committente B2B e B2C non è sempre immediata. Un libero professionista estero può essere considerato operatore economico se fornisce la sua partita IVA estera, oppure privato consumatore se acquista il servizio per uso personale senza agire in qualità di professionista. In caso di dubbio, è opportuno richiedere al committente una dichiarazione sulla natura dell’acquisto e conservarla a supporto del regime IVA applicato.
E-commerce diretto e servizi digitali
E-commerce diretto B2C extra-UE: per i servizi digitali prestati a consumatori finali extra-UE, l’IVA si applica nello Stato del committente a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore. Esiste una soglia annua comunitaria di €10.000: sotto tale soglia, l’IVA si applica nello Stato del prestatore; sopra la soglia, si applica nello Stato del committente. Il prestatore può optare sin dall’inizio per la tassazione a destinazione avvalendosi del regime speciale OSS (One Stop Shop) per semplificare gli adempimenti IVA.
I servizi digitali (e-commerce diretto) includono:
- Download di software, applicazioni, giochi
- Servizi di streaming audio e video
- Abbonamenti a piattaforme digitali
- E-book e pubblicazioni digitali
- Corsi online e formazione a distanza
- Servizi cloud per privati
Per le prestazioni verso consumatori finali (B2C), la territorialità segue regole specifiche introdotte dalle riforme UE. Per i servizi digitali verso privati extra-UE, il servizio è territorialmente rilevante nello Stato del committente, indipendentemente da dove è stabilito il prestatore. Questo significa che un prestatore italiano che vende servizi digitali a un privato americano deve, in linea teorica, applicare l’IVA americana e versarla alle autorità fiscali USA.
Tuttavia, esiste una soglia di semplificazione a livello comunitario pari a €10.000 di ricavi annui complessivi da servizi digitali B2C verso tutti i committenti extra-UE e intra-UE non stabiliti nel Paese del prestatore. Sotto questa soglia, il prestatore può continuare ad applicare l’IVA del proprio Stato (Italia) anche se i committenti sono all’estero.
Superata la soglia di €10.000, il prestatore deve applicare l’IVA dello Stato del committente per ogni singola operazione. Per semplificare gli adempimenti, l’UE ha introdotto il regime OSS (One Stop Shop) che permette al prestatore di registrarsi in un unico Stato membro e versare tutte le IVA dovute negli altri Stati attraverso una dichiarazione trimestrale unificata. L’Italia ha implementato questo regime attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il prestatore può anche optare volontariamente per la tassazione a destinazione sin dall’inizio, anche sotto la soglia di €10.000, se ritiene più conveniente non monitorare il superamento della soglia o se opera prevalentemente verso committenti esteri.
Per i servizi digitali B2B (verso operatori economici extra-UE), si applica la regola generale del luogo del committente: l’operazione è non soggetta in Italia e il committente estero applica la sua IVA locale se dovuta.
Fatturazione passiva: acquisti dall’estero
Gli acquisti di beni e servizi da fornitori esteri richiedono procedure specifiche a seconda della natura dell’operazione e della provenienza del fornitore. La normativa italiana prevede meccanismi di inversione contabile (reverse charge) per assicurare che l’IVA venga correttamente versata all’Erario italiano quando l’operazione è territorialmente rilevante in Italia.
Il committente italiano diventa responsabile dell’assolvimento dell’IVA attraverso l’emissione di autofatture o l’integrazione delle fatture ricevute. Questa procedura garantisce la neutralità fiscale quando l’IVA è interamente detraibile, ma richiede attenzione nella compilazione e nei termini di emissione.
Importazioni di beni: IVA in dogana
Importazioni di beni extra-UE: l’IVA sulle importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE si applica al momento dell’immissione in libera pratica e viene liquidata in dogana tramite bolletta doganale. La base imponibile IVA comprende il valore dei beni (valore di transazione), i diritti doganali dovuti e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione in Italia (art. 69 DPR 633/72). La bolletta doganale costituisce l’unico documento valido ai fini IVA e deve essere annotata nel registro acquisti, escludendo l’obbligo di numerazione delle fatture del fornitore estero.
L’importazione si perfeziona con l’immissione in libera pratica ai sensi dell’art. 67 co. 1 del DPR 633/72, momento nel quale l’IVA diventa esigibile. L’imposta viene liquidata contestualmente ai diritti doganali e deve essere pagata per consentire lo svincolo della merce.
La base imponibile IVA all’importazione si determina sommando:
- Valore doganale dei beni: generalmente il valore di transazione (prezzo pagato al fornitore)
- Diritti doganali dovuti: dazi e altri tributi doganali calcolati sul valore CIF
- Spese di inoltro: costi di trasporto, assicurazione e spese accessorie fino alla prima destinazione in Italia
L’IVA si calcola applicando l’aliquota corrispondente alla natura dei beni importati (22%, 10%, 5%, 4%) sulla base imponibile così determinata. Il pagamento dell’IVA in dogana può avvenire:
- Contestualmente allo sdoganamento: pagamento immediato tramite F24 o altri mezzi
- Tramite conto di credito doganale: per operatori abilitati che possono differire il pagamento
- Tramite reverse charge doganale: procedura semplificata per importatori abituali (non ancora pienamente operativa in Italia)
La bolletta doganale, una volta pagata, costituisce il documento fiscale valido ai fini IVA. L’importatore deve annotarla nel registro IVA acquisti indicando:
- Numero e data della bolletta doganale
- Ufficio doganale emittente
- Base imponibile IVA
- IVA assolta
Caso pratico – Importazione da Cina
Importazione componenti elettronici dalla Cina:
- Valore FOB merce: €20.000
- Trasporto + assicurazione: €2.500
- Valore CIF: €22.500
- Diritti doganali 3,5%: €787,50
- Base imponibile IVA: €23.287,50
- IVA 22%: €5.123,25
- Totale da pagare in dogana: €5.910,75 (dazi + IVA)
Se l’IVA è interamente detraibile, il costo effettivo dell’importazione è €23.287,50 (merce + dazi).
Reverse charge per servizi da fornitori esteri
Reverse charge per servizi dall’estero: i servizi generici ricevuti da fornitori extra-UE sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente è un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale (art. 7-ter DPR 633/72). L’IVA deve essere assolta dal committente italiano mediante autofattura elettronica con codice tipo documento TD17, da emettere entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione. L’autofattura va registrata sia nel registro vendite che acquisti, rendendo l’operazione neutrale se l’IVA è interamente detraibile.
Il meccanismo del reverse charge trasferisce l’obbligo di applicazione e versamento dell’IVA dal fornitore estero (che non ha presenza fiscale in Italia) al committente italiano. Quest’ultimo deve:
- Ricevere la fattura del fornitore estero (senza IVA italiana)
- Emettere autofattura elettronica integrando l’IVA italiana
- Registrare l’autofattura sia in vendita (IVA a debito) che in acquisto (IVA a credito)
- Versare l’eventuale IVA non detraibile
Per i servizi ricevuti da fornitori UE, il committente italiano deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario utilizzando il codice TD17. Per i servizi da fornitori extra-UE, il committente emette autofattura sempre con codice TD17.
La distinzione pratica è minima: in entrambi i casi si utilizza TD17 e si segue la stessa procedura di doppia registrazione. La differenza principale riguarda il documento di partenza (fattura del fornitore UE da integrare vs assenza di fattura per fornitore extra-UE).
Autofattura e integrazione: differenze operative
Dal punto di vista operativo, l’autofattura e l’integrazione di fattura seguono procedure simili ma con alcune differenze nella compilazione del file XML:
Autofattura (fornitore extra-UE): Nel file XML:
- Sezione “CedentePrestatore”: dati del fornitore extra-UE
- Sezione “CessionarioCommittente”: dati del soggetto italiano
- Il documento viene emesso dal committente italiano per conto del rapporto di fornitura
Integrazione (fornitore UE): Nel file XML:
- Si parte dalla fattura ricevuta dal fornitore UE
- Si integra aggiungendo l’IVA italiana
- Si conserva il numero fattura originale del fornitore
In entrambi i casi, l’autofattura/integrazione deve riportare:
- Data di effettuazione dell’operazione (non data di emissione autofattura)
- Descrizione del servizio ricevuto
- Imponibile
- Aliquota IVA italiana applicabile
- IVA calcolata
- Codice tipo documento TD17
Termini per emissione autofattura elettronica
Il termine per l’emissione dell’autofattura/integrazione varia a seconda della provenienza del fornitore:
Servizi da fornitore UE: Autofattura/integrazione da emettere entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura del fornitore comunitario o al pagamento del corrispettivo, se anteriore.
Servizi da fornitore extra-UE: Autofattura da emettere entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, che coincide generalmente con l’ultimazione del servizio (art. 6 co. 6 del DPR 633/72).
Acquisti beni intracomunitari: Integrazione con codice TD18 da emettere entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura del fornitore UE.
Il mancato rispetto di questi termini comporta:
- Sanzione per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’IVA)
- Difficoltà nel recuperare l’IVA a credito per decadenza dei termini
- Irregolarità nelle liquidazioni periodiche
È fondamentale implementare un sistema di monitoraggio delle scadenze per le autofatture, specialmente quando si ricevono servizi ricorrenti da fornitori esteri (abbonamenti software, servizi cloud, consulenze mensili).
Codici tipo documento (TD) per operazioni estero
I codici tipo documento identificano la natura fiscale della fattura elettronica e sono essenziali per il corretto trattamento IVA delle operazioni con l’estero. La scelta del codice TD appropriato è fondamentale perché determina i controlli automatici del Sistema di Interscambio e le verifiche dell’Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni passive (acquisti dall’estero con reverse charge), i codici TD specifici sono tre: TD17, TD18 e TD19. Ciascuno identifica una diversa tipologia di operazione e richiede procedure specifiche di registrazione.
TD17 – Servizi dall’estero
Il codice TD17 si utilizza per documentare l’acquisto di servizi dall’estero tramite autofattura o integrazione. Si applica quando il committente italiano riceve servizi da fornitori stabiliti in altri Paesi (UE o extra-UE) e deve assolvere l’IVA italiana tramite meccanismo di inversione contabile.
Quando usare TD17:
- Servizi ricevuti da fornitore UE (con integrazione della fattura ricevuta)
- Servizi ricevuti da fornitore extra-UE (con autofattura)
- Servizi ricevuti da San Marino (con autofattura)
- Servizi ricevuti da Città del Vaticano (con autofattura)
Esempi operativi:
- Consulenza legale ricevuta da studio francese
- Licenza software acquistata da azienda americana
- Servizio cloud hosting da provider irlandese
- Formazione online da società inglese
Nell’autofattura TD17 vanno indicati:
- Come “CedentePrestatore”: dati del fornitore estero
- Come “CessionarioCommittente”: dati del committente italiano
- Data: data di effettuazione del servizio
- Imponibile e IVA italiana
L’autofattura TD17 va registrata:
- Nel registro vendite (IVA a debito)
- Nel registro acquisti (IVA a credito, se detraibile)
TD18 – Beni intracomunitari
Il codice TD18 identifica l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari. Si usa quando il committente italiano acquista beni da un fornitore di altro Paese UE e i beni vengono trasportati da uno Stato membro all’Italia.
Quando usare TD18:
- Acquisto beni da fornitore UE con partita IVA comunitaria valida
- Beni trasportati fisicamente da altro Stato UE all’Italia
- Operazione costituisce “acquisto intracomunitario” ai sensi dell’art. 38 del DL 331/93
Esempi operativi:
- Macchinari acquistati da fornitore tedesco e trasportati in Italia
- Materie prime acquistate da fornitore spagnolo
- Componentistica da fornitore francese
Procedura:
- Il fornitore UE emette fattura senza IVA (cessione intracomunitaria per lui)
- Il committente italiano riceve la fattura
- Entro il 15 del mese successivo, il committente italiano emette integrazione TD18
- Registrazione sia in vendite che acquisti
Differenza con TD17: TD17 = servizi | TD18 = beni intracomunitari
TD19 – Beni già in Italia da fornitore estero
Il codice TD19 si applica per l’acquisto di beni che si trovano già fisicamente in Italia e vengono ceduti da un fornitore estero (UE o extra-UE) senza che ci sia stato sdoganamento o trasporto transfrontaliero.
Quando usare TD19:
- Beni già presenti in Italia ceduti da fornitore estero
- Beni in deposito IVA ceduti da operatore estero
- Beni in regime di temporanea importazione ceduti in Italia
- Acquisti da San Marino di beni già in Italia
Esempi operativi:
- Azienda tedesca vende a italiana merce che aveva già in magazzino in Italia
- Fornitore svizzero cede beni da suo deposito italiano
- Acquisto beni da San Marino già presenti nel territorio italiano
Caso particolare San Marino: Gli acquisti da San Marino seguono regole specifiche. Se i beni provengono fisicamente da San Marino e vengono trasportati in Italia, si usa TD19. L’operazione è soggetta a reverse charge con applicazione IVA italiana da parte del cessionario.
Tabella riepilogativa codici TD:
| Codice TD | Denominazione | Quando si usa | Termine emissione |
|---|---|---|---|
| TD17 | Servizi dall’estero | Acquisto servizi da UE o extra-UE | 15 del mese successivo |
| TD18 | Beni intracomunitari | Acquisto beni da UE con trasporto | 15 del mese successivo |
| TD19 | Beni art. 17 co. 2 | Beni già in Italia da fornitore estero | 15 del mese successivo |
Operazioni con San Marino: obblighi specifici
Fatturazione elettronica verso San Marino: le cessioni di beni effettuate verso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino devono essere obbligatoriamente documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio dal 1.7.2021 (DM 21.6.2021 e Provv. 211273/2021). L’operazione è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72 e la fattura deve riportare il codice natura N3.3. San Marino è equiparato ai Paesi extra-UE ma con obblighi di fatturazione elettronica specifici che lo differenziano dagli altri territori extra-comunitari.
Fatturazione elettronica obbligatoria verso San Marino
Dal 1° luglio 2021, le cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino devono essere obbligatoriamente documentate tramite fattura elettronica transitata dal Sistema di Interscambio. Questo obbligo differenzia San Marino da tutti gli altri Paesi extra-UE, per i quali la fatturazione elettronica resta facoltativa.
L’obbligo nasce dal DM 21.6.2021 e dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 211273/2021, che hanno introdotto modalità specifiche per la gestione degli scambi commerciali con San Marino nell’ambito del processo di digitalizzazione della fatturazione.
Nella fattura elettronica verso San Marino:
- Codice destinatario: XXXXXXX
- IdPaese: SM (codice ISO San Marino)
- Codice natura: N3.3 (Non imponibili – Cessioni verso San Marino)
- Annotazione: “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/72”
Il cedente italiano deve comunque consegnare copia della fattura in formato leggibile (PDF) all’operatore sammarinese, poiché il SdI non recapita automaticamente il documento al destinatario estero.
Differenze rispetto ad altre operazioni extra-UE
Le principali differenze tra le cessioni verso San Marino e quelle verso altri Paesi extra-UE sono:
Obbligo fatturazione elettronica:
- San Marino: obbligatoria via SdI
- Altri Paesi extra-UE: facoltativa
Codice natura:
- San Marino: N3.3 (specifico)
- Altri extra-UE: N3.1 (esportazioni)
Documentazione probatoria:
- San Marino: bolletta doganale SMD (San Marino Dichiarazione)
- Altri extra-UE: bolletta doganale di esportazione con visto “uscire”
Regime IVA:
- San Marino: non imponibile art. 71 (operazione assimilata a esportazione)
- Altri extra-UE: non imponibile art. 8 (esportazione vera e propria)
Acquisti da San Marino: Per gli acquisti di beni da operatori sammarinesi, il cessionario italiano deve emettere autofattura con codice TD19 (beni già in Italia da fornitore estero), applicando il reverse charge con IVA italiana. Gli acquisti da San Marino non sono equiparati alle importazioni, ma sono trattati come acquisti interni con inversione contabile.
Hai bisogno di una consulenza fiscale personalizzata sulle operazioni con l’estero?
La gestione della fatturazione elettronica per operazioni transfrontaliere presenta numerose complessità: dalla corretta compilazione dei codici TD alla conservazione della documentazione doganale, dagli obblighi di reverse charge alla territorialità IVA dei servizi. Un errore può costarti sanzioni del 70% dell’IVA, oltre al recupero delle imposte non versate.
Domande frequenti
La distinzione è fondamentale per stabilire l’obbligo di fatturazione elettronica. Un soggetto è stabilito in Italia quando ha nel territorio dello Stato la sede legale, una stabile organizzazione o il domicilio fiscale. Un soggetto è semplicemente identificato quando ha richiesto un numero di partita IVA italiana pur non avendo una presenza fisica stabile nel territorio (ad esempio, attraverso la nomina di un rappresentante fiscale).
L’obbligo di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio si applica solo ai soggetti stabiliti in Italia. I soggetti esteri meramente identificati in Italia ai fini IVA, senza stabile organizzazione, non sono obbligati alla fatturazione elettronica e possono continuare a emettere fatture in formato cartaceo o analogico (Circolare Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13). Resta ferma la possibilità per questi soggetti di emetterla su base volontaria.
Per i servizi generici ricevuti da fornitori extra-UE (come il fornitore americano del tuo esempio), devi emettere l’autofattura elettronica con codice tipo documento TD17 entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione per i servizi generici coincide con l’ultimazione della prestazione o, se anteriore, con il pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 6 DPR 633/72).