La possibilità di esportare beni dalla UE verso il Regno Unito diventa più semplice attraverso la possibilità di iscrizione online (con procedura totalmente informatizzata) alla banca dati REX (ovvero la banca dati degli esportatori registrati). Attraverso questa registrazione le imprese esportatrici hanno la possibilità di autocertificare l’origine preferenziale dei beni, al fine di ottenere zero dazi doganali al confine con il Regno Unito.

Il sistema degli esportatori registrati (REX) è un programma di certificazione dell’origine delle merci che l’Unione europea sta introducendo al fine di accordare preferenze generalizzate al fine di ottenere agevolazioni tariffarie di importazione ed accordi commerciali. Il sistema REX si basa sul principio dell’autocertificazione da parte degli esportatori, che sono chiamati a produrre le c.d. “dichiarazioni di origine” delle merci.

Considerate le novità entrate in vigore anche per il Regno Unito nelle ultime settimane ed in attesa di ulteriori chiarimenti, proviamo a fare il punto della situazione sulla banca dati REX e sulle opportunità per gli esportatori di iscriversi ed ottenere la possibilità di esportare nel Regno Unito senza applicazione di dazi doganali in entrata per le merci di origine preferenziale UE.

Che cos’è la banca dati REX?

Dal 25 gennaio 2021 è operativo il “Portale dell’operatore REX“. Si tratta di un sistema totalmente informatizzato al fine di ottenere lo status di esportatore registrato, mediante il quale l’impresa può dichiarare direttamente in fattura, o in altro documento che identifichi la merce, l’origine preferenziale dei prodotti.

REX è supportato da un sistema informativo, composto da una banca dati, in cui le autorità competenti di un ente esportatore registrano gli operatori che intendono esportare prodotti in un regime commerciale preferenziale e provvedono all’aggiornamento dei dati. Il sistema REX consiste in un’applicazione web, cui si accede mediante nome utente e password da internet.

Nella Circolare n. 49/D del 30 dicembre 2020 l’Agenzia delle Dogane ha precisato che gli operatori UE sono tenuti ad attivarsi il prima possibile per ottenere lo status di “esportatori registrati” al REX. Ad oggi, l’iscrizione al REX è ancora del tutto facoltativa, infatti, fino alla seconda metà del 2021 gli operatori possono continuare a presentare la domanda di iscrizione in modalità cartacea compilando l’allegato 22-06 del Reg. 2447/2015 e presentando la domanda all’ufficio doganale competente in relazione all’impresa richiedente.

Quali sono i vantaggi dell’iscrizione per le imprese?

La dichiarazione su fattura da parte dell’esportatore registrato REX consente vantaggi per le imprese in termini di tempi e costi amministrativi. Inoltre, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 4/D del 20 gennaio 2021 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la richiesta di iscrizione alla banca dati REX possa avvenire anche tramite procedura online. Con questa procedura di iscrizione semplificata, se la domanda è correttamente compilata e l’ufficio doganale competente ritiene che il controllo formale abbia dato esito positivo, la registrazione dell’impresa avviene immediatamente. Sostanzialmente, l’iscrizione avviene su autocertificazione dell’imprenditore.

Quali dati da indicare nella domanda di iscrizione al REX?

I dati da indicare nel modulo sono:

  • Nome, indirizzo e numero di identificazione dell’esportatore;
  • Ulteriori recapiti (facoltativo);
  • Se l’esportatore è un commerciante, produttore o entrambi;
  • Un elenco indicativo delle merci che l’esportatore intende esportare nell’ambito del regime commerciale preferenziale.

Gli articoli 68, 80, 86, 88 e l’allegato 22-06 (modulo di domanda) del regolamento di esecuzione 2015/2447/UE della Commissione stabiliscono le norme relative alla registrazione degli esportatori.

Che cos’è il numero REX?

Gli esportatori registrati ricevono un numero di registrazione (il c.d. “numero REX“) composto da una stringa di 35 caratteri alfanumerici, comprendente un riferimento al paese di rilascio.

Una volta inserito nel sistema REX, l’esportatore registrato della UE ha la possibilità di utilizzare il numero REX per tutti i regimi per i quali il sistema è autorizzato.

I controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane avvengono a posteriori rispetto all’iscrizione. Si tratta di verifiche che riguardano la corretta determinazione dell’origine preferenziale dei beni con tutte le possibili conseguenze in termini di responsabilità e sanzioni per l’esportatore in caso di irregolarità.

Il dati del sistema REX sono pubblicamente disponibili al seguente indirizzo:

Le regole di origine delle merci

Al fine di poter ottenere aliquote di dazio preferenziali, il bene esportato deve essere originario dell’Unione Europea o del Regno Unito (in qualità di paese esportatore) come stabilito dalle “regole di origine” stipulate tra UE e Gran Bretagna.

La classificazione doganale della merce è sicuramente di grande importanza per qualunque azienda che intenda effettuare operazioni con l’estero per definire il trattamento daziario e conoscere le regole da applicare per ottenere l’origine preferenziale. Per sapere con esattezza quali regole applicare al prodotto, e conoscere l’aliquota daziaria è necessario classificare correttamente le merci. Infatti, se le merci non soddisfano i requisiti delle regole di origine (o se non è possibile dimostrare che le merci li soddisfano) è necessario, comunque, pagare i dazi doganali (ove previsti).

La certificazione di origine delle merci

Il sistema REX non influisce sulle norme legate all’identificazione di origine delle merci. Tale sistema riguarda esclusivamente il metodo utilizzato per determinare il carattere originario delle merci. Attraverso il sistema REX la dichiarazione di origine delle merci deve essere allegata dall’esportatore registrato alla fattura o ad altro qualsiasi documento commerciale che accompagna i beni esportati (esclusa la polizza di carico).

Un esempio di dichiarazione di origine delle merci può essere il seguente:

The exporter … (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ….

esempio di dichiarazione di origine delle merci

Suddetta dichiarazione è valida per 2 anni dalla data in cui è stato rilasciato il REX per le importazioni nel Regno Unito e 12 mesi per le importazioni nella UE. Per approfondire le norme relative alla dichiarazione di origine delle merci occorre fare riferimento agli articoli 68, 92 e 93, nonché l’allegato 22-07 del regolamento di esecuzione 2015/2447/UE.

E’ importante precisa che per ottenere l’autorizzazione a stilare una dichiarazione di origine, un operatore economico deve essere in possesso di una registrazione valida nel sistema REX. Tuttavia per esportazioni di merci di valore non superiore a 6.000 euro la dichiarazione di origine può essere compilata senza obbligo di registrazione.

Quali vantaggi del REX per gli esportatori UE verso il Regno Unito?

L’accordo con il Regno Unito prevede l’azzeramento dei dazi doganali e delle quote di importazione per i prodotti che hanno origine preferenziale UE. Per questo motivo per gli esportatori UE verso il Regno Unito diventa fondamentale assicurarsi che il bene esportato presenti le regole di origine preferenziale previste dagli allegati Orig-1 e Orig-2 dell’accordo UE/Regno Unito. Si tratta dell’accordo raggiunto il 24 dicembre 2020 tra Unione Europea e Regno Unito, ovvero il “Trade and Cooperation Agreement“.

Volendo sintetizzare, possiamo dire che l’azzeramento dei dazi per le importazioni di beni verso il Regno Unito (dalle UE) è possibile esclusivamente rispettando due diversi presupposti:

  1. I beni esportati nel Regno Unito devono essere interamente ottenuti nell’Unione Europea o che abbiano subito una lavorazione in territorio UE considerata idonea ad attribuire l’origine preferenziale ai sensi dell’accordo;
  2. E’ necessario che il bene esportato sia accompagnato da un’attestazione dell’origine preferenziale, a meno che il valore della spedizione non sia inferiore ai 6.000 euro.

Non è prevista alcuna validazione delle dichiarazioni da parte di soggetti terzi, quali le Camere di Commercio e non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dall’Ente camerale per l’esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.


Carnet ATA per beni in temporanea esportazione

Per quanto riguarda i beni in temporanea esportazione, la DG TAXUD ha confermato che i carnet ATA emessi ed ancora validi possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 2021.

Iscrizione al REX per l’export verso gli UK a dazi zero: conclusioni

Nonostante la pubblicazione degli ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Dogane, la situazione, soprattutto per l’export verso il Regno Unito, necessita ancora di chiarimenti procedurali importanti. Mancano, infatti, prassi procedurali chiare che possano individuare i profili di controllo nel caso in cui l’autodichiarazione di origine preferenziale delle merci in esportazione sia sottoposta ad audit doganale. Inoltre, per quanto riguarda l’accordo UE/Regno Unito vi sono dei disallineamenti applicativi tra le regole UE e quelle UK. Infatti, in molti altri accordi sul libero scambio delle merci che il Regno Unito ha concluso con altri Paesi del mondo, sono considerati originari, da quei territori, anche beni di provenienza UE. Questo aspetto, se pur marginale, può portare grandi benefici per questi Paesi (spesso legati alla manifattura e di piccola industria locale), con evidenti problematiche per i produttori UE.

Commenti:
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3 COMMENTI

  1. Avete idea perché l’iscrizione all’albo rex rimanda alla sottoscrizione SPID e poi non viene accettata?

  2. Non mi è chiaro però se sia obbligatorio o meno iscriversi al Rex in caso di esportazioni oltre € 6.000 o una facoltà.

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