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E-Fattura per documentare i corrispettivi telematici

IVA nei rapporti con l'esteroE-Fattura per documentare i corrispettivi telematici

Tra le possibili soluzioni "miste" per certificare i corrispettivi dal 2020 vi è anche l'emissione della Fattura Elettronica. Infatti, l'E-Fattura per documentare i corrispettivi consente il rilascio di una "quietanza" al momento del pagamento con emissione del documento elettronico (fattura) nei 12 giorni successivi.

A partire dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’estensione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Sono interessati da questa procedura la generalità dei commercianti al minuto e tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 22 del DPR n 633/72.

E-Fattura per documentare i corrispettivi telematici
E-Fattura per documentare i corrispettivi telematici

Si tratta di una disposizione che modifica in modo sostanziale le procedure operative di moltissimi piccoli commercianti al minuto, abituati ad emettere scontrino o ricevuta fiscale al momento dell’effettuazione dell’operazione ai fini IVA (cessione del bene o prestazione del servizio).

Da un punto di vista pratico le domande che ci arrivano sono le più disparate. Per questo motivo proviamo ad offrire una soluzione, che speriamo altrettanto pratica, per ridurre al minimo le “complicazioni” per i commercianti al minuto.

Mi riferisco alla possibilità di emettere una E-Fattura per documentare i corrispettivi. Potrebbe essere, ad avviso di chi scrive, una soluzione da tenere in considerazione in quanto consente di adempiere soltanto alla procedura legata all’emissione della Fattura Elettronica (tralasciando la procedura dei corrispettivi telematici).

Registratore telematico o procedura web per la certificazione dei corrispettivi

Gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art. 2 del DLgs. n 127/15 impongono, nella loro impostazione, una duplice via per il commerciante:

  • L’adozione di un Registratore telematico, ovvero uno strumento che consente di memorizzare e trasmettere giornalmente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi incassati con modalità elettronica;
  • L’utilizzo della procedura web, gratuita, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi“. In questo modo il commerciante può certificare direttamente il corrispettivo ed emettere il documento non commerciale (esattamente come avrebbe fatto con il Registratore Telematico).

La prima soluzione (Registratore Telematico) è sicuramente una soluzione indicata per i commercianti di più rilevanti dimensioni, che emettono un numero consistente di corrispettivi giornalieri. Si tratta, per lo più, di aziende già strutturate che già utilizzavano i registratori di cassa per l’emissione degli scontrini fiscali. Per questi soggetti, considerato anche il credito di imposta, non sarà complicato adeguarsi alle nuove disposizioni.

La seconda soluzione (procedura web) è sicuramente la procedura più adatta ai piccoli commercianti che fino ad oggi emettevano ricevute al posto degli scontrini (per lo più per risparmiare sul costo del registratore di cassa). In questi casi la procedura online può essere una valida soluzione. Tuttavia, l’inconveniente di questa soluzione è che è sempre necessaria una connessione internet, altrimenti la certificazione del corrispettivo non può essere effettuata.

Da ricordare che tale procedura può essere applicata anche tramite dispositivi mobile, come evidenziato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Oltre a queste due soluzioni, tuttavia, può essercene una terza, utilizzabile, in alternativa a quelle delineate sinora. Mi riferisco all’emissione della E-Fattura per documentare i corrispettivi.

Registratore telematicoProcedura web
Registratore di cassa con capacità di connettersi ad internetE’ possibile caricare manualmente le operazioni sul portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate gratuitamente
Può essere:
– Fisso
– Portatile
Iter: Servizi per Fatture e corrispettivi/Documento Fisso Portatile commerciale online
Funzionamento:
– Memorizza la singola operazione
– Emette il documento commerciale
– Al momento della chiusura di cassa in automatico predispone e sigilla elettronicamente il file dei corrispettivi della giornata
– Trasmette il file all’Agenzia delle entrate

Il soggetto può decidere di utilizzare il registratore telematico e la procedura web, insieme, perché magari svolge l’attività anche fuori dal punto vendita dove è presente il registratore.

In questo caso l’Agenzia delle Entrate somma i 2 flussi.

E-Fattura per documentare i corrispettivi

La possibilità di emettere la E-Fattura per documentare i corrispettivi è ammessa dall’art. 3, comma 2 del DPR n 696/96. Questa disposizione prevede che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non sia obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura.

Sostanzialmente, possiamo dire che vi è alternatività tra emissione della fattura ed obblighi telematici ex art. 2 del DLgs. n 127/2015 (Risposta a interpello n. 149/2019).

I termini di emissione delle E-Fatture (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ex art. 21, comma 4 del DPR n 633/72) comportano il fatto che:

  • La fattura deve essere emessa con data in cui l’operazione si considera conclusa ai fini IVA;
  • La materiale realizzazione della Fattura Elettronica può avvenire nei 12 giorni successivi alla conclusione dell’operazione.

Questo, significa che nonostante l’operazione si consideri effettuata ai fini IVA, questo non comporti l’emissione immediata di un documento.

Momento di effettuazione dell’operazione e fatturazione

In passato la discrasia temporale tra conclusione dell’operazione e fatturazione riguardava il caso di corrispettivo non riscosso. Questo nelle prestazioni di servizi, ove il momento di effettuazione ai fini IVA dell’operazione corrisponde al pagamento del corrispettivo medesimo.

Quindi, in caso di prestazione effettuata (anche ai fini IVA) e mancanza di incasso, la fatturazione doveva avvenire in modo staccato dal momento IVA.

Nella situazione attuale il tema dell’alternativa tra corrispettivi telematici e fatture può verificarsi, invece, anche qualora il corrispettivo sia pagato subito.

Pensa ai tantissimi casi di prestatori che si recano presso il domicilio del cliente (es. idraulico, elettricista, caldaista, etc). In questo caso la prestazione si conclude immediatamente, e solitamente il corrispettivo viene immediatamente incassato.

Ebbene, qualora in questa fattispecie si scelga di certificare il corrispettivo con la E-Fattura non vi è la necessità di documentare immediatamente il proprio servizio, potendo emettere E-Fattura per documentare i corrispettivi entro 12 giorni dall’avvenuto incasso.

Assumendo che il prestatore non sia dotato di Registratore telematico, la procedura alternativa, come detto, consisterebbe nel documentare l’avvenuto incasso del corrispettivo attraverso l’emissione del c.d. “documento commerciale” mediante la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere in una possibile duplicazione dei dati se sarà in seguito emessa la fattura.

E-Fattura per documentare i corrispettivi e quietanza di pagamento

Tornando adesso all’ipotesi di certificazione del corrispettivo attraverso l’emissione della E-Fattura è necessario capire come documentare l’avvenuto pagamento al cliente. Altrimenti, questi, potrebbe trovarsi nella situazione di effettuare un pagamento senza ricevere nessun documento a “contropartita“.

In caso di certificazione della prestazione con E-Fattura (al posto dei corrispettivi telematici) è consigliabile il rilascio al cliente di una quietanza ex art. 1199 c.c., priva di rilevanza fiscale. Quietanza che è utile per attestare di aver percepito il compenso per la prestazione eseguita.

Un’ulteriore possibilità da valutare potrebbe consistere nel rilascio di una copia analogica della fattura che verrà in seguito trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI). Resta, però, da sottolineare che l’obbligo di consegna della copia analogica al cliente sorge solamente negli stessi termini in cui è dovuta l’emissione del documento in formato elettronico.

Emissione della E-Fattura differita per certificare i corrispettivi

Come ulteriore soluzione, dovrebbe ancora essere possibile il rilascio di una ricevuta, integrata ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR n 696/96. Documento che consentirebbe la successiva emissione di fattura elettronica differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di incasso del corrispettivo (art. 21 comma 4 lett. a) del DPR n 633/72), come di recente indicato nella Risposta a interpello n. 7/2019.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate si è espressa, nella Risposta a interpello n. 486/2019, in riferimento alle ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi alberghieri ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, specificando che:

  • Ogni singolo servizio va tracciato mediante l’emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”;
  • E’ rilasciato al momento dell’incasso un documento commerciale con il riepilogo dell’ammontare dei servizi resi oppure, se richiesta, una fattura riepilogativa.

Tuttavia, se si considera che i servizi alberghieri sono già rendicontati con l’emissione di una fattura contestuale al pagamento (o nei 12 giorni successivi), l’emissione del documento commerciale al momento del c.d. “check out” sembrerebbe superflua.

Certificazione dei corrispettivi: 3 diverse possibilità

Riprendendo adesso quanto indicato nella prima parte di questo articolo, vediamo, tutte le possibilità a disposizione dei commercianti al minuto per la certificazione dei corrispettivi.

Registratore Telematico

Si tratta di uno strumento che consente di memorizzare e trasmettere giornalmente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi incassati con modalità elettronica.

E’ la soluzione indicata per i commercianti di più rilevanti dimensioni, che emettono un numero consistente di corrispettivi giornalieri. Si tratta, per lo più, di aziende già strutturate che già utilizzavano i registratori di cassa per l’emissione degli scontrini fiscali. Per questi soggetti, considerato anche il credito di imposta, non sarà complicato adeguarsi alle nuove disposizioni.

Procedura web su Fatture e Corrispettivi

Procedura online dal portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’emissione del “documento commerciale“, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del DLgs. n 127/15 e del Decreto del MEF del 7.12.2016.

Questa procedura è accessibile anche da dispositivi mobili. Infatti col provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito il punto 1.11 al provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, che così dispone:

“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016”

Emissione di E-Fattura immediata

La certificazione dei corrispettivi può essere sostituita dall’emissione di E-Fattura immediata, ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del DPR n 633/1972.

La fattura può essere predisposta ed inviata telematicamente al SdI entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione. Momento di effettuazione dell’operazione sempre individuato ai sensi dell’articolo 6 del DPR n 633/1972 (data incasso/data emissione fattura).

In questo caso al cliente che effettua il pagamento è possibile rilasciare:

  • Copia analogica della E-Fattura, qualora questa sia emessa nel momento del pagamento del cliente (ma come detto ci sono 12 giorni per l’emissione);
  • Quietanza di pagamento, qualora la E-Fattura venga emessa in un momento successivo a quello di pagamento (ma sempre entro i 12 giorni successivi).

Emissione di E-Fattura differita

La certificazione dei corrispettivi può essere sostituita dall’emissione di E-Fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR n 633/1972.

L’emissione della E-Fattura differita è consentita solo qualora l’operazione sia documentata da uno “strumento idoneo” a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione. Per questo motivo, in caso di scelta di emissione di E-Fattura differita, è necessario rilasciare al cliente che ha effettuato il pagamento una ricevuta.

In questo modo è possibile andare ad emettere E-Fattura differita per documentare i corrispettivi, da inviare telematicamente entro il giorno 15 del mese successivo al mese X+1 per tutte le operazioni effettuate nel mese X.

E-Fattura per documentare i corrispettivi: conclusioni

Le modalità di certificazione dei corrispettivi individuate possono sicuramente essere di aiuto a tutti quei commercianti al minuto che:

  • Vedono nel Registratore Telematico un costo difficile da ammortizzare, oppure
  • Svolgono attività ove un registratore non è possibile da utilizzare (vedi le prestazioni a domicilio).

In questi casi le soluzioni plausibili sono dettate dalla possibilità di avere sempre connessione internet (quindi opzione legata all’utilizzo della procedura web). Oppure, qualora non vi sia certezza di connessione è sempre possibile utilizzare (non solo come procedura alternativa, ma anche come ordinaria), l’emissione della E-Fattura, sia ordinaria che differita (utile se vi sono state più prestazioni verso lo stesso soggetto nel mese).

Da dire che non esiste una modalità migliore dell’altra, la scelta di ogni commerciante deve essere dettata dalla praticità di utilizzo dei vari strumenti in relazione al proprio business.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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