Come sappiamo, l'art. 4 del D.Lgs. n. 209/23 ha modificato la definizione di residenza fiscale delle persone fisiche nell'art. 2, co. 2 del TUIR. Nei precedenti articoli ho analizzato i nuovi requisiti di residenza validi a partire dal 2024 legati alla residenza in Italia (ai sensi del codice civile), del domicilio nel territorio dello Stato e della presenza fisica nel territorio dello Stato. In questo contributo, intendo approfondire, per quanto ne sappiamo sino a questo momento, la nuova definizione di domicilio valida ai fini fiscali.
Le valutazioni che possiamo fare, in questo momento, sono soltanto parziali, in attesa di chiarimenti che ci si auspica possano arrivare a breve.
La definizione di domicilio per la residenza fiscale delle persone fisiche
A partire dal 2024 la definizione di domicilio indicata nell'art. 2, co. 2 del TUIR non è più legata all'art. 43 del codice civile. Il citato art. 43 individua come domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il nuovo art. 2, co. 2 del TUIR il domicilio della persona fisica si individua come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le sue relazioni personali e familiari. Si tratta di una riscrittura completa del precedente riferimento che, sino a questo momento, ha portato ad importanti critiche da più parti della dottrina. Rispetto al passato, quindi, ci si discosta dagli interessi di tipo economico patrimoniale per concentrarsi sugli interessi di tipo familiare. Questo tipo di impostazione pare andare in una direzione diversa rispetto al passato e non conciliabile con quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi siglate dall'Italia.
Concetto di domicilio slegato dai criteri Convenzionali di residenza
Andando a leggere la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 209/23, la nuova definizione di domicilio legata al "luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari e del contribuente" è legata ad un criterio sostanziale derivante "dalla prassi internazionale e dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni".
Tale indicazione, tuttavia, non appare in linea con le disposizioni convenzionali. Nelle situazioni di conflitto di residenza fiscale ("dual residence"), l'art. 4, par. 2 del modello OCSE di Convenzione richiama prima il concetto di abitazione permanente. Qualora questa vi sia in entrambi gli stati si passa al centro degli interessi vitali, inteso come luogo dove si sviluppano le relazioni personali ma anche quelle economiche. Solo in terza ipotesi si prende in considerazione lo Stato in cui la persona soggiorna abitualmente. Solo in ultima istanza si passa al criterio della cittadinanza del soggetto.
Il legislatore nazionale, invece, sembra discostarsi da questo tipo di valutazioni (maggiormente globali) per individuare un criterio principale per dirimere le valutazioni: quello degli interessi personali e familiari. L'applicazione in maniera apodittica di tale principio p...
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