Nei criteri legati all'individuazione della residenza fiscale del contribuente gli interessi economici dello stesso sono da considerarsi prevalenti rispetto agli interessi familiari ed alle relazioni affettive, ovvero, quando il contribuente non è in grado di dimostrare che sia l'aspetto familiare che quello economico sono rilevanti all'estero, il mantenimento di uno di essi in Italia (nei casi seguenti si fa riferimento all'interesse economico) determina la residenza fiscale in Italia. Sulla base di questo principio la Cassazione riporta in Italia la residenza fiscale di contribuenti espatriati all'estero.

Il contenzioso tributario in materia di residenza fiscale delle persone fisiche presenta dei profili di peculiarità che rendono ogni casistica diversa dall'altra. Per questo motivo, difficilmente, è possibile rinvenire orientamenti costanti, in quanto la specificità delle situazioni soggettive finisce sempre per influenzare l'esito della vicenda e delle conclusioni dei giudici. Tuttavia, appare interessante soffermarci su due (recenti) sentenze della Corte di Cassazione, secondo le quali per l'individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche secondo il criterio del domicilio e, quindi, degli affari e degli interessi vitali di un soggetto, gli interessi familiari e le relazioni affettive sono meno rilevanti rispetto agli interessi economici del soggetto. In particolare, ad affermare e ribadire questo concetto è sia la sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021 e l'ordinanza n. 16954 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione. Di seguito, quindi, andiamo ad analizzare questi due casi per poi andare ad effettuare qualche riflessione.

Interessi economici rilevanti in Italia determinano la residenza fiscale: sentenza 15314 del 23 aprile 2021

Con la sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021, la Corte di Cassazione individua i seguenti principi legati all'identificazione della residenza fiscale di un contribuente espatriato in Svizzera. In particolare, i principi cardine che se ne possono ricavare sono:

Il domicilio fiscale si identica nel luogo dove il soggetto ha più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali ed economici, dando prevalenza al luogo in cui hanno sede questi ultimi;L'ingiustificato (per carenza di motivazione) trasferimento della residenza dall'Italia alla Svizzera costituisce prova della finalità di evasione fiscale e costituisce "dolo" per la verifica della fattispecie di reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/00 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi).

Il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021 è quello di un soggetto espatriato in Svizzera ed iscritto AIRE, che ha mantenuto interessi economici rilevanti in Italia, come la detenzione di partecipazioni societarie, cariche societarie rilevanti, la disponibilità di una abitazione in Italia e l'iscrizione a circoli in Italia. Inoltre, nonostante il contribuente vivesse in Svizzera viene ...

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