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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Fisco NazionaleRiscossione dei tributiDivieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

La compensazione dei crediti tributari è vietata in assoluto in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a € 100.000. Il divieto è relativo in caso di ruoli scaduti di ammontare superiore a € 1.500.

La disciplina legata al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti presenta, oggi, l’analisi verso due diverse discipline. Si tratta delle seguenti:

  • Il co. 94, dell’art. 1, della Legge n. 213/23 che disciplina il divieto assoluto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000;
  • Il co. 1, dell’art. 31 del D.L. n. 78/10 che disciplina il divieto relativo di compensazione orizzontale dei crediti in presenza di ruoli scaduti di natura tributaria di importo superiore a € 1.500.

Sebbene, a prima vista, possa sembrare che le due disposizioni siano sovrapponibili, in realtà si tratta di due norme da valutare separatamente. Nel primo caso si ha un divieto assoluto di compensazione dei crediti, mentre nel secondo il limite è relativo alla sola quota di ruoli scaduti. Detto questo andiamo ad analizzare le disposizioni con maggiore dettaglio.

Il divieto assoluto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000

La disciplina legata al divieto assoluto di compensazione orizzontale dei crediti è disciplinata dall’art. 1, co. 94 della Legge n. 213/23, secondo la quale:

[…] per i contribuenti che abbiamo iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. […]

Di fatto, quindi, l’iscrizione a ruolo o accertamenti affidati in riscossione (non riguarda avvisi bonari, avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi prima della notifica della cartella di pagamento, avvisi di recupero dei crediti di imposta, etc) per imposte erariali di importi complessivamente superiori a € 100.000 precludono totalmente la possibilità di avvalersi della compensazione. Questo, fino alla completa rimozione della violazione. Sul punto, non hanno efficacia la rateazione del debito e nemmeno la presentazione del ricorso. L’unica soluzione possibile è l’estinzione del ruolo o dell’accertamento esecutivo per intero (oppure la sospensione giudiziale).

Per verificare la presenza di questo tipo di situazioni, la disposizione in commento prevede che sui modelli F24 contenenti le compensazioni vengano effettuati controlli preventivi. In caso di esito negativo (in presenza dei presupposti previsti) la delega di pagamento viene bloccata (“F24 sospeso“, ex art. 37, co. 49-ter e 49-quater D.L. n. 223/06).

L’elemento rilevante di questa disposizione è che si tratta di un limite assoluto alla compensazione orizzontale dei crediti nel modello F24. Inoltre, deve essere evidenziato che il blocco delle compensazioni riguarda ogni tipologia di credito (non solo di natura erariale), comprendendo anche quelli legati a disposizioni speciali, come quelli inseriti nel quadro RU del modello Redditi. Può essere il caso, ad esempio, del credito di imposta per investimenti in beni strumentali.


Il divieto relativo di compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti di natura tributaria di importo superiore a € 1.500

La disciplina di cui all’art. 31, co. 1 del D.L. n. 78/10, disciplina un divieto di compensazione relativo connesso alla presenza di ruoli scaduti di natura tributaria, nel modo seguente:

La compensazione orizzontale nel modello F24 è inibita in presenza di ruoli scaduti di natura tributaria di importo superiore a € 1.500

Si tratta del blocco alla compensazione dei crediti tributari in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a € 1.500. Si tratta delle somme presenti in cartella esattoriale rispetto alla quale il contribuente non abbia:

  • Effettuato il pagamento nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, ovvero
  • Effettuato istanza di sospensione dal pagamento o l’istanza di rateazione della cartella.

La disposizione riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari (non riguarda crediti previdenziali o amministrativi come le violazioni del codice della strada), ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della cedolare secca). Tra le imposte erariali che fanno scattare il blocco rientrano, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, IVA, IRAP e altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (Circolare n. 13/E/111). Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24. Si ritiene che il limite previsto dalla disposizione non sia un limite assoluto. Ad esempio, si supponga che un contribuente abbia un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 1.000 euro, e un credito IRPEF potenzialmente compensabile di 5.000 euro. La parte eccedente del credito rispetto al ruolo, ovvero 4.000 euro = (5.000 euro – 1.000 euro), è liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale, decorsi almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, previa apposizione del visto di conformità.

La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto. Tuttavia, è ammesso anche il pagamento attraverso una speciale forma di compensazione.

Compensazione di debiti iscritti a ruolo con crediti erariali nel modello F24

Il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione. Mi riferisco alla possibilità di effettuare nel modello F24 un compensazione tra un credito erariale è un debito iscritto a ruolo. Questa particolare compensazione è concessa al contribuente nell’ottica di liberare i crediti disponibili per l’utilizzo in compensazione. La procedura è relativamente semplice.

Nella sezione del modello F24 “Accise si utilizza il codice tributoRUOL” (Risoluzione n. 18/E/11). Questo in corrispondenza degli importi a debito versati. Nella riga dedicata alla sezione Erario, invece, può essere inserito il codice tributo del credito erariale che si intende utilizzare in compensazione. Una volta effettuata la compensazione la stessa deve essere comunicata ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

La Circolare n. 13/E/11 precisa che eventuali errori nell’indicazione del codice tributo RUOL nei modelli F24 non possono essere corretti dagli uffici, in quanto errori che incidono sostanzialmente sull’azione dell’Agenzia.

Comunicazione della compensazione di ruoli scaduti ad Agenzia Entrate Riscossione

L’effettuazione della compensazione tra debito iscritto a ruolo e credito erariale deve essere comunicata ad Agenzia Entrate Riscossione. La comunicazione si rende necessaria in tutti quei casi in cui non viene effettuato il totale pagamento del debito iscritto a ruolo con la compensazione con il modello F24.

Ad esempio, ipotizziamo un debito iscritto a ruolo per € 2.000 che viene interamente compensato con un credito Iva. In questo caso la comunicazione ad Agenzia Riscossione non è necessaria. Al contrario se il debito iscritto a ruolo è di € 2.000 e viene compensato solo per € 600 per restare sotto la soglia dei € 1.500, la compensazione deve essere indicata ad AdE Riscossione. In questo modo l’Agenzia viene messa al corrente del ruolo che si intende compensare. Esiste un apposito modulo per questa comunicazione, che riportiamo anche di seguito:


Nella comunicazione deve essere indicato il ruolo che è stato pagato tramite la compensazione. L’estinzione dei debiti iscritti a ruolo tramite compensazione è ammessa a prescindere dall’importo (superiore o inferiore di € 1.500) e dall’avvenuta scadenza del debito.

La comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere è da ritenersi tuttavia non necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute, ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto, purché col medesimo F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio versando denaro contante.

Sanzioni amministrative

L’inosservanza del blocco alla compensazione di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro è oggetto di sanzione. Infatti, in caso di inosservanza di questa disposizione normativa il contribuente è soggetto a sanzione amministrativa. Nel caso in cui il contribuente proceda comunque alla compensazione in caso di inibizione vi è l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato.


Controllo dei debiti iscritti a ruolo del contribuente

L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito di Agenzia delle Entrate Riscossione al proprio Estratto
conto
, cioè all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

I passaggi da seguire per il controllo online sono:

  1. Accedere al sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
  2. Autenticazione: Effettuare l’accesso tramite SPID, CIE o CNS.
  3. Sezione dedicata: Individuare ed accedere nella sezione “Controlla la tua situazione debitoria“.
  4. Verifica del dettaglio:
    • Visualizza l’elenco delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento.
    • Scarica i documenti correlati (ad esempio cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivo).
MetodoStrumentoTempisticheCosti
OnlineSito AdER, App EquiclickImmediatoGratuito
Sportello fisicoUffici AdERVariabileGratuito
Richiesta scrittaPEC o raccomandata A/RVariabileSpese postali
Rateizzazione (se richiesta)Online o presso uffici AdERFino a 30 giorniGratuito

Consulenza fiscale online

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla disciplina fiscale alle compensazioni esterne con modello F24, contattami! Avrai la possibilità di ricevere la nostra consulenza.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

Note

1 – La Circolare n. 13/E/2011 fa riferimento a tutte le imposte dirette ed indirette, compresa l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti. Rientrano tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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