Diventare biologo. Quali sono gli adempimenti fiscali per avviare l’attività di biologo? Questa breve guida può esserti di aiuto per capire come muoversi e quali adempimenti è necessario effettuare, da un punto di vista fiscale e contributivo per diventare biologo freelance.

Chiunque si accinga ad avviare un’attività libero professionale, come in questo caso l’attività dei biologi professionisti, deve necessariamente conoscere il regime fiscale applicabile a questo tipo di attività, quando la si esercita come freelance.

Il biologo è un professionista che si occupa di realizzare studi, ricerche e analisi a livello molecolare riguardo i diversi organismi viventi. Quando si diventa biologo si hanno diverse mansioni, tra le quali figurano: effettuare test di base attraverso la validazione in vitro, oppure dal vivo di organismi viventi, ma anche redigere rapporti di ricerca e articoli scientifici, oppure brevettare ricerche e risultati conseguiti. Ma come si fa oggi a diventare biologo? In questa guida vedremo quali sono tutti gli adempimenti civilistici fiscali e previdenziali che riguardano l’attività di un biologo professionista.

La biologia è una scienza che studia la vita nelle sue diverse forme e manifestazioni. Il biologo è lo scienziato che si occupa di analizzare la struttura e lo sviluppo degli organismi viventi, dalle molecole alle cellule, dai tessuti agli organi, dagli individui alle popolazioni. Per diventare Biologo professionista occorre prima di tutto seguire un adeguato percorso universitario. Pertanto, è necessario iscriversi a un corso di Laurea in Biologia oppure in Scienze biologiche.

Conseguita la laurea si acquista il titolo di dottore in biologia, ma non si può ancora esercitare la libera professione di biologo. Per poter esercitare la professione occorre essere abilitati, ovvero aver superato un esame di Stato e iscriversi all’Ordine nazionale dei biologi. Tale ordine professionale è suddiviso in due sezioni diverse:

  • Gli iscritti nella sezione A ai quali spetta il titolo professionale di biologo;
  • Gli iscritti nella sezione B ai quali spetta il titolo professionale di biologo junior.

Per l’ammissione all’esame di Stato (iscrizione sezione A) è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

  • Classe 6/S – Biologia;
  • Classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
  • Classe 8/S – Biotecnologie industriali;
  • Classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
  • Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
  • Classe 69/S – Scienze della nutrizione umana.

L’iscrizione all’ordine dei Biologi non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco (articolo 2 della Legge n. 396/1967).

Diventare Biologo: inquadramento giuridico

Per quanto riguarda le attività concretamente svolte, possiamo dire che formano oggetto della professione di Biologo:

  • La classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  • La valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
  • I problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
  • L’identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico;
  • Il controllo e gli studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  • L’identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  • Le analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  • Le analisi ed i controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  • Le funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L’elencazione di cui sopra non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell’albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Diventare Biologo: apertura della partita IVA

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Ordine degli Biologi è necessario, per iniziare ad operare come libero professionista, effettuare l’apertura della partita IVA. Il mio consiglio è quello di affidarti per tutti gli aspetti fiscali, ad un dottore Commercialista, in modo che possa seguirti in tutti gli aspetti e gli adempimenti fiscali. L’aspetto più importante, in questa fase iniziale, riguarda la scelta del regime fiscale migliore per le proprie caratteristiche (vedi di seguito).

La procedura di apertura della partita IVA prevede un documento (il modello AA9/12) che può essere compilato e consegnato all’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo oppure in modalità telematiche attraverso l’ausilio di un commercialista. Si tratta di un modello dove è necessario inserire una serie di informazioni che saranno utili all’Agenzia delle Entrate sia per capire che professione verrà svolta e dove sarà ubicata la sede dell’attività (assieme al luogo di tenuta delle scritture contabili). Meritano un particolare approfondimento la scelta del codice attività e la scelta del regime fiscale da applicare.

Codice attività per i Biologi

Il codice attività, definito dalla classificazione Ateco, è un sistema di codici che identificano unicamente le attività professionali e commerciali che possono essere esercitate. Per la professione di biologo i codice Ateco da utilizzare sono:

CODICE ATTIVITA’ BIOLOGODESCRIZIONE
86.90.29Altre attività paramediche indipendenti nca”
72.19.09Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria”

Tali codici attività riguardano le attività tipiche di uno studio di biologia, ovvero, quelle indicate in precedenza. La scelta del codice attività dipende dall’attività concretamente svolta dal professionista.

Diventare Biologo: il regime fiscale

La scelta del regime fiscale da applicare è fondamentale per ogni professionista che vuole avviare la propria attività. Scegliere un regime fiscale piuttosto che un altro determinerà il tuo carico fiscale annuale, e per questo un’accurata pianificazione fiscale effettuata dal vostro Commercialista ti aiuterà a scegliere il regime che maggiormente si adatta alla tue caratteristiche. Attualmente il regime naturale per tutti i professionisti è quello del c.d. “regime forfettario“.

Regime forfettario

Il regime naturale dei professionisti che operano in forma individuale è il c.d. regime forfettario. Si tratta di un regime di vantaggio  introdotto dalla Legge n. 190/2014, modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 197/2022. Questo regime può essere utilizzato da tutti i professionisti che rientrano nei requisiti di accesso al regime e non verificano cause di esclusione (per approfondire: “Cause di esclusione dal regime forfettario“).

Il regime fiscale forfettario prevede una tassazione forfettaria del reddito professionale derivante dall’attività, da calcolare in percentuale rispetto ai ricavi annui. In pratica, significa che il reddito dell’attività è calcolato in base ad una percentuale da applicare sui ricavi generati (che è del 78%). In pratica nessun costo dell’attività diventa deducibile, ma i costi sono determinati in modo “forfettario” secondo il codice attività adottato. Nel regime forfettario, per i professionisti, i compensi annui non possono superare la soglia di 85.000 annui. Questo significa, ad esempio, che se i compensi annui sono stati di 10.000 euro i costi forfettari sono pari a 2.200 euro, e il reddito imponibile 7.800 euro (78% di 10.000). Su tale reddito deve essere applicata l’imposta sostitutiva del 15%, che per i primi 5 anni di attività, può ridursi sino al 5%. Il regime in commento non prevede l’applicazione dell’IVA e non prevede l’applicazione di ritenute di acconto sui compensi percepiti.

Contabilità semplificata

La contabilità semplificata è un regime fiscale alternativo al forfettario, che prevede l’applicazione dell’IVA e delle ritenute d’acconto in fattura. Il professionista, quindi, deve tenere la contabilità relativa ai costi (pagati) e ai ricavi (incassati) per ogni anno. Trimestralmente dovrà essere liquidata l’IVA derivante dalla differenza tra l’IVA addebitata al cliente e quella accreditata sulle fatture pagate ai fornitori. Si tratta di un regime che prevede la tassazione ad IRPEF del reddito professionale determinato dalla differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, ai sensi del DPR n. 917/86. Per approfondire sulla contabilità semplificata: “Quadro RG: redditi da contabilità semplificata

Diventare Biologo: contributi previdenziali

Oltre alla gestione degli adempimenti fiscali i professionisti iscritti ad un Albo professionale, come i Biologi, sono tenuti all’iscrizione alla propria cassa previdenziale di appartenenza. Per i Biologi la cassa professionale di riferimento è l’ENPAB. L’iscrizione a questa cassa non è obbligatoria, ma nel caso in cui il Biologo non voglia aderirvi è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata dell’Inps (cosa non consigliabile).

Per gli iscritti all’ENPAB è previsto il pagamento di contributi minimi (soggettivo ed integrativo, congiuntamente al contributo maternità) tramite bollettino precompilato M.A.V. elettronico inviato a tutti gli iscritti, almeno un mese prima della scadenza.

I contributi previdenziali sul reddito dell’anno precedente (contributi “a conguaglio“) devono essere versati entro il 30 settembre ed il 30 dicembre . Tale contributo soggettivo è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo.

Pagamenti

L’ENPAB invia agli iscritti il M.A.V. ma l’eventuale  mancata ricezione dello stesso non esonera dal pagamento della contribuzione. Quindi, nel caso in cui, in prossimità delle scadenze, i M.A.V. non siano pervenuti, è possibile:

  • Contattare la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800 24 84 64 e ricevere tramite e-mail copia dei bollettini;
  • Versare direttamente all’Ente tramite conto corrente bancario utilizzando le coordinate presenti sul sito (www.enpab.it/utilita/coordinate-bancarie.html).

Il versamento a rate può essere richiesto dall’iscritto che sia in regola con i pagamenti e con la presentazione della dichiarazione reddituale obbligatoria. Il ritardato pagamento dei contributi comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento. Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente.

Deducibilità dei contributi previdenziali

Ai fini fiscali sono deducibili sia il contributo soggettivo che il contributo di maternità. Per la determinazione dei contributi annui da versare è necessario che ciascun Biologo iscritto effetti la trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d’affari che deve essere inviata esclusivamente tramite la procedura telematica ENPAB On-line entro il 7 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento.

Questo adempimento è propedeutico per il calcolo dell’eventuale conguaglio che deve essere corrisposto in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite un bollettino M.A.V. inviato dalla cassa stessa, con l’indicazione dell’importo dovuto.

Diventare Biologo: emissione della fattura

La prestazione d’opera intellettuale oggetto dell’attività del biologo costituisce un operazione che è esente ai fini IVA. Il DPR n. 633/72 definisce normativamente quando una prestazione d’opera intellettuale si intende eseguita, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo. Al verificarsi di tale evento conseguono una serie di obblighi formali (fatturazione e registrazione contabile), nonché il versamento dell’imposta che diventa esigibile da parte dello Stato.

La fattura è un documento nel quale devono essere identificati i soggetti dell’operazione e l’oggetto della prestazione. L’articolo 21 del DPR n. 633/72 definisce quali sono gli elementi essenziali della fattura:

  • Data e numero progressivo;
  • Denominazione dei soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione;
  • Partita IVA del soggetto committente e del soggetto che esegue l’operazione;
  • Descrizione della natura dell’operazione posta in essere dall’Avvocato;
  • Corrispettivo della prestazione, comprensivo del contributo integrativo alla Cassa di Previdenza Avvocati, che rappresenta una somma imponibile ai fini IVA;
  • Aliquota ed IVA calcolata sull’imponibile.

Come abbiamo detto, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo, rimanendo giuridicamente del tutto irrilevante la conclusione del contratto, l’incarico o la firma del mandato professionale. Quanto al termine entro cui emettere la fattura, questa deve essere emessa entro il giorno in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale la prestazione si considererà effettuata limitatamente al pagamento eseguito.

Disciplina IVA: esenzione delle prestazioni

Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (cioè l’esercizio della medicina, della chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie) sono esenti da IVA (articolo 10, DPR n. 633/1972). Infatti, l’articolo 10, n. 18, del DPR n. 633/1972, dispone che sono esenti IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.

Il decreto ministeriale 17 maggio 2002 ha incluso tra le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona quelle rese dagli esercenti la professione di Biologo. Pertanto, le prestazioni rese da tali soggetti rientrano nell’esenzione IVA. Dal punto di vista operativo, il soggetto che effettua la prestazione deve, in ogni caso, emettere fattura (senza addebito di IVA), indicando nella stessa il titolo di esenzione dall’imposta. In particolare, occorre inserire la dicitura:

Operazione esente IVA – articolo 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972

Sulla fattura originale consegnata al cliente, si dovrà applicare, nell’ipotesi di importo superiore a 77,47 euro, una marca da bollo da 2,00 euro.

Indicazione delle “spese vive” in fattura

L’articolo 15 del DPR n. 633/72 indica i casi di esclusione dalla base imponibile, fra essi di molto frequente applicazione per il professionista avvocato è quello delle somme avute a rimborso per le spese sostenute in nome e per conto del cliente. Si tratta delle spese che comunemente vengono definite “spese vive“, costituite genericamente da spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche. Queste somme, per poter essere considerate escluse dalla base imponibile Iva, devono possedere due requisiti:

  • Devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;
  • Devono essere adeguatamente documentate.

La ritenuta alla fonte

Il meccanismo della ritenuta è disciplinato dall’articolo 25 del DPR n. 600/73. La ritenuta opera secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti: il sostituto d’imposta, ovvero il soggetto che effettua il pagamento relativo a prestazioni di lavoro autonomo, e il sostituito, colui che ha reso la prestazione professionale e che riceve il compenso.

Il sostituto al momento dell’erogazione del compenso deve trattenere una somma pari al 20% della parte imponibile del compenso medesimo, che costituisce acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono indicati dall’articolo 23 comma 1 DPR n. 600/73. In definitiva, il professionista ogni qualvolta effettua una prestazione professionale nei confronti di questi soggetti riceverà un compenso decurtato dell’importo corrispondente alla ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta dovrà poi versare la ritenuta, secondo i tempi e i modi stabiliti dalla Legge.

Consulenza fiscale online

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