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Dichiarazione IMU al 1° luglio 2024

NewsDichiarazione IMU al 1° luglio 2024

La Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) è un documento con cui il contribuente comunica al Comune il possesso di immobili, terreni e fabbricati, ai fini del pagamento dell'imposta. Deve essere presentata entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

La dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) è un documento con cui il contribuente comunica al Comune il possesso di immobili, terreni e fabbricati, ai fini del pagamento dell’imposta. Con maggiore dettaglio:

  • Deve essere presentata, in forma cartacea o telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (Risoluzione MEF 6.11.2020 n. 7/DF). Per il 2024 la scadenza è il 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica);
  • Ha effetto anche per gli anni successivi (art. 1 co. 769 della Legge n. 160/19), se le condizioni non cambiano.

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione?

La dichiarazione IMU (modello IMU/IMPi) secondo quanto prescritto dall’art. 1 co. 769 della Legge n. 160/19 è obbligatoria qualora si siano verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell’imposta dovuta. Se non sono avvenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, non occorre ripresentarla.

mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo IMU che da chi ha iniziato ad esserlo. Nel caso di:

  • Condomini: è l’amministratore a dover presentare la dichiarazione;
  • Immobili in leasing: l’obbligo è in capo al locatario (entro 90 giorni dalla stipula del contratto di leasing) anche se gli immobili sono da costruire o in corso di costruzione;
  • Multiproprietà: è obbligato l’amministratore del condominio o della comunione;
  • Immobili oggetto di misure cautelari o conservative: l’obbligo è in capo al custode o all’amministratore giudiziario se così disposto dal Giudice nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate.

Ulteriori eventi soggetti a comunicazione

Occorre comunque inviare la dichiarazione per tutti quegli immobili soggetti a riduzioni d’imposta, ovvero per quei fabbricati ad alto valore artistico/storico, e per quelli che per diverse ragioni sono dichiarati inutilizzabili perché inagibili e inabitabili. È previsto l’obbligo di invio anche quando la riduzione riguarda i fabbricati di nuova costruzione da destinare alla vendita, quelli per cui il comune ha decretato un taglio dell’aliquota e per alcune tipologie di terreni agricoli e non coltivati.

La dichiarazione IMU deve essere inviata anche nel caso in cui il Comune non disponga dei dati utili ad effettuare il controllo sull’obbligo di pagamento dell’imposta. Ad esempio se l’immobile è stato oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali, oppure di locazione finanziaria. Nel caso in cui, un terreno agricolo si sia trasformato in area fabbricabile, se la stessa area è diventata edificabile dopo la demolizione di un fabbricato, oppure quando l’immobile viene dato al socio di una cooperativa edilizia, temporaneamente, se la proprietà della stessa e divisa.

Inoltre, occorre presentare la dichiarazione, in caso di fabbricati di categoria D in possesso di imprese con contabilizzazione distinta, quando cambia la destinazione da abitazione primaria ad alloggio, e se durante l’anno l’esenzione IMU è stata acquistata o persa. Anche, infine, in caso di immobili occupati abusivamente la dichiarazione deve essere presentata per ottenere l’esenzione.

Come si presenta?

La dichiarazione IMU può essere trasmessa alternativamente in forma cartacea (con consegna a mano al Comune destinatario, oppure invio con raccomandata o a mezzo PEC) o con modalità telematica (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al DM 24 aprile 2024, direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR n. 322/98).

ModalitàVantaggiSvantaggi
OnlineSemplice e veloceRichiede SPID, CIE o CNS
CartaceaNon richiede strumenti digitaliPuò essere più complessa
IntermediariAssistenza di un professionistaCosti aggiuntivi

Ravvedimento omessa dichiarazione IMU

Il contribuente che, pur essendovi tenuto, ha omesso la trasmissione della dichiarazione IMU entro il termine ordinario, può assolvere l’adempimento usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso IMU. Istituto che risulta applicabile anche per l’IMU ex art. 16 del D.Lgs. n. 473/97.

La dichiarazione omessa può essere presentata entro 90 giorni dal termine ordinario previsto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 472/97 (fermo restando, per i tributi locali, l’impossibilità di ravvedersi in caso di avvio di un controllo fiscale). Peraltro, configura un’ipotesi di omessa dichiarazione anche la mancata indicazione di un singolo immobile nella dichiarazione comunque presentata.

Una volta decorsi 90 giorni da detto termine, non pare più possibile avvalersi del ravvedimento, salvo previsioni specifiche nel regolamento comunale (cfr. circ. Min. Economia e finanze 29 aprile 2013 n. 1). 

Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro il predetto termine, non solo presentare la dichiarazione non trasmessa, ma versare altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta e ai correlati interessi.

Sanzione per l’imposta non versata

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, l’art. 1 comma 775 della Legge n. 160/19 prevede l’irrogazione di una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Inoltre, anche per l’IMU si applica l’art. 7 comma 4-bis del D.Lgs. n. 472/97: dunque, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è ridotta della metà, ossia va dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro.

In concreto, se il soggetto passivo, pur avendo omesso la dichiarazione, ha provveduto al versamento dell’IMU, la sanzione ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019 è applicata nel minimo (50 euro). Ai fini del ravvedimento deve pertanto essere versata una sanzione pari a 5 euro (1/10 di 50 euro), ridotta a 3 euro (arrotondamento di 2,50 euro ex art. 1 comma 166 della L. 296/2006) se la dichiarazione è trasmessa entro 30 giorni dal termine ordinario. 

Se, invece, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione IMU, non è stata versata l’imposta dovuta, la sanzione per il ravvedimento è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata; se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è pari al 5% dell’IMU non versata. Per perfezionare il ravvedimento è necessario, in questo caso, versare anche l’IMU dovuta e i relativi interessi (calcolati al tasso legale), operando l’arrotondamento all’unità di euro ex art. 1 comma 166 della L. 296/2006).   

Ravvedimento oltre i 90 giorni

Il ravvedimento per omessa dichiarazione IMU può essere effettuato anche oltre il termine breve di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Questo perché non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa può avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni. Questa l’importante chiarimento è stato effettuato dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef in risposta ad un incontro con la stampa specializzata dello scorso 1 febbraio.

In pratica, siccome nell’ambito dei tributi locali non vi sono disposizioni che individuino come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni, il ravvedimento è possibile anche oltre i 90 giorni. Nella disciplina del ravvedimento, infatti le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge possono riguardare indifferentemente “gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo“. Dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (articolo 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/97), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie del ravvedimento.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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