La deduzione fiscale agisce a monte, riducendo la base imponibile prima del calcolo dell’IRPEF; la detrazione agisce a valle, sottraendo direttamente dall’imposta lorda già calcolata. A parità di importo, il vantaggio fiscale della deduzione dipende dall’aliquota marginale IRPEF applicabile: più alto è il reddito, maggiore è il risparmio ottenuto. La detrazione, invece, garantisce uno sconto fisso sull’imposta — solitamente al 19% — indipendentemente dal livello di reddito
La deduzione fiscale e la detrazione fiscale sono i due principali strumenti con cui l’ordinamento tributario nazionale riduce il carico IRPEF del contribuente, nel modello 730 (ordinario o precompilato).
Agiscono però in momenti diversi del calcolo dell’imposta: la deduzione interviene a monte, sottraendo determinate spese dal reddito complessivo prima che l’aliquota venga applicata; la detrazione interviene a valle, decurtando direttamente l’imposta lorda già calcolata. A parità di importo, il vantaggio fiscale della deduzione dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente: chi rientra nello scaglione al 33% o al 43% ottiene un risparmio maggiore rispetto a chi si trova nel primo scaglione al 23%. La detrazione, invece, garantisce uno sconto fisso sull’imposta, nella maggior parte dei casi al 19%, indipendentemente dal livello di reddito.

Indice degli argomenti
Deduzione fiscale: cos’è e quando viene applicata
La deduzione fiscale è un’agevolazione che riduce il reddito complessivo del contribuente prima del calcolo dell’IRPEF, abbassando di conseguenza la base imponibile su cui si applicano le aliquote progressive.
Il meccanismo è il seguente: dalla somma dei redditi percepiti nell’anno si sottraggono gli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR. Il risultato — il reddito imponibile — è la cifra su cui vengono poi applicate le aliquote IRPEF per scaglioni.
Il risparmio fiscale effettivo dipende dallo scaglione di reddito in cui ricade il contribuente. Con gli scaglioni IRPEF 2026, 23% fino a €28.000, 33% da €28.001 a €50.000, 43% oltre €50.000, chi ha un reddito imponibile nel secondo o terzo scaglione ottiene un beneficio proporzionalmente maggiore rispetto a chi si trova nel primo.
Esempio pratico: un contribuente con reddito complessivo di €40.000 che deduce €2.000 di contributi previdenziali volontari riduce il proprio imponibile a €38.000. Il risparmio IRPEF effettivo è di €660 (€2.000 × 33%), non di €380 come sarebbe con una detrazione al 19%.
Quali sono gli oneri deducibili
Gli oneri deducibili sono tassativamente elencati dall’art. 10 del TUIR. Tra i più comuni nella dichiarazione dei redditi:
- Contributi previdenziali obbligatori (INPS, casse professionali): deducibili integralmente, senza limite massimo
- Previdenza complementare e fondi pensione: deducibili fino a €5.300 annui (limite aggiornato dalla L. 199/2025)
- Assegno periodico corrisposto all’ex coniuge: deducibile integralmente, escluse le quote per il mantenimento dei figli
- Contributi per collaboratori domestici (colf, badanti): deducibili fino a €1.549,37 annui
- Erogazioni a istituzioni religiose: deducibili fino a €1.032,91 annui
- Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità: deducibili integralmente
Detrazione fiscale: cos’è e come funziona
La detrazione fiscale è un’agevolazione che si applica direttamente sull’imposta lorda già calcolata, riducendo l’IRPEF dovuta di una percentuale predeterminata dalla legge in base alla natura della spesa sostenuta.
A differenza della deduzione, la detrazione non modifica il reddito imponibile: agisce dopo che l’imposta lorda è stata determinata applicando gli scaglioni IRPEF. Il contribuente sottrae dall’IRPEF lorda la percentuale di detrazione spettante, ottenendo l’imposta netta da versare.
L’aliquota di detrazione più comune è il 19%, applicabile alla maggior parte delle spese personali previste dall’art. 15 del TUIR. Esistono tuttavia aliquote diverse per alcune categorie di spesa: 26% per le erogazioni liberali ai partiti politici, 30% per le donazioni a ONLUS ed enti del Terzo Settore, 35% per le organizzazioni di volontariato.
Esempio pratico: un contribuente con IRPEF lorda di €8.000 che sostiene €1.500 di spese sanitarie (al netto della franchigia di €129) ottiene una detrazione di €260,49 (€1.371 × 19%), che si sottraggono direttamente dall’imposta dovuta.
Un limite strutturale da conoscere: l’incapienza fiscale. La detrazione non può eccedere l’imposta lorda dovuta. Chi ha un’IRPEF lorda molto bassa — o pari a zero — non riesce a sfruttare l’intera detrazione spettante e perde la parte eccedente, salvo eccezioni previste dalla legge (come alcune detrazioni per affitto e per figli a carico). Per approfondire leggi anche il nostro articolo sulla no tax area fiscale.
La franchigia fiscale: cos’è e come si applica
La franchigia è una soglia al di sotto della quale la spesa non genera alcun beneficio fiscale: la detrazione si calcola solo sull’importo che eccede tale soglia. Non va confusa con il limite massimo di spesa agevolabile, che rappresenta invece il tetto oltre il quale la detrazione non si applica.
Le due franchigie più rilevanti nella dichiarazione dei redditi sono:
- Spese sanitarie: franchigia di €129. Su una spesa di €500, la base detraibile è €371 (€500 − €129), con una detrazione al 19% pari a €70,49
- Spese veterinarie: franchigia di €129, con un limite massimo agevolabile di €550
Quali sono le spese detraibili nel 730/2026
Le spese detraibili sono elencate principalmente dall’art. 15 del TUIR. La tabella seguente riepiloga le categorie più rilevanti con aliquota e limiti aggiornati al 2026.
| Tipologia di spesa | Aliquota | Limite massimo | Franchigia | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|
| Spese sanitarie e disabilità | ||||
| Spese sanitarie generali | 19% | Nessuno | €129 | Art. 15 co.1 lett.c) TUIR |
| Spese sanitarie per persone con disabilità | 19% | Nessuno | — | Art. 15 co.1 lett.c) TUIR |
| Spese veterinarie | 19% | €550 | €129 | Art. 15 co.1 lett.c-bis) TUIR |
| Abitazione | ||||
| Interessi passivi mutuo prima casa | 19% | €4.000 | — | Art. 15 co.1 lett.b) TUIR |
| Bonus ristrutturazione | 50% | €96.000 (10 rate) | — | Art. 16-bis TUIR |
| Ecobonus riqualificazione energetica | 65% | €100.000 (10 rate) | — | Art. 14 D.L. 63/2013 |
| Sismabonus (riduzione 1 classe di rischio) | 80% | €96.000 (5 rate) | — | Art. 16 co.1-bis D.L. 63/2013 |
| Istruzione e famiglia | ||||
| Spese scolastiche (infanzia, primaria, secondaria) | 19% | €800 per figlio | — | Art. 15 co.1 lett.e-bis) TUIR |
| Spese universitarie | 19% | Variabile per ateneo | — | Art. 15 co.1 lett.e) TUIR |
| Asilo nido | 19% | €632 per figlio | — | Art. 15 co.1 lett.e-ter) TUIR |
| Attività sportive ragazzi (5–18 anni) | 19% | €210 per figlio | — | Art. 15 co.1 lett.i-quinquies) TUIR |
| Trasporti e altri oneri | ||||
| Abbonamento trasporti pubblici | 19% | €250 | — | Art. 15 co.1 lett.i-decies) TUIR |
| Spese funebri | 19% | €1.550 | — | Art. 15 co.1 lett.d) TUIR |
| Premi assicurazione vita e infortuni | 19% | €530 | — | Art. 15 co.1 lett.f) TUIR |
| Erogazioni liberali | ||||
| Donazioni a ONLUS / Enti del Terzo Settore | 30% | €30.000 | — | Art. 83 D.Lgs. 117/2017 |
| Donazioni a Organizzazioni di Volontariato | 35% | €30.000 | — | Art. 83 D.Lgs. 117/2017 |
| Erogazioni liberali a partiti politici | 26% | €30.000 | — | Art. 11 L. 13/2014 |
Aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Aprile 2026.
Per i bonus edilizi il limite indicato è riferito alla spesa complessiva agevolabile; la detrazione è fruita in quote annuali uguali per il numero di rate indicato.
Le detrazioni al 19% sono soggette a limitazioni progressive per redditi superiori a €75.000 (L. 207/2024), con esclusione delle spese sanitarie e degli interessi sul mutuo prima casa.
Per redditi superiori a €200.000 è previsto un ulteriore taglio fisso di €440 sulle detrazioni al 19%, con esclusione delle spese sanitarie (L. 199/2025).
Fonte: Art. 10, 11, 15 TUIR — D.Lgs. 117/2017 — D.L. 63/2013 — L. 207/2024 — L. 199/2025 · Fiscomania.com
Detrazioni fiscali e limiti di reddito: le novità 2025-2026
Dal 2025 il diritto alle detrazioni fiscali non è più uniforme per tutti i contribuenti: due interventi normativi successivi hanno introdotto limitazioni progressive che riducono o azzerano il beneficio al crescere del reddito complessivo.
Si tratta di una delle modifiche strutturalmente più rilevanti degli ultimi anni per chi presenta il modello 730, perché incide non sulla misura delle singole detrazioni ma sulla loro fruibilità complessiva.
La soglia di € 75.000: il tetto alle detrazioni (L. 207/2024)
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un limite all’ammontare complessivo delle detrazioni al 19% per i contribuenti con reddito superiore a €75.000. Il tetto non si applica singola spesa per spesa, ma sul totale degli oneri detraibili considerati congiuntamente.
Fanno eccezione — e restano quindi detraibili in misura piena indipendentemente dal reddito — le spese sanitarie e gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa.
Il calcolo del limite massimo detraibile tiene conto del numero di figli fiscalmente a carico: più figli si hanno, più alto è il tetto. Per i contribuenti con reddito tra €75.000 e €100.000 il limite base è €14.000, che si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al superamento di €240.000. La soglia base si moltiplica per un coefficiente che varia da 0,5 (nessun figlio a carico) a 1 (tre o più figli a carico).
La soglia di € 200.000: il taglio fisso (L. 199/2025)
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un ulteriore intervento per i redditi più elevati: i contribuenti con reddito complessivo superiore a €200.000 subiscono una riduzione fissa di €440 sull’ammontare complessivo delle detrazioni al 19%. Anche in questo caso le spese sanitarie sono esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione della norma.
Il taglio di €440 corrisponde esattamente al risparmio massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione dal 35% al 33%, introdotta dalla stessa legge: per i redditi sopra €200.000 il beneficio dello scaglione ridotto viene quindi neutralizzato.
Quadro riepilogativo delle limitazioni
| Fascia di reddito | Limitazione applicabile | Eccezioni |
|---|---|---|
| Fino a €75.000 | Nessuna | — |
| Da €75.001 a €240.000 | Tetto progressivo sul totale detrazioni 19% (L. 207/2024) | Spese sanitarie, interessi mutuo prima casa |
| Oltre €200.000 | Taglio fisso €440 sulle detrazioni 19% (L. 199/2025) | Spese sanitarie |
| Oltre €240.000 | Detrazioni 19% azzerate (L. 207/2024) | Spese sanitarie, interessi mutuo prima casa |
Simulatore deduzione detrazione fiscale
Base agevolabile
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Risparmio fiscale
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Meccanismo
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Tracciabilità dei pagamenti: quando è obbligatoria
Dal 2020 il pagamento tracciabile è condizione necessaria per accedere alle detrazioni fiscali al 19% previste dall’art. 15 del TUIR. In assenza di prova della tracciabilità, la detrazione non spetta, indipendentemente dalla natura della spesa sostenuta.
Per pagamento tracciabile si intende qualsiasi strumento diverso dal contante: bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, assegno, MAV, PagoPA e qualsiasi altro sistema che consenta la tracciabilità della transazione.
L’obbligo di tracciabilità non è tuttavia assoluto. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate sono esplicitamente esclusi dall’obbligo:
- Acquisto di medicinali e dispositivi medici: detraibili anche se pagati in contanti, purché documentati da scontrino parlante con indicazione del codice fiscale del contribuente
- Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale: detraibili indipendentemente dal metodo di pagamento
Per tutte le altre spese sanitarie sostenute presso professionisti o strutture private non accreditate SSN, la tracciabilità è invece obbligatoria.
Documenti da conservare per il 730
La prova della detrazione si costruisce su due elementi distinti: il documento che attesta la natura della spesa e quello che attesta la modalità di pagamento. Entrambi devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, termine ordinario di decadenza per l’accertamento fiscale.
I documenti da conservare per categoria di spesa:
- Spese sanitarie: fattura o scontrino parlante con codice fiscale + ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta POS, bonifico). Per farmaci da banco: scontrino parlante è sufficiente anche per pagamenti in contanti
- Interessi mutuo: certificazione annuale della banca con indicazione degli interessi passivi pagati nell’anno
- Spese scolastiche e universitarie: ricevuta di pagamento della retta o delle tasse universitarie + prova del pagamento tracciabile
- Bonus edilizi: fatture dei lavori + bonifico parlante con causale specifica, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’impresa esecutrice
- Erogazioni liberali: ricevuta dell’ente beneficiario + prova del pagamento tracciabile. Per donazioni a ONLUS ed ETS: estratto conto o ricevuta bancaria
- Contributi previdenziali volontari e fondo pensione: certificazione rilasciata dall’ente previdenziale o dal fondo pensione, già precompilata nella CU.
Domande frequenti
Non sempre. L’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate SSN, restano detraibili anche con pagamento in contanti. Per tutte le altre spese il pagamento tracciabile è condizione necessaria.
È la soglia minima di spesa al di sotto della quale non matura alcuna agevolazione. La detrazione si calcola solo sull’importo eccedente. Le franchigie più comuni riguardano le spese sanitarie (€129) e le spese veterinarie (€129).
Parzialmente. I bonus edilizi sono soggetti alle limitazioni per redditi elevati, ma si distinguono per la ripartizione in più rate annuali (10 rate per ristrutturazione ed ecobonus, 5 per il sismabonus) e per aliquote significativamente più alte rispetto al 19% ordinario.