L’opzione per il regime fiscale introdotto dall’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) rappresenta una soluzione fiscale vantaggiosa per i cosiddetti “neo-residenti” in Italia. Il regime, come abbiamo avuto modo di analizzare prevede, a determinate condizioni, la possibilità di pagare un’imposta fissa di € 200.000, che copre i redditi di fonte estera percepiti dal contribuente.
Tuttavia, su alcuni aspetti dell’applicazione di questo regime, come il monitoraggio fiscale e le imposte IVIE e IVAFE, sono emerse divergenze interpretative tra il testo della norma e il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 2017. Queste divergenze potrebbero dare adito a possibili contenziosi fiscali, con importanti implicazioni per i contribuenti che desiderano beneficiare di questo regime agevolativo.
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La normativa sui Neo Residenti e gli esoneri dal monitoraggio fiscale
L’articolo 24-bis del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 152 Legge n. 232/16), ha stabilito un regime fiscale agevolato per i residenti non abituali, vale a dire individui che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia senza avere risieduto nel Paese nei nove anni precedenti (negli ultimi dieci). Questo regime consente di beneficiare di un’imposta sostitutiva fissa di € 200.000 euro1 sui redditi esteri, offrendo altresì una serie di esenzioni e semplificazioni amministrative tra cui:
- L’esonero dalla presentazione del Quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività estere.
- L’esonero dall’applicazione delle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero.
L’introduzione di questo regime fiscale di vantaggio ha come obiettivo di attrarre capitali e individui ad alto reddito in Italia, facilitando il trasferimento della residenza e semplificando notevolmente gli obblighi fiscali connessi alle attività estere.
Circolare n. 17/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate
Il co. 153 del co. 1 della citata disposizione esonera tali contribuenti, ed i loro familiari dal monitoraggio delle attività estere, indicando:
Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione restrittiva di alcune disposizioni dell’articolo 24-bis del TUIR, come evidenziato nella Circolare n. 17/E del 2017, punto 5.2. In particolare, secondo l’Agenzia, mentre l’opzione per il regime speciale esonera dal monitoraggio fiscale le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, le partecipazioni qualificate dovrebbero comunque essere indicate nel quadro RW a fini di monitoraggio fiscale.
Questa posizione dell’Agenzia delle Entrate sembra in contrasto con il testo dell’articolo 24-bis, il quale non introduce esplicitamente alcuna eccezione riguardante le partecipazioni qualificate. L’esonero dall’obbligo di monitoraggio è infatti riferito genericamente a tutte le attività estere senza distinzione alcuna. Questa discrepanza ha generato incertezza tra i contribuenti e potrebbe comportare un rischio di contenzioso per coloro che intendono seguire l’interpretazione più favorevole della norma.
La posizione contraddittoria dell’Agenzia delle Entrate
Nel punto 5.2 della Circolare n. 17/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate specifica che le partecipazioni qualificate detenute all’estero da soggetti che hanno optato per il regime previsto dall’articolo 24-bis dovrebbero comunque essere soggette al monitoraggio fiscale tramite il quadro RW. Tale monitoraggio dovrebbe riguardare il quinquennio di osservazione per le partecipazioni qualificate. Infatti, l’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (ex art. 67, co. 1, lett. c) del TUIR), realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, co. 3 del TUIR.
Secondo la posizione dell’Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente richiedente l’agevolazione è tenuto, comunque, a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale di partecipazioni societarie detenute oltre la soglia per essere considerate come qualificate. In particolare, si tratta delle quote di partecipazione in società estere che soddisfano i seguenti requisiti:
- Incorporano una quota maggiore al 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o del capitale, nel caso di società quotate;
- Incorporano una quota maggiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 25% del patrimonio o del capitale, nel caso di società non quotate;
- Superano il 25% del patrimonio, nel caso di società di persone.
Questa indicazione ha suscitato perplessità tra molti operatori del settore, considerando che l’articolo 24-bis del TUIR non introduce limitazioni di questo tipo.
Possibili scenari di contenzioso
Nella normativa, l’esonero dall’obbligo di dichiarare le attività detenute all’estero viene descritto in termini molto ampi, senza menzionare eccezioni specifiche per le partecipazioni qualificate o altre categorie particolari di attività finanziarie. Questo esonero è uno degli aspetti principali che rende il regime particolarmente attrattivo per individui con importanti patrimoni all’estero, che potrebbero altrimenti essere soggetti a significative imposte patrimoniali.
La discrepanza tra quanto riportato nella norma e quanto suggerito dalla Circolare potrebbe essere fonte di rilevanti controversie fiscali. L’obbligo di dichiarare le partecipazioni qualificate potrebbe essere considerato non conforme alla normativa primaria, portando a ricorsi e controversie giudiziarie da parte dei contribuenti interessati.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i profili sanzionatori: in caso di mancata compilazione del quadro RW per le partecipazioni qualificate, il contribuente potrebbe essere soggetto a sanzioni amministrative significative. Tuttavia, in un eventuale contenzioso, si potrebbe sostenere che la posizione del contribuente è conforme alla norma primaria, e che la Circolare dell’Agenzia non ha forza di legge.
Conclusioni
L’opzione per il regime agevolato introdotto dall’articolo 24-bis del TUIR è indubbiamente uno strumento di grande interesse per attrarre in Italia soggetti con elevata capacità contributiva. Tuttavia, la divergenza interpretativa tra il testo normativo e la posizione dell’Agenzia delle Entrate sulla necessità di monitorare le partecipazioni qualificate nel quadro RW introduce elementi di incertezza e possibili contenziosi.
Per i contribuenti che intendono optare per questo regime, è fondamentale comprendere le implicazioni delle diverse interpretazioni e, se necessario, valutare la possibilità di richiedere una consulenza fiscale personalizzata per minimizzare i rischi di contenzioso e garantire una corretta applicazione delle norme vigenti.
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Domande frequenti
Il co. 153 dell’art. 1 della Legge n. 232/16 prevede un esonero generale dal monitoraggio fiscale per i Neo Residenti (ex art. 24-bis del TUIR). Tuttavia, secondo la Circolare 17/E del 2017, le partecipazioni qualificate dovrebbero essere comunque monitorate, creando una possibile divergenza interpretativa.
Il regime consente di applicare un’imposta sostitutiva di 200.000 euro sui redditi prodotti all’estero, oltre all’esonero dal monitoraggio fiscale e dalle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE per le attività estere.
Sì, esiste un potenziale rischio di contenzioso dovuto alla divergenza interpretativa tra la normativa primaria e la posizione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare per quanto riguarda le partecipazioni qualificate da dichiarare nel quadro RW.
Note
1 – L’art. 2 del D.L. n. 113/24 è intervenuto sull’art. 24-bis co. 2 del TUIR aumentando da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva da applicare per ciascun periodo di imposta. La modifica si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 c.c. successivamente al 10.8.2024 (data di entrata in vigore del decreto).