La circolare n. 12 di ieri, 7 maggio 2024 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito dei chiarimenti circa i controlli sulle persone fisiche in entrata o in uscita dal territorio nazionale e Ue, che portano con sé denaro contante. Le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” hanno istituito un sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che portano con sé denaro di importo pari o superiore ai 10.000 euro.
In modo particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg (UE) 2018/1672) sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.
In caso di omissione della presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa prescinde dagli eventuali illeciti e attività criminose e dalle relative pene, che possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia dei 10.000 euro.
Presentazione unico modello di dichiarazione valutaria
La circolare chiarisce che, ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a 10.000 euro), nonostante la mancata coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differente per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli extra UE. Pertanto, la circolare fornisce alcuni dubbi interpretativi sollevati da alcune strutture territoriali, quali:
- Definizione di denaro contante;
- Oro da investimento;
- Frazionamento elusivo;
- Trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
- Soggetti minorenni;
- Termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
- Gestione delle somme sequestrate.
Definizione di denaro contante
Per quanto riguarda il denaro contante, la Circolare individua le tipologie di trasferimenti che rientrano in tale definizione sia per quanto riguarda la normativa nazionale che dell’UE. In particolare, per le operazioni in entrata/uscita dalla UE la definizione riportata all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2018/1672, è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale.
Secondo quanto disposto dalla normativa interna, relativa al trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri dell’Unione, in base all’articolo 1, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 195/2008, invece, rientrano nella definizione di “denaro contante” esclusivamente:
- Banconote e le monete metalliche in corso legale;
- Strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore come traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
Oro
L’oro da investimento e le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione) non sono, attualmente, soggetti all’obbligo di dichiarazione.
Per quanto riguarda le movimentazioni intra ed extra Ue dell’oro i riferimenti sono la legge n. 7/2000 e il provvedimento del 14 luglio 2000 dell’Uic (ora Uif, Unità di informazione finanziaria), che prevedono l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro e i trasferimenti da e verso l’estero del prezioso metallo di valore pari o superiore a 12.500 euro.
Frazionamento elusivo (smurfing)
Con riferimento al frazionamento elusivo ossia allo smurfing la circolare differenzia due diverse tipologie elusive degli obblighi dichiarativi valutari:
- Frazionamento della somma, complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo per importi inferiori a 10.000 euro;
- Ripartizione dell’importo tra due o più componenti dello stesso gruppo, ad esempio, familiari.
Entrambe le condotte deve essere applicato il principio evidenziato più volte dalla giurisprudenza di merito, per cui l’unicità dell’operazione è riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato ad evidente scopo elusivo della norma. Quindi, considerato che la finalità della norma è quella di contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario attraverso il monitoraggio e la sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, chiarisce la circolare, appare coerente avere riguardo all’operazione di movimentazione di contanti in sé e per sé senza che, ad esempio, il momentaneo affidamento di parte del denaro ad accompagnatori possa eludere la sua applicazione.
Trasferimento denaro per se stessi e per conto di accompagnatori
La Circolare chiarisce anche l’ipotesi del trasporto del denaro contante da parte di una persona per un importo uguale o superiore alla soglia stabilita, non solo per sé stessa, ma anche per conto di chi l’accompagna. L’Agenzia richiama la definizione di “portatore” riportata dal regolamento Ue, chiarendo che in tal caso il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.
In caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio e/o mezzo di trasporto di denaro contante di importo uguale o superiore alla somma di 10.000 euro, il funzionario procede all’accertamento della violazione, a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.
Termini per la contestazione negli accertamenti ex post
In virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 4 del D.lgs. n. 195/2008 all’art. 29
del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, l’atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie
punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all’interessato, quando la consegna immediata non è possibile, l’atto di contestazione deve essere notificato
secondo quanto previsto dall’art. 14 della L. n. 689/1981.
Il denaro sequestrato confluisce nel Fondo unico di giustizia. Terminato il procedimento sanzionatorio, la somma è restituita all’avente diritto che ne fa richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro, con esclusione della parte utilizzata per il pagamento delle sanzioni irrogate.
L’Agenzia chiarisce che con l’adozione del provvedimento di sequestro il denaro deve ritenersi da subito vincolato per il successivo versamento al Fondo unico di giustizia e, quindi, non nella disponibilità dell’Ufficio delle dogane che lo ha disposto il sequestro.