I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui residenti italiani che hanno percepito redditi da lavoro dipendente all’estero si stanno intensificando grazie allo scambio automatico di informazioni. La criticità principale riguarda la prova della definitività delle imposte estere: serve documentazione specifica rilasciata dalle autorità fiscali estere, non solo il certificato del datore di lavoro.
Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui residenti italiani con redditi da lavoro dipendente estero, anche per importi non elevati. La fonte? Lo scambio automatico di informazioni tra Stati. Il problema? Molti contribuenti credono erroneamente che la ritenuta subita all’estero esaurisca l’imposizione, omettendo la dichiarazione italiana. Il risultato? Contestazioni standardizzate senza riconoscimento del credito d’imposta. In questo articolo ti spiego come funziona l’attività accertativa, quali documenti servono per dimostrare la definitività delle imposte estere, e come gestire efficacemente il contraddittorio.

Indice degli argomenti
- Perché l’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sui redditi da lavoro estero
- Come si muove l’Agenzia delle Entrate: l’approccio standardizzato
- La definitività delle imposte estere: Circolare n. 9/E/2015
- Il problema pratico: quando manca la ricevuta di versamento
- La soluzione: il certificato fiscale dell’autorità estera
- L’accertamento con adesione: come comportarsi nel contraddittorio
- Tabella comparativa: documentazione per dimostrare definitività
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Perché l’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sui redditi da lavoro estero
L’Agenzia delle Entrate sta moltiplicando i controlli sui residenti italiani che hanno svolto attività di lavoro dipendente all’estero grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati. Anche piccoli importi emergono dalle comunicazioni estere. Il problema più comune è l’omessa dichiarazione italiana nell’erroneo presupposto che la ritenuta estera esaurisca completamente l’imposizione dovuta.
Come abbiamo avuto modo di vedere anche direttamente, dai contatti ricevuti, questa attività si è intensificata particolarmente negli ultimi mesi. Non parliamo solo di grandi evasori o importi milionari: l’Agenzia controlla anche piccole somme emerse dalle comunicazioni degli Stati esteri.
Lo scambio automatico di informazioni (CRS): come funziona
Dal 2017, con l’implementazione del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2011/16/UE (DAC), l’Italia riceve automaticamente dalle amministrazioni fiscali estere i dati relativi a:
- Redditi da lavoro dipendente estero percepiti da residenti italiani.
- Pensioni di fonte estera.
- Altri redditi comunicati dagli Stati esteri.
Questi dati vengono incrociati automaticamente con le dichiarazioni dei redditi presentate in Italia. Quando emerge un’anomalia, un reddito comunicato dall’estero ma non dichiarato in Italia, scatta il controllo.
La particolarità di questi controlli è che non servono più indagini complesse. L’informazione arriva direttamente dallo Stato estero, già validata e pronta per essere utilizzata dall’Agenzia.
L’errore più comune: credere che la ritenuta estera esaurisca la tassazione
Il principio fiscale italiano è chiaro: i residenti fiscali in Italia sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti (art. 3, comma 1, del TUIR). Questo è il principio della “worldwide taxation”.
Molti contribuenti commettono questo errore di ragionamento:
- “Ho lavorato tre mesi in Germania“
- “Il datore di lavoro tedesco mi ha trattenuto le imposte tedesche in busta paga“
- “Quindi sono a posto, non devo fare nulla in Italia“
Questo ragionamento è sbagliato. Se mantieni la residenza fiscale in Italia, devi dichiarare quel reddito anche in Italia. Certo, potrai scomputare le imposte pagate in Germania attraverso il credito d’imposta per imposte estere (art. 165 del TUIR), ma devi comunque presentare la dichiarazione.
Il caso tipico: piccoli importi emersi dalle comunicazioni degli Stati esteri
Il caso classico che vedo nella mia attività professionale:
- Mario, residente a Firenze, lavora come consulente IT
- Nel 2024 ha svolto un progetto di due mesi in Svizzera per un’azienda locale
- Compenso: € 15.000 lordi
- Ritenuta svizzera applicata: circa € 2.000
- Mario non ha presentato dichiarazione in Italia per questo reddito
Nel 2025/2026, l’Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione dalla Svizzera. Incrocia i dati. Non trova traccia di quel reddito nella dichiarazione di Mario. Risultato? Invio di una comunicazione di anomalia o schema di atto, nei casi più strutturati, direttamente un invito a comparire per accertamento con adesione.
Come si muove l’Agenzia delle Entrate: l’approccio standardizzato
L’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate in questi casi segue un percorso standardizzato: in mancanza di una dichiarazione italiana tempestiva che indichi il tax credit per imposte estere, le somme comunicate dallo Stato estero vengono assunte integralmente come redditi imponibili e contestate senza riconoscimento del credito d’imposta.
Questo approccio si basa su una logica precisa: se non hai dichiarato il reddito e non hai richiesto il credito d’imposta nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge, l’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione secondo le regole ordinarie.
La contestazione senza riconoscimento del credito d’imposta
Il punto critico è questo: l’art. 165, comma 8, del TUIR stabilisce che in caso di omessa dichiarazione dei redditi esteri, il contribuente perde il diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
La norma è chiara: il credito spetta solo se il reddito è stato regolarmente dichiarato e le imposte estere sono state indicate nella dichiarazione nei tempi previsti.
Quindi, nel caso di Mario dell’esempio precedente:
- Reddito estero da dichiarare: € 15.000
- Imposte italiane dovute: calcolate su € 15.000 con aliquote IRPEF progressive
- Imposte estere pagate: € 2.000
- Credito d’imposta riconosciuto: € 0 (perché omessa dichiarazione)
Il risultato è una doppia imposizione di fatto: paghi in Svizzera € 2.000 e poi paghi anche in Italia senza poter recuperare nulla.
Quali somme vengono contestate (non solo redditi, anche rimborsi spese)
Attenzione: l’Agenzia delle Entrate, quando riceve le comunicazioni dallo Stato estero, spesso non distingue tra:
- Retribuzione vera e propria (imponibile)
- Rimborsi spese (eventualmente esenti)
- Indennità di trasferta (con regole particolari)
- Benefit (da valutare caso per caso)
Il dato che arriva dall’estero è tipicamente un importo lordo complessivo erogato al lavoratore. L’Agenzia, in mancanza di dichiarazione, assume tutto come imponibile.
Questo significa che, nei casi peggiori, ti ritrovi contestato un imponibile superiore alla tua effettiva retribuzione, perché include somme che in realtà non sono reddito da lavoro dipendente.
Dall’invito a comparire all’accertamento con adesione
Il percorso tipico che vediamo adottare è il seguente:
- Comunicazione di anomalia o invito a comparire: L’Agenzia ti invia una lettera che evidenzia l’anomalia rilevata. Ti invita a fornire chiarimenti o a presentarti per avviare la procedura di accertamento con adesione (art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997).
- Contraddittorio con l’ufficio: Ti presenti (personalmente o tramite professionista abilitato) all’appuntamento. Qui esponi la tua situazione e fornisci la documentazione.
- Determinazione del reddito e del credito d’imposta: L’ufficio, in sede di adesione, può riconoscere:
- Il corretto importo del reddito (escludendo rimborsi spese non imponibili);
- Le imposte estere pagate a titolo definitivo (se adeguatamente documentate).
- Definizione con sanzioni ridotte: Se si raggiunge l’accordo, paghi le maggiori imposte dovute con sanzioni ridotte a 1/6 del minimo (art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997), quindi molto inferiori rispetto all’accertamento ordinario.
Il vantaggio dell’accertamento con adesione è evidente: puoi recuperare il credito d’imposta per le imposte estere, anche se non hai presentato tempestivamente la dichiarazione. Lo dice espressamente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 9725/2021): in presenza di Convenzione contro le doppie imposizioni, il principio convenzionale di evitare la doppia tassazione prevale sulla norma interna che nega il credito in caso di omessa dichiarazione.
La definitività delle imposte estere: Circolare n. 9/E/2015
Per ottenere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero è necessario dimostrare che tali imposte sono state versate “a titolo definitivo“, cioè che non sono più suscettibili di rimborso o modifica a favore del contribuente. La Circolare n. 9/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate elenca specificamente quali documenti il contribuente deve conservare per provare questa definitività.
Qui si gioca la partita vera del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.
Cosa significa “imposta pagata a titolo definitivo“
La Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, paragrafo 2.4, chiarisce che per “definitività” si intende “irripetibilità” dell’imposta. In pratica:
- È definitiva l’imposta che è stata versata e che non può più essere rimborsata.
- Non è definitiva l’imposta versata in acconto o provvisoriamente.
- Non è definitiva l’imposta per la quale è ancora possibile chiedere rimborso.
Il momento in cui l’imposta diventa definitiva è quello del pagamento effettivo, a condizione che tale pagamento non sia più modificabile a favore del contribuente.
Per i lavoratori dipendenti, questo significa che:
- Le ritenute mensili sulle buste paga non sono ancora definitive di per sé
- L’imposta diventa definitiva quando, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero (se prevista), emerge che non ci sono rimborsi spettanti
I documenti da conservare secondo l’Agenzia delle Entrate
La Circolare 9/E/2015 è molto precisa su questo punto. Il contribuente deve conservare:
1. Prospetto riepilogativo. Un prospetto con:
- Ammontare dei redditi prodotti all’estero.
- Imposte pagate in via definitiva.
- Misura del credito d’imposta spettante.
2. Copia della dichiarazione estera. Se nello Stato estero è previsto l’obbligo dichiarativo, occorre la copia della dichiarazione presentata.
3. Ricevuta di versamento delle imposte estere. Le quietanze dei versamenti effettuati all’autorità fiscale estera.
4. Certificazione del soggetto erogatore. Il certificato rilasciato dal datore di lavoro che attesta le somme erogate e le ritenute operate.
5. Eventuale richiesta di rimborso. Se hai richiesto rimborsi all’estero per le imposte pagate, devi documentare anche questa richiesta.
In assenza di dichiarazione estera obbligatoria e di richieste di rimborso, è possibile utilizzare, con i necessari distinguo, una dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta:
- L’assenza dell’obbligo dichiarativo nello Stato estero.
- Di non aver richiesto, né di voler richiedere in futuro, rimborsi all’estero.
Il problema pratico: quando manca la ricevuta di versamento
La criticità maggiore nella gestione di questi accertamenti riguarda la “ricevuta di versamento” per i lavoratori dipendenti che hanno subito ritenute alla fonte. Il dipendente non dispone delle quietanze dei versamenti effettuati dal datore di lavoro all’erario estero, e la certificazione annuale del datore non è considerata sufficiente, da sola, a dimostrare la definitività dell’imposta.
Questo è il punto dove si incaglia la maggior parte delle pratiche di accertamento con adesione che vediamo. La situazione del lavoratore dipendente è molto diversa da quella di un lavoratore autonomo o di un’impresa. Il dipendente non vede mai le quietanze di versamento.
Questo meccanismo è identico a quello italiano: anche in Italia, quando il tuo datore di lavoro versa le ritenute IRPEF all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24, tu non ricevi copia di quel versamento. Ricevi solo la Certificazione Unica (CU) a fine anno.
Il problema è che, mentre in Italia l’Agenzia delle Entrate ha già tutti i dati dei versamenti effettuati dai sostituti d’imposta, per i versamenti esteri non ha questa informazione diretta e quindi chiede al contribuente di fornire la prova.
Perché la certificazione del datore di lavoro non basta (da sola)
Quando presenti all’Agenzia delle Entrate solo il certificato rilasciato dal datore di lavoro estero (l’equivalente della nostra CU), l’ufficio solleva obiezioni:
Obiezione n. 1: “Questo documento attesta cosa ti hanno erogato e cosa ti hanno trattenuto, ma non prova che abbiano effettivamente versato le imposte all’erario“
Tecnicamente è vero: il certificato del datore di lavoro è un documento unilaterale, emesso dal soggetto che ha un interesse nella vicenda. Non è una prova terza, imparziale.
Obiezione n. 2: “Come facciamo a sapere che queste imposte sono definitive e non provvisorie o rimborsabili?“
Anche questa obiezione ha una sua logica. In alcuni Stati, le ritenute mensili sono acconto, e solo dopo la dichiarazione annuale si determina l’imposta definitiva (con eventuali rimborsi o versamenti integrativi).
Obiezione n. 3: “Il certificato potrebbe riferirsi a un periodo diverso da quello contestato“
Questa è la criticità della datazione, che vediamo nel prossimo paragrafo.
La criticità della datazione: anno rilascio vs anno erogazione reddito
Problema molto frequente nella mia esperienza: il certificato del datore di lavoro estero viene rilasciato nell’anno successivo rispetto a quello in cui hai percepito il reddito.
Esempio concreto:
- Anno 2024: lavori in Svizzera, percepisci il reddito, subisci le ritenute.
- Marzo 2025: il datore di lavoro svizzero ti rilascia il certificato annuale con i dati del 2024.
- Data sul certificato: “Rilasciato il 15 marzo 2025”
L’Agenzia delle Entrate, vedendo la data del 15 marzo 2025, ti contesta:
“Questo certificato è del 2025, mentre il reddito contestato è del 2024. Come fai a dimostrare che le imposte si riferiscono al 2024 e che erano già definitive nel 2024?”
La risposta corretta è che il certificato annuale viene sempre rilasciato nell’anno successivo, perché riepiloga i dati dell’anno precedente. Ma questo deve essere spiegato e documentato adeguatamente, altrimenti l’ufficio rimane scettico.
La soluzione: il certificato fiscale dell’autorità estera
La soluzione più solida per superare le obiezioni dell’Agenzia delle Entrate è acquisire un certificato fiscale rilasciato direttamente dall’autorità fiscale estera. Questo documento attesta ufficialmente la posizione fiscale del contribuente e il corretto assolvimento dell’imposta da parte del datore di lavoro per l’anno in questione, fornendo una prova terza e imparziale della definitività.
Il certificato fiscale dell’autorità estera (chiamato in vari modi a seconda dello Stato: tax certificate, Steuerbescheinigung, attestation fiscale, ecc.) è un documento ufficiale rilasciato dall’amministrazione fiscale del Paese estero che certifica:
Contenuto minimo essenziale:
- Identificazione del contribuente (nome, cognome, codice fiscale/tax ID estero).
- Anno fiscale di riferimento.
- Redditi imponibili dichiarati o comunicati all’erario.
- Imposte versate/trattenute per quell’anno.
- Attestazione che non sono previsti rimborsi o che le imposte sono definitive.
In alcuni Stati, questo certificato viene rilasciato automaticamente dopo la presentazione della dichiarazione. In altri, deve essere richiesto esplicitamente all’autorità fiscale.
Come richiederlo (procedure per i principali Stati)
Vediamo come funziona nei principali Paesi da cui emergono più frequentemente redditi da lavoro dipendente di residenti italiani:
SVIZZERA
- Autorità competente: Ufficio imposte cantonale (varia per cantone)
- Richiesta: Online o tramite modulo cartaceo al proprio cantone di riferimento
- Tempistiche: 2-4 settimane
- Costo: Variabile (da gratuito a circa CHF 50)
- Particolarità: La Svizzera rilascia la Steuerbescheinigung (certificato fiscale) che attesta imposte trattenute e versate
GERMANIA
- Autorità competente: Finanzamt (Ufficio delle imposte) territorialmente competente
- Richiesta: Modulo “Bescheinigung nach § 45a EStG” o richiesta generica di certificazione imposte trattenute
- Tempistiche: 3-6 settimane
- Costo: Generalmente gratuito
- Particolarità: Se hai presentato dichiarazione (Steuererklärung), ricevi automaticamente Steuerbescheid (avviso di accertamento) che vale come prova definitività
FRANCIA
- Autorità competente: Direction Générale des Finances Publiques (Service des Impôts)
- Richiesta: Tramite spazio personale su impots.gouv.fr o presso il Centre des Impôts locale
- Tempistiche: 2-3 settimane
- Costo: Gratuito
- Particolarità: L’avis d’imposition (avviso d’imposizione) che ricevi dopo la dichiarazione è già sufficiente
REGNO UNITO
- Autorità competente: HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs)
- Richiesta: Online tramite portale HMRC o telefonicamente
- Tempistiche: 1-2 settimane
- Costo: Gratuito
- Particolarità: Puoi scaricare il P60 (certificato annuale del datore) e richiedere a HMRC un Statement of Account che confermi le imposte pagate
L’accertamento con adesione: come comportarsi nel contraddittorio
In sede di accertamento con adesione, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate tendono a riconoscere le imposte assolte all’estero se adeguatamente documentate, ma sono particolarmente rigorosi nella verifica della prova di definitività. Il contribuente deve presentarsi preparato con tutta la documentazione richiesta e con una ricostruzione chiara e completa della propria posizione.
Nella mia esperienza, la gestione corretta del contraddittorio fa la differenza tra una chiusura favorevole e un contenzioso lungo e costoso.
Cosa riconoscono gli uffici (imposte estere assolte)
In sede di adesione, l’Agenzia delle Entrate può e deve applicare la norma convenzionale che prevede l’eliminazione della doppia imposizione attraverso il credito d’imposta.
Questo significa che, anche se non hai presentato tempestivamente la dichiarazione italiana, l’ufficio deve riconoscere il credito per le imposte estere pagate a titolo definitivo, se:
- Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato estero.
- Documenti adeguatamente la definitività delle imposte pagate.
- Il reddito rientra nell’ambito della Convenzione (quasi tutti i redditi da lavoro dipendente vi rientrano).
L’orientamento della Cassazione è chiaro (ordinanza n. 9725/2021): il principio convenzionale prevale sulla norma interna che nega il credito in caso di omessa dichiarazione.
Su cosa sono rigorosi (prova della definitività)
L’ufficio è invece molto severo su questi aspetti:
- Certificato del datore di lavoro senza ulteriori riscontri. Non accettano come unica prova il certificato del datore. Vogliono conferme terze.
- Documentazione generica o parziale. Se porti documenti incompleti, o in lingua straniera senza traduzione, l’ufficio li considera inservibili.
- Importi non coincidenti. Se tra certificato del datore, eventuale dichiarazione estera e prospetto che presenti ci sono differenze anche minime, l’ufficio chiede chiarimenti approfonditi.
- Imposte potenzialmente rimborsabili. Se emerge che nello Stato estero avresti potuto/dovuto presentare dichiarazione per ottenere rimborsi, l’ufficio contesta che le imposte non sono “definitive” fino a quando non hai rinunciato formalmente ai rimborsi.
La dichiarazione sostitutiva: quando e come utilizzarla
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) può essere utilizzata per attestare circostanze di cui sei a diretta conoscenza. Quando è utile:
- Assenza di obbligo dichiarativo nello Stato estero.
- Assenza di richieste di rimborso presentate o da presentare.
- Conferma che le imposte trattenute sono definitive.
Tabella comparativa: documentazione per dimostrare definitività
Ecco uno schema pratico per capire quale documentazione serve a seconda della situazione:
| SITUAZIONE | DOCUMENTAZIONE MINIMA | DOCUMENTAZIONE OTTIMALE | CRITICITÀ |
|---|---|---|---|
| Dipendente con obbligo dichiarazione estera | • Dichiarazione estera presentata • Certificato datore di lavoro • Prospetto riepilogativo | • Tutto il minimo + • Certificato fiscale autorità estera • Ricevute versamenti (se disponibili) • Avviso liquidazione/accertamento estero | Bassa – se hai tutta la documentazione |
| Dipendente senza obbligo dichiarazione estera | • Certificato datore di lavoro • Dichiarazione sostitutiva assenza obbligo • Prospetto riepilogativo | • Tutto il minimo + • Certificato autorità fiscale estera che conferma non obbligo e definitività imposte | Media – serve certificato autorità |
| Dipendente con ritenute ma senza certificati | • Buste paga o estratti conto • Contratto di lavoro • Dichiarazione sostitutiva | • Tutto il minimo + • Qualsiasi certificazione ottenibile dal datore o autorità estera • Corrispondenza con datore su ritenute | Alta – documentazione molto debole |
| Frontaliero Svizzera/Italia | • Attestazione ritenute canton • Certificato datore di lavoro • Modello per tassazione esclusiva | • Tutto il minimo + • Certificato fiscale cantonale definitività • Conferma mancato rimborso | Bassa – procedura consolidata |
| Lavoratore autonomo estero | • Fatture emesse • Ricevute versamenti imposte • Dichiarazione estera | • Tutto il minimo + • Avviso liquidazione/accertamento • Estratto conto bancario pagamenti | Molto bassa – tutto documentabile |
Consulenza fiscale online
Hai ricevuto un accertamento per redditi esteri? Posso aiutarti. Seguo regolarmente contribuenti in accertamento con adesione per redditi da lavoro dipendente estero, assistendoli in tutte le fasi:
- Analisi della documentazione ricevuta dall’Agenzia
- Ricostruzione corretta della posizione fiscale
- Acquisizione certificati fiscali esteri
- Calcolo preciso del credito d’imposta spettante
- Preparazione della documentazione per il contraddittorio
- Assistenza nell’incontro con l’ufficio
- Verifica e sottoscrizione dell’atto di adesione
Domande frequenti
Rischi un accertamento per omessa dichiarazione con sanzioni dal 120% al 240% delle imposte dovute, più interessi. Tuttavia, se l’Agenzia ti invia un invito a comparire, puoi sanare la situazione con l’accertamento con adesione, riducendo le sanzioni a 1/6 del minimo (circa 20%). Importante: puoi recuperare le imposte pagate in Francia attraverso il credito d’imposta, anche se non hai presentato la dichiarazione tempestivamente, purché esista la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia.
Sì, devi dichiarare il reddito svizzero in Italia. Tuttavia, se rientri nella definizione di “lavoratore frontaliero” prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera, hai diritto alla franchigia di € 10.000 (reddito esente da tassazione in Italia) e al credito d’imposta per le imposte pagate in Svizzera sul resto del reddito. Per la documentazione, ti serve: attestazione ritenute cantonali, certificato del datore di lavoro svizzero, e certificato fiscale del Canton che attesti la definitività delle imposte.
No, non è corretto. I rimborsi spese documentati e analitici non costituiscono reddito imponibile. Tuttavia, l’Agenzia spesso riceve dallo Stato estero un importo complessivo lordo senza distinzione tra retribuzione e rimborsi. In sede di contraddittorio devi dimostrare con documenti (note spese, policy aziendale, estratti conto) quali somme erano effettivamente rimborsi non imponibili. L’ufficio, verificata la documentazione, deve escludere dall’accertamento i rimborsi analitici.
Riferimenti normativi
TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 3: Soggetti passivi IRPEF e principio della worldwide taxation
- Art. 23: Criteri di collegamento territoriale per la determinazione dei redditi prodotti in Italia
- Art. 51: Determinazione del reddito da lavoro dipendente
- Art. 165: Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Accertamento imposte sui redditi
- Art. 32: Richieste, invii di questionari e inviti
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione
- Art. 2: Perfezionamento della definizione
- Art. 5-ter: Accertamento con adesione in caso di omessa presentazione della dichiarazione
- Art. 8: Rateizzazione delle somme dovute
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative
- Art. 13: Ravvedimento operoso
Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Chiarimenti
Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 Disciplina dei soggetti non residenti – Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 Regime fiscale dei lavoratori impatriati
- § 1.14: Documentazione per credito imposte estere
Risoluzione n. 48/E del 8 luglio 2013 Credito d’imposta parametrato per redditi da lavoro dipendente con retribuzioni convenzionali