Contabilizzazione dei crediti d’imposta per bonus edilizi: guida tecnica OIC 15

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La contabilizzazione crediti d’imposta bonus edilizi OIC richiede l’applicazione del principio OIC 15 per la rilevazione e valutazione dei diritti tributari acquisiti o maturati. La guida analizza il trattamento contabile in bilancio ordinario, abbreviato e micro, focalizzandosi sul criterio del costo ammortizzato, l’attualizzazione finanziaria e le regole per la cancellazione dell’attivo in caso di cessione a terzi.

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Rilevazione iniziale e classificazione nello Stato Patrimoniale

WIZARD: SCELTA CRITERIO VALUTAZIONE OIC 15

La società redige il bilancio in forma ordinaria?

Il credito ha scadenza superiore a 12 mesi e tasso non di mercato?

Vuoi avvalerti della facoltà di esonero ex art. 2435-bis/ter?

La rilevazione iniziale dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni edilizie avviene nel momento in cui sussiste il titolo giuridico al credito, rappresentando un’obbligazione certa di terzi verso la società.

Secondo quanto disposto dal principio contabile OIC 15, i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi, come nel caso della rilevazione contabile delle agevolazioni edilizie, sono iscrivibili in bilancio se rappresentano effettivamente un diritto a esigere ammontari fissi o determinabili. Nella prassi contabile, il momento della rilevazione coincide con la maturazione del diritto al bonus, che costituisce il “titolo” necessario per l’iscrizione nell’attivo patrimoniale. Tale diritto deve essere inizialmente espresso al suo valore nominale, ovvero l’ammontare definito per legge che si ha diritto di esigere.

Sotto il profilo della classificazione, i bonus fiscali devono essere esposti nello Stato Patrimoniale seguendo i criteri di destinazione e origine. La tabella seguente illustra la corretta collocazione civilistica basata sulle specifiche voci dell’attivo circolante previste dall’art. 2424 c.c.:

Voce di BilancioTipologia di creditoRiferimento tecnico
CII 5-bisCrediti tributariOIC 15, par. 20
CII 5-quaterCrediti verso altriOIC 15, par. 20

È fondamentale sottolineare che la classificazione nell’attivo circolante prescinde dal principio dell’esigibilità monetaria immediata, basandosi invece sul ruolo del credito nell’ordinaria gestione aziendale. Tuttavia, l’iscrizione in bilancio dei crediti tributari impone la separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Questa distinzione è vitale per la trasparenza informativa, specialmente per i bonus edilizi ripartiti su più annualità, dove la quota non compensabile entro i dodici mesi deve essere chiaramente evidenziata per non alterare la rappresentazione della liquidità aziendale.

Valutazione al costo ammortizzato e fattore temporale

La valutazione al costo ammortizzato è il criterio generale previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile per la rilevazione in bilancio dei crediti, il quale impone di tenere conto del fattore temporale.

Secondo il principio OIC 15, il valore di iscrizione iniziale in assenza di attualizzazione è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di premi, sconti e abbuoni, ed è inclusivo degli eventuali costi di transazione direttamente attribuibili all’operazione. Ai fini della valutazione dei bonus fiscali, il calcolo richiede la determinazione del tasso di interesse effettivo. Quest’ultimo rappresenta il tasso interno di rendimento, mantenuto costante lungo l’intera durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito al suo valore di rilevazione iniziale.

Quando è obbligatoria l’attualizzazione finanziaria?

L’attualizzazione finanziaria è il processo obbligatorio che consente di determinare il valore attuale di flussi finanziari futuri quando il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulta significativamente diverso dal tasso di mercato.

Nella prassi contabile disciplinata dall’OIC 15, l’applicazione di tale criterio dipende strettamente dalla tempistica di esigibilità e dalle condizioni economiche intrinseche al credito. La seguente tabella riepiloga le casistiche di applicazione:

Condizione del creditoApplicazione attualizzazioneRiferimento tecnico
Scadenza inferiore a 12 mesiEsclusa (effetti presunti irrilevanti)OIC 15, par. 33
Scadenza oltre 12 mesi (tasso = mercato)Esclusa (nessuna differenza significativa)OIC 15, par. 42
Scadenza oltre 12 mesi (tasso < mercato)Obbligatoria (utilizzo tasso di mercato)OIC 15, par. 42

Qualora l’attualizzazione si renda necessaria, il valore di iscrizione iniziale è calcolato come il valore attuale dei flussi finanziari futuri maggiorato degli eventuali costi di transazione. La differenza fisiologica tra il valore di rilevazione iniziale attualizzato e il valore a termine (o le disponibilità liquide erogate) deve essere iscritta a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari, per poi essere ripartita lungo la vita utile del credito seguendo il criterio dell’interesse effettivo.

Deroghe e semplificazioni per bilanci abbreviati e micro-imprese

Le deroghe per i bilanci in forma abbreviata e per le micro-imprese consistono nella facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo, esonerando le società dall’applicazione obbligatoria del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Nella prassi contabile, il legislatore civilistico concede tale regime opzionale per alleggerire gli oneri amministrativi delle realtà dimensionalmente minori. Quando un’azienda sceglie di avvalersi di questa facoltà per il trattamento civilistico degli sconti in fattura o per la fruizione diretta dei bonus, la rilevazione iniziale del credito deve avvenire semplicemente al suo valore nominale. Tale importo viene assunto al netto di eventuali premi, sconti o abbuoni contrattualmente previsti o comunque concessi.

La seguente tabella riepiloga le differenze gestionali tra i regimi, evidenziando il corretto trattamento dei costi accessori:

Regime ContabileApplicazione Costo AmmortizzatoTrattamento Costi di Transazione InizialiRiferimenti
Forma OrdinariaObbligatorio (salvo effetti irrilevanti)Inclusi nel calcolo del costo ammortizzatoArt. 2426, c. 1, n. 8 c.c.
Abbreviato (art. 2435-bis)Facoltativo (ammesso valore di realizzo)Rilevati tra i risconti attivi (Classe D)OIC 15, par. 46-48
Micro-imprese (art. 2435-ter)Facoltativo (ammesso valore di realizzo)Rilevati tra i risconti attivi (Classe D)OIC 15, par. 46-48

Un impatto operativo rilevante per le imprese che adottano il regime semplificato riguarda proprio i costi di transazione iniziali. Invece di essere spalmati mediante l’articolato calcolo del tasso di interesse effettivo a decurtazione del credito, essi devono essere allocati in modo lineare lungo la durata del diritto, iscrivendoli tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Trattamento contabile della cessione del credito

La cessione del credito è l’operazione giuridica attraverso la quale una società cedente trasferisce a un soggetto terzo cessionario il proprio diritto a esigere un determinato ammontare di disponibilità liquide o equivalenti.

Nella prassi contabile delineata dall’OIC 15, il cardine per stabilire il corretto trattamento in Partita Doppia risiede nell’analisi sostanziale dei rischi trasferiti. Le operazioni di smobilizzo, infatti, possono generare due scenari contabili diametralmente opposti: la derecognition (cancellazione) dell’asset patrimoniale o il suo mantenimento tra le attività aziendali, con la conseguente rilevazione di una passività.

Cancellazione dell’attivo e trasferimento dei rischi

La cancellazione del credito dal bilancio si verifica esclusivamente quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari si estinguono, oppure quando la titolarità di tali diritti viene trasferita insieme a sostanzialmente tutti i rischi a essi inerenti.

Per supportare l’analisi dei requisiti contrattuali, di seguito si propone la Tabella Decisionale OIC 15: Cancellazione vs Mantenimento in Bilancio, che incrocia la tipologia di trasferimento con il relativo impatto sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale:

Tipologia di cessione e rischiEsito in BilancioRilevazione contabile (partita doppia)
Trasferimento sostanziale di tutti i rischi (es. vendita pro-soluto pura)Cancellazione del creditoLa differenza tra corrispettivo e valore contabile è rilevata come perdita in voce B14 del Conto Economico.
Mantenimento dei rischi (es. cessione pro-solvendo o obblighi di riacquisto)Mantenimento del creditoA fronte dell’anticipazione di liquidità ricevuta dal cessionario, si iscrive un debito di natura finanziaria.

Secondo i dettami dell’Organismo Italiano di Contabilità, ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi è necessario esaminare tutte le clausole contrattuali, quali la presenza di obblighi di riacquisto al verificarsi di specifici eventi, franchigie o penali per il mancato pagamento. Qualora la cessione comporti la cancellazione del credito ma permangano in capo al cedente rischi residuali minimali, la società deve valutare l’iscrizione di un apposito accantonamento al fondo rischi e oneri.

Impatti sul Conto Economico e Nota Integrativa

La Nota Integrativa è il documento di bilancio deputato a fornire l’illustrazione narrativa e quantitativa dei criteri di valutazione e dei movimenti delle voci patrimoniali, inclusi gli impatti economici generati.

La rilevazione in bilancio delle detrazioni edilizie produce specifici riflessi reddituali. Nella prassi dell’Organismo Italiano di Contabilità, gli interessi attivi e gli altri proventi maturati sui crediti sono classificati nella voce C16(a) per le immobilizzazioni e nella voce C16(d) per i crediti dell’attivo circolante. Di contro, le eventuali perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante — ad esempio a seguito di un’operazione di smobilizzo o cessione con trasferimento dei rischi — trovano allocazione nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del Conto Economico, per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato.

L’informativa da riportare in calce al bilancio deve essere analitica. Per i crediti, il legislatore civilistico e l’OIC 15 richiedono specifiche informazioni essenziali:

Informazione richiestaRiferimento normativoContenuto specifico (OIC 15)
Criteri di valutazioneArt. 2427, c. 1, n. 1 c.c.Esplicitazione delle politiche adottate per costo ammortizzato e attualizzazione.
Scadenze a lungo termineArt. 2427, c. 1, n. 6 c.c.Indicazione distinta dell’ammontare dei crediti con durata residua superiore a 5 anni.
Deroghe per irrilevanzaArt. 2423, comma 4 c.c.Illustrazione dei motivi per cui non si è applicato il costo ammortizzato a crediti < 12 mesi.

Attenzione: si ricorda che la deroga introdotta dal DL 73/2022 (e successive proroghe) per i titoli non immobilizzati non è applicabile ai crediti d’imposta

Domande frequenti

Come contabilizzare la cessione pro-solvendo di un bonus edilizio?

Se cedi l’agevolazione mantenendo delle responsabilità residuali, l’attività resta iscritta patrimonialmente. L’anticipo monetario ottenuto dall’acquirente genera contestualmente la nascita di un debito corrispondente, senza determinare storni diretti dell’asset originario.

Quando è obbligatorio attualizzare il credito d’imposta in bilancio?

L’adeguamento finanziario scatta esclusivamente se il rimborso supera i dodici mesi e l’interesse pattuito differisce marcatamente dai rendimenti vigenti. Ciò impone l’uso di parametri economici esterni per stimare correttamente l’importo iniziale da iscrivere.

Le micro-imprese devono calcolare il costo ammortizzato sui diritti tributari?

No, queste realtà aziendali minori godono di un esonero legislativo specifico. Esse possono iscrivere i propri bonus stimandone semplicemente l’effettivo incasso futuro, evitando pertanto i complessi conteggi legati agli ammortamenti finanziari e all’attualizzazione.

Fonti e riferimenti normativi

  • Codice Civile: Articoli 2423, 2424, 2426, 2427, 2435-bis e 2435-ter.
  • Principio Contabile OIC 15 – “Crediti”.
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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