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Detrazione assicurazione auto 2026: come funziona?

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
4 min di lettura
In sintesi

Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte

No, la normale assicurazione RC Auto non è detraibile nella dichiarazione dei redditi. Dal 1° gennaio 2014 è stata infatti abolita la detrazione fiscale relativa al premio della responsabilità civile auto obbligatoria.

Esiste però un’importante eccezione: è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per la quota di premio relativa alla garanzia accessoria “Infortuni del conducente”, a condizione che la polizza rispetti i requisiti previsti dall’art. 15 del TUIR. La detrazione si calcola su un importo massimo di 530 euro, con un risparmio fiscale massimo di 100,70 euro.

In questa guida scoprirai quali assicurazioni auto sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, chi può beneficiare dell’agevolazione, quali requisiti devono essere rispettati, come indicare la spesa nel modello 730 e quali documenti conservare in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione RC Auto: facciamo chiarezza (cosa è cambiato?)

Molti contribuenti ricordano ancora quando era possibile detrarre una parte della polizza RC Auto obbligatoria. È bene fare subito chiarezza: dal 1° gennaio 2014, la detrazione fiscale per il premio RC Auto (nello specifico, la quota destinata al Servizio Sanitario Nazionale – SSN) è stata definitivamente abolita ad opera del D.L. n. 102/2013.

Oggi, pertanto, la polizza RC Auto base obbligatoria non può essere portata in detrazione in alcun modo.

Tuttavia, esiste un’importante eccezione: puoi beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sulle garanzie accessorie facoltative associate alla polizza, in particolare per la polizza Infortuni del Conducente, a patto che rispetti determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

Scheda tecnica della detrazione Assicurazione Auto

  • Percentuale di detrazione: 19% dell’importo ammissibile.
  • Tipologia di spesa ammessa: Esclusivamente la quota di premio relativa alla garanzia accessoria “Infortuni del Conducente” (il premio della RC Auto base non è detraibile).
  • Codice tributo nel Modello 730/2026: Codice 36 (inserito nel Quadro E, righi da E1 a E10).
  • Limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione: 530,00 € annui (detrazione massima effettiva pari a 100,70 €).
  • Requisito soggettivo obbligatorio: Il conducente assicurato deve essere espressamente e nominativamente individuato nel contratto (la detrazione decade in caso di polizza con formula “guida libera” o “qualsiasi conducente”).
  • Tracciabilità dei pagamenti: Obbligatoria (sono esclusi i contanti; ammessi bonifici, carte, MAV e bollettini).
  • Soggetti non residenti fiscali (AIRE): Detrazione generalmente esclusa, a meno che non si rientri nel regime dei “Non Residenti Schumacker” (art. 24, comma 3-bis del TUIR).

Quali coperture dell’Assicurazione Auto si possono detrarre?

La detrazione spetta nella misura del 19% per i premi versati su polizze assicurative che coprono il rischio di:

  • Morte
  • Invalidità permanente (non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa).

Nel contesto automobilistico, l’unica garanzia che risponde a questi requisiti è la polizza infortuni del conducente. La RC Auto base, infatti, tutela i terzi trasportati e i soggetti esterni al veicolo, ma esclude la copertura dei danni fisici subiti dal guidatore responsabile del sinistro. Stipulando questa copertura accessoria, si acquisisce il diritto all’agevolazione fiscale.

Il limite massimo di spesa e di detrazione

La detrazione del 19% non si calcola sull’intero premio dell’assicurazione, ma solo sulla quota di premio riferita alla garanzia infortuni del conducente (indicata chiaramente nella polizza o nell’attestazione annuale rilasciata dalla compagnia).

  • Limite massimo di spesa detraibile: 530,00 euro all’anno.
  • Detrazione massima ottenibile: 100,70 euro (ovvero il 19% di 530 euro).

Nota: Il limite di 530 euro è complessivo e comprende la totalità delle polizze vita e infortuni stipulate dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta.

Requisiti fondamentali: contraente, assicurato e tracciabilità

Per evitare sanzioni o il rigetto della detrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, devono essere soddisfatte tre condizioni cruciali:

1. Individuazione del Conducente (Circolare 13/E/2019)

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 2019, la detrazione non spetta se la polizza infortuni è generica e copre “chiunque si trovi alla guida del veicolo”. La detrazione spetta solo se:

  • Il conducente assicurato è espressamente nominato e individuato con nome e cognome all’interno del contratto.
  • Il soggetto assicurato coincide con il contribuente che dichiara le spese o con un suo familiare fiscalmente a carico.

2. Tracciabilità dei pagamenti

In linea con le norme anti-contante, l’agevolazione spetta solo se il pagamento del premio assicurativo è avvenuto con sistemi tracciabili:

  • Bonifico bancario o postale
  • Assegno
  • Carta di credito, debito (bancomat) o prepagata
  • Bollettino postale o MAV

I pagamenti effettuati in contanti (ad esempio direttamente in agenzia o al sub-agente) escludono categoricamente la possibilità di detrazione.

3. Limiti di reddito del contribuente

La detrazione spetta per intero se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro. Superata questa soglia, la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi del tutto al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Esempio patico di calcolo della detrazione

Per capire meglio come funziona, ipotizziamo il caso di un contribuente con un reddito di 45.000 euro (quindi pienamente sotto la soglia dei 120.000 euro):

  • Costo totale polizza RC Auto + Garanzie: 650,00 €
  • Quota premio per “Infortuni del Conducente” (indicata in polizza): 150,00 €
  • Altre assicurazioni vita/infortuni sottoscritte nell’anno: 100,00 €
  • Spesa totale assicurativa ammissibile: 250,00 € (inferiore al limite di 530 €)
  • Calcolo detrazione IRPEF: 250,00 € x 19% = 47,50 € di risparmio effettivo sulle tasse.

Come compilare il 730/2026?

I premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni vanno indicati all’interno del Quadro E (Oneri e Spese) del Modello 730 (o nel quadro RP del modello Redditi PF).

Quadro e SezioneCodice SpesaDescrizione
Quadro E – Sezione I (Righi da E1 a E10)36Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Documenti da conservare (per i controlli)

In caso di controlli documentali da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 36-ter D.P.R. 600/73), dovrai esibire al CAF o al tuo professionista di fiducia:

  1. La ricevuta di pagamento del premio (da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile).
  2. La copia del contratto di assicurazione (o l’attestazione annuale rilasciata dalla compagnia) in cui siano chiaramente evidenziati i dati del contraente, dell’assicurato nominativo e la quota di premio specificamente riferita alla garanzia infortuni del conducente.

Soggetti residenti all’estero con redditi in Italia: la detrazione si applica?

Una domanda frequente riguarda i contribuenti residenti all’estero (ad esempio iscritti all’AIRE) che producono e dichiarano redditi in Italia (come redditi da lavoro dipendente, pensioni o redditi fondiari derivanti da immobili locati sul territorio italiano). Questi soggetti possono detrarre la polizza infortuni del conducente?

La regola generale stabilita dal legislatore italiano è restrittiva.

La regola generale (Art. 24, comma 3 del TUIR)

L’art. 24, comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce un perimetro rigido per i non residenti fiscali. Dall’imposta lorda dovuta in Italia, i soggetti non residenti possono scomputare soltanto una parte limitata delle detrazioni previste dall’art. 15.

Nello specifico, per i non residenti sono ammesse soltanto le detrazioni relative a:

  • Interessi passivi su mutui per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (lett. a e b)
  • Spese per il restauro o manutenzione di immobili vincolati (lett. g)
  • Erogazioni liberali a favore di determinati enti (lett. h, h-bis e i)
  • Spese per interventi di recupero edilizio e risparmio energetico (ristrutturazioni e bonus casa)

⚠️ Attenzione: La lettera f dell’art. 15, comma 1 del TUIR, che disciplina proprio la detrazione dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, non è inclusa nell’elenco dell’art. 24, comma 3. Di conseguenza, in via ordinaria, il non residente fiscale non può detrarre la polizza infortuni del conducente dal suo 730 o Modello Redditi italiano.

L’eccezione: i “Non Residenti Schumacker” (Art. 24, comma 3-bis)

Esiste un’unica, importante deroga a questa limitazione. La detrazione per la polizza infortuni (e le altre escluse in via ordinaria) può essere fruita se il contribuente residente all’estero soddisfa contemporaneamente i requisiti del regime per i non residenti “Schumacker” (art. 24, comma 3-bis del TUIR):

  1. Residenza: Il contribuente deve risiedere in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
  2. Soglia di reddito (Regola del 75%): Il reddito prodotto in Italia dal soggetto deve rappresentare almeno il 75% del suo reddito complessivamente prodotto a livello globale.
  3. Assenza di agevolazioni analoghe: Il contribuente non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza estero.

Se il contribuente non residente soddisfa tutti e tre questi requisiti, la sua imposta in Italia viene calcolata applicando le stesse identiche regole previste per i residenti in Italia, riacquistando così il diritto a tutte le detrazioni dell’art. 15 TUIR, compresa quella per la polizza infortuni del conducente (codice 36 nel 730).

Domande frequenti sulla detrazione assicurazione auto

Posso detrarre la garanzia Kasko o furto e incendio?

No. Le coperture come Kasko, Furto e Incendio, Cristalli o Assistenza Stradale coprono danni materiali al veicolo o servizi accessori. Non riguardando il rischio di morte o invalidità permanente della persona, non sono detraibili.

Posso detrarre la polizza se l’auto è intestata a me ma l’assicurato è mio figlio?

Sì, ma solo a condizione che tuo figlio sia espressamente indicato come conducente assicurato in polizza e sia fiscalmente a tuo carico al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Cosa succede se la polizza copre “qualsiasi conducente”?

In questo caso perdi il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate richiede tassativamente che il conducente assicurato sia nominativamente individuato (es. inserendo il nome specifico nel contratto). Se la polizza è a “guida libera” o “qualsiasi conducente”, la quota infortuni non è detraibile.

Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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