HomeIVA nei rapporti con l'esteroCessione del credito IVA: procedura civilistica e fiscale

Cessione del credito IVA: procedura civilistica e fiscale

La cessione del credito IVA è un istituto che permette di monetizzare un credito chiesto a rimborso, per ottenere immediatamente liquidità. Da un punto di vista delle imposte indirette se effettuata da soggetto IVA deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa. Fattura esente IVA.

La cessione del credito rappresenta uno degli istituti attraverso cui è facilmente ottenibile della liquidità immediata per le imprese. Questo grazie alla cessione di ricchezza futura, in cambio di liquidità immediata. Operazione che si ottiene attraverso la cessione del credito.

In questo contributo mi voglio occupare in dettaglio della cessione del credito IVA. Sul punto occorre chiarire subito quanto disposto dall’articolo 38-bis del DPR n 633/72. Mi riferisco alla possibilità di poter cedere esclusivamente il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

Per la cessione del credito IVA è necessario seguire una precisa procedura. Il soggetto cedente, infatti, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti. In particolare, ai fini della cessione del credito IVA annuale chiesto a rimborso, è necessario notificare all’ufficio delle Entrate territorialmente competente l’avvenuta cessione del credito. Così come previsto dall’articolo 69 RD n. 2440/23.

Tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Con l’obbligo, per il cedente, di inviarne copia autentica al suddetto ufficio. Tuttavia, la cessione del credito è un istituto ancora piuttosto controverso in ambito civilistico. Di conseguenza, anche in ambito fiscale. Per questo voglio andare a delineare la procedura civilistica e fiscale riguardante la disciplina della cessione del credito IVA.


Disciplina civilistica della cessione del credito IVA

La cessione del credito trova regolamentazione, negli articoli 1260 e seguenti del codice civile. La cessione può avvenire a titolo gratuito o oneroso.

La cessione del credito può essere definita come:

un accordo mediante il quale il creditore originario cede a terzi un proprio credito

Oggetto dell’operazione è l’importo del credito vantato, e non la “posizione creditoria“. Altrimenti si parlerebbe di cessione del contratto.

Da un punto di vista giuridico la cessione del credito è un negozio consensuale ad efficacia reale. Il negozio si perfeziona, quindi, per effetto del consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario.

La causa del contratto è differente da quella dalla quale discende il credito ed è normalmente individuata in un finanziamento. Per quanto concerne l’oggetto l’unica limitazione è posta dalla legge. Non possono essere ceduti crediti a carattere strettamente personale (come per esempio gli assegni di mantenimento). Oltre questa limitazione, la legge si riserva di individuare i casi in cui il trasferimento possa essere vietato.

Cessione del credito senza il consenso del debitore

Da queste caratteristiche discende che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso del debitore. La cessione del credito, infatti, avviene tra due soggetti diversi, alla totale insaputa del debitore, che viene informato solo al termine dell’operazione. Questo significa che il debitore, nel caso in cui adempia la propria obbligazione in anticipo è liberato se adempie al precedente creditore.

Il debitore deve adempiere al nuovo soggetto (cessionario) solo successivamente all’accettazione della notifica di avvenuta cessione del credito. Questo significa che il debitore venuto a conoscenza della cessione deve adempiere l’obbligazione necessariamente nei confronti del cessionario. Ciò implica, quindi, che la cessione del credito realizza una modificazione del solo lato soggettivo attivo del rapporto obbligatorio. Rapporto che risulta dunque autonomo rispetto al più complesso rapporto giuridico nel quale si inserisce in origine.


Disciplina fiscale della cessione del credito IVA

Per quanto concerne la cessione del credito IVA, possiamo affermare che, solo il credito risultante dalla dichiarazione IVA (annuale o infrannuale) può essere oggetto di cessione. La cessione deve avvenire necessariamente attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Dall’atto devono risultare chiaramente:

  • Le parti contraenti;
  • L’oggetto del contratto;
  • L’importo del credito ceduto;
  • Il fatto che vi è l’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto.

Il soggetto cedente, di conseguenza, ha l’obbligo di notificare l’avvenuta cessione del credito. La notifica al debitore avviene mediante invio di lettera.

La notifica della cessione, in questo caso, avviene tramite copia autenticata dell’atto, depositata all’ufficio competente e all’agente della riscossione. Come anticipato, condizione preliminare è che il credito IVA oggetto della cessione sia stato richiesto a rimborso.

Sia i crediti infrannuali sia quelli annuali possono essere ceduti, anche frazionatamente. Tuttavia, il soggetto cessionario (acquirente del credito) può considerarsi estraneo alle eventuali pretese dell’Amministrazione solo per i crediti infrannuali. Questo in quanto il credito IVA annuale può essere richiesto (qualora risulti indebito) anche nei suoi confronti.

In caso di credito infrannuale il cedente si addossa tutto il rischio della cessione. Questo in quanto potrebbe trovarsi nella situazione di aver ceduto il credito e di doverlo rifondere, in caso di contestazione, anche all’Amministrazione finanziaria, alla quale ne aveva già richiesto il rimborso.

Cessione del credito e dichiarazione IVA

Come detto, condizione preliminare alla cessione del credito è che il cedente ne abbia chiesto il rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Per questo motivo occorre compilare il rigo VX4campo 1 della dichiarazione annuale con indicazione dell’importo chiesto a rimborso.

Nel campo 2 deve trovare indicazione la quota parte per la quale si intende (eventualmente) utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’Agente della riscossione.

La quota chiesta a rimborso del credito IVA, sommata agli importi compensati, non può essere superiore a € 700.000.

È importante sottolineare che, per limitare un’eccessiva circolazione di crediti che avrebbe potuto rendere difficoltosa l’attività di controllo, è stata esclusa la possibilità che il cessionario possa a sua volta cedere lo stesso credito.

La cessione, in ogni caso, non ha alcun effetto rispetto all’esercizio del potere di controllo dell’Agenzia. Si tratta della necessità di verificare l’effettiva spettanza e la corretta quantificazione del credito. L’Agenzia, infatti, ha facoltà di procedere al recupero delle eventuali somme erogate al cessionario (qualora risultino indebite). Il cessionario che ha riscosso le somme, è solidalmente responsabile con il cedente solo in riferimento alla somma rimborsata. Sono escluse sanzioni e interessi, imputabili solo al cedente stesso.

Il rimborso del credito IVA

Una volta perfezionata la procedura di cessione del credito IVA, il rimborso deve essere effettuato direttamente verso il soggetto cessionario. L’erogazione del rimborso è subordinata al fatto che non sussistano dubbi in ordine alla veridicità o l’autenticità dei documenti notificati.

Che cosa succede se dopo il rimborso l’Agenzia verifica la non debenza delle somme?

In questo caso occorre fare riferimento all’articolo 5, comma 4-ter del D.L. n. 70/98. L’Agenzia ha facoltà di rifarsi direttamente nei confronti del cessionario. Come anticipato, questo può avvenire solo in caso di credito da dichiarazione annuale IVA.

Il cessionario, tuttavia, può esimersi dal pagamento prestando le garanzie contemplate nell’articolo 38-bis, comma 2, del DPR n. 633/72. Garanzia che devono essere detenute fino a quando l’accertamento non diventi definitivo.


Riepilogo della procedura legata alla cessione del credito IVA

Il presupposto per operare la cessione del credito IVA è aver chiesto all’Amministrazione Finanziaria una istanza di rimborso IVA. L’istanza in questione può scaturire:

  • Dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA; o
  • Dalla presentazione della dichiarazione infrannuale IVA (modello IVA TR).

A questo punto il cedente ha la possibilità di stipulare l’atto pubblico (o scrittura autenticata) con il cessionario.

A conclusione dell’operazione deve avvenire la notifica dell’operazione all’Amministrazione finanziaria. Soltanto a questo punto l’Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso al soggetto cessionario.

In ipotesi di cessione de credito annuale e di non debenza del credito l’Amministrazione ha la possibilità di rivolgersi, alternativamente:

  • Al cedente
  • Al cessionario.

In caso contrario, per la dichiarazione infrannuale non corretta, l’Amministrazione ha la possibilità di rivolgersi al solo cedente.

Cessione parziale del credito chiesto a rimborso

Esiste anche la possibilità di cedere solo una parte del credito IVA chiesto a rimborso. In questo caso, è necessario rifarsi alla distinzione tra:

  • La parte di credito rimborsata dall’Agente della Riscossione e
  • La parte di credito rimborsata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti, è frazionabile la sola quota di credito che deve essere rimborsata dall’Agente della Riscossione. Questo sia nel caso di credito IVA annuale che infrannuale. Mentre, al contrario, non è frazionabile la parte di credito che deve rimborsare la stessa Agenzia.

Imposte indirette legate alla cessione del credito IVA

La cessione del credito IVA deve essere formalizzata in atto pubblico. Per questo motivo deve esserne richiesta la registrazione. Questo significa che l’atto è soggetto ad imposizione indiretta.

La formalità dell’atto pubblico o della scrittura autenticata è di fondamentale importanza. Infatti, senza questo passaggio non è possibile rendere opponibile all’Amministrazione finanziaria la cessione.

Ne consegue che la registrazione, ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 131/86, deve essere effettuata per via telematica dal notaio entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.

Vediamo, quindi, a seconda dei casi come avviene la tassazione indiretta della registrazione dell’atto pubblico.

CESSIONE DEL CREDITO IVA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI IVA

Quando un operatore economico, soggetto ad IVA, effettua una cessione del credito deve emettere Fattura Elettronica. Da un punto di vista IVA la cessione è una operazione che rientra nel campo di applicazione dell’imposta. In particolare, in quanto prestazione di servizi, la stessa è da considerare esente IVA. L’operazione di cessione del credito è esente IVA ex articolo 10 del DPR n 633/72.

Rimane salvo il caso del factoring. In questo caso l’operazione è imponibile IVA.

Ordinariamente, quindi, la cessione del credito IVA sconta imposta di registro nella misura fissa di € 200,00. Naturalmente, l’applicazione del registro avviene in virtù del principio di alternatività parziale tra le due imposte.

Focus sull’esenzione IVA

Ai fini IVA, le operazioni di cessione di crediti:

  • Pro-soluto o
  • pro-solvendo

sono considerate esenti IVA ex articolo 3 comma 2 n.3 (che va correlato all’art.10 n.1) del DPR n 633/72.

Si tratta infatti di prestazioni di servizi aventi ad oggetto prestito di denaro a titolo oneroso, che comprende, oltre lo sconto di crediti e titoli di credito, tutte le operazioni aventi causa di finanziamento, incluse quelle attuate con cessione di credito.

Le operazioni di cessione di credito pro-soluto non aventi causa di finanziamento ma effettuate in conto pagamento di preesistenti obbligazioni, sono invece fuori campo IVA ex articolo 2 DPR n 633/72.

Cessione del credito IVA da parte di privati

Nel caso in cui la cessione del credito IVA venga effettuata da parte di un soggetto privato (non Iva), cambia l’imposizione indiretta. In questo caso deve essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale. Il tutto, sempre in base al principio di alternatività tra imposta di registro e IVA.

L’imposta di registro è applicabile con aliquota dello 0,50%. Così come previsto dagli articoli 6  e 49 della Prima parte della Tariffa allegata al DPR n 131/86).

La base imponibile su cui applicare l’imposta di registro è il valore del credito.

Imposta di registro da applicarsi sul valore del credito. Questo avviene in deroga alla regola generale che prevede come base imponibile il valore del corrispettivo. Disciplina prevista dagli articoli 43, comma 1, lettera h) e articolo 51 del DPR n 131/86.

Classico caso di questa cessione è dato dal credito IVA di un soggetto passivo IVA chiesto a rimborso prima di chiudere la partita IVA. Il soggetto “privato” a quel punto effettua la cessione del credito IVA a terzi. In questo caso si applica la disciplina sovra esposta.


Cessione del credito IVA conclusioni

In questo articolo ho voluto riepilogarti tutte le principali informazioni amministrative e fiscali sulla cessione del credito.

La cessione del credito IVA deve essere effettuata con attenzione. E’ vero che la responsabilità sulla non debenza del credito è del cedente. Tuttavia, è sempre meglio effettuare dei controlli sull’esistenza del credito prima di un acquisto.

Inoltre, è opportuno seguire in dettaglio la procedura al fine di poter arrivare a notificare correttamente il tutto alle Entrate. Se la procedura non è eseguita correttamente le Entrate erogheranno il rimborso al cedente. Il cessionario, quindi, rimarrà insoddisfatto.

Se hai dubbi sulla concreta procedura da effettuare per la cessione del credito IVA contattami in privato per una consulenza personalizzata.

E’ importante non commettere errori quando si cerca il miglior metodo per finanziare la propria azienda.

Commenti:
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

8 COMMENTI

  1. Salve e grazie per il vostro contributo.
    Nell’introduzione sostenete che solo l’IVA della D.iva a Rimborso può essere ceduta.
    Successivamente differenziate l’iva annuale da quella trimestrale.
    La mi domanda è: posso cedere l’Iva a rimborso con il Modulo TR durante il 2018?
    Grazie Paolo

  2. Il concetto di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale non va riferito soltanto alle somme chieste a rimborso con la dichiarazione stessa, ma può essere esteso agli importi richiesti a rimborso in sede trimestrale, ai sensi del secondo comma dell’art. 38-bis del DPR n. 633/72, sotto la condizione che il credito, rimborsabile infrannualmente, trovi successiva conferma nella dichiarazione annuale.

  3. Posso portare in compensazione di altre imposte un credito IVA acquistato o posso solo chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate?
    Grazie

  4. Una volta acquistato il credito si deve attendere il rimborso dello stesso da parte dell’Agenzia. I crediti oggetto di cessione sono soltanto quelli di cui è stato preventivamente chiesto il rimborso.

  5. Cessione credito Iva e successiva compensazione

    A ha un credito IVA 2017, risultante dalla relativa dichiarazione 2018 di euro 200mila e decide di destinare alla compensazione orizzontale euro 100mila e di chiedere a rimborso i restanti euro 100mila. Premesso che il consulente del contribuente A, verificata la veridicità del credito, appone visto di conformità alla suddetta dichiarazione, successivamente il credito chiesto a rimborso viene ceduto al contribuente B mediante atto di cessione redatto con atto notarile e notificato alla controparte, secondo quanto previsto dalla normativa.
    Si chiede se il contribuente B possa utilizzare in compensazione nel Modello F24 tale credito acquisito dal contribuente A.
    Grazie

  6. La condizione preliminare affinché si possa effettuare la cessione del credito è che ne sia stato chiesto il rimborso in dichiarazione annuale.

  7. Il cessionario di un credito IVA pro soluto può essere anche un soggetto privato, non titolare di partita IVA?
    In caso affermativo, verrebbe tassata la plusvalenza tra costo di acquisto (scontato rispetto al valore del credito) e valore di realizzo del credito?
    Grazie

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